Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo

comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, promosso con

ordinanza emessa il 23 agosto 1963 dal Giudice istruttore del Tribunale

di Trapani nel procedimento penale a carico di Lebrero Evora Victoriano

ed altri, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Lebrero Evora Victoriano

ed altri, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani ha

sollevato - con ordinanza del 23 agosto 1963 - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 139 della legge doganale 25

settembre 1940, n. 1424, che sarebbe in contrasto con l'ultimo comma

dell'art. 13 della Costituzione: "la legge stabilisce i limiti massimi

della carcerazione preventiva".

Si rileva nell'ordinanza che l'art. 139 suindicato dispone

l'arresto del colpevole di reati previsti dalla legge doganale quando

non sia nota la sua identità ovvero, trattandosi di straniero, quando

non dia idonea cauzione o malleveria, e non consente la liberazione

dello stesso fino a quando non sia stata accertata la identità

personale, o, trattandosi di straniero, fino a quando costui non abbia

prestato cauzione o malleveria; esso subordina quindi la liberazione al

verificarsi di eventi futuri ed incerti, di guisa che, per il mancato

verificarsi di tali eventi, la carcerazione preventiva potrebbe

superare quei limiti di durata massima previsti dall'art. 272 del

Codice di procedura penale, in ossequio al precetto dell'art. 13 della

Costituzione.

Si aggiunge che il predetto art. 13 non ammette che i limiti

massimi di carcerazione preventiva siano sottoposti a condizione; e che

- per quanto riguarda il cittadino italiano - si presume che nei

termini fissati dall'art. 272 del Codice di procedura penale, sia

compreso un tempo sufficiente per eseguire tutte le indagini

istruttorie e per accertare quindi anche la identità personale

dell'imputato, e non si vede per quale motivo l'imputato di reati che

offendono il patrimonio dell'Erario dello Stato debba essere soggetto

ad un diverso e più rigoroso complesso di norme rispetto ad un

imputato di reati comuni anche più gravi, che offendono la sfera

patrimoniale del privato. Ed infine la riserva contenuta nell'art. 139,

"fermo quanto è disposto nel Codice di procedura penale circa la

libertà personale dell'imputato" convaliderebbe la illegittimità

della norma, attesa la specialità di essa rispetto alle disposizioni

generali del Codice di procedura penale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2

novembre 1963.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il

quale, nelle deduzioni ritualmente depositate in cancelleria, premette

che i più gravi reati di contrabbando commessi da marittimi stranieri

trovano la più valida remora proprio nel rigore della norma impugnata,

senza la quale tutto si risolverebbe in una mera lustra a vantaggio dei

colpevoli ed a danno dell'Erario. A parte la ratio della norma, egli

contesta l'affermazione del Giudice istruttore, secondo la quale

l'imputato di un reato comune godrebbe, in ogni caso, di un trattamento

più favorevole dell'imputato del reato di contrabbando. Ed infatti

anche all'imputato di reati comuni può essere imposta, con l'ordinanza

di scarcerazione per decorrenza di termini, cauzione o malleveria a

sensi dell'art. 282 del Codice di procedura penale. Ed osserva per

ultimo che il costituente riserva alla legge di determinare i limiti

massimi della carcerazione preventiva; e tale riserva trova pieno

soddisfacimento nell'art. 139, secondo comma, della legge doganale, che

fissa, in modo autonomo, i limiti massimi di tale carcerazione. Onde

chiede che si dichiari infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta dal Giudice istruttore di Trapani. Considerato in diritto :

Il primo comma dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre

1940, n. 1424, dispone che il colpevole dei reati in essa preveduti è

arrestato quando non ne sia nota la identità personale, ovvero quando

si tratti di straniero che non dia idonea cauzione o malleveria per il

pagamento delle multe e delle ammende. Il secondo comma dello stesso

articolo contiene altre due norme: la prima prescrive che la

liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale

del colpevole non sia accertata, o, trattandosi di straniero, fino a

che costui non abbia prestato cauzione o malleveria.

La seconda precisa che "tuttavia la detenzione del colpevole non

può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato

di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per

contravvenzione".

Questa seconda norma, che l'ordinanza non ha neppure preso in

considerazione, pone quei limiti massimi alla carcerazione preventiva

che il precetto dell'art. 13 della Costituzione vuole garantire.

Che siffatti limiti, poi, non siano coincidenti con quelli fissati

dall'art. 272 del Codice di procedura penale è questione irrilevante

sotto il profilo costituzionale, dal momento che risulta rispettata la

riserva di legge contenuta nell'art. 13, e dal momento che tanto la

legge doganale quanto il Codice di procedura penale sono entrambe leggi

ordinarie, poste sullo stesso piano delle fonti. Ed è da osservare

piuttosto che il dubbio manifestato dall'ordinanza, se la scarcerazione

così detta automatica possa essere sottoposta alla condizione del

verificarsi di eventi futuri ed incerti, non può neppure sorgere,

quando la norma dell'art. 139 della legge doganale, espressamente

dispone che, allo scadere dei termini, la liberazione si verifica anche

nel caso di mancata identificazione del colpevole o di non prestata

cauzione o malleveria.

E giova per ultimo rilevare che la mancata identificazione

dell'imputato è regolata anche dall'art. 84 del Codice di procedura

penale, che ne subordina la liberazione a prestazione di cauzione o

malleveria nel caso in cui l'incertezza sulla identità personale sia

stata cagionata dal fatto della persona non identificata, onde non

appaiono giustificate le apprensioni di un diverso trattamento fra il

colpevole di reati comuni ed il colpevole di reati in danno dell'Erario

dello Stato. Mentre - in ogni caso - appare certo che la particolare

struttura giuridico-economica del contrabbando - reato più

difficilmente perseguibile per le sue peculiarità - giustifica una

disciplina anche diversa da quella comune;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 139, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940,

n. 1424, proposta in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della

Costituzione dall'ordinanza 23 agosto 1963 del Giudice istruttore

presso il Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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