Corte costituzionale

Sentenza n. 254/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13legge 402/1981
  • art. 9legge 67/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo

comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della

spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito

nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art.

9, punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge

finanziaria 1988), promosso con l'ordinanza emessa il 3 giugno 1988

dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra

Chiapponi Oreste e lo S.C.A.U., iscritta al n. 632 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Chiapponi Oreste nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Sergio Grasselli e Diego Ziini per Chiapponi

Oreste e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1988 il Pretore di Piacenza,

nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e S.C.A.U., ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del

decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402 (Contenimento della spesa

previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella

legge 26 settembre 1981 n. 537, con modificazioni, nonché dell'art.

9, punto 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), "nella parte in cui dispongono che per le zone

svantaggiate determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27

dicembre 1977 n. 984, l'onere contributivo dovuto allo S.C.A.U sia

ridotto al 40%, anziché prevedere la totale esenzione così come

stabilito per le zone montane al di sotto dei 700 metri, a cui in

virtù dello stesso art. 13 sono state equiparate";

Il giudice a quo premette che, a seguito della sentenza della

Corte costituzionale n. 370 del 30 dicembre 1985, dichiarante

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 23

dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41,

il regime dei contributi agricoli unificati dovuti per le zone

montane sotto i 700 metri, è stato uniformato a quello delle zone

montane site sopra i 700 metri, talché alle prime si estende

l'esenzione totale contributiva prevista per le seconde;

Osserva, poi, che la citata sentenza non ha viceversa "dichiarato

la illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato e comunque non

ha fatto riferimento alle zone svantaggiate e che anzi l'art. 9,

punto 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha espressamente mantenuto

inalterata per queste ultime la quota contributiva già stabilita

dall'art. 13, mediante il richiamo di cui all'art. 8 della legge n.

41 del 1978". Pertanto, sulla base dell'"originaria equiparazione

operata dalla legge tra zone montane sotto i 700 metri e zone

svantaggiate, appare fondata e rilevante la questione di legittimità

costituzionale dei suddetti artt. 13 e 9 citati, sotto il profilo

della disparità di trattamento, in relazione all'art. 3 della

Costituzione";

2. - Con memoria del 5 dicembre 1988 si è costituito il Sig.

Oreste Chiapponi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Grasselli,

sostenendo l'illegittimità delle norme impugnate. Infatti, non vi

sono ragioni giustificatrici di una diversità di trattamento, che lo

stesso legislatore ha escluso allorché ha equiparato il trattamento

riservato alle aziende agricole site in zone svantaggiate a quello

proprio delle aziende ubicate in territori montani di livello

inferiore ai 700 metri;

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo una declaratoria di infondatezza per le differenziazioni

esistenti tra zone svantaggiate e montane; il che rende ragionevole

il permanere di una graduazione nelle agevolazioni; Considerato in diritto 1.1 - Per i terreni compresi in territori montani ubicati ad

altitudine superiore ai settecento metri sussiste normativamente

l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura

(art. 7 decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella

legge 27 febbraio 1978, n. 41). Per effetto della sentenza di questa

Corte n. 370 del 1985 l'esenzione è stata estesa ai terreni,

d'identica configurazione, situati ad altitudine inferiore ai 700

metri: al riguardo, ha rilevato la Corte, non poter trovare, infatti,

ragionevole sostegno il mero criterio altimetrico;

1.2 - Il giudice remittente assume che i medesimi criteri devono

trovare applicazione per le cosiddette zone agricole svantaggiate. A

queste ultime, infatti, sono riferibili in astratto le agevolazioni

contributive previste per i territori montani, ai sensi dell'art. 13,

ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito

nella legge 26 settembre 1981 n. 537. Per converso, nelle zone in

questione il contributo risulta dovuto soltanto nella misura del 40%

dell'intero ammontare (del 20% per il Mezzogiorno);

Il remittente ravvisa violato perciò, ex art. 3 della

Costituzione, il principio di eguaglianza, versandosi in situazione

identica a quella dei territori montani, così come qui descritto;

2. - La questione non è fondata;

La citata sentenza n. 370 non ha escluso, intanto, che la

corresponsione dei contributi, purché non collegata al casuale

criterio altimetrico, possa essere altrimenti regolata. Per la

individuazione puntuale delle zone svantaggiate poi, sulla quale si

incentra l'attuale vertenza, vige, in concreto, la disciplina di cui

alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;

In virtù di tale regolamentazione restano fissati pertinenti e

specifici criteri di zonizzazione con correlata individuazione, per i

singoli territori, delle cause di preminente depressione, atte a

validamente giustificare gli interventi agevolativi ai sensi del

piano agricolo nazionale, redatto, giusta l'indicata legge n. 984 del

1977, dal Comitato interministeriale per la politica agricola e

alimentare e successivamente approvato dal Consiglio dei ministri;

Quanto precede appare bastevole per affermare che il delineato

sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste

aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un unicum

normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano,

senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere

differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni

montani;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, ultimo comma, decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402

(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle

contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con

modificazioni, e dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988, n.

67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1988), sollevata, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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