Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1974

Altra decisione · depositata il 12/11/1974 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 10r.d. 3267/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della

Regione Toscana, rispettivamente notificati il 23 novembre ed il 20

dicembre 1973, depositati in cancelleria il 30 novembre ed il 29

dicembre 1973 ed iscritti ai nn. 15 e 16 del registro 1973, per

conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per

l'agricoltura e le foreste 26 luglio 1973 e 22 gennaio 1973, che hanno

rese esecutive, a norma del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, la

deliberazione n. 407 adottata dalla Camera di commercio di Lucca il 6

settembre 1972 e la deliberazione n. 263 adottata dalla Camera di

commercio di Livorno il 31 agosto 1970, aventi per oggetto modifiche

alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in dette

province.

Udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito l'Avv. Elia Clarizia, per la Regione Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto 26 luglio 1973, il Ministro per l'agricoltura e

foreste rendeva esecutiva la deliberazione 6 settembre 1972, n. 407,

della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della

provincia di Lucca, avente ad oggetto modifiche alle prescrizioni di

massima e di polizia forestale, vigenti per quella provincia.

Avverso tale decreto il Presidente pro-tempore della Giunta

regionale toscana, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso a

questa Corte per conflitto di attribuzione con lo Stato con atto

notificato il 23 novembre 1973 e depositato il 30 successivo.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

a) In tesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dell'art.1, lett. a ed n, del d.-P.R. 15 gennaio 1972, n.11; dell'art.

2, primo comma, 7' ed 8' alinea della legge regionale toscana 5 giugno

1972, n. 10, anche in riferimento agli artt. 7, 8, 9 e 10 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3267, e 19, 20 e 21 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126.

Con tale motivo, in sostanza, si sostiene la seguente tesi.

In conformità con l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce

alle Regioni a statuto ordinario la materia "agricoltura e foreste",

l'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ha trasferito alle stesse

Regioni le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, "le

coltivazioni arboree ed erbacce e le relative produzioni" (lett. a)

nonché "i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvo

pastorali" (lett. n).

Questa materia coincide con quella che, ai sensi dell'art. 10 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, è affidata alla potestà di

regolamentazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, mediante provvedimenti resi esecutivi dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste.

Ne consegue che quella potestà deve ritenersi trasferita alla

Regione che, infatti, con propria legge integrativa 5 giugno 1972, n.

10, ha adottato una disciplina di detta materia del tutto conforme ai

precetti degli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 3267 del 1923.

Di qui la conseguenza che, se anche potesse ritenersi sopravvivente

la potestà attribuita alle Camere di commercio dal citato art. 10,

spetta alla Regione la competenza a rendere esecutivi i relativi

provvedimenti.

Né può opporsi, in contrario, che l'art. 4, lett. g, riserva allo

Stato la "sistemazione idrogeologica" e la "conservazione del suolo"

perché la corretta interpretazione di tale norma - se non si vuole che

la competenza regionale in materia resti sostanzialmente annullata -

conduce a ritenere la limitazione di tale riserva agli interventi di

rilievo nazionale o, quanto meno, interregionale ed alla adozione di

programmi o di piani in grado di incidere nella politica generale del

territorio.

Tanto, del resto, secondo la Regione ricorrente, troverebbe

conferma nella sentenza di questa Corte n. 142 del 1972.

b) In ipotesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione

e dell'art. 4, lett. g, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, in quanto,

anche se potesse ritenersi che il potere di approvazione delle

"prescrizioni di massima" s'inquadra nella sfera riservata allo Stato

ai sensi dell'art. 4, lett. g, del d.P.R. n. 11 del 1972, vi sarebbe,

in tale articolo, la previsione di una "competenza consultiva" a favore

della Regione, competenza che è stata violata perché il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste ha accordata la impugnata esecutività

senza "sentire la Regione".

2. - Con altro ricorso notificato il 20 dicembre 1973 e depositato

il 29 successivo il Presidente della Giunta regionale toscana,

debitamente autorizzato, ha impugnato il decreto del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste 22 gennaio 1973, con il quale è stata

resa esecutiva la deliberazione della Giunta della Camera di commercio

31 agosto 1970, n. 263, di approvazione delle nuove "Prescrizioni di

massima di polizia forestale per la provincia di Livorno" per motivi

letteralmente identici a quelli dedotti a sostegno dell'altro ricorso e

sopra indicati.

Con memoria depositata il 19 settembre 1974 il patrocinio della

Regione Toscana illustra ampiamente il primo motivo di gravame,

insistendo per l'accoglimento del medesimo sotto il profilo con detto

motivo sostenuto. Considerato in diritto :

1. - I due ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, data la identità dei motivi a sostegno di

essi dedotti.

2. - Per l'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 - avente per

oggetto il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di

boschi e di terreni montuosi - sono sottoposti a vincolo per scopi

idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per

effetto di utilizzazione contrastante con le norme di cui ai successivi

artt. 7, 8 e 9 possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere

la stabilità o turbare il regime delle acque.

I citati artt. 7, 8 e 9 dispongono, poi:

a) che per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in

altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in

terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad

autorizzazione del Comitato forestale (ora Camera di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura) ed alle modalità da esso

prescritte caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui

all'art. 1;

b) che per tali terreni il Comitato forestale dovrà prescrivere le

modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo

nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e

utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle

dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del

suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto

necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1;

c) che nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo debba essere,

in ogni caso, soggetto ad alcune restrizioni tassativamente indicate.

Infine, l'art. 10 statuisce che le prescrizioni di massima di cui

sopra, compilate in forma di regolamento dal Comitato forestale (ora

Camera di commercio) sono rese esecutive dal Ministro per l'economia

nazionale (ora Ministro per l'agricoltura e foreste).

Attuato l'ordinamento regionale, con il d.P.R. 13 gennaio 1972, n.

11, disciplinante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario

delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e

foreste, si è disposto - art. 1 - che le funzioni amministrative

esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, in materia

di agricoltura e foreste, sono trasferite, per il rispettivo

territorio, alle Regioni a statuto ordinario, precisandosi che tale

trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative

concernenti:

a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

b) la bonifica integrale e montana, la sistemazione dei bacini

montani, ecc.;

c) i boschi e le foreste.

Peraltro, l'art. 4 dispone che resta ferma la competenza degli

organi statali, in ordine:

- alla classificazione e declassificazione di territori in

comprensori di bonifica integrale e montana ed alla determinazione di

bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o

più regioni, sentite le regioni medesime; alla approvazione dei piani

generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani

e delle zone depresse, sempre che ricadano nel territorio di due o più

regioni, parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di

interesse nazionale o interregionale;

- alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo,

sentite le regioni interessate.

3. - Dopo attuato il trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario, in conformità con le norme sopra richiamate, delle funzioni

amministrative statali, con due decreti del Ministero dell'agricoltura

e foreste in data 26 luglio 1973 e 22 gennaio 1973, venivano rese

esecutive, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n.3267 del 1923,

rispettivamente, la deliberazione n. 407 adottata dalla Camera di

commercio di Lucca in data 6 settembre 1972, avente ad oggetto

modifiche alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti

per quella provincia e la deliberazione n. 263, in data 31 agosto 1970

della Camera di commercio di Livorno, avente per oggetto l'approvazione

del testo delle nuove prescrizioni di massima e di polizia forestale

per quella Provincia.

Avverso entrambi i decreti ministeriali suddetti ha proposto

ricorso a questa Corte la Regione Toscana, sollevando conflitto di

attribuzione, per i seguenti motivi:

a) in tesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione:

dell'art. 1, lett. a ed n, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; dell'art.

2, primo comma, 7' e 8' alinea della legge regionale toscana 5 giugno

1972, n. 10, anche in riferimento agli artt. 7, 8, 9 e 10 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3267, e 19, 20 e 21 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126,

in quanto, con l'avvenuto trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative in materia di "coltivazioni

arboree ed erbacee e relative produzioni" e di "boschi e foreste,

rimboschimenti ed attività silvo- pastorali" la competenza a rendere

esecutivi i provvedimenti di cui all'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923

è passata all'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste;

b) in ipotesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione

e dell'art. 4, lett. g, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. I 1, in quanto,

anche se si potesse considerare la tesi che il potere di approvazione

delle "prescrizioni di massima" di cui alltart. 10 del r.d. n. 3267 del

1923 rientri nella sfera di attribuzioni riservate allo Stato dall'art.

4, lett. g, del d.P.R. n. 11 del 1972, la relativa deliberazione

avrebbe dovuto essere adottata sentita "la Regione interessata", il che

non è avvenuto.

4. - Così chiariti i termini della controversia si rileva.

Fin dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 11 del 1972 la Regione

Toscana ebbe ad impugnare come lesiva della sua autonomia, tra l'altro,

la disposizione dell'art. 4, lett. g, di detto decreto.

Con sentenza n. 142 del 1972 questa Corte, peraltro, dichiarò non

fondata tale impugnativa, sostanzialmente così argomentando:

La riserva a favore dello Stato stabilita dal detto art. 4, lettera

g, riguarda materie che, mentre attengono all'agricoltura in modo

soltanto marginale, in quanto interferiscono su settori ad essa non

riconducibili, trascendono le stesse possibilità di azione riservate

alla Regione e non possono venire congruamente regolate se non sulla

base di interventi che obbediscono ad una visione unitaria, che,

altresì' possano giovarsi di strumenti corrispondenti all'ampiezza che

debbono assumere ove vogliano riuscire efficienti ed, infine, siano

suscettibili di estendere i loro effetti con eguale efficacia su tutto

il territorio dello Stato.

Si tratta, invero, di interventi di difesa dell'ambiente a

prevenzione di ogni specie di danni provenienti da eventi naturali o da

opere dell'uomo, atti a comprometterne l'integrità ed esigono

un'attività continuativa e sistematica, esplicandosi con gli

interventi più vari spesso sorpassanti i singoli ambiti territoriali.

Comunque, la disposizione denunziata, mentre dispone la riserva a

favore dello Stato, impone, da un lato che l'esercizio dei suoi poteri

venga preceduto dall'audizione del parere delle regioni interessate,

dall'altro che siano fatti salvi gli interventi di queste ultime, in

quanto non contrastanti con quelli statali.

Si sono, così, delineate le caratteristiche di un sistema che,

armonicamente coordinando la sfera degli interessi statali,

interregionali e strettamente regionali, consente e garantisce lo

svolgimento di una politica nazionale ecologica, che mentre non

potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla base di un'organica

programmazione valevole per l'intero territorio nazionale, lascia, poi,

all'autonomia regionale margini sufficienti alla tutela di quella parte

dell'ambiente più strettamente connessa agli interessi

dell'agricoltura e foreste, contenuta entro il proprio territorio.

È di notevole interesse, al riguardo, che prima ancora

dell'attuazione completa dell'ordinamento regionale, questa Corte, con

sentenza n. 17 del 1966, nel dichiarare non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, ha identificato

il fondamento giuridico della particolare potestà regolamentare,

ponendo in evidenza che sono "esigenze esclusivamente o quasi

esclusivamente tecniche a consigliare che la normazione della materia

sia decentrata ad autorità locali".

Alla stregua di tali principi deve riconoscersi che la tesi

principale della Regione ricorrente - secondo la quale la sfera di

competenza statale di cui all'impugnato art. 4, lett. g, deve

ritenersi limitata alla tutela di interessi a livello nazionale o

interregionale - è fondata e che, quindi, i due ricorsi, come sopra

proposti, debbono essere accolti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione Toscana la potestà di cui

all'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e,

pertanto, annulla i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste

22 gennaio 1973 e 26 luglio 1973, con i quali sono state rese esecutive

le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", approvate

rispettivamente con deliberazioni n. 263 del 31 agosto 1970 della

Camera di commercio di Livorno e n.407 del 6 settembre 1972 della

Camera di commercio di Lucca.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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