Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Bergamo

nel procedimento civile vertente tra Tinazzo Alda e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso da Assandri Antonio nei

confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento

minimo della pensione di reversibilità erogatagli dalla Gestione

speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta di

invalidità a carico della medesima Gestione, l'adito Pretore di

Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,

secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta

integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca

di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano

applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale

dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo

di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare

trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni

del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del decreto

legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la

materia.

2. - Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza in data 30

settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), ha nuovamente censurato la

medesima norma, ma nella parte in cui esclude l'integrazione al

minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione

speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta

a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e ciò sempre in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ragioni identiche a

quelle già esplicitate con la precedente ordinanza.

3. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si è

costituito né è intervenuto. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno

riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente

connessione.

1.1 - Il giudice remittente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo

della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale

commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di

invalidità nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b)

l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata

dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione

diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n.

796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3

della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si

determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur

in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non

implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche

per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità

costituzionale degli originari divieti.

2. - La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed

esposta sub lettera b) del precedente numero è manifestamente

inammissibile poiché questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988,

ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma

censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di

pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti per i titolari di pensione diretta a carico

dell'I.N.P.S.).

3. - Fondata è, invece, la questione sollevata con l'ordinanza n.

795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1. La norma censurata

è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in

riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la

pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in

caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle

Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del

1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da

parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso

di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982),

della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione

diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della

pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta di

vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti

(sentenza n. 179 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la

Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione

all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più

pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il

trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la

titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del

decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha

disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche

riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi

principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata

risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali,

esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a

carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare

anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione,

qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti

superiore al minimo anzidetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della

pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico

della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il

complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O.

n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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