Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale avente

per oggetto: "Norme per l'immissione in organico del personale

tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a

termine", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Sicilia notificato il 2 gennaio 1993, depositato in

cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi

1993;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e

gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la

Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma e

119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

del 23 dicembre 1992, recante norme per l'immissione in organico del

personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con

contratto a termine.

Per quanto attiene alla presunta violazione degli artt. 3 e 97

della Costituzione, il ricorrente osserva che i venti tecnici di cui

ora si prevede l'immissione in ruolo erano stati assunti, con

contratto a tempo determinato, per la realizzazione di un programma

di opere irrigue previsto e finanziato dalla legge regionale 15

maggio 1986, n. 24. Le prove contemplate dal bando per l'assunzione a

contratto di tali tecnici si ricollegano alle predette finalità,

contingenti e specifiche, essendo riservati i compiti generali

dell'Ente ai tecnici del ruolo ingegneristico. I contrattisti, per

effetto della normativa denunziata, sarebbero poi inseriti in ruolo

con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (livello VIII) e

con anzianità decorrente dalla data di prima immissione in servizio,

con ulteriore lesione del principio di buon andamento

dell'amministrazione.

Le norme impugnate peccherebbero comunque di "anodinità

sostanziale": se i venti contrattisti - afferma il ricorrente -

saranno tutti inquadrati nella carriera direttiva, verrà meno

l'utilità del concorso pubblico nel frattempo bandito, e ancora in

itinere, per posti del ruolo ingegneristico. In caso contrario, essi

saranno redistribuiti tra le due fasce (dirigenziale e direttiva)

senza alcun esplicito criterio.

Da queste circostanze il Commissario dello Stato deduce che il

legislatore regionale non ha tenuto conto delle effettive esigenze

operative dell'Ente e dell' attuale consistenza della pianta

organica. L'assunzione definitiva in ruolo avverrebbe inoltre dopo la

scadenza dei contratti, con decorrenza 1° luglio 1993, e cioè in un

periodo in cui le amministrazioni non possono assumere personale: la

legge impugnata elude, quindi, il divieto posto dalla normativa

statale, con conseguente violazione anche del principio posto

dall'art. 119 della Costituzione, che impone il coordinamento della

politica finanziaria locale con quella nazionale.

Si denunzia, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma,

della Costituzione, in quanto non sarebbero indicati i mezzi con i

quali far fronte al mantenimento in servizio dei tecnici oltre il 30

giugno 1993.

2. - Si è costituita la Regione siciliana, sostenendo

l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunziati.

Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 97, primo e terzo comma,

della Costituzione: grazie all'immissione in ruolo dei tecnici,

l'Ente potrà infatti fronteggiare l'attuale grave carenza di

personale, che ne compromette il funzionamento.

Anche qualora si dovessero immettere in ruolo, oltre ai venti

tecnici laureati, i vincitori del concorso pubblico bandito nel 1988

per undici posti del ruolo ingegneristico, tuttora in fase di

svolgimento, sarebbero ricoperti trentasette dei trentotto posti

dell'organico. L'immissione nel ruolo ingegneristico dei tecnici

laureati costituisce dunque, sotto il profilo oggettivo, una deroga

razionale e non arbitraria alla regola del pubblico concorso.

Sotto il profilo soggettivo, la deroga è ugualmente giustificata,

dal momento che il personale in questione è stato inizialmente

assunto, con contratto a termine, a seguito di un regolare concorso

pubblico (si richiedeva la laurea in ingegneria, l'abilitazione

all'esercizio professionale, l'iscrizione all'albo e, infine, il

superamento di prove concorsuali particolarmente rigorose, che non

risultano affatto circoscritte all'attuazione delle finalità di cui

alla legge regionale n. 24 del 1986). Tale personale ha svolto, poi,

compiti importanti in seno all'Ente, acquisendo un'esperienza che

sarebbe irrazionale non utilizzare, ed è in grado di assicurare la

continuità dei servizi tecnici nel settore delle infrastrutture

irrigue.

In ogni caso, il legislatore regionale, nell'esercizio ragionevole

della sua discrezionalità, ha ritenuto che le prove concorsuali già

superate siano state tali da consentire la verifica delle attitudini

e competenze necessarie per l'adempimento dei compiti d'istituto (si

cita al riguardo la sentenza di questa Corte n. 81 del 1983). Del

pari, è riconducibile alla discrezionalità la scelta di attribuire

ai tecnici, una volta immessi in ruolo, un'anzianità di carriera

risalente al momento della prima assunzione.

La difesa della Regione osserva, inoltre, che è privo di

consistenza il rilievo del ricorrente circa la supposta immissione in

ruolo dei tecnici con la qualifica di ingegneri superiori o di

sezione (livello VIII), non contenendo la legge impugnata simile

previsione. Così come del tutto estranea alla disciplina legislativa

è il rilievo secondo cui i venti soggetti saranno distribuiti in

modo arbitrario tra le due fasce (dirigenziale e direttiva) senza

alcun criterio: la legge autorizza soltanto l'immissione in ruolo dei

contrattisti, e sarà poi l'Ente, nella sua autonomia, a disporre di

conseguenza.

La Regione ritiene altresì infondate le censure mosse con

riguardo agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione: sia

perché specifiche norme legislative possono derogare al "blocco

delle assunzioni", sia perché si tratta di coprire posti previsti in

organico con la dotazione di bilancio dell'Ente, assicurata dagli

stanziamenti disposti annualmente dalla Regione.

3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la

Regione siciliana ricorda come per l'assunzione dei venti tecnici,

con contratto a termine, l'Ente abbia seguito la procedura del

pubblico concorso, anziché quella celere e semplificata autorizzata

dall'art. 28 della legge regionale n. 21 del 1965: tale decisione

sottendeva la convinzione di poter immettere in ruolo i venti tecnici

allo spirare del contratto triennale; e, non a caso, l'Ente ha

successivamente bandito un concorso per soli 11 posti nei ruoli di

ingegnere per la copertura dei 31 posti allora vacanti, oggi

ulteriormente cresciuti a 33.

La difesa della Regione osserva, infine, come sia del tutto fuori

luogo il riferimento all'art. 119 della Costituzione, evocato dal

Commissario dello Stato per censurare l'immissione in ruolo dei

tecnici in violazione del blocco delle assunzioni: la Regione, nel

quadro delle proprie risorse, ha esercitato la sua competenza

legislativa sulla base di valutazioni che sono espressione del suo

ambito di autonomia. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23

dicembre 1992, che reca norme per l'immissione in organico del

personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con

contratto a termine.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte si scinde in due

distinti profili.

Il ricorrente denunzia, in primo luogo, l'illegittimità

costituzionale dell'immissione in ruolo dei tecnici laureati che

hanno superato la prova concorsuale per essere assunti con contratto

a tempo determinato. Tale immissione, disposta dal comma 1 dell'art.

1 della legge impugnata, recherebbe violazione agli articoli 3, 97

primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione.

È impugnato, altresì, il comma 2 del citato art. 1, che prevede

il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del

servizio prestato dai contrattisti anteriormente all'immissione in

ruolo.

2. - Sono infondate le censure mosse al comma 1 in esame, con

riguardo agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, l'esame

della costituzionalità delle leggi sotto il profilo della pretesa

violazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle

amministrazioni pubbliche comporta la verifica della "non

irragionevolezza" e della "non arbitrarietà" della normativa

denunziata (v. sentt. nn. 369, 295 e 187 del 1990; 21 del 1989; 1130,

964 e 331 del 1988; 217 del 1987).

Ora, con riguardo ai profili che attengono ai soggetti da inserire

in ruolo, va rilevato che il personale in questione è stato assunto,

con contratto a termine, a seguito di un regolare concorso pubblico,

superando prove il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di

finalità particolari: non è quindi irragionevole la ponderazione

effettuata dal legislatore regionale nel ritenere che tali prove

concorsuali abbiano adeguatamente verificato attitudini e competenze

necessarie; tanto meno può dirsi che la norma abbia assicurato

un'ingiustificata posizione di privilegio a favore del personale in

questione.

Occorre poi considerare che l'immissione in ruolo dei tecnici non

eccede l'organico dell'Ente, di cui la legge qui in esame non impone,

d'altronde, l'integrale copertura (si veda, su tale punto, la sent.

n. 197 del 1992).

È dunque pienamente salvaguardato quel rapporto tra dotazione

organica e servizi che è presupposto indispensabile al buon

andamento delle pubbliche amministrazioni, di cui al primo comma

dell'art. 97 della Costituzione (secondo quanto chiarito dalla

giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalle sentenze nn. 1

del 1989 e 728 del 1988).

Neppure può dirsi violato il principio del concorso pubblico

(terzo comma dell'art. 97 della Costituzione), poiché sussistono

nella fattispecie disciplinata dal legislatore regionale quei

requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari a garantire l'interesse

pubblico alla scelta dei soggetti più idonei all'espletamento delle

funzioni amministrative (si vedano, in special modo, le sentenze di

questa Corte nn. 487 del 1991, 187 e 161 del 1990).

3. - Si denunzia poi, sempre con riguardo al comma 1, la

violazione dell'art. 119 della Costituzione.

Anche tale censura è infondata.

Il ricorrente ritiene che la norma impugnata comporti una

sostanziale elusione della normativa statale che detta il "blocco

delle assunzioni": anziché denunciare la violazione di tale

normativa, si appella all'art. 119 della Costituzione, sotto il

profilo del mancato coordinamento della politica finanziaria locale

con quella nazionale. E va a tal proposito considerato che, con

riguardo al "blocco delle assunzioni", questa Corte ha già precisato

che il silenzio della legge non si può interpretare nel senso della

mancata previsione del potere regionale di deroga, per quanto attiene

al personale della regione stessa (sent. n. 407 del 1989).

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, esclude

d'altronde dal "blocco" le assunzioni consentite da specifiche norme

legislative; e, certo, fra le norme legislative che vengono in

rilievo vi sono quelle adottate dalla Regione nella disciplina del

proprio personale.

4. - È del pari infondata la censura mossa con riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione: l'immissione in ruolo

avviene nei limiti dei posti previsti in organico presso l'Ente, e le

spese relative sono spese proprie dell'Ente, la cui copertura è

correttamente offerta dagli stanziamenti disposti annualmente dalla

Regione, in sede di bilancio, per il suo funzionamento (v. l'art. 1

della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1).

5. - Va invece accolto il ricorso per quanto attiene al comma 2

dell'art. 1, che fa decorrere l'anzianità di carriera del personale

in questione "dalla data dell'avvenuta assunzione". Con tale formula,

il legislatore regionale ha statuito il riconoscimento del servizio

pre-ruolo, non solo ai fini economici, ma pure ai fini della

progressione in carriera, come se l'immissione in ruolo potesse

retroagire nel tempo e rivalutare - anche per l'"anzianità di

carriera" - il periodo a contratto.

Che sia questa la finalità effettivamente perseguita dal comma 2

è fuori d'ogni dubbio, come è dimostrato dal ricorrere della parola

assunzione sia al comma 1 ("assunti con contratto a termine") sia al

comma 2, e dalla considerazione che, diversamente interpretando

quest'ultima norma, la si priverebbe di significato normativo, al

punto da ridurla a enunciato pleonastico.

Così letta esegeticamente, la disposizione presenta un evidente

vizio di legittimità costituzionale, alla luce dell'art. 97, primo

comma, della Costituzione: essa compromette la posizione dei soggetti

nel frattempo assunti a seguito di regolare concorso pubblico e in

generale determina quelle anomalie rilevate dal Commissario dello

Stato, recando così lesione al principio di buon andamento

dell'amministrazione (v., da ultimo, la sent. n. 43 del 1993).

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale del comma

2 della legge in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del

personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con

contratto a termine);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso

indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81

quarto comma e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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