Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e

quarto comma, e 17, primo comma, della legge della Regione Marche 19

ottobre 1981, n. 30 ("Attuazione del diritto allo studio nelle

università aventi sede nella regione Marche"), promosso con

ordinanza emessa il 14 ottobre 1982 dal Pretore di Urbino nel

procedimento civile vertente tra Mosconi Vincenzo e Ente regionale

per il diritto allo studio universitario, iscritta al n. 809 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114

dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Regione Marche e di Mosconi

Vincenzo;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il 23 agosto 1982, Mosconi Vincenzo, direttore amministrativo

dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario E.R.S.U.

- (già Opera universitaria della Libera Università di Urbino),

deposita presso il Pretore di Urbino, in funzione di Giudice del

lavoro, ricorso contro l'E.R.S.U. per ottenerne il trattamento

economico previsto dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1981, n. 30,

della Regione Marche, riconosciutogli con delibere 27 aprile 1982, n.

6 (ma, rectius, 7 aprile), e 4 giugno 1982, n. 53, del Consiglio di

amministrazione dell'Ente, entrambe peraltro annullate dalla Giunta

regionale in sede di controllo.

Il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale

dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della

Regione Marche, che dispone il subentro degli E.R.S.U. nella

proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei

rapporti attivi e passivi delle Opere delle Università delle Marche,

inclusa fra queste la Libera Università di Urbino, mentre il

Ministero della pubblica istruzione, con D.M. 31 ottobre 1979, in

attuazione della normativa di cui all'art. 44, secondo comma, del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alla Regione Marche i beni

e il personale delle sole Università statali di Ancona, Camerino e

Macerata.

Il Pretore di Urbino, con ordinanza del 14 ottobre 1982,

riconosciuta la non manifesta infondatezza dell'eccezione, solleva,

in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e quarto comma, e

17, primo comma, della citata legge della Regione Marche del 19

ottobre 1981, n. 30.

2. - La Regione Marche, intervenuta in giudizio, confuta l'assunto

del giudice remittente, in particolare per quanto riguarda l'art. 44,

primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle Regioni

le funzioni dello Stato, mentre con il secondo comma trasferisce gli

enti pubblici (nella specie le Opere universitarie) diversi dallo

Stato. Quanto al D.M. 31 ottobre 1979, esso è sostanzialmente

integrato e modificato dal d.l. 31 ottobre 1979, n. 536, che prevede

ai fini del trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici

accertamento ad opera di apposita commissione.

3. - La parte ricorrente sostiene, invece, che il pluralismo

culturale, garantito come valore costituzionale nel nostro

ordinamento, fonda una lettura delle norme richiamate nel senso che

esse conservino articolazione e differenziazione alle istituzioni

universitarie e al loro supporto assistenziale, riconoscendo

duplicità di regime per quelle statali trasferite alle regioni e per

quelle libere. Considerato in diritto Con ordinanza del 14 ottobre 1982, il Pretore di Urbino, adito in

funzione di Giudice del lavoro, per conoscere del ricorso di Mosconi

Vincenzo contro l'Ente regionale per il diritto allo studio

universitario (E.R.S.U.), per ottenerne il competente trattamento

economico, su eccezione del ricorrente, solleva in relazione agli

artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30, nella

parte (art. 16, quarto comma) in cui dispone che "gli ERSU subentrano

nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei

rapporti attivi e passivi delle opere" delle Università delle

Marche, includendovi la Libera Università di Urbino.

La questione di legittimità costituzionale è estesa dal giudice

remittente anche al secondo comma dello stesso art. 16 e al primo

comma del successivo art. 17, che rispettivamente dispongono lo

scioglimento delle Opere universitarie e il trasferimento del loro

personale alla Regione.

Ritiene il giudice remittente che "le questioni sollevate hanno

nella causa una rilevanza assorbente e preliminare rispetto ad ogni

altra, investendo la legittimazione a contraddire la domanda.

Infatti, se venissero accolte, il rapporto controverso non farebbe

più capo all'E.R.S.U., ma all'Opera dell'Università libera, (che

tornerebbe così a funzionare, analogamente a quanto avvenuto per le

istituzioni pubbliche di assitenza e beneficenza a seguito della

sentenza 30 luglio 1981 n. 173 della Corte Costituzionale)".

Giudica questa Corte che l'asserita rilevanza è smentita dalla

formulazione del petitum. Nei confronti dell'Ente regionale, la parte

attrice tende infatti a far valere, in linea oggettivamente

principale, una pretesa di contenuto patrimoniale, qualificata

proprio dal ricorso al Pretore in funzione di Giudice del lavoro, e

derivante da un rapporto d'impiego.

Il difetto di rilevanza della questione consegue perciò

all'oggetto della domanda, volto all'accertamento di un credito per

retribuzioni con richiesta di condanna al pagamento delle stesse a

carico del convenuto Ente, preventivamente individuato come

legittimato passivo attraverso la scelta del Giudice e del rito.

La questione, così come è proposta nella specie, è

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, secondo e quarto comma, e dell'art. 17, primo comma,

della legge della Regione Marche 19 ottobre 1981, n. 30, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Pretore di

Urbino con ordinanza del 14 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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