Corte costituzionale

Sentenza n. 258/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d.l. 636/1939
  • art. 10legge 636/1939

citata

  • art. 8d.l. 463/1983
  • art. 8legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e

sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione

obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella

legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dalla Corte

di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e

Buccelli Luigi ed altri, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto dall'INPS contro

Luigi Buccelli e altri per l'annullamento della sentenza del

Tribunale di Napoli 3/17 luglio 1989, n. 1585, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 20 maggio 1991, pervenuta alla Corte

costituzionale il 9 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella

legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12

settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.

638, nella parte in cui non esclude dalla determinazione del reddito

annuo lordo, ai fini del diritto alla pensione di invalidità, le

somme percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro

dipendente o da prestazioni previdenziali e non ne dispone, invece,

il computo, mediante ricalcolo, nell'anno di maturazione del credito.

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata crea disparità

di trattamento tra soggetti in identica situazione, in quanto i

lavoratori che percepiscono con ritardo emolumenti afferenti ad anni

anteriori al periodo di paga in corso ricevono un trattamento

deteriore rispetto ad altri lavoratori che, nella stessa situazione,

hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti.

Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perché, pur

in presenza dei presupposti fissati in generale dalla legge per il

diritto alla pensione, esclude tale diritto in considerazione di un

fatto del tutto estrinseco alla situazione soggettiva

dell'assicurato, quale la percezione degli arretrati.

Gli argomenti con cui analoga questione è stata ritenuta

infondata da questa Corte, con sentenza n. 1067 del 1988 in relazione

alla prestazione degli assegni familiari non sarebbero estensibili

alla pensione di invalidità a ragione sia della diversa natura, sia

della diversità di situazione soggettiva presupposta dalla

prestazione previdenziale di cui ora si tratta.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata per i medesimi

motivi svolti nella citata sentenza n. 1067 del 1988, attesa

l'inconsistenza della disparità di natura e di presupposti postulata

nell'ordinanza di rimessione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

In particolare, a sostegno della razionalità del criterio di

cassa adottato dalla legge, l'Avvocatura osserva che la mancata

percezione di un reddito in un certo anno non consente di ritenere

effettiva e realizzata, in quell'anno, la capacità economica

corrispondente a quel reddito, con la conseguenza che l'opposto

criterio di competenza porterebbe contraddittoriamente a considerare

"non dovuta", per il fatto sopravvenuto del pagamento di arretrati, e

quindi soggetta a recupero con i relativi oneri, una pensione erogata

proprio in ragione di una verificata non differibile situazione di

bisogno. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ritiene contrastante con gli artt. 3 e

38 Cost. l'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in

legge 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo sostituito dall'art. 8 del

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983,

n. 638, nella parte in cui include nel computo del reddito annuo

lordo, ai fini del diritto alla pensione di invalidità, le somme

percepite dall'assicurato a titolo di arretrati da lavoro dipendente

o da rapporti previdenziali, anziché escluderle disponendo il

ricalcolo del reddito afferente all'anno di maturazione del credito.

2. - La questione non è fondata.

Essa ripropone l'alternativa tra criterio di cassa e criterio di

competenza, ai fini della valutazione della posizione reddituale

dell'assicurato, già esaminata da questa Corte (sent. n. 1067 del

1988) con riguardo agli assegni familiari, la cui prestazione è pure

subordinata a un limite di reddito.

Secondo il giudice remittente, gli argomenti con cui sono state

respinte le censure rivolte contro la scelta del criterio di cassa

non possono riproporsi nel presente giudizio, dato "il divario

concettuale esistente tra la maggiorazione degli assegni familiari e

la pensione di invalidità": questa presuppone già in atto uno stato

di bisogno dell'assicurato, quelli, invece, tendono a impedire

l'insorgere di uno stato di bisogno per effetto del mancato

adeguamento del reddito del lavoratore ai carichi familiari.

L'asserito divario concettuale, quale che ne sia in astratto la

consistenza logica, è privo di fondamento nel diritto positivo. Sia

gli assegni familiari sia la pensione di invalidità sono prestazioni

previdenziali, erogate mediante un sistema assicurativo sul

presupposto della sopravvenienza di uno stato di bisogno prodotto

dalla presenza di familiari a carico o, rispettivamente, di una

menomazione della capacità di guadagno. Ne consegue che, anche ai

fini del diritto alla pensione di invalidità, come in ogni altro

caso in cui la legge subordina l'intervento della tutela

previdenziale a un limite di reddito, tale limite va inteso - giusta

il concetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di

condizione effettiva, di concreta, attuale disponibilità di mezzi

economici, mentre è irrilevante che una somma percepita nell'anno

considerato si riferisca anziché allo stesso anno, ad anni

precedenti, cioè che si tratti di un arretrato soggetto a tassazione

separata.

Con questo concetto è coerente la scelta del criterio di cassa,

mentre il criterio di competenza determinerebbe il limite in base a

una capacità patrimoniale potenziale, realizzata successivamente al

periodo di riferimento del computo e quindi inidonea a prevenire, nel

corso di tale periodo, lo stato di bisogno dell'assicurato.

L'altro argomento addotto a giustificazione del criterio di cassa

è svalutato dal giudice a quo muovendo da una premessa che riduce il

principio di economicità alla sola esigenza di risparmiare

operazioni di ricalcolo incidenti sui costi di gestione (esigenza

reputata meno pressante in ragione del grado elevato di

informatizzazione raggiunto dalla gestione dell'INPS), mentre questo

principio deve essere salvaguardato soprattutto sotto il profilo

dell'esigenza di evitare all'Istituto l'alea del recupero di somme

risultanti indebitamente corrisposte e agli assicurati la pena

dell'obbligo di restituirle.

3. - L'art. 3 Cost. non è violato nemmeno sotto specie del

principio di eguaglianza. La situazione degli assicurati che

percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al

periodo paga in corso non è confrontabile con quella di coloro che

hanno ricevuto tempestivamente il pagamento: solo per i primi si pone

il problema circa il metodo di computo del limite di capacità

economica cui la legge subordina l'intervento di misure sociali a

sostegno del reddito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e

sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione

obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella

legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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