Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di

quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle

istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto

superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), promosso

con ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Maria Luisa Calabrese e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Maria Luisa Calabrese e

dell'I.N.A.D.E.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Maria Luisa Calabrese e

l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Torino - nel corso di un giudizio promosso da

una dipendente di una U.S.L., avente ad oggetto la misura

dell'indennità premio di fine servizio - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303.

Nell'ordinanza di rimessione si espone che l'attrice del giudizio

a quo, già dipendente dell'I.N.A.I.L., era transitata al servizio di

una U.S.L. ed aveva optato - come gli consentiva l'art. 3 della legge

n. 303 del 1974 - per il trattamento di fine servizio previsto per i

dipendenti dell'I.N.A.I.L. anziché per il trattamento erogato

dall'I.N.A.D.E.L., che avrebbe potuto scegliere nella sua qualità di

dipendente di una U.S.L. Essendo divenuto quest'ultimo trattamento, a

seguito della sentenza n. 236 del 1986 della Corte costituzionale,

più favorevole di quello prescelto (e già percepito), l'attrice

aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di fine servizio,

sulla base del trattamento più favorevole, previa declaratoria

d'inefficacia dell'opzione a suo tempo effettuata in quanto viziata

da errore di diritto. In subordine chiedeva la remissione degli atti

alla Corte costituzionale, deducendo l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974.

Il giudice a quo, dopo avere rilevato la mancanza delle condizioni

per annullare la dichiarazione di opzione sotto il profilo

dell'errore di diritto ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 303 del

1974, deducendone la irrazionalità, nella parte in cui "consente che

il lavoratore possa effettuare l'opzione per il sistema di calcolo

dell'indennità premio di servizio più sfavorevole e non consente al

lavoratore di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto

trattamento, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia

dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo

indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno

favorevole".

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o manifestamente infondata e riservandosi di illustrare

con successiva memoria le proprie ragioni.

Si è costituita pure la parte privata, chiedendo che la norma

impugnata sia dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente

di chiedere la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, nel

caso in cui il trattamento prescelto, in concreto, si sia rivelato

meno favorevole.

L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali

(I.N.A.D.E.L.), costituitosi anch'esso in giudizio, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

Con memoria depositata il 19 novembre 1990 la parte privata ha

dedotto che la norma impugnata va interpretata nel senso che al

dipendente spetta il trattamento di maggior favore, tra quello che

gli sarebbe spettato presso l'ente di provenienza e quello

spettantegli presso l'ente nel quale è transitato. Ove questa Corte

non aderisca a tale interpretazione, ha chiesto che la norma

impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati

nell'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura generale dello Stato, in data 27 novembre 1990, ha a

sua volta depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei

ministri, insistendo nelle proprie richieste e sostenendo, in

particolare, che con l'ordinanza di rimessione si chiede una

pronuncia additiva inammissibile. Considerato in diritto

1. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità

dell'atto di costituzione dell'Istituto nazionale assistenza enti

locali (I.N.A.D.E.L.), depositato dopo la scadenza del termine

perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, nella parte in cui:

a) consente al personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, della Croce rossa

italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in

enti ospedalieri (e poi incorporate nelle Unità sanitarie locali),

"di effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità

premio di servizio più sfavorevole"; b) "non consente al lavoratore

di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove

il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche

in relazione al consolidamento di un certo indirizzo di

interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole".

Secondo quanto esposto nell'ordinanza di rimessione la normativa

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, mettendo capo a un

risultato "decisamente irrazionale".

3. - La questione, come ha eccepito l'Avvocatura generale dello

Stato, è inammissibile.

Infatti, con l'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura

di costituzionalità, non si deduce un tertium comparationis rispetto

al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ponendo in

essere un'irragionevole differenza di trattamento; si chiede, invece,

un intervento additivo, di contenuto complesso, diretto a modificare

la struttura della norma - così come interpretata dal giudice a quo,

- ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di

situazioni in essa non contemplate.

In tal modo si chiede alla Corte un intervento volto a determinare

profili normativi, con la determinazione di fattispecie rimesse a

valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore, con la

conseguente inammissibilità della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 3

della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di

quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle

istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto

superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), questione

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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