Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d.l. 1404/1934
  • art. 18r.d.l. 1404/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo

comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404,

convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e

funzionamento del Tribunale per i minorenni, promosso con ordinanza

emessa il 27 giugno 1963 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel

procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, iscritta al n. 155

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, il

Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza 27 giugno 1963, ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934,

n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Premesso che l'attività del consulente tecnico nella esecuzione

della perizia costituisce un mezzo di attuazione della difesa, intesa

in senso tecnico specifico, l'ordinanza osserva che dalla

inderogabilità del rito sommario nei procedimenti a carico dei minori

e dalla correlativa impossibilità del consulente tecnico di svolgere a

pieno, in tale rito, la sua attività, sembra consegua menomazione del

diritto di difesa. Essa pone in rilievo che il consulente tecnico non

può assistere alle operazioni compiute dal perito di ufficio durante

la esecuzione della perizia disposta nella istruzione sommaria, né

può procedere, nella fase dibattimentale, all'esame del periziando in

mancanza del Giudice istruttore. Inoltre, per lo stesso motivo, ove in

questa fase la perizia sia disposta, le parti non possono avvalersi

della facoltà prevista dagli artt. 314 e segg. del Codice di procedura

penale, ma possono soltanto presentare un loro consulente tecnico

all'udienza alla quale il dibattimento viene rinviato.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934,

n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, il Tribunale

dei minorenni di Napoli muove dalla premessa che, non essendo

consentita l'istruzione formale nei procedimenti davanti quel Tribunale

e mancando il Giudice istruttore, non possono trovare applicazione le

norme del Codice di procedura penale relative alla perizia, con che

verrebbe a mancare l'intervento e l'opera del consulente tecnico, e si

verificherebbe la lesione del diritto di difesa.

Ritiene la Corte che la suddetta premessa non è esatta e che, ad

escludere qualsiasi dubbio di illegittimità, appare sufficiente una

retta interpretazione della legge istitutiva dei Tribunali per i

minorenni.

Ed invero l'art. 13 di questa non si limita a stabilire che, per i

reati di competenza di detto Tribunale, si procede sempre con

istruzione sommaria. Regola espressamente il caso in cui sia necessario

procedere a perizia (comma secondo dello stesso articolo) e - in deroga

al Codice di procedura penale - dispone che "quando occorre una

perizia, è ordinata dal P.M. ed eseguita secondo le norme stabilite

per la istruzione formale in quanto applicabili". Il significato di

questa chiara norma - che pur l'ordinanza non ha preso in esame - va

inteso come obbligo imposto al P.M. di applicare le disposizioni

relative alla perizia dettata dal Codice di rito; cioè come

inserimento della perizia vera e propria nella istruttoria eseguita dal

Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni con le modalità e

le garanzie della formale istruttoria, e con la sostituzione

dell'organo che vi procede: non più il Giudice istruttore ma il

Pubblico Ministero. È vero che l'inciso "in quanto applicabili" può

restringere la portata della norma, ma questa è soltanto questione di

interpretazione affidata alla saggezza del giudice, il quale deve

tenere presente la finalità della norma di garantire i diritti della

difesa nella esecuzione della perizia e deve quindi fare in modo che

tanto il difensore quanto il consulente tecnico possano espletare

compiutamente la loro opera.

La giurisprudenza formatasi in materia di istruzione sommaria nel

procedimento davanti ai Tribunali ordinari non può avere alcuna

attinenza con il procedimento davanti al Tribunale dei minorenni, non

soltanto per la suindicata disposizione, che in materia di perizia

modifica del tutto le comuni norme di procedura, ma anche per le

sostanziali differenze fra i due procedimenti.

Nell'uno dei quali il rito sommario, ammesso per i casi di

facilità e brevità delle indagini e per i casi in cui non sia

necessaria la perizia, ha carattere eccezionale, mentre il rito formale

costituisce la regola; nell'altro, invece, il rito sommario è la unica

e sola forma della istruzione, e, come tale, ha bisogno talvolta di

essere completato ed integrato da qualche norma speciale.

Sono peraltro evidenti ed apprezzabili le ragioni che hanno indotto

il legislatore ad adottare il rito sommario nei procedimenti davanti al

Tribunale dei minorenni. La giustizia minorile ha una particolare

struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle

forme più adatte per la rieducazione dei minorenni; e la istruzione

sommaria, per la rapidità con cui viene condotta e per la normale

facilità delle indagini rispetto a reati commessi da chi, anche per

ragioni di età, non è in grado di modificare od alterare gli elementi

di prova, appare più aderente alle finalità che si vogliono

raggiungere. Mentre, per quanto attiene più specificatamente ai

diritti della difesa, va richiamato il pensiero già espresso in altre

sentenze da questa Corte e cioè che la garanzia di tale diritto non

esclude che le modalità del suo esercizio siano regolate secondo le

speciali caratteristiche della struttura di ciascun procedimento.

Le stesse considerazioni valgono a dimostrare anche la legittimità

della perizia disposta dal Tribunale in sede dibattimentale ed eseguita

fuori del dibattimento. Non dice la legge quale organo deve essere

delegato per la esecuzione della perizia fuori del dibattimento, ma il

silenzio non è di per se stesso motivo di illegittimità, allorquando

non mancano al giudice elementi interpretativi, per la retta

applicazione della legge, col rispetto di tutti i diritti difensivi

garantiti dalla Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio

1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla

istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, proposta dal

Tribunale dei minorenni di Napoli in riferimento al secondo comma

dell'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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