Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 942/1977

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23

dicembre 1977 n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale) conv. con

modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma,

della l. 21 dicembre 1978 n. 843, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1981 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi ed altri e Monte dei

Paschi di Siena ed altra, iscritta al n. 477 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297

dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e il Fondo di

Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze,

iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Lifodi Luigi, del Monte dei

Paschi di Siena, del Fondo di previdenza per il Personale della Cassa

di Risparmio di Firenze e di Del Mela Serafino, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avv.ti Marco Comporti per Lifodi Luigi, Giuseppe Feri per

il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di

Firenze e l'avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1981 (R.O. n. 477 del 1981)

il Pretore di Siena, nel procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi

ed altri e Monte dei Paschi di Siena ed altra, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, degli artt.1 d.l.23 dicembre 1977 n. 942 convertito con

modificazioni, nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma,

della l. 21 dicembre 1978 n. 843, nella parte in cui escludono dai

benefici della perequazione automatica ivi prevista i dipendenti

collocati in quiescenza nel secondo semestre 1977.

Richiamato il complesso normativo costituito dalle norme

sopraccennate che modificano la preesistente disciplina contenuta nella

seconda parte del penultimo comma dell'art. 10 l. 3 giugno 1975, n.

160, l'ordinanza rileva che restano esclusi, dalla decorrenza data alla

perequazione automatica dalla nuova normativa, i collocati in pensione

nel secondo semestre del 1977, con una disparità di trattamento che

appare irrazionale ed irrispettosa dell'art. 3 della Costituzione.

Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Firenze, con

ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 (R.O. n. 8 del 1983), nel

procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e, il Fondo di

previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze,

limitatamente, peraltro, all'art. 1, terzo comma, del decreto legge

sovracitato.

Osserva questa seconda ordinanza che l'art. 1, terzo comma, del

d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 ha operato - rispetto all'indicato art. 10

della l. n. 160 del 1975, che escludeva la perequazione automatica per

le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da

cui ha effetto l'aumento - una deroga in favore dei titolari di

pensioni presso fondi sostitutivi o integrativi i cui ordinamenti

prevedano meccanismi perequativi, limitatamente, tuttavia, alle

pensioni liquidate nel primo semestre 1977.

Il Pretore di Firenze ritiene che il criterio seguito, " pur nella

apparente oggettività e neutralità, si presta alla discriminazione di

situazioni che sono, nella sostanza, del tutto analoghe, adottando

oltretutto, un criterio temporale contrario rispetto a quello della

irretroattività ".

Di qui la questione di legittimità costituzionale in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 477 del 1981) si è costituito il

Lifodi rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Comporti il quale con

memoria depositata il 17 novembre 1981 ha chiesto che la Corte

costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità delle norme

impugnate.

Nel secondo giudizio (R.O. n. 8 del 1983) si è costituito il Del

Mela, rappresentato e difeso dall'avv.to Mattia Persiani, il quale ha

presentato, in data 1 dicembre 1983, una memoria secondo la quale la

disparità di trattamento realizzata dal legislatore ordinario " non

appare sorretta da alcuna giustificazione anche perché in essa non è

dato di ravvisare né diversità di condizioni soggettive tra i

beneficiari delle prestazioni previdenziali, né diversità di

condizioni oggettive alle quali debbano riferirsi due distinte

discipline giuridiche ".

Nel medesimo giudizio si è costituito il Fondo di previdenza per

il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Agostino Bisori e Giuseppe Feri, i quali hanno

presentato in data 19 gennaio 1983, una memoria in cui si sostiene

l'infondatezza della questione, trattandosi di una norma transitoria

che ha lo scopo di regolare il passaggio dall'uno all'altro

ordinamento.

Rammentato che, secondo l'insegnamento della Corte, in materia di

disciplina delle situazioni pregresse il legislatore non è vincolato

da alcun limite di carattere costituzionale, la difesa del Fondo

osserva, anche, che il criterio adottato per le pensioni decorrenti dal

primo semestre del 1977 non fa che ridurre il periodo di

irretroattività della legge generale da un anno a sei mesi e

d'altronde solo limitatamente all'ipotesi in cui un aumento perequativo

fosse già previsto nell'ordinamento speciale cui il pensionato è

iscritto.

Una giustificazione del criterio che attua una irretroattività non

totale della nuova legge, sarebbe, poi, facilmente individuabile nella

intenzione del legislatore di favorire i pensionati che, in rapporto

all'epoca del loro collocamento in quiescenza, abbiano avuto

presumibilmente un trattamento pensionistico inferiore, perché

liquidato con riferimento ad una retribuzione inferiore, appunto,

rispetto a quella con riferimento alla quale sono state liquidate le

pensioni aventi decorrenza più recente.

L'avv.to Persiani ha presentato, per il Del Mela, una memoria

aggiuntiva, considerando ivi che il limite alla discrezionalità del

legislatore è segnato dalla ragionevolezza della differenziazione,

inesistente nel caso di specie; ricordando, indi, che tutte le forme di

tutela previdenziale tendono a realizzare gli obiettivi dell'art. 38

Cost. definiti in funzione del principio di cui al precedente art. 3,

sicché non vi è ragione alcuna di mantenere regimi diversificati di

tutela previdenziale là dove si tratti di perseguire identici

obiettivi.

Il Fondo di previdenza ha presentato anch'esso, in data 6 novembre

1985, una memoria aggiuntiva: con essa si chiarisce che la disciplina

dettata dalla norma della cui legittimità si discute differisce da

quella di carattere generale stabilita dal penultimo comma dell'art. 10

della legge 3 giugno 1975, n. 160 in quanto limita ad un semestre il

periodo di maturazione della pensione escluso, in via generale, dal

primo aumento perequativo, concedendo invece tale aumento ai titolari

delle pensioni maturate nell'altro e precedente semestre, quando

ricorra la condizione di legge che " tale effetto sia già previsto

dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti ".

Ricorrendo, pertanto, tale condizione, il trattamento operato dalla

norma in questione sarebbe più favorevole rispetto a quello previsto

per il complesso dei pensionati dell'assicurazione generale

obbligatoria e non potrebbe certamente essere dichiarata illegittima

una norma che specificamente attui un sistema più vantaggioso per la

categoria; mentre risponde ad una scelta legislativa non sindacabile la

precisazione normativa del rispetto, nell'ambito dei periodi di

pensionamento, di una aspettativa dei titolari di pensione, sul comune

presupposto che la pensione più recente è più favorevole, di regola,

di quella maturata precedentemente.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato. Nell'atto di intervento si nega vi sia disparità di

trattamento tra gli attori del giudizio, collocati in quiescenza nel

secondo semestre del 1977 e gli altri soggetti fruenti di pensione,

giacché il sistema di adeguamento ben doveva avere dei limiti

temporali entro i quali operare. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione concernono una identica questione.

I relativi giudizi vanno quindi riuniti e definiti con unica decisione.

2. - Le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con

modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 (l'ordinanza del Pretore

di Siena anche dell'art. 16, secondo comma della l. 21 dicembre 1978 n.

843), nella parte in cui vengono ad essere esclusi dai benefici della

perequazione automatica i dipendenti - fruenti di pensioni erogate

dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative

dell'assicurazione generale obbligatoria - collocati in quiescenza nel

secondo semestre del 1977.

Quanto ai termini esatti della questione, va considerato che l'art.

10 della l. 3 giugno 1975 n. 160, dopo aver previsto al primo comma che

l'adeguamento automatico dei trattamenti di quiescenza del fondo

pensioni dei lavoratori dipendenti ha effetto dal l gennaio di ciascun

anno, esclude (penultimo comma) dall'applicazione del meccanismo di

perequazione " le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno

anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento ". Ma tale principio

generale risulta derogato dall'art. 1, appunto, del d.l. 23 dicembre

1977 n. 942, il quale dispone - per i fondi sostitutivi di cui innanzi

- che gli aumenti dal l gennaio 1978 spettano, in sede di prima

applicazione, anche alle pensioni liquidate nel primo semestre del

1977, sempreché tale effetto sia già previsto, peraltro, dalla

disciplina vigente nei rispettivi ordinamenti; risulta poi superato, in

via generale, dall'art. 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978

n. 843, a tenore del quale la disciplina perequativa si applica - con

effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978 - a

partire dal l gennaio dell'anno sucessivo a quello di inizio della

pensione.

Occorre chiarire, ancora, che la normativa impugnata è connessa al

sistema con il quale il legislatore intese perseguire l'obiettivo di

adeguare, attraverso il meccanismo della cosiddetta perequazione

automatica, i trattamenti di pensione all'aumento del costo della vita.

3. - La normativa generale (art. 10 della l. 3 giugno 1975, n. 160)

comportò, adunque, che le pensioni dell'assicurazione generale

obbligatoria venissero rivalutate, secondo un criterio di gradualità,

a decorrere dal l gennaio del secondo anno successivo a quello di

decorrenza del pensionamento.

E nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore,

ai fini di adeguamento delle posizioni pensionistiche, si colloca anche

la normativa sospettata di incostituzionalità, sia pure con un

criterio di adeguamento temporalmente difforme da quello - qui

esaminato - della legge del 1975, ma in un certo qual modo più

favorevole.

In particolare, la citata norma di cui all'art. 1 del d.l. n.

942/1977 (che è quella in specifico riferimento, concernendo le

doglianze la sfera di applicazione riferita ai soli iscritti a fondi

sostitutivi o integrativi) invece di costringere i pensionati ivi

contemplati alla attesa di almeno un anno, per fruire del primo

adeguamento perequativo, limita ad un solo semestre - il secondo del

1977 - il periodo di maturazione della pensione escluso dal primo

aumento perequativo stesso. Questo, evidentemente, sul presupposto che

la pensione più lontana sia meno favorevole di quella maturata in

epoca successiva. Trattasi, come è evidente, di scelta anch'essa

discrezionale, avente effetto meramente per la salvaguardia, come ivi

espressamente sancito, dei regimi che ciò avessero previsto;

necessitata fors'anche dalla considerazione che la realizzazione in

questa materia di una perfetta identità di trattamento presupporrebbe

l'emanazione di normativa del tutto singolari: riferibili cioè - ove

ciò fosse possibile - a ciascuna concreta situazione. Ma anche in tal

modo la perfetta parità non verrebbe giammai realizzata poiché

proprio ad accogliersi, in via di mera ipotesi, le pretese dei

ricorrenti, estendendo il meccanismo di perequazione automatica anche

alla categoria dei pensionati del secondo semestre del 1977, è da

presumere che sarebbe poi proprio quest'ultima categoria a conseguire

maggiori vantaggi, scavalcando l'altra (quella del primo semestre), per

la più elevata base di calcolo alla quale verrebbe ad essere

commisurata la rispettiva pensione.

Nei sensi di cui sopra devono ritenersi sufficientemente

giustificate le disposizioni portate all'esame della Corte, dal momento

che la definizione della sfera temporale di applicazione della

disciplina in esame non esula, per quanto esposto e come circoscritta,

da un ragionevole impiego della discrezionalità legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942,

convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 16,

secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Siena e di

Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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