Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1981

Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma

primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione degli articoli 2,3, comma secondo (Per i

tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo

precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei

modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali

i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1)

limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o

grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3)

limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto

capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in

eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori

e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare",

comma terzo limitatamente alla parola: "militari"; 9, comma secondo

limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14, comma

primo, numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo

(Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali

superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione

proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19;

22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali

generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un

magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore

militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare

della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione,

provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo

limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a

generale di corpo d'armata o equiparato", e alle parole: "di cui dieci

ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o

equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre

all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna

delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola:

"militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza,

incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le

funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o

equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44,

comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali"

e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere

rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali

appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle

parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi

preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari,

compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato

alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la

deliberazione); 50, comma primo limitatamente alla parola:

"militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola:

"militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022

(Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive

modificazioni (n. 18 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale

per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del

referendum.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio

1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum

popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini

Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul

seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3,

comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma

dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti

provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze,

presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma

primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale

di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello

Stato", numero 3) limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali

superiori e otto capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo

caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli

ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla

parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola:

"militari"; 9, comma secondo limitatamente alla parola: "militari";

10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3) limitatamente alla parola:

"militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono

essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito

di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16;

17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di

ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a

un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore

militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare

della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione,

provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo

limitatamente alle parole "ufficiali di grado non inferiore a generale

di corpo d'armata o equiparato", e alle parole: "di cui dieci

ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o

equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre

all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna

delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola:

"militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza,

incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le

funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o

equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44,

comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e

comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate,

per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli

imputati); 45, comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre

sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma

precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente,

deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o

apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma

primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo

la parola "giudici", alla parola "militari", 54 e 55 del regio decreto

9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario

militare) e successive modificazioni?".

Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,

l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta

dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è

stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito

è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei

fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è

stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le

firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni

regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e

considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto

normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono

intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità

costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza il Presidente di questa

Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio

1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della

richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.

In data 10 gennaio 1981 il Comitato promotore del referendum in

esame ha presentato una memoria. In essa si osserva che le ragioni per

cui, con la sentenza di questa Corte n. 16 del 1978, la richiesta di

referendum, proposta allora per l'abrogazione integrale

dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre

1941, n. 1022, fu dichiarata inammissibile, non potrebbero addursi -

dati i limiti in cui la richiesta è stata ora circoscritta - riguardo

a quella attuale. La portata della proposta abrogativa riguarda,

infatti, parti ben individuate di quell'ordinamento, investendo

essenzialmente la netta prevalenza che nei collegi giudicanti è data

ad ufficiali appartenenti alle varie armi. Prevalenza, i cui aspetti

più appariscenti consistono nell'attribuzione della presidenza ad un

ufficiale generale o superiore, non necessariamente provvisto di

preparazione giuridica; nella conservazione dei rapporti di dipendenza

gerarchica all'interno degli stessi collegi giudicanti; nella

formazione di essi, di volta in volta, in relazione all'arma di

appartenenza dell'imputato; nella funzione di supremazia del

Procuratore generale sugli stessi magistrati militari. Si tratta di

norme che fanno della giustizia militare quella che è stata definita,

con espressione di antica origine, "giustizia di capi": una giustizia,

cioè, che più che un settore speciale della funzione giudiziaria,

costituisce in definitiva un reparto e un corpo speciale in mezzo ad

altri reparti e corpi militari, nell'ambito di quella "istituzione

totale" che è l'esercito. A giudizio del Comitato promotore, perciò,

non potrebbero opporsi, come motivi di inammissibilità del

referendum, né il limite della "omogeneità del quesito", né quello

delle "norme a contenuto costituzionalmente vincolato", quali quelle,

di cui si è proposta l'abrogazione, certo non sono, dato che, in

realtà, nel caso, costituzionalmente vincolata non sarebbe già la

loro conservazione ma la loro abrogazione. Al qual proposito non

potrebbe non riconoscersi che le norme dell'ordinamento giudiziario

militare, di cui si propone l'abrogazione, urtano in maniera più o

meno accentuata contro lo spirito e contro la stessa lettera di

precetti della Costituzione relativi alla precostituzione del giudice,

all'indipendenza del giudice delle magistrature speciali, alla parità

dei cittadini di fronte alla legge, alla giustizia, al diritto alla

difesa. Caratteristiche, queste, del complesso delle norme

considerate, per cui davanti ai tribunali militari sono state

ripetutamente sollevate, nei confronti di più d'una di esse,

eccezioni di illegittimità costituzionale, e che altro in fondo non

sono se non un ulteriore aspetto del carattere di "integralismo

militare", proprio dell'ordinamento in questione.

Da parte dell'Avvocatura dello Stato non è stata presentata

alcuna memoria. Considerato in diritto :

La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la

Corte è chiamata a pronunciarsi, è stata dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di

cassazione, con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione

dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Essa investe, come si

rileva dal quesito, quarantuno articoli dell'Ordinamento giudiziario

militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e successive

modificazioni: tutti compresi nei cinquantasei della Parte I

(Ordinamento giudiziario militare di pace), che disciplina la

composizione ed il funzionamento dei vari organi della giustizia

penale militare (tribunali militari territoriali, tribunali militari

di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate o presso

corpi di spedizione all'estero, tribunale supremo militare). Di

alcuni articoli (2,7,10 a 13,15 a 19,22,23,27 a 42,54,55) si propone

al corpo elettorale l'abrogazione dell'intero testo; di altri (3, 8,

9, 14, 25,43,44,45, 50, 51) l'abrogazione limitata ai commi o a parte

di commi o anche alle sole parole "militare" o "militari".

Dei menzionati organi della giustizia penale militare

caratteristica comune è che sono composti, esclusivamente (tribunali

militari di bordo), prevalentemente (tribunali militari territoriali

ed equiparati) o largamente (tribunale supremo militare), da ufficiali

in servizio appartenenti alle varie forze armate dello Stato. Ai quali

è sempre riservata anche la presidenza del collegio giudicante; e la

loro partecipazione a questo ultimo varia in relazione al grado

militare dell'imputato ed alla sua appartenenza all'una o all'altra

forza armata. Gli articoli e le parti di articoli dell'Ordinamento

giudiziario militare, investiti dalla richiesta di referendum

abrogativo, sono, direttamente o indirettamente, preordinati appunto

all'attuazione di siffatti criteri. Si che "matrice razionalmente

unitaria" del quesito referendario, pur nella pluralità di norme che

ne costituiscono l'oggetto, appare in modo univoco la proposta

esclusione dalla struttura dei tribunali in questione di tali giudici

- ufficiali (chiamati "giudici militari" in contrapposizione ai

"magistrati militari", che appartengono al ruolo organico del

personale civile della giustizia militare, e nella vigente normativa

concorrono anch'essi, sia pure in misura minoritaria, alla

composizione dei collegi giudicanti, svolgendo inoltre le funzioni di

pubblico ministero e di giudice istruttore). Può, dunque,

considerarsi soddisfatta quella imprescindibile esigenza di

"omogeneità" del quesito, che la Corte ha affermato nella sentenza n.

16 del 1978, considerando "in primo luogo inammissibili le richieste

così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale

contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una

matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla

logica dell'art. 75 della Costituzione". Il che non ricorre nel caso in

esame.

Né in esso si riscontra alcuna delle altre ragioni di

inammissibilità enunciate dalla Corte in quella occasione. In

proposito va ricordato che proprio con la citata sentenza n. 16 del

1978 fu dichiarata inammissibile, fra le altre, la richiesta di

referendum per l'abrogazione dell'Ordinamento giudiziario militare,

approvato con il r.d. n. 1022 del 1941, nel suo intero testo. La

richiesta era stata presentata il 30 giugno 1977, contemporaneamente a

quella per l'abrogazione del codice penale militare di pace, approvato

con il r.d. 20 febbraio 1941, n. 303. Quest'ultima con la stessa

sentenza venne dichiarata inammissibile per la netta "eterogeneità"

delle disposizioni contenute in quel codice (alcune delle quali, oltre

tutto, "si saldano con le corrispondenti disposizioni costituzionali")

e per la conseguente "irriducibile pluralità delle questioni" su cui

l'elettore sarebbe stato costretto ad esprimere un unico voto. Per

l'Ordinamento giudiziario militare la Corte osservò preliminarmente

che la richiesta referendaria determinava "problemi almeno in parte

diversi da quelli concernenti il codice penale militare di pace", non

riscontrando nel relativo quesito una "radicale disomogeneità", tale

da imporre senz'altro un giudizio di inammissibilità. Rilevò,

invece, la Corte, la essenziale unitarietà della materia dei giudizi

penali militari, pur distribuita tra il codice penale militare di pace

e l'ordinamento giudiziario propriamente inteso; e la corrispondenza

in via di principio della esistenza di siffatti complessi "alle comuni

esigenze della difesa della Patria, dell'obbligatorietà del servizio

militare e dell'indefettibile esistenza delle forze armate, quali sono

attualmente affermate e garantite dall'art. 52 della Costituzione".

Per cui già da questo nesso era agevole per la Corte trarre argomenti

atti a far concludere che i due referendum dovessero riconoscersi

"congiuntamente preclusi". Ma alla medesima pronuncia la Corte

perveniva considerando per sé solo il problema dell'ammissibilità di

un voto popolare abrogativo della "intera giurisdizione militare", e

con ciò anche di quelle "disposizioni a contenuto vincolato" ad essa

relative, "che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza

che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali".

Tra le quali disposizioni a contenuto vincolato veniva innanzi tutto in

rilievo l'art. 1 del testo approvato con il r.d. n. 1022 del 1941 ("La

giustizia penale militare è amministrata: dai tribunali militari; 2

dal tribunale supremo militare"); con esso infatti - osservava la Corte

- si enuncia il principio base sul quale si fonda l'intero

ordinamento giudiziario militare. La richiesta obiettivamente

considerata mirava, pertanto, ad eliminare la totalità degli organi

della giustizia militare, la cui esistenza è, invece, voluta e

garantita dalla Costituzione (art. 103, comma terzo, e VI disp.

trans.).

Il confronto con la precedente richiesta referendaria dimostra che

quella, su cui la Corte deve ora pronunciarsi, non si espone alle

censure allora formulate. La richiesta in esame, infatti, non investe

l'intero ordinamento giudiziario militare, limitandosi solo

agl'indicati articoli o parti di essi (tra i quali non figura il

citato art. 1): come la Corte, del resto, aveva già allora in

ipotesi prospettato, contrapponendo al "complesso normativo" i suoi

"singoli modificabili disposti", e configurando, in alternativa al

precluso referendum soppressivo della intera giurisdizione militare,

un referendum "richiesto per privare di efficacia norme riguardanti

aspetti determinati, sia pure importantissimi", della giurisdizione

stessa. Il comune principio che si ricava dalla serie delle singole

disposizioni da abrogare è - come già innanzi detto - la

partecipazione degli ufficiali delle forze armate ai collegi

giudicanti, in veste di presidenti e di giudici. Non è, dunque, più

in giuoco la stessa esistenza dei tribunali militari, ma solo un

aspetto, sia pure peculiare, della loro attuale struttura. Ben vero

che esso affonda le sue radici nella tradizione della cosidetta

"giustizia di capi", storicamente affermatasi negli ordinamenti

militari; il che spiega la figura dei militari - giudici (ai quali,

peraltro, nella maggior parte dei Paesi, si vanno oggi sempre più

affiancando o addirittura sostituendo giuristi di formazione e di

professione, con qualifica di magistrati). Ma ciò non conferisce

necessariamente alle relative norme il carattere di disposizioni a

contenuto costituzionalmente vincolato. Non si può, in altri termini,

sostenere che l'art. 103, comma terzo, della Costituzione, riferendosi

ai tribunali militari, ne abbia inteso costituzionalizzare quella

particolare composizione che risulta dalle disposizioni di cui si

chiede l'abrogazione. Conclusivamente, anche sotto questo profilo la

richiesta dev'essere, pertanto, dichiarata ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare,

approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini indicati in

epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980

dell'Ufficio centrale per il reterendum, costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERARARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari