Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1978

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 14 agosto 1974, n. 391 (integrazione dell'art. 17 della

legge 30 luglio 1973, n. 477 sulle norme per lo stato giuridico del

personale docente e non docente della scuola), promosso con ordinanza

emessa il 3 marzo 1977 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Liguria sul ricorso di Vannucci Bonetto Elisabetta contro il

Provveditorato agli studi di Genova ed altro, iscritta al n. 288 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

Visto l'atto di costituzione del Ministero della pubblica

istruzione, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Cevaro per

il Ministro della pubblica istruzione e per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso proposto il 18 novembre 1974 al T.A.R. per la

Liguria, la prof. Elisabetta Vannucci Bonetto impugnava la sua mancata

inclusione negli elenchi provinciali aggiuntivi, compilati dal

Provveditorato agli Studi di Genova secondo quanto disposto

dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, per la

immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione

secondaria superiore ed artistica degli insegnanti di ruolo della

scuola media.

La ricorrente esponeva che, nel corso dell'anno scolastico

1973/1974, mentre prestava servizio quale incaricata a tempo

indeterminato per l'insegnamento della lingua tedesca presso l'Istituto

professionale alberghiero "Marco Polo" di Genova, era stata, con

decreto 31 dicembre 1973, n. 17444 del Ministro della pubblica

istruzione:

a) inquadrata nei ruoli della scuola media inferiore, con

decorrenza dal 1 ottobre 1973, quale insegnante inclusa nella

graduatoria nazionale per l'insegnamento della lingua tedesca (legge 20

marzo 1968, n. 327, integrata con legge 7 ottobre 1969, n. 748);

b) assegnata alla scuola media statale di Strigno (Trento), con

decorrenza però dal 1 ottobre 1974;

c) mantenuta temporaneamente, per l'anno scolastico in corso

1973/1974, nell'istituto professionale presso il quale prestava

servizio.

Ciò premesso, la professoressa Vannucci-Bonetto deduceva che,

dovendosi logicamente riferire la posizione di utilizzato (prevista

dalla legge n. 391 del 1974 quale presupposto per l'immissione in

ruolo) a tutti gli insegnanti che, con l'assegnazione della sede

avevano continuato ad occupare il posto precedentemente ricoperto per

incarico, e non soltanto a coloro che erano stati utilizzati per

effetto del d.l. n. 567/1973 o di provvedimenti amministrativi adottati

anteriormente al 1 ottobre 1973 (come potrebbe far ritenere la

formulazione letterale dell'articolo unico della legge n. 391 e come di

fatto è stato ritenuto dall'Amministrazione della Pubblica

Istruzione), anch'essa era destinataria della norma, siccome anch'essa

"utilizzata" nell'anno scolastico 1973/1974 per effetto del

provvedimento amministrativo n. 17444 del 31 dicembre 1973.

2. - L'adito tribunale non condivideva l'interpretazione della

disposizione denunziata sostenuta dalla ricorrente (ritenendo che il

suo inequivoco tenore non consentisse di applicarla anche agli

insegnanti inquadrati nei ruoli della scuola media e mantenuti in

servizio nelle superiori per effetto di provvedimenti amministrativi

adottati nel corso dell'anno scolastico 1973/1974) ma prospettava il

dubbio che detta norma contrastasse oltre che con l'art. 3 anche con

l'art. 97 della Costituzione.

Circa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione nell'ordinanza

si osserva che l'avere previsto "quale presupposto di trattamenti

nettamente differenziati, a parità di tutte le altre condizioni, un

elemento casuale e completamente indipendente dalla volontà degli

interessati, e cioè l'essere stato il provvedimento di nomina in ruolo

con la stessa decorrenza, adottato prima, ovvero dopo il primo ottobre

1973 può non escludere, pur tenendo presente i limiti del sindacato di

costituzionalità in ordine alla violazione del principio di

uguaglianza, a fronte della potestà discrezionale del legislatore

ordinario di qualificare determinate situazioni come uguali o

diseguali, che si sia andato oltre il limite di ragionevolezza, che

anche il legislatore ordinario deve rispettare, se non si vuole

incorrere in violazione del principio costituzionale di uguaglianza".

In ordine al rilevato contrasto della norma denunziata con l'art.

97, primo comma, della Costituzione si rileva poi che "in relazione

all'imparzialità e al buon andamento dell'Amministrazione, appare

fortemente dubbia la legittimità costituzionale di una norma che

prevede notevolissimi vantaggi per alcuni insegnanti (conservazione

della sede e della cattedra in scuola di istruzione secondaria

superiore) e li esclude per altri, unicamente perché, a parità di

ogni altra condizione, per i primi un provvedimento amministrativo che

li riguarda possa essere stato adottato anteriormente all'inizio

dell'anno scolastico 1973/1974, e per i secondi dopo l'inizio dell'anno

scolastico medesimo".

3. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1977. Nel

giudizio si è costituito il Ministro della Pubblica Istruzione ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, le cui

conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di non

fondatezza della questione sollevata.

Invero, secondo l'Avvocatura, il criterio stabilito "con

riferimento alla data del 1 ottobre 1973, intende individuare categorie

di insegnanti versanti in situazioni giuridiche ben differenziate. Non

vi è quindi alcuna possibilità di creare la disparità di trattamento

ipotizzata dall'ordinanza del T.A.R. per la Liguria con riguardo ad

insegnanti nominati nella scuola media dal 1 ottobre 1973. Infatti

detti insegnanti hanno avuto tutti lo stesso trattamento giuridico come

innanzi si è precisato.

Né sono minimamente in gioco i criteri dell'imparzialità e del

buon andamento dell'Amministrazione in quanto il criterio normativo

seguito obbedisce ad una impostazione obiettiva e tratta in modo

uniforme tutti gli insegnanti nominati nella scuola media dal 1 ottobre

1973".

È d'altra parte "intrinseco agli effetti propri di ogni norma e al

suo carattere innovativo discriminare nel tempo fattispecie che cadono

prima del suo limite di efficacia temporale e fattispecie che cadono

entro siffatto limite. Tale discriminazione non soltanto non è di per

sé illegittima ma è inevitabile.

Altrimenti ogni norma dovrebbe avere efficacia retroattiva senza

alcuna determinazione di termini in modo da coprire con i propri

effetti tutte le situazioni analoghe in passato, con riflessi sulla

certezza delle posizioni e dei rapporti che verrebbero così ad essere

rimessi continuamente in discussione da ogni innovazione normativa". Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'articolo unico della

legge 14 agosto 1974, n. 391 (il quale, integrando l'art. 17 della

legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che "gli insegnanti di ruolo

della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore ed artistica ai sensi del d.l. 21 settembre 1973,

n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n.

727, ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati

anteriormente alla data del 1 ottobre 1973, possono chiedere di essere

immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario

in cui sono utilizzati per l'anno scolastico 1973/1974...") contrasti

con gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui non prevede che esso si

applichi anche agli insegnanti immessi nel ruolo della scuola media dal

1 ottobre 1973 e mantenuti in servizio presso gli istituti e scuole di

istruzione secondaria superiore ed artistica per tutto l'anno

scolastico 1973/1974 in base a provvedimenti amministrativi emanati nel

corso di detto anno scolastico.

2. - È da premettere che la disposizione denunziata costituisce,

in ordine di tempo, l'ultimo di una serie di provvedimenti legislativi

(L. 22 luglio 1961, n. 831; L. 25 luglio 1966, n. 603; L. 2 aprile

1968, n. 468; L. 6 dicembre 1971, n. 1074; L. 30 luglio 1973, n. 477)

volti ad eliminare il fenomeno del c.d. precariato nell'insegnamento

mediante l'immissione in ruolo, senza la procedura del concorso, di

personale docente incaricato nelle scuole secondarie ed artistiche.

L'art. 17 della legge n. 477 del 1973, sopra ricordato (secondo il

quale "gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole

secondarie ed artistiche, che abbiano già conseguito il titolo di

abilitazione per l'insegnamento per il quale sono incaricati e

nell'anno scolastico 1973/1974 occupino una cattedra o posto orario,

sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974"), non era

applicabile ai professori già di ruolo nella scuola media di primo

grado che a vario titolo avessero prestato servizio negli istituti di

secondo grado nel corso dell'anno scolastico 1973/1974.

Tale categoria di insegnanti (che per essere già stata nominata in

ruolo, sia pure nella scuola media inferiore, doveva ritenersi

presumibilmente dotata di esperienza e di capacità) era così esclusa,

a tutto vantaggio dei docenti incaricati, dalla possibilità di essere

inquadrata senza concorso nei ruoli della scuola superiore.

L'esclusione non sembrò giustificata e fu per questo che il

legislatore intervenne con la legge 14 agosto 1974, n. 391 (denunziata

con l'ordinanza in epigrafe) ad integrare il contenuto del già citato

art. 17 nei sensi sopra riferiti.

Detta legge, peraltro, riguarda unicamente gli insegnanti di ruolo

della scuola media "utilizzati" negli istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore ed artistica "ai sensi del d.l. 21 settembre 1973,

n. 567... ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati

anteriormente alla data del 1 ottobre 1973", e cioè, gli insegnanti

che, conseguita la nomina in ruolo in epoca precedente al 1 ottobre

1973, in un momento successivo, ma sempre prima di tale data, fossero

stati assegnati ad un istituto d'istruzione secondaria superiore.

Non rientravano, pertanto, tra i beneficiari della norma i

professori immessi nei ruoli della scuola media inferiore nel corso

dell'anno scolastico 1973/1974, con decorrenza dal 1 ottobre 1973,

mentre insegnavano nelle scuole superiori in qualità di incaricati a

tempo indeterminato, e mantenuti in servizio per tutto quell'anno

scolastico presso la scuola in cui si trovavano.

3. - Con l'ordinanza in epigrafe viene prospettato il dubbio che la

mancata inclusione, tra i beneficiari della norma, di tale ultima

categoria di docenti sia in contrasto con i principi sanciti negli

artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione è fondata sotto l'assorbente motivo della violazione

del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Come si è già detto, con la norma denunziata il legislatore ha

voluto concedere anche agli insegnanti di ruolo della scuola media

inferiore, che a vario titolo avessero prestato servizio nelle scuole

medie superiori nell'anno scolastico 1973/1974, la possibilità di

fruire dei benefici previsti dall'art. 17 della legge n. 477 del 1973.

Orbene, i docenti immessi nei ruoli della scuola media inferiore nel

corso dell'anno scolastico 1973/74, ma con decorrenza dal 1 ottobre

1973, mentre insegnavano quali incaricati a tempo indeterminato nelle

superiori, e mantenuti in servizio fino alla fine di quell'anno

scolastico presso tali istituti, si trovano in una situazione

sostanzialmente identica a quella degli insegnanti che, conseguita la

nomina in ruolo anteriormente al 1 ottobre 1973, fossero stati

assegnati a partire da tale data ad una scuola media superiore.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha stabilito che il

possesso dei requisiti necessari per l'inserimento nel ruolo degli

istituti secondari dovesse sussistere alla data del 1 ottobre 1973,

all'inizio cioè dell'anno scolastico 1973/1974.

Questa essendo la previsione normativa, appare priva di ragionevole

giustificazione la esclusione, dal beneficio legislativamente

accordato, di quegli insegnanti che abbiano conseguito i requisiti

richiesti nel corso dell'anno scolastico anzidetto ma con effetto dal 1

ottobre 1973.

Retroagendo a tale data sia la immissione nel ruolo della scuola

media inferiore che la utilizzazione nella scuola superiore, la

situazione di questi insegnanti non è, nella sostanza, diversa da

quella dei docenti già in possesso dei requisiti anzidetti alla data

considerata.

Né giustifica un diverso trattamento normativo la circostanza che

il provvedimento sia intervenuto nel corso dell'anno scolastico, posto

che, come già rilevato, la efficacia di esso retroagisce al 1 ottobre

1973, sicché è privo di ragionevolezza il trattamento differenziato,

fondato su di un elemento estrinseco ed accidentale, quale è la data

del provvedimento stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli

aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione

secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli

altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre

1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore,

continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di

istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento

amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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