Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 749/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, del d.P.R. 5 giugno 196S, n. 749, - nella parte in Cui'

ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum in luogo di

pensione, ha riguardo agli emolumenti in vigore al 31 dicembre 1964, -

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 maggio 1972 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Scavo Maria contro il

Ministero della difesa, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27

dicembre 1972;

2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1973 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Neri Olga contro il

Ministero del tesoro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5

dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze emesse il 25 maggio 1972 ed il 10 gennaio 1973,

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma secondo, del

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui ha riguardo alla

liquidazione in favore del personale di ruolo dell'indennità una

tantum in luogo di pensione con riferimento agli emolumenti

pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964, in relazione agli artt. 3 e

36 della Costituzione.

Accertata la rilevanza della questione, domandando le parti in

entrambi i procedimenti la riliquidazione dell'indennità una tantum,

la Corte osserva che in base alla disposizione de nunziata le nuove

misure degli stipendi conglobati ai sensi del d.P.R. n. 749 non vanno

considerate ai fini del trattamento pensionistico del personale. Ciò

mentre lo stesso art. 2, al primo comma, ha disposto che le nuove

misure degli stipendi debbono essere considerate, fra l'altro, ai fini

della liquidazione delle indennità di licenziamento che competono al

personale statale non di ruolo, cui non è assicurata la quiescenza

propria dei dipendenti di ruolo.

Questa differenza sembra in contrasto con i principi fissati

nell'art. 3 della Costituzione che vuole sia garantito uguale

trattamento per situazioni giuridiche identiche.

Considerata, infatti, in punto di quiescenza, la sostanziale

identità di situazioni tra il dipendente non di ruolo di cui al primo

comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 749 e il dipendente che cessi dal

servizio con diritto all'indennità una tantum di cui al secondo comma

dell'articolo predetto, identità di situazioni ravvisabili nella

stessa forma di quiescenza (somma corrisposta in unico ammontare) e

determinata secondo un medesimo criterio (una mensilità lorda dello

stipendio per ogni anno di servizio), non sarebbe sorretta da valido

motivo logico la distinzione posta dal legislatore che ha disposto la

liquidazione dell'indennità su base di stipendi differenti, per gli

uni sugli stipendi vigenti al 10 marzo 1966, per gli altri sugli

stipendi vigenti al 31 dicembre 1964.

Sotto altro profilo, inoltre, il secondo comma dell'art. 2 del

d.P.R. n. 749 sembra porsi in contrasto con il dettato costituzionale.

Poiché con l'art. 36, primo comma, della Costituzione si dispone

che al lavoratore sia assicurata una retribuzione proporzionale alla

quantità e qualità del lavoro prestato, potrebbe quindi

ragionevolmente presumersi che, nel rispetto del citato precetto

costituzionale, il legislatore abbia ravvisato nell'importo dell'ultimo

stipendio goduto una retribuzione proporzionata alla qualità e

quantità della svolta attività lavorativa e non in quello percepito

al 31 dicembre 1964.

Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti

e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano uguali questioni di

legittimità costituzionale in ordine alle medesime disposizioni di

legge.

2. - Con le citate ordinanze la Corte dei conti solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5

giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone la liquidazione in

favore del personale di ruolo dell'indennità una tantum in luogo di

pensione determinata in base agli emolumenti pensionabili in vigore al

31 dicembre 1964.

Secondo le ordinanze, la norma denunziata, disponendo al secondo

comma, che "ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di

quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati

gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonché gli altri eventuali

emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964" porrebbe in

essere, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disparità

non razionale e giustificabile di trattamento fra il personale statale

di ruolo e non di ruolo avente diritto all'indennità una tantum per

cessazione dal servizio in luogo di pensione e quello statale non di

ruolo per il quale, invece lo stesso art. 2 al comma primo dispone che

le nuove misure degli stipendi debbano essere considerate fra l'altro,

ai fini della liquidazione delle indennità di licenziamento.

La norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 36, comma

primo, della Costituzione in quanto sarebbe presumibile che il

legislatore abbia ravvisato nell'importo dello stipendio goduto alla

data di cessazione dal servizio, una retribuzione proporzionata alla

qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta. Pertanto,

considerando che il trattamento di quiescenza riveste carattere

retributivo in quanto costituisce parte differita del compenso dovuto

per il lavoro prestato, verrebbe meno per il personale statale di ruolo

la proporzionalità fra retribuzione e conseguente trattamento di

quiescenza.

3. - Con costante giurisprudenza la Corte ha affermato

l'applicabilità dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo, della

Costituzione oltre che alla retribuzione spettante in attività di

servizio, anche a quella differita spettante dopo la cessazione,

precisando nelle sentenze nn. 57 e 82 del 1973 che rientra nella sfera

di discrezionalità del legislatore disporre in merito ai modi e alla

misura del trattamento di quiescenza.

In applicazione dei concetti su esposti la Corte non ritiene

fondato il dubbio di legittimità costituzionale del comma secondo

dell'art. 2 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, così come è

prospettato dalle ordinanze in riferimento all'art. 36, comma primo,

della Costituzione, rientrando la norma impugnata nella sfera

discrezionale del legislatore ed essendo razionale che esso adotti,

anche in relazione alle esigenze di bilancio, un criterio di

gradualità nell'estendere al trattamento di quiescenza le

maggiorazioni accordate per quello di attività, sempre che non

s'incorra nella violazione dell'art. 38, secondo comma, che non è

denunziato dal giudice a quo.

4. - Non sussiste, per quanto concerne la norma impugnata, la

violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di situazioni

diverse ed essendo innegabili le differenze fra l'indennità una tantum

e l'indennità di licenziamento, concernendo la prima una forma di

trattamento di quiescenza e la seconda un mezzo per sovvenire alle

esigenze del lavoratore nel periodo fra il licenziamento e un nuovo

impiego ed essendo razionalmente giustificabile che di norma per dati

rapporti sia dovuta un'indennità ancorata alla prestazione del

servizio per un dato periodo e proporzionale all'ultima retribuzione

del lavoratore e che per altri rapporti siano invece previste altre

forme di trattamento economico e di indennità previdenziali, queste

ultime diversamente calcolate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sollevate

dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36, primo

comma, della Costituzione nella parte in cui si ha riguardo alla

liquidazione una fantum in luogo di pensione in rapporto agli

emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CA PALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SAI.USTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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