Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma

quinto, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Bursi Romano ed altri e Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli

architetti liberi professionisti, iscritta al n. 31 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Bursi Romano ed altri, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Mattia Persiani per Bursi Romano ed altri e

l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Romano

Bursi e altri contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza

per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Modena, con

ordinanza del 20 novembre 1991, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3

gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui non esclude dall'obbligo di

iscrizione alla Cassa, oltre agli ingegneri e architetti iscritti a

forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di altra attività di

lavoro subordinato o autonomo, anche coloro che esercitano la libera

professione essendo già titolari di un trattamento pensionistico

derivante dalla pregressa iscrizione a una forma di previdenza

obbligatoria.

Ad avviso del giudice remittente la disposizione impugnata viola

l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza

perché discrimina ingiustificatamente i liberi professonisti in base

alla circostanza che siano o no titolari di trattamenti pensionistici

erogati da una forma di previdenza obbligatoria, imponendo ai primi

un onere non previsto da nessun altro sistema previdenziale per i

lavoratori autonomi, sia sotto il profilo del principio di

ragionevolezza perché fa sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa

(fino a questo momento vietata) proprio quando ne viene meno

qualsiasi finalità previdenziale per effetto della materiale

impossibilità di maturare il diritto alle prestazioni della Cassa, e

in assenza di uno stato di bisogno, stante il godimento di altro

trattamento pensionistico.

Sarebbe conseguentemente violato anche l'art. 38 Cost. perché la

norma in esame impone un obbligo di contribuzione previdenziale sine

causa, non correlato con le situazioni di bisogno prese in

considerazione dal legislatore costituente. La mancanza di

corrispettività si sarebbe aggravata in seguito alla legge 11

ottobre 1990, n. 290, che ha fortemente ridotto la possibilità di

ottenere il rimborso dei contributi.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti sostenendo la fondatezza della questione con

argomentazioni che riprendono, sviluppandoli e integrandoli, i motivi

dell'ordinanza di rimessione. La posizione delle parti private è

stata ulteriormente illustrata in un'ampia memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza di discussione.

In particolare si fa osservare che qualsiasi confronto con la

legge sulla previdenza forense, al fine di argomentare la natura

solidaristica, piuttosto che mutualistica, della previdenza per gli

ingegneri e gli architetti, è precluso dal rilievo che la questione

investe una norma del tutto estranea al sistema previdenziale

forense, nel quale vige la regola dell'iscrizione obbligatoria alla

Cassa di tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione, soprattutto sul riflesso

dell'erroneità della premessa di fondo da cui muove il giudice a

quo, il quale attribuisce natura mutualistica al sistema

previdenziale per gli ingegneri e gli architetti, malgrado la chiara

omogeneità della legge n. 6 del 1981 col modello della legge n. 576

del 1980 sulla previdenza forense. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio

1981, n. 6, "nella parte in cui non esclude, quanto meno a partire

dalla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290,

l'iscrizione alla loro Cassa di previdenza degli ingegneri e degli

architetti liberi professionisti che, per essere stati iscritti ad

altra forma di previdenza obbligatoria, siano titolari di pensione, o

quanto meno di quelli che, per essere stati collocati a riposo per

raggiunti limiti di età o comunque per raggiungimento dell'età

pensionabile, godano di pensione di vecchiaia o di altro analogo

trattamento di quiescenza".

2. - La questione non è fondata.

Secondo la premessa di fondo, da cui muove il giudice a quo, le

sentenze nn. 132 e 133 del 1984 di questa Corte, dopo avere

qualificato il sistema previdenziale forense come appartenente al

tipo solidaristico, avrebbero "espressamente affermato che opposta

soluzione è stata adottata dal legislatore per la previdenza degli

ingegneri e degli architetti, da ricondursi dunque ad un sistema di

tipo essenzialmente mutualistico". Da tale premessa viene argomentato

un giudizio di irrazionalità della norma impugnata, in quanto impone

un obbligo di contribuzione non correlato a un rischio proprio

dell'iscritto alla Cassa.

Va rilevato in contrario che l'"opposta soluzione" constatata

dalla sentenza n. 133 nella legge n. 6 del 1981, confrontata con la

legge n. 576 del 1980, non riguarda la scelta tra l'uno o l'altro

tipo di sistema previdenziale, ma soltanto la questione particolare

dell'obbligatorietà o meno di iscrizione alla rispettiva Cassa di

previdenza dei professionisti iscritti ad altre forme di previdenza

obbligatoria. La regola di obbligatorietà incondizionata, stabilita

dalla sola legge sulla previdenza forense (mentre per i

professionisti delle altre categorie l'iscrizione alla Cassa, nella

detta situazione, è facoltativa o addirittura vietata), non ha

impedito alla sentenza n. 132 di "negare risolutamente che le altre

previdenze concernenti professioni intellettuali possano qualificarsi

di tipo mutualistico" (cfr. pure ord. n. 667 del 1988).

Invero la distinzione tra sistema "mutualistico" e sistema

"solidaristico" contrappone due tipi ideali, i cui elementi si

trovano mescolati in gradazioni diverse nella realtà normativa. Come

hanno precisato le sentenze nn. 1008 del 1988 e 99 del 1990, nei

sistemi previdenziali per i liberi professionisti il principio di

solidarietà non si sovrappone al principio mutualistico, ma funge da

correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle

prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per

assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 Cost.

La sentenza n. 108 del 1989 ha poi chiarito che, secondo la ratio

peculiare sottesa all'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del

1981, il senso del divieto di iscrizione alla Cassa degli ingegneri e

architetti affiliati ad altre forme di previdenza obbligatoria non è

tanto quello di esonerare questi professionisti dal vincolo della

solidarietà di categoria, quanto l'intendimento di impedirne

un'applicazione distorta con pregiudizio per gli equilibri finanziari

della Cassa.

D'altra parte, più che confronti con i sistemi previdenziali di

altre categorie professionali, dei quali questa Corte ha

ripetutamente riconosciuto la reciproca autonomia, conviene

istituire, all'interno del sistema di previdenza in esame, un

confronto tra la condizione dei ricorrenti e quella dei

professionisti titolari di pensione a carico della Cassa. La pretesa

dei primi di essere esentati dall'obbligo di iscrizione alla Cassa

implica una discriminazione, di cui non si vede una ragione

giustificatrice, a sfavore dei secondi, ai quali l'art. 9, secondo

comma, della legge impone l'obbligo di rimanere iscritti continuando

a versare il contributo di cui al primo comma.

3. - Il giudice a quo obietta che i primi si trovano gravati da un

obbligo di contribuzione di cui è "certa l'assoluta inutilità e

gratuità", essendo praticamente esclusa, a ragione dell'età, "la

possibilità di acquisire il diritto alle prestazioni della Cassa", e

senza nemmeno la certezza di poter ottenere - essi o i loro eredi -

la restituzione dei contributi versati, atteso che l'art. 20 della

legge n. 6 del 1981, nel nuovo testo sostituito dall'art. 15 della

legge 11 ottobre 1990, n. 290, ha limitato il diritto al rimborso a

coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa avendo compiuto almeno

sessantacinque anni e, in caso di morte, ai soli superstiti indicati

all'art. 7 (coniuge o, in sua mancanza, figli minorenni o maggiorenni

inabili a lavoro).

L'obiezione non è proponibile dopo la legge ora citata del 1990,

il cui art. 6 qualifica il rapporto assicurativo di iscritto che goda

di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale

come titolo "a liquidazione di supplemento di pensione mediante

ricongiunzione presso l'ente erogatore". La disposizione - avente

natura di lex specialis rispetto alla norma generale dell'art. 1,

comma 5, della legge 5 marzo 1990, n. 45 - non ripete la

specificazione che in quest'ultima restringe il diritto a supplemento

ai professionisti titolari di una pensione di anzianità, né

contiene alcun rinvio ad essa. Si deve ritenere perciò che l'art. 6,

della legge n. 290 del 1990 sia applicabile anche ai ricorrenti,

titolari di pensione di vecchiaia a carico di altro istituto

previdenziale. Non solo essi possono utilizzare il periodo

assicurativo successivamente maturato presso la Cassa per chiedere un

supplemento di pensione, analogamente ai pensionati della Cassa

ingegneri che continuano l'esercizio della professione, ma - come è

stato osservato in sede di votazione dell'art. 6 della legge n. 290

del 1990 (Camera dei deputati, X legislatura, Commissione XI, seduta

del 25 luglio 1990, pag. 129) - questa norma, diversamente dall'art.

2, ultimo comma, della legge n. 6 del 1981, relativo ai pensionati a

carico della Cassa, prevede la liquidazione del supplemento mediante

ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia più in atto

una posizione assicurativa presso tale ente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme

in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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