Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

citata

  • art. 35legge 1278/1930

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

24 luglio 1930, n. 1278, promosso con l'ordinanza 25 giugno 1956 del

Pretore di Arienzo nel procedimento penale a carico di Vacchiano

Francesco Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 256 del Reg.

ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento avanti alla Pretura di Arienzo a carico di

Vacchiano Francesco Giuseppe, imputato del reato di cui all'art. 4

della legge 24 luglio 1930, n. 1278, per avere nel periodo dal

settembre al dicembre 1955 procacciato a scopo di lucro numero otto

contratti di lavoro in Gran Bretagna a persone desiderose di emigrare,

la difesa dell'imputato sollevò la eccezione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 4, adducendo che è in contrasto con

l'art. 35 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà

di emigrazione.

Il Pretore di Arienzo con ordinanza del 25 giugno 1956, accogliendo

la richiesta della difesa del Vacchiano, sospese il processo e ordinò

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale del succitato art. 4.

Nell'ordinanza non si precisa la disposizione della Costituzione che

sarebbe stata violata, ma certamente si tratta dell'art. 35, al quale

aveva fatto esplicito riferimento la difesa del Vacchiano.

L'ordinanza venne ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che

l'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, non limita la libertà di

emigrazione affermata dall'art. 35, comma ultimo, della Costituzione,

né contrasta ma anzi si armonizza col sistema di norme disciplinanti

il collocamento dei lavoratori. Considerato in diritto :

Il principio della libertà di emigrazione affermato nell'art. 35

ultimo comma, della Costituzione non è violato dall'art. 4 della legge

24 luglio 1930, n. 1278, che non si riferisce a chi aspira ad emigrare.

Dispone l'art. 4: "Chiunque al fine di lucro, procura in qualsiasi

modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per

l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per

ottenere dalle autorità competenti il rilascio del passaporto o di

altro documento di espatrio, è punito. . . ".

Questa disposizione è diretta ad impedire non l'emigrazione, ma

l'attività speculativa di chi può approfittare della necessità o

della speciale condizione psicologica di aspettativa o di credulità

degli aspiranti ad emigrare, specie se disoccupati, per fare da essi

accettare contratti di lavoro rovinosi od inadeguati in rapporto al

sistema della nostra legislazione sociale.

Si tenga presente che lo stesso art. 35, ultimo comma, della

Costituzione afferma il principio della libertà di emigrare non in

modo assoluto ed incontrollabile, ma con qualche limite: "La

Repubblica. . . riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli

obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il

lavoro italiano all'estero".

Vi è quindi un limite che può essere dettato dall'interesse

generale della comunità statale; e vi è un altro limite dipendente

dalla necessità di tutelare il lavoro italiano all'estero.

Orbene, la norma dell'art. 4 della legge in questione deve essere

riguardata nel quadro degli stessi motivi e delle stesse finalità.

Essa è stata dettata per garantire i lavoratori da possibili illecite

speculazioni, in difesa perciò di un bene, che, se per un verso

interessa singoli, per l'altro non interessa meno la collettività

nazionale.

Ed è ovvio che il legislatore è completamente libero nella

valutazione di questi interessi e dei mezzi più adeguati per tutelarli

con norme anche di carattere penale, come quella dell'art. 4 in

questione, la quale per altro si armonizza con tutto il sistema di

norme disciplinanti il collocamento dei lavoratori.

È da rilevare, comunque, che l'art. 4 della legge 24 luglio 1930

non pone limiti al diritto del cittadino ad emigrare e che pertanto

nessun contrasto esiste tra esso ed il precetto dell'art. 35, ultimo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza resa in data 25 giugno 1956 dal Pretore di

Arienzo, dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 35, comma ultimo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 21 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE

AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE

CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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