Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1958 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7r.d.l. 456/1924
  • art. 7d.l. 456/1924

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto

comma, del decreto legge 25 febbraio 1924, n. 456, promosso con

ordinanza 12 dicembre 1956 del Tribunale regionale della acque di

Torino, emessa nel procedimento civile vertente tra il Consorzio

irriguo della Grangia di Gazzo e l'Amministrazione generale dei canali

demaniali di irrigazione (Canali Cavour), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta al n. 29

del Registro ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1958 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Arturo Colonna per il Consorzio irriguo della Grangia

di Gazzo ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi per l'Amministrazione generale dei canali demaniali di

irrigazione (Canali Cavour).

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto anteriore alla unificazione del Regno d'Italia, le Finanze

dello Stato di Sardegna vendettero al signor Bartolomeo Oddone un vasto

tenimento in territorio di Casale Monferrato, denominato Gazzo e

Rosolino, e nel relativo atto (rogito Barnato del 13 dicembre 1855)

venne stabilito, fra l'altro, che l'acquirente assumeva l'obbligo di

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e

degli edifici demaniali, siti sul tenimento venduto, e che

l'amministrazione avrebbe erogato gratuitamente da detti canali una

certa quantità d'acqua per l'irrigazione del fondo.

Frazionatasi l'originaria proprietà Oddone, si costituì fra gli

aventi causa il Consorzio irriguo della Grangia di Gazzo. I canali

considerati nel rogito Barnato passarono sotto la gestione

dell'Amministrazione generale dei canali demaniali di irrigazione

(Canali Cavour).

Narra la difesa del Consorzio che una prima controversia insorse

fra le parti sul punto se l'obbligo di manutenzione dei cavi di

proprietà delle Finanze, esistenti entro il perimetro dei detti

poderi, importasse anche l'obbligo del Consorzio di concorrere nelle

spese per opere idrauliche di difesa eseguite fuori del perimetro dei

poderi; controversia definitivamente decisa con la sentenza 26 giugno

1947 della Corte d'appello di Torino, la quale affermò la sussistenza

di tale obbligo del Consorzio.

Altra controversia fra le stesse parti nacque allorché

l'Amministrazione dei canali provvide ad imporre, per l'acqua che essa

doveva erogare al tenimento, il pagamento del canone, assumendo di

essere a ciò legittimata in virtù dell'art. 7, quarto comma, del

decreto legge 25 febbraio 1924, n. 456. Il Consorzio promosse azione

giudiziale per far dichiarare che, essendosi l'Amministrazione dei

canali demaniali resa, di fatto, inadempiente al suo obbligo

contrattuale della erogazione gratuita dell'acqua, era perciò venuto

meno, ai sensi dell'art. 1563 Codice civile, l'obbligo del Consorzio di

provvedere alla manutenzione dei canali e degli edifici demaniali.

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino, con

sentenza del 20 ottobre 1950 accolse la domanda del Consorzio, ma, in

sede di appello, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con

sentenza del 28 aprile 1951, la respinse. La Corte di cassazione, a sua

volta investita dell'esame della questione, con decisione del 14 agosto

1953, respinse il ricorso, confermando così la decisione del Tribunale

superiore.

Successivamente, avverso l'avviso di pagamento del 1 dicembre 1954

con cui l'Amministrazione dei canali demaniali richiedeva al Consorzio

il pagamento del canone relativo all'annata irrigua 1954 - 55, il

Consorzio propose ricorso al Tribunale regionale delle acque pubbliche

di Torino, eccependo l'illegittimità costituzionale del quarto comma

dell'art. 7 del decreto del 1924, n. 456, ed assumendo che la citata

norma non poteva trovare applicazione nel caso di specie, riferendosi

essa alle utenze che originano da atti dei cessati Stati anteriori

all'unificazione, mentre il Regno di Sardegna, la cui amministrazione

stipulò il rogito Barnato, non poteva equipararsi ad alcun cessato

Stato, costituendo esso, invece, l'antecedente diretto del Regno

d'Italia.

Il Tribunale regionale delle acque di Torino, con ordinanza del 12

dicembre 1956, rilevava che questa ultima questione era coperta dal

giudicato formatosi tra le parti nel precedente giudizio di merito;

riteneva, poi, che la questione di legittimità costituzionale fosse

influente ai fini del decidere e non manifestamente infondata, potendo

ravvisarsi un contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione,

e pertanto, sospeso il giudizio in corso, rimetteva gli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 9 marzo 1957, n. 64, e ritualmente notificata alle parti il 19

gennaio 1957 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 dello

stesso mese, veniva comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento in data 24 gennaio 1957.

Nel presente giudizio si è costituito il Consorzio della Grangia

di Gazzo, la cui difesa, nella comparsa e nella memoria, depositate in

cancelleria, rispettivamente, il 13 marzo 1957 e il 30 gennaio 1958, ha

concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del

quarto comma dell'art. 7 del decreto legge del 1924, n. 456, in

relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, deducendo

quanto segue:

1) Osserva preliminarmente il Consorzio che non può dubitarsi

dell'ammissibilità della sollevata eccezione, in quanto, avendo

l'Amministrazione demaniale posto a base della sua domanda di pagamento

del canone proprio l'impugnato art. 7, comma quarto, del decreto del

1924, non si può ora sostenere, da parte della stessa Amministrazione,

ai fini di una eventuale declaratoria d'inammissibilità, che la norma

ha ormai esaurito la sua funzione e che non è più suscettibile di

applicazione. Sta di fatto, invece, che la norma impugnata,

assoggettando al pagamento del canone le utenze già gratuite, ha posto

in essere un'espropriazione sui generis, il cui vero e più grave

effetto è la creazione di un diritto di credito a favore

dell'Amministrazione, ed a carico del Consorzio, di carattere

continuativo, in quanto durerà fino a quando si riscuoteranno i

canoni.

Né è lecito - continua il Consorzio - distinguere i canoni ed i

titoli giuridici in forza dei quali sono richiesti e riscossi, a

seconda che si tratti del primo periodo di utenza o del secondo, così

detto di "rinnovazione", perché, come si è pronunziata la Corte di

cassazione, la temporaneità delle utenze non va confusa con la loro

gratuità, e mentre la prima fu disciplinata con i decreti 20 novembre

1916, n. 1664, e 9 ottobre 1919, n. 2161, la seconda fu soppressa con

il decreto legge 1924, n. 456.

2) Quanto al merito, premette anzitutto il Consorzio che non si è

mai dubitato, né in dottrina né in giurisprudenza, che quando le

leggi sulle acque pubbliche del 1884, n. 2644, 1919, n. 2161, 1933, n.

1775, parlano di titoli legittimi, originati da leggi anteriori,

intendono riferirsi a tutti gli atti emanati in precedenza e così

anche agli atti dei cessati Stati. Il che dimostra che lo Stato

italiano, lungi dal non essersi considerato tenuto a rispettare i

diritti di utenza preesistenti alla unificazione del Regno, ha invece

(implicitamente con l'art. 615 del Codice civile del 1865,

esplicitamente con l'art. 29 delle disposizioni transitorie dello

stesso Codice, e poi con l'art. 132 della legge 20 marzo 1865,

riprodotto nelle successive leggi del 1884, del 1919 e nel T.U. del

1933) riconosciuto l'attuale e persistente efficacia degli atti e dei

contratti compiuti e stipulati in materia dagli Stati cessati.

3) A sostegno poi della sua impugnazione, rileva il Consorzio che

il citato art. 7, quarto comma, del decreto del 1924, n. 456, sottopone

al pagamento del canone tutte indistintamente le utenze dei canali

demaniali, anche quando, come nel caso che ne occupa, il diritto

all'uso gratuito dell'acqua fu costituito come condizione della

compravendita del fondo. Ora, nel disporre l'imposizione del canone per

gli usi e le derivazioni d'acqua costituiti prima dell'unificazione del

Regno d'Italia, l'intenzione del legislatore, come si evince dalla

stessa relazione ministeriale sul provvedimento in parola, fu quella di

addivenire ad un'espropriazione del diritto dell'utente con esclusione

di qualsiasi indennizzo. Vero è - continua il Consorzio - che anche i

diritti d'uso gratuito d'acqua dei canali demaniali possono essere

oggetto di espropriazione per pubblica utilità, ma è anche vero che

la espropriazione non può aver luogo senza la corresponsione di

un'indennità, a norma dell'art. 29 dello Statuto albertino e

dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

La norma in esame, invece, avendo disposto l'espropriazione senza

indennizzo dei diritti d'uso gratuito d'acqua, costituiti anteriormente

all'unificazione del Regno d'Italia, ha violato entrambe le

disposizioni. E la violazione fu nota allo stesso legislatore del 1924

e fu da esso espressamente voluta, tanto che nella relazione

ministeriale che accompagna il decreto del 1924, è riconosciuto che

esso non era perfettamente legittimo e che appunto per questo si

provvedeva a modificare il diritto. Anzi il legislatore giustificò

l'emanazione della norma con le "necessità delle finanze che sono

forse il primo dei bisogni pubblici" e con il vantaggio finanziario che

ne derivava per l'erario.

Ora, si sostiene dal Consorzio, è vero che la dottrina più

recente ha esteso il concetto di causa dell'espropriazione anche ai

bisogni pubblici diversi da quelli che derivano dalla costruzione di

una nuova opera, ma è opinione costante che fra gli interessi

pubblici, in considerazione dei quali la espropriazione può essere

consentita, non può annoverarsi anche l'interesse fiscale e

finanziario dello Stato.

Né può dirsi che una specie di indennizzo può ravvisarsi nella

rinnovazione trentennale dell'utenza già perpetua, perché, a parte

ogni altra considerazione, quando il legislatore ha voluto attribuire

un indennizzo, lo ha detto espressamente, come si evince dal comma

quinto dello stesso art. 7.

Esclusione di indennizzo e mancanza di un pubblico interesse

sarebbero quindi i due vizi dell'art. 7, quarto comma, del decreto

legge 25 febbraio 1924, n. 456, del quale il Consorzio chiede che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale, perché in contrasto con

l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

L'Amministrazione generale dei canali demaniali di irrigazione

(Canali Cavour), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, si è anch'essa costituita in giudizio; con le deduzioni e con

le note aggiuntive depositate in cancelleria, rispettivamente, addì 8

febbraio 1957 e 24 gennaio 1958, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. E ciò per i seguenti

motivi:

1) In ordine all'eccepita inammissibilità, l'Avvocatura generale

dello Stato sostiene, anzitutto, che la questione sollevata sarebbe

irrilevante ai fini del giudizio di merito, essendosi già formato il

giudicato per effetto delle sentenze intervenute nei precedenti giudizi

tra le stesse parti. L'Avvocatura osserva, poi, che il sindacato di

legittimità costituzionale demandato alla Corte è inammissibile non

solo nei riguardi di leggi abrogate, ma anche relativamente a quelle

leggi che, sebbene non abrogate, abbiano tuttavia esaurito la loro

funzione anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione

repubblicana e non siano più suscettibili di applicazione.

Infatti, la sentenza della Corte costituzionale che dichiarasse

illegittima una legge non più applicabile, sarebbe, per ciò,

inutiliter data, né potrebbe influire sui fatti già compiuti e sui

rapporti già esauriti sotto l'imperio della legge impugnata.

Ora, il decreto legge del 1924, n. 456, sopprimendo, senza

indennizzo, i preesistenti diritti perpetui e gratuiti sui canali

demaniali, e convertendoli, o meglio consentendone la conversione, in

interessi legittimi, temporanei ed onerosi, esaurì i suoi effetti

espropriativi - se di espropriazione può parlarsi - all'atto stesso

della sua entrata in vigore.

Se dunque la citata conversione di diritti integra una

espropriazione ex lege, questa si è verificata nel 1924 ed i suoi

effetti si sono esauriti nel 1947, con la scadenza dell'utenza,

trasformata da perpetua in temporanea. Successivamente a tale data, il

canone è dovuto, non in forza del denunziato art. 7, quarto comma,

bensì in forza dei principi generali e per il fatto della concessa

rinnovazione. Pertanto, un'eventuale dichiarazione di illegittimità

dell'impugnata norma non farebbe rivivere i soppressi diritti perpetui

sulle acque fluenti nei canali demaniali, ma farebbe venire meno

l'attuale rapporto di concessione. E ciò esorbita dai limiti della

presente questione, che si riferisce ad una presunta violazione

dell'art. 42 della Costituzione, e non ad un eventuale contrasto con

l'art. 23 della Costituzione medesima.

2) Quanto al merito, rileva l'Avvocatura dello Stato che la

questione è manifestamente infondata. E ciò per molteplici ragioni.

Anzitutto - si sostiene - qui si verte in materia di rapporti

giuridici sorti per effetto dei cessati Stati anteriori

all'unificazione del Regno d'Italia; ed è noto che, secondo i principi

generali del diritto internazionale, lo Stato successore, come può

recepire nel proprio ordinamento gli atti dello Stato cui succede,

così può non recepirli o recepirli con modificazioni. E ciò è tanto

più legittimo quando gli atti preesistenti non siano, in tutto o in

parte, conformi al suo ordinamento giuridico.

Ora, poiché il principio della temporaneità e dell'onerosità

delle utenze di acque pubbliche può dirsi un principio fondamentale

dell'ordinamento italiano, sancito nella legge 10 agosto 1884, n.

2644, e nel R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, legittimamente il decreto del

1924, n. 456, nel recepire gli atti di costituzione di utenze d'acqua

dei cessati Stati anteriori all'unificazione italiana, ne esclude la

perpetuità e la gratuità.

Né, così operando, essa effettuò alcuna espropriazione,

trattandosi di situazioni giuridiche sorte in ordinamenti diversi e che

nell'ordinamento giuridico italiano non avevano piena tutela, e tanto

meno potevano equipararsi al diritto di proprietà.

In secondo luogo - osserva l'Avvocatura dello Stato - nella specie

non può invocarsi l'applicazione dell'art. 42, terzo comma, della

Costituzione: questa, infatti, parla di espropriazione in senso

tecnico e, sancendo che questa deve essere giustificata da motivi di

interesse generale, mira a tutelare il diritto di proprietà, inteso

nella sua tradizionale e tipica espressione, nella quale non possono

comprendersi tutti i diritti soggettivi, reali e personali, mobiliari e

immobiliari. L'art. 7, quarto comma, del decreto del 1924, n. 456,

invece, non pone in essere un'espropriazione della proprietà privata,

ma, escludendo che le acque fluenti nei canali demaniali dello Stato

possano formare oggetto di proprietà privata, pone fuori commercio

l'oggetto della utenza, ossia le qualifica demaniali, con la

conseguente caducazione di ogni diritto privato costituito sopra di

esse, o meglio convertendo i diritti d'uso privato in interessi

legittimi all'uso fondati su un rapporto di concessione.

Infine, prosegue l'Avvocatura, anche a voler ammettere che l'arr. 7

del decreto del 1924 abbia posto in essere un'espropriazione dei

diritti perpetui d'uso delle acque demaniali, non può dirsi che abbia

negato ogni indennizzo. Infatti, avendo concesso ai titolari di diritti

perpetui di utilizzare l'acqua per trent'anni, sia pure verso il

pagamento di un canone, che è ben lontano dal rappresentare il

corrispettivo dell'acqua fornita, è appunto nella concessione che deve

ravvisarsi una specie di indennizzo.

Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato chiede che la

questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, quarto

comma, del decreto - legge 25 febbraio 1924, n. 456, sia dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto nel

giudizio.

All'udienza, i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive

deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato, che difende l'Amministrazione generale

dei canali demaniali d'irrigazione, ha eccepito che la questione di

legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale delle

acque di Torino, sarebbe irrilevante ai fini del giudizio ivi pendente,

in quanto, a causa delle sentenze indicate nell'esposizione di fatto,

si sarebbe formato il giudicato sull'obbligo di corrispondere il

canone, obbligo che il Consorzio non aveva mai creduto di poter

contestare e che ha regolarmente adempiuto fino al dicembre 1953. Tale

giudicato precluderebbe l'esame di merito.

L'eccezione è palesemente priva di fondamento. La stessa

Avvocatura dello Stato enuncia che trattasi di un giudizio di

rilevanza. Difatti, è un aspetto di tale giudizio lo stabilire se un

giudicato precluda l'esame di merito di una causa e quindi renda

inutile la decisione di una questione di legittimità costituzionale.

Nel caso in oggetto, il Tribunale regionale si è dato carico

dell'eccezione di cosa giudicata, sulla quale le parti avevano a lungo

discusso, e mentre ha ritenuto che sotto un certo aspetto - e

precisamente sul punto se il Regno di Sardegna si potesse considerare,

di fronte allo Stato italiano, uno Stato cessato - tale eccezione

avesse fondamento, ha giudicato che, ammessa l'applicabilità del

quarto comma dell'art. 7 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, nella

causa ivi pendente, la questione di legittimità costituzionale di

detta norma fosse influente ai fini della decisione della causa stessa.

Questo giudizio, emesso dal giudice a quo e sorretto da congrua

motivazione, esatto o inesatto che sia il suo contenuto, non può

essere sindacato dalla Corte costituzionale.

Con l'altra eccezione di inammissibilità, sollevata dalla stessa

difesa, si deduce che non sarebbe ammissibile un giudizio di

legittimità costituzionale sulle leggi che, sebbene non abrogate,

abbiano tuttavia esaurito la loro funzione anteriormente all'entrata in

vigore della Costituzione repubblicana. E questo sarebbe il caso della

norma denunziata.

Per quanto, come meglio si vedrà in seguito, la tesi presenti,

sotto altro aspetto, elementi meritevoli di molta considerazione, la

tesi stessa, prospettata sul piano dell'inammissibilità, non può

essere accolta.

Se si vuol sostenere la incompetenza della Corte a giudicare della

legittimità di una norma che, pur essendo ancora vigente, abbia

esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della

Costituzione, si sostiene cosa inesatta. Se, come la stessa Avvocatura

dello Stato ammette, la norma è ancora vigente nell'ordinamento

giuridico e se forma oggetto di discussione la efficacia della norma

stessa nei confronti della causa di merito, non si vede come si possa

fondatamente dubitare della competenza di questa Corte, dopo le

reiterate affermazioni che ne ha fatto il Collegio fin dalla prima

delle sue sentenze.

Se, poi, si volesse sostenere che l'applicazione della norma, della

cui legittimità si discute non sia idonea alla risoluzione della

controversia tra le parti per essersi esauriti, nei riguardi di detta

controversia, gli effetti della norma stessa, allora si rientrerebbe

nel campo del giudizio di rilevanza riservata al giudice a quo, cui

spetta di decidere se e fino a qual segno una norma sia valevole ai

fini di quella risoluzione.

Entrando nel merito della questione, la Corte ricorda che il

procedimento logico, attraverso cui si svolge il relativo giudizio,

consta di due momenti, l'uno dei quali deve necessariamente precedere

l'altro: prima di riscontrare se la norma denunziata sia non conforme

alla Costituzione, la norma stessa deve essere interpretata. A tal

fine, nel caso in oggetto, occorre vedere quale è l'attuale portata

della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 7 del R.D.L. 25

febbraio 1924.

Il valore attuale della norma è che gli utenti dell'acqua sono

tenuti al pagamento di un canone. Il presupposto di quest'obbligo si

pose, con effetto istantaneo, nel momento in cui la legge predetta

entrò in vigore. Da quel momento venne meno qualsiasi diritto all'uso

gratuito dell'acqua. Anche se i provvedimenti di attuazione della norma

(determinazione concreta della misura del canone, liquidazione

dell'ammontare dei canoni arretrati, ingiunzione di pagamento) saranno

differiti nel tempo, la data di decorrenza dell'obbligo di pagare il

canone risalirà sempre al 1 luglio 1924, data stabilita dalla stessa

legge.

Potrebbe dirsi che l'art. 7 della legge in esame contenga, nella

parte che interessa questa controversia, due disposizioni: una ad

effetto istantaneo, che ebbe attuazione nel momento stesso in cui la

legge entrò in vigore, e l'altra ad effetto permanente. La prima

disposizione determinò, con effetto immediato, la modificazione di

situazioni precedenti: alcune categorie di utenze d'acqua, che erano

gratuite, perdettero tale caratteristica. Raggiunto questo effetto, la

norma assunse una portata di carattere permanente, imponendo agli

utenti l'obbligo di corrispondere il canone ad ogni sua scadenza.

Non è inutile notare che situazioni siffatte non sono inconsuete.

Ad un certo momento una legge dichiarò che le acque, che avessero

determinate caratteristiche, non erano suscettibili di proprietà

privata; successivamente un'altra legge dettò una analoga disposizione

nei riguardi di tutte le miniere. Leggi precedenti, fra cui alcune di

grande importanza storica, avevano operato eversioni o trasferimenti

coattivi di proprietà o imposto pesi e limiti alla proprietà privata.

Queste leggi costituiscono il presupposto e la base dell'attuale

assetto di vasti ed importanti settori amministrativi ed economici ed

il presupposto del giusto titolo di cui godono tante persone, pubbliche

o private, cui oggi appartengono moltissimi beni. La Costituzione

repubblicana trovò queste situazioni, già ben consolidate al momento

della sua entrata in vigore. E superfluo avvertire che se disposizioni

del genere fossero intervenute o intervenissero dopo l'entrata in

vigore della Costituzione, nessun fatto compiuto potrebbe impedire che

tali disposizioni siano sottoposte a raffronto con la Costituzione

stessa.

Per parlare in concreto della disposizione in esame, anche ammesso

che con l'art. 7 del R.D.L. del 1924 si sia posta in essere

un'espropriazione, è da dire che quella disposizione diede luogo ad

una situazione che ha tutte le caratteristiche del fatto compiuto in

epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione del 1948. La

disposizione che la Costituzione trovò operante nel 1948, e che è

operante ancora oggi, è quella secondo la quale gli utenti dell'acqua

sono tenuti al pagamento del canone. Ed è questa la disposizione che

può essere esaminata ai fini della sua conformità alla Costituzione.

Poiché la questione di legittimità costituzionale deve essere

assunta nei termini in cui essa è stata prospettata con l'ordinanza di

rinvio degli atti alla Corte, non potendosi esaminare d'ufficio se la

norma denunziata possa eventualmente essere, sotto altri aspetti, in

contrasto con l'art. 42 della Costituzione o con qualche altra norma

della Costituzione stessa, l'unica indagine demandata oggi al Collegio

è quella di riscontrare se la disposizione contenuta nel quarto comma

dell'art. 7 sia o non in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della

Carta costituzionale, in tanto in quanto con tale disposizione si

sarebbe imposta una espropriazione senza indennità. Ora, se, come si

è già detto, la disposizione tuttora operante non è quella che nel

1924 abolì, con effetto istantaneo, il carattere gratuito delle

utenze, ma è quella che stabilisce, in via permanente, l'obbligo per

l'utente del pagamento di un canone, non si vede come codesta

disposizione possa essere contraria alla ricordata norma della

Costituzione. Non solo non è contrario alla norma predetta ma è

conforme ai principi generali l'obbligo di corrispondere un canone per

l'uso di acqua pubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura

dello Stato

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, quarto comma, del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, in

riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sollevata

con l'ordinanza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino

del 12 dicembre 1956.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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