Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/1961 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 30 agosto

1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 933, promosso con

ordinanza emessa il 27 aprile 1960 dalla Corte di appello di Roma nel

procedimento civile vertente tra l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e Torlonia

Alessandro, Anna Maria e Giulia, e il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15

ottobre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 marzo 1961 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Leopoldo Piccardi e Rosario Nicolò, per i

Torlonia, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la valorizzazione del

territorio del Fucino, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 27 aprile-29 luglio 1960 la Corte d'appello di

Roma ha sottoposto all'esame di questa Corte due questioni di

legittimità costituzionale, sollevate l'una e l'altra con l'appello

incidentale proposto dai signori Alessandro, Giulia e Anna Maria

Torlonia contro la sentenza del Tribunale di Roma 11 febbraio-21

giugno 1954.

La prima questione trarrebbe origine dal fatto, lamentato appunto

dai Torlonia nell'appello incidentale, che il Tribunale di Roma,

violando l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, aveva ritenuto

produttivo di effetto retroattivo il verificarsi, al 28 novembre 1950,

della condizione, apposta nei due testamenti di Alessandro e Anna Maria

Torlonia - rispettivamente del 26 agosto 1884 e del 21 maggio 1901 -,

del raggiungimento del 25 anno di età da parte dell'istituito erede

nascituro. Da ciò la conseguenza che Alessandro Torlonia - nel quale,

in virtù delle disposizioni testamentarie ora richiamate, e nonostante

che queste prevedessero un meccanismo di chiamata all'eredità in

parte diverso (coincidevano per la persona del primo chiamato,

divergevano per i chiamati in ordine successivo), si erano in

definitiva concentrate le due vocazioni ereditarie -, doveva essere

ritenuto al 15 novembre 1949 titolare dei patrimoni provenienti

dall'eredità di Alessandro e di Anna Maria Torlonia, confusi ormai tra

loro e col suo; e con l'altra conseguenza che tre (Alessandro, Anna

Maria e Giulia Torlonia) dovevano essere considerati i soggetti da

sottoporre ad esproprio quali titolari del condominio fucense alla data

del 15 novembre 1949.

"Più specificamente" - prosegue testualmente l'ordinanza "i

Torlonia affermavano l'incompatibilità dell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950 con i principi generali di diritto comune relativi alla

retroattività della condizione".

La seconda questione di legittimità sorge, invece, dall'altra

censura mossa dai Torlonia alla sentenza del Tribunale, secondo la

quale questo, al luogo di riconoscere l'incostituzionalità dei decreti

di esproprio perché avevano colpito beni obiettivamente

inespropriabili (1: immobili urbani, impianti industriali, impianti

ferroviari; 2: immobili posti fuori dell'ambito territoriale stabilito

dal D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, e per giunta, in parte non

ricompresi neppure nei piani particolareggiati), aveva disposto

soltanto una consulenza tecnica.

Soggiunge l'ordinanza: "È evidente, pertanto, che con tale

doglianza i Torlonia denunciavano la violazione in genere della legge

21 ottobre 1950, n. 841".

Le due questioni di legittimità costituzionale definite così,

mediante riferimento all'appello incidentale dei signori Torlonia, sono

state ritenute non manifestamente infondate dalla Corte d'appello di

Roma che in conseguenza ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a

questa Corte.

L'ordinanza, notificata alle parti costituite nel giudizio e

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 30 luglio 1960,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1960, n.

254.

2. - I termini delle proposte questioni sono chiariti

dall'esposizione che l'ordinanza fa delle tesi che le parti sostennero

davanti al Tribunale di Roma, poi davanti alla stessa Corte d'appello

e che sono in massima parte quelle medesime illustrate e difese nelle

deduzioni e nelle memorie depositate davanti a questa Corte.

a) Sostiene, infatti, la difesa dei Torlonia nelle deduzioni

depositate in cancelleria il 4 novembre dello scorso anno, che i

decreti di esproprio avrebbero violato le norme contenute nell'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c. d. legge stralcio), in quanto

non avrebbero rispettato la condizione giuridica dei beni dei Torlonia

al momento dell'entrata in vigore della legge stralcio, identificando

al luogo di cinque, quattro soggetti passivi dell'espropriazione con la

conseguenza di ricomprendere illegittimamente nella espropriazione

circa 650 ettari di terreno.

Infatti, non essendosi verificata alla data dell'entrata in vigore

della legge la condizione apposta ai due testamenti sopra ricordati

(del compimento del 25 anno di età dell'istituito erede nascituro),

ne conseguiva che Alessandro Torlonia fu Carlo a quel momento era

destinatario soltanto di un'aspettativa e non poteva essere considerato

erede; e, inoltre, che i patrimoni provenienti dall'eredità di

Alessandro Torlonia e di Anna Maria Torlonia dovevano ritenersi

separati tra loro e separati da quello di Alessandro Torlonia e

caratterizzati dall'autonomia che è peculiare delle eredità

giacenti. L'Ente per la colonizzazione della Maremma e del Fucino,

pertanto, violò i limiti posti dalla legge di delegazione, procedendo,

come procedé, all'espropriazione di Giulia Torlonia per 25/144

dell'agro fucense, di Anna Maria Torlonia per altrettante quote, di

Alessandro Torlonia sempre per questo stesso numero di quote e ancora

per 69/144 di Alessandro Torlonia "quale erede del patrimonio destinato

al nascituro dei defunti principi Alessandro Torlonia e Anna Maria

Torlonia".

I 69/144 dell'agro fucense sarebbero stati arbitrariamente riuniti

mentre si sarebbe dovuto procedere all'esproprio tenendo distinti i

44/144 provenienti dall'eredità di Anna Maria Torlonia, dai 15/144

provenienti dall'eredità di Alessandro Torlonia.

b) La seconda questione di legittimità nascerebbe, come s'è

visto, dall'espropriazione che l'Ente Maremma avrebbe fatta di beni

oggettivamente non espropriabili perché esclusi dall'ambito di

applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Tali beni sarebbero i seguenti:

a) il gruppo di fabbricati siti nella piazza Torlonia di Avezzano;

b) gli immobili già appartenenti alla s. p. a. S.A.I.L.A. e destinati

alla lavorazione del legno; c) i fabbricati dell'ex cantiere Incile,

tuttora adibiti alla manutenzione, oltre che del vecchio emissario,

della centrale idroelettrica di Capistrello e Canistro e delle linee

telefoniche ed elettriche; d) altri beni elencati nella perizia

descrittiva del 12 marzo 1959 del dott. A. Ravaglia sotto le voci d,

e, f, g, h; beni destinati a un' azienda industriale per la lavorazione

dello zucchero, o impianti ferroviari, o impianti di pompaggio

dell'acqua per lo zuccherificio, o palazzine padronali di caccia, case

di guardia, scuole.

Ora, di questi beni taluni - e sono la maggior parte - non si

troverebbero nella zona di applicazione della legge stralcio, che

dovrebbe considerarsi limitata, in base al D.P.R. 7 febbraio 1951, n.

66, al solo territorio del Fucino e, quindi, alla parte del territorio

dei Comuni elencati in questo medesimo decreto, ricadente in detto

territorio; altri sono beni urbani per natura e per destinazione, così

qualificati anche in catasto e di più, in parte, nemmeno inseriti nei

piani particolareggiati di esproprio.

E poiché la legge di delegazione consentirebbe l'espropriazione

soltanto della "proprietà terriera", non di quella urbana, e soltanto

di beni compresi nella zona di riforma, sarebbe evidente anche sotto

questo secondo aspetto - dell'oggetto dell'espropriazione -,

l'illegittimità dei decreti di esproprio.

La difesa dei signori Torlonia conclude chiedendo alla Corte la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti 30 agosto

1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 933, 909, 910 e 2 dicembre 1952, nn.

1299, 1300, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione e 1, 2,

4 della legge n. 230 del 1950.

3. - L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino

(succeduto all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale

e del territorio del Fucino, a norma della legge 9 agosto 1954, n.

639, e del D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1246) si è costituito nel

presente giudizio mediante il deposito delle sue deduzioni il 3

novembre dello scorso anno.

La difesa dell'Ente sostiene questa tesi: che essendosi verificata

la condizione, apposta ai due testamenti sopra ricordati, del

raggiungimento del 25 anno di età nella persona del figlio di Carlo

Torlonia, Alessandro, nel quale si erano concentrate a suo tempo le due

vocazioni ereditarie, il 28 novembre 1950, dopo, cioè, la data del 15

novembre 1949 e prima della pubblicazione dei piani e decreti di

esproprio, codesto avveramento, giusta i principi e le norme del

diritto civile, avrebbe avuto effetto retroattivo quanto meno sino dal

momento della nascita di Alessandro Torlonia. Dovrebbe trarsene la

conseguenza che questi era al 15 novembre titolare delle due quote di

eredità, che avevano cessato di costituire due distinte eredità

giacenti, confondendosi nel suo patrimonio. Aggiunge la difesa

dell'Ente che a rigore l'espropriazione si sarebbe dovuta dirigere

contro tre e non, come invece fece l'Ente, quattro titolari del

condominio fucense, anche se questo modo di procedere dell'Ente, del

quale si danno quelle che ad avviso della difesa sono le ragioni

giustificatrici, non ha prodotto alcuna conseguenza giuridica o

materiale, lesiva dei diritti soggettivi degli eredi Torlonia, come,

del resto, sarebbe ammesso dalla parte avversa che fa derivare

l'illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio tutta dal

punto che i soggetti da sottoporre all'espropriazione avrebbero dovuto

essere individuati in cinque e non in quattro, tanto meno, dunque, in

tre.

Del resto, la difesa dell'Ente sostiene che anche sugli effetti che

conseguono dall'avverarsi della condizione sospensiva apposta nelle

disposizioni di ultima volontà, siano a titolo universale o

particolare, e dalla accettazione, da parte dell'erede, dell'eredità,

una volta verificata la condizione, non ci sarebbe contrasto tra le

parti, ma che il contrasto sorgerebbe sul valore o l'efficacia,

derogatoria oppure non delle norme di diritto comune, delle norme

contenute nell'art. 4 della legge stralcio, che a torto la difesa dei

Torlonia interpreterebbe nel senso che cristallizzino in ogni caso la

situazione nello stato anche apparente in cui essa si trovasse al 15

novembre 1949.

Su questo punto la difesa dell'Ente si richiama alla tesi

costantemente sostenuta nel corso dei giudizi che hanno preceduto

questo di legittimità costituzionale ed accolta nella sentenza già

ricordata del Tribunale di Roma, secondo la quale l'art. 4 della legge

stralcio non conterrebbe alcuna disposizione che in questa materia

deroghi al diritto comune. Le norme di quell'articolo, infatti, pur

vietando di prendere in considerazione (sono all'incirca le parole del

Tribunale) fatti o negozi giuridici che comportino traslazione della

proprietà da chi era titolare al 15 novembre 1949 a titolari

successivi, non vieterebbe punto di prendere cognizione difatti

sopravvenuti ai quali la legge attribuisca effetti rilevanti al fine di

determinare quale soggetto debba essere ritenuto proprietario alla

data del 15 novembre 1949 o all'altra dell'entrata in vigore della

legge nel caso previsto dal quinto comma del medesimo art. 4. In altri

termini la legge di riforma impone che si proceda all'espropriazione

di coloro ai quali i beni appartenevano al 15 novembre 1949, ma non

detta norme che regolino come codesta appartenenza debba essere

identificata alla data del 15 novembre 1949; o, detto diversamente,

"non sancisce in base a quali principi si debba ricercare se una

persona fosse o non fosse proprietaria di un terreno" a quella data.

Sulla seconda questione: 1) sostiene la difesa dell'Ente che l'art.

1, n. 7, del ricordato D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, non avrebbe

limitato l'espropriabilità ai soli terreni emersi dal prosciugamento

del Fucino, ma avrebbe ricompreso nella zona di applicazione della

riforma, l'intera circoscrizione dei dieci Comuni ivi elencati; 2) la

pretesa destinazione urbana o industriale di taluno dei beni

espropriati non sussisterebbe. Premesso che nei confronti di un

dominio terriero dell'estensione del Fucino il rapporto di servizio o

la "destinazione pertinenziale" devono essere calcolati con criteri

diversi da quelli di solito seguiti per individuare le pertinenze di un

modesto fondo rustico, e premesso anche che sarebbe incontrovertibile

che gli immobili, pertinenza di un fondo rustico, possono essere

costruiti in zone piu o meno adiacenti al fondo al cui servizio sono

destinati, la difesa dell'Ente afferma che tutti gli immobili

espropriati, senza alcuna eccezione, erano regolarmente iscritti nel

catasto rustico in vigore al 15 novembre 1949 e come tali continuarono

ad essere iscritti nel nuovo catasto terreni entrato in conservazione

in alcuni Comuni del Fucino e i cui dati particellari furono assunti a

base dei decreti di esproprio; 3) in particolare la relazione tecnica

dell'Ente Fucino, allegata agli atti, dimostrerebbe: a) che i terreni

e fabbricati siti in Avezzano erano al 15 novembre 1949 o terreno

coltivabile e coltivato o edifici qualificabili come pertinenze di una

grande azienda agricola; b) che l'ex cantiere Incile era un deposito

di attrezzi e di vario materiale di uso aziendale per la manutenzione

dei fabbricati, strade (per 270 km.) e canali (per 250 km.); c) che i

magazzini già della S.A.I.L.A., cessata che fu la loro originaria

destinazione industriale, furono utilizzati a scopi esclusivamente

rurali e, anche dopo la vendita fatta alla S.A.Z.A. con atto

inefficace di diritto, a norma dell'art. 20 della legge 21 ottobre

1950, n. 841; d) che tutte le altre costruzioni erano case

d'abitazione di guardiani addetti alla sorveglianza delle opere

idrauliche, delle strade, delle piantagioni, oppure erano case

coloniche; e) che le particelle cedute alla S.A.Z.A. con atti stipulati

tra il febbraio e l'aprile del 1951, quindi inefficaci di diritto nei

confronti dell'Ente di riforma, rappresenterebbero superfici aziendali

riservate al servizio dei circa 9000 affittuari del territorio del

Fucino per il trasporto, il controllo e la pesatura dei prodotti che

essi vendevano alla società dello zuccherificio.

Prosegue la difesa dell'Ente che un esame dei dati

storico-giuridici della situazione catastale contestata tra le parti

confermerebbe la tesi che l'Ente di riforma nel compilare il piano di

espropriazione delle proprietà Torlonia in Comune di Avezzano si

sarebbe attenuto alla consistenza catastale al 15 novembre 1949, la

quale comprendeva, e sin dal 1924, tutti i beni indicati nel piano e,

quindi, nei decreti di espropriazione.

La difesa dell'Ente conclude prospettando subordinatamente la tesi

che l'accoglimento di una o più delle questioni relative alla natura

ed espropriabilità di taluni tra i beni espropriati, dovendo trovare

fondamento nel contrasto coi criteri e le norme della legge di

delegazione, dovrebbe portare, se mai, a una dichiarazione di

illegittimità parziale dei decreti delegati di esproprio.

4. - Si è costituita in giudizio anche l'Amministrazione

dell'agricoltura e foreste, nella persona del Ministro pro tempore,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che nelle

deduzioni depositate il 22 agosto 1960 sostiene le medesime tesi

prospettate dalla difesa dell'Ente, alle quali, dunque, è sufficiente

fare riferimento.

Viceversa, nella memoria depositata il 1 marzo 1961, l'Avvocatura

espone la tesi che uno dei principi fondamentali della legislazione di

riforma fondiaria sarebbe questo: che agli Enti di riforma è

attribuito un potere di scelta sui terreni da assoggettare ad

esproprio, al quale potere corrisponderebbe un vincolo di

indisponibilità di codesti terreni che dura fino a quando non sia

attuato l'intento espropriativo della legge. Il momento nel quale

questa indisponibilità si pone è stabilito dalla legge al 15

novembre 1949, con la conseguenza che devono considerarsi inefficaci -

di un inefficacia da ricondurre a una presunzione assoluta di frode

tutti gli atti dispositivi tendenti a un mutamento della consistenza

della proprietà terriera. Ma se questa è la ratio della norma, non

sarebbe sostenibile la tesi che mira a togliere ogni effetto a una

condizione sospensiva casuale - quale sarebbe quella della quale si

discute - la cui apposizione - scrive l'Avvocatura - "non è in alcun

modo riconducibile alla cennata ragione di inefficacia".

5. - In una memoria depositata il 9 marzo scorso la difesa dei

signori Torlonia ribadisce con molta diffusione le sue tesi,

segnatamente quelle che, a suo avviso, sorreggerebbero la fondatezza

della prima questione di legittimità costituzionale. In particolare

essa si prospetta l'obiezione che alla sua interpretazione delle norme

contenute nell'art. 4 della legge stralcio è stata mossa dalla difesa

dell'Ente e del Ministero dell'agricoltura ed è stata fatta propria

dal Tribunale di Roma, secondo la quale - così come la formula la

difesa dei Torlonia - la retroattività dell'acquisto del titolo di

erede comporterebbe l'inapplicabilità della disposizione contenuta

nell'art. 4 della legge stralcio. Senonché la legge speciale non

avrebbe potuto prendere in considerazione quel principio della

retroattività dell'acquisto mortis causa, perché, ponendo un termine

finale per l'esercizio del potere di espropriazione (31 dicembre 1952),

non poteva subordinare l'esercizio di siffatto potere alle situazioni

di pendenza esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Del che si troverebbe conferma nella costante giurisprudenza di questa

Corte che ha tenuto ben distinta la "dichiaratività" dalla

"retroattività", escludendo sempre la rilevanza di fatti costitutivi o

modificativi intervenuti dopo il 15 novembre 1949, anche quando questi

fatti fossero capaci, per i principi del diritto comune, di avere una

efficacia retro attiva.

Ora l'evento che condiziona un acquisto avrebbe carattere di

efficacia costitutiva; ad esso, una volta verificato, si

ricollegherebbe immediatamente una modificazione della situazione

preesistente, di maniera che il normale effetto retroattivo, che la

legge comune ricollega all'avverata condizione, non sarebbe se non "un

contingente modo di essere della modificazione intervenuta, non

connaturale a questa, ma che troverebbe la sua esclusiva

giustificazione nella legge" e che, pertanto, non opererebbe quante

volte - e questo della legge stralcio sarebbe un caso - "la legge abbia

mostrato di volerlo limitare o di escluderlo rispetto a certe

situazioni".

In conseguenza di ciò il problema si ridurrebbe a vedere quale

trattamento debba essere riservato a un complesso di beni ereditari che

alla data del 15 novembre 1949 costituissero una eredità giacente, e

la soluzione, in analogia anche qui con la giurisprudenza della Corte,

sarebbe di considerare codesti beni come costituenti un patrimonio

autonomo. Di qui il vizio dei decreti di esproprio che hanno

considerato le due eredità giacenti riunite in un patrimonio unico per

il motivo che il chiamato era per entrambi i patrimoni la medesima

persona, motivo irrilevante perché non poteva escludersi in ipotesi

che la condizione alla quale era subordinata la vocazione ereditaria

non si verificasse e, dato il diverso ordine successorio fissato nei

due testamenti, i patrimoni avessero in definitiva destinazioni

soggettive diverse.

Relativamente alla seconda questione di legittimità, la difesa dei

signori Torlonia adduce ed illustra norme, dati e circostanze, con

riferimento segnatamente alla perizia del dottor Ravaglia, che

suffragherebbero la tesi secondo la quale furono espropriati

illegittimamente: 1) beni non compresi nei piani di esproprio, tutti di

preminente natura urbana e industriale (palazzo Torlonia e annessi;

opificio industriale ex S.A.I.L.A.; cantieri Incile) e posti tutti al

di fuori del Fucino e a distanza notevole da questo; 2) beni inclusi

nel piano di esproprio ma certamente non rurali, di natura urbana e

industriale (ferrovie con relativa sede, piazzale, piani di

caricamento, impianto sollevamento dell'acqua industriale, depositi per

bietole occorrenti per l'industria). In particolare, la difesa dei

Torlonia sottolinea il fatto che la questione non è stata sollevata

per i molti fabbricati, case per guardiani e dirigenti agricoli,

magazzini, officine, rimesse e via, beni che, pur non potendo essere

qualificati rustici, destinati come sono, tuttavia, ad assolvere le

necessarie funzioni di controllo e di manutenzione del capitale

fondiario, sono stati ampiamente ricompresi nell'espropriazione, ma

soltanto per quelle che per la loro evidente natura urbana e per la

loro ubicazione fuori del territorio del Fucino non può dubitarsi che

non rientrino nell'ambito delle leggi di riforma fondiaria, che parlano

costantemente di proprietà terriera privata. Né varrebbe il richiamo

che la difesa dell'Ente farebbe alla categoria giuridica delle

pertinenze, stante che il rapporto pertinenziale non sorge senza un

atto di volontà del proprietario della cosa principale e della cosa

accessoria, idoneo a creare il collegamento funzionale tra l'una e

l'altra e senza che questo collegamento sia effettivo e che, quindi,

risulti dalla situazione di fatto: condizioni tutte che non si

verificherebbero in riferimento ai beni espropriati ai signori Torlonia

a questo titolo.

6. - La difesa dell'Ente Fucino ha presentato una memoria

illustrativa delle sue tesi, che per essere stata depositata fuori

termine non può essere presa in considerazione.

All'udienza del 22 marzo 1961 la difesa dei signori Torlonia, la

difesa dell'Ente Fucino e l'Avvocatura dello Stato hanno con molta

diffusione ribadito le loro rispettive posizioni difensive e insistito

nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La prima questione non è fondata.

La Corte d'appello di Roma l'ha formulata facendo riferimento quasi

esclusivamente ai motivi dell'appello incidentale dei signori Torlonia,

e perciò non con la precisione che sarebbe stata desiderabile. E in

qualche imprecisione è incorsa anche la difesa dei signori Torlonia

nell'atto di intervento (non più nella memoria illustrativa), nel

quale sono indicati, tra i decreti impugnati d'illegittimità

costituzionale, decreti che, viceversa, non figurano nell'ordinanza e

il contrasto è stato proposto come esistente non già con la legge 21

ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio), ma con la precedente

legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge Sila). Tuttavia

l'ordinanza stessa, che è assai diffusa nella narrazione dei

precedenti che hanno condotto al presente giudizio di legittimità,

come non lascia dubbi sul fatto che i decreti impugnati per

incostituzionalità sono i decreti 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906,

907, 908, 909, 910 e 933, così consente di individuare esattamente la

questione sottoposta all'esame della Corte, che sta tutta e soltanto

nel decidere se l'ordinario effetto retroattivo assegnato al

verificarsi della condizione sospensiva, apposta a una istituzione

ereditaria, sia limitato o escluso dalla disposizione contenuta

nell'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale

sottopone all'espropriazione di una quota determinata, sulla base di

certi criteri, "la proprietà privata nella sua consistenza al 15

novembre 1949".

È, infatti, pacifico tra le parti che il signor Alessandro

Torlonia, compiuto il venticinquesimo anno di età il 28 novembre 1950

- dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, dunque, ma prima

della pubblicazione dei piani particolareggiati e dei decreti di

espropriazione - abbia acquistato la titolarità dei beni provenienti

da due distinte vocazioni ereditarie che, in base a vicende che non è

necessario qui ricordare, si erano concentrate nella sua persona; e

che tale acquisto, giusta le norme e i principi di diritto civile che

regolano le istituzioni ereditarie soggette a condizione e

l'accettazione dell'eredità (artt. 646 e 459 Cod. civ.), abbia effetto

retroattivo.

In verità, la difesa dei signori Torlonia sostiene che siffatto

effetto non è necessariamente legato al verificarsi della condizione,

evento di natura costitutiva e modificativa di una situazione

preesistente, e non già dichiarativa, ma che esso discende

normalmente dalla legge la quale perciò, può, quando voglia,

limitarlo e escluderlo. Ma è evidente che questa tesi, della

fondatezza della quale la Corte non deve occuparsi, non altera i

termini della questione, che resta pur sempre quella sopra definita di

accertare se codesto normale effetto retroattivo voluto dalla legge

comune sia stato eliminato, per i casi che riguardano la riforma

fondiaria, dalla norma richiamata dell'art. 4 della cosiddetta legge

stralcio.

Ora, la Corte non ritiene che questa norma abbia imposto al

legislatore delegato l'obbligo di procedere all'espropriazione muovendo

dall'apparente "consistenza" della proprietà terriera al 15 novembre

1949 e senza tenere alcun conto degli effetti che, secondo le regole

del diritto comune, eventi successivi a quella data potessero

determinare relativamente alla titolarità e alla situazione dei beni

assoggettabili ad espropriazione. Le disposizioni contenute nella

legge stralcio al quinto comma di questo medesimo art. 4 o nell'art.

20, le quali stabiliscono, con riferimento a termini anche diversi da

quello del 15 novembre 1949, l'inefficacia di diritto, nei confronti

degli enti incaricati della riforma fondiaria, di atti tra vivi o

mortis causa a titolo gratuito o a titolo oneroso, si pongono come

deroghe eccezionali; ma, appunto per questo loro carattere di

eccezionalità, non possono offrire giustificazione per interpretare la

norma dell'art. 4 come una deroga generale a tutte quante le norme del

diritto comune, per effetto delle quali la reale consistenza della

proprietà terriera, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello

oggettivo, sia diversa da quella apparente alla data del 15 novembre

1949. Il legislatore ha voluto che fosse colpita la proprietà terriera

a questa data, ma nella sua situazione reale, non già nella sua

consistenza apparente.

A un interpretazione diversa ripugna non soltanto la lettera e il

sistema della legge di riforma, ma la ragione sua e gli scopi che volle

perseguire, che non furono già quelli di trasferire allo Stato o ad un

ente pubblico beni oggettivamente idonei a conseguire un fine di

pubblica utilità - (come è, invece, dell'ordinaria espropriazione

per pubblica utilità), sibbene l'altro di colpire la proprietà

terriera eccedente certi limiti di estensione e di valore; da che la

necessità di procedere di regola, e quante volte non sia diversamente

stabilito, nei confronti non già di chi apparisse, ma di chi fosse

titolare dei beni da esproriare e per l'effettivo valore dei beni

stessi alla data del 15 novembre 1949.

Non vale opporre a questo, che è un principio fondamentale della

legge di riforma fondiaria, la brevità del termine entro il quale (31

dicembre 1952), il potere di espropriazione poteva essere esercitato:

le difficoltà e gli inconvenienti che codesta brevità può aver

provocati, come è stato già affermato dalla Corte, non possono

modificare o deformare il sistema della legge, né giustificarne un

interpretazione che autorizzi a sottoporre ad espropriazione chi non

fosse il vero proprietario al 15 novembre 1949, o ad esimerne chi,

invece, lo era. Del resto, nel caso del quale si discute nel presente

giudizio, queste difficoltà o inconvenienti non sussistevano, dato che

la condizione si era avverata il 28 novembre 1950, prima ancora che

l'Ente di riforma procedesse alla compilazione dei piani

particolareggiati e prima ancora che fossero pubblicati i decreti

delegati di espropriazione. A questi criteri, infine, la Corte si è

costantemente ispirata nelle sue decisioni in materia di riforma

fondiaria (cfr. sentenze nn, 67 del 1957, 17, 56 e 57 del 1960). Si

tratta sì di casi non perfettamente identici a quello che forma

oggetto del presente giudizio, ma la soluzione che la Corte ne ha data

è ispirata al medesimo principio che si applica in questa decisione,

secondo il quale l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge

comune a eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, e collegati a

situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova

ostacolo nella norma dell'art. 4 della cosiddetta legge stralcio.

2. - La difesa dei signori Torlonia sostiene anche che il

legislatore delegato, procedendo all'espropriazione di terreni non

ricadenti nel territorio del Fucino, avrebbe violato i limiti della

delegazione quali, per questa parte, risultano fissati dal D.P.R. 7

febbraio 1951, n. 66. La questione è fondata e comporta

l'illegittimità, sotto questo profilo, dei decreti di esproprio.

Il decreto ora ricordato, infatti, al n. 7 dell'art. 1 inserisce

tra i territori ai quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, si devono applicare le disposizioni

contenute nelle leggi di riforma, il "territorio del Fucino (prov. de

L'Aquila) Comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele,

Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, S. Benedetto dei Marsi, Trasacco".

Ora non pare dubbio alla Corte che con questa formula il legislatore

abbia voluto identificare il territorio del Fucino, quale si è formato

storicamente sulla base della prima concessione borbonica, e che di

conseguenza l'elenco dei Comuni che segue all'intitolazione "territorio

del Fucino" stia a indicare non già per intero la circoscrizione

territoriale di quei Comuni come zona di attuazione della riforma, ma

soltanto quella parte di essi che ricomprende i terreni che concorrono

a costituire appunto quel territorio. Era a questo che il legislatore

voleva si applicasse la riforma fondiaria, ed a questo soltanto volle

fare immediato e diretto riferimento, sicché l'indicazione dei Comuni

sopra elencati non è se non un ulteriore elemento di identificazione

del comprensorio del Fucino, quale unica zona territoriale della

Provincia de L'Aquila alla quale doveva essere applicata la riforma. Di

che è conferma il medesimo decreto, che in tutti gli altri casi ha

adottato una diversa formulazione, indicando dapprima la Provincia,

poi i Comuni colpiti nell'ambito di questa e, infine, nell'ambito di

questi, le parti del territorio che costituivano la sfera di

applicazione della legge.

Vero è che il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, non è una legge di

delegazione, bensì anch'esso, a sua volta, un decreto delegato.

Senonché la Corte ritiene che l'inosservanza nei singoli decreti di

esproprio delle zone territoriali fissate da quel decreto, configuri

egualmente un vizio di costituzionalità e si risolva in una

violazione della legge di delegazione, la quale, stabilendo, nel

secondo comma dell'art. 4, la regola che la determinazione dei

"territori" deve essere fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951 con

decreti aventi valore di legge ordinaria, e fissando per i decreti di

espropriazione un termine diverso e più largo, ha voluto chiaramente

che quella determinazione, una volta che il legislatore delegato

l'avesse compiuta, fosse definitiva e vincolatrice e non potesse essere

modificata di volta in volta ad opera dei singoli decreti di

espropriazione.

3. - In terzo ed ultimo luogo i decreti impugnati avrebbero violato

i limiti della delegazione assoggettando ad espropriazione beni che,

per la loro natura urbana, o per la loro destinazione industriale,

sfuggono alla sfera di efficacia della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

La questione è fondata. Non vale opporre, come oppongono la difesa

dell'Ente e l'Avvocatura dello Stato, che quei beni fossero iscritti

nel catasto rustico e costituissero pertinenze dei fondi rustici

espropriati. Per rimuovere la prima eccezione basta rilevare - a

prescindere dal fatto che quella iscrizione è dubbia e contestata tra

le parti - che il fatto che un bene di sua natura urbano sia iscritto

nel catasto rustico, non muta la natura di questo bene, non lo

trasforma cioè in "proprietà terriera", così come la intende la

legge di riforma fondiaria.

Un discorso più lungo richiede, invece, la seconda eccezione.

Occorre appena ricordare che la legge 21 ottobre 1950, n. 841, non

menziona tra i beni espropriabili le pertinenze, ma si limita a

dichiarare che oggetto dell'espropriazione è soltanto "la proprietà

terriera privata". Con che non si vuol dire che il legislatore abbia

voluto escludere dall'espropriazione le pertinenze, ma che di queste

esso ha accolto il concetto adottato dal Codice civile, giusta il quale

pertinenze, alle quali si estende la sorte della cosa principale (art.

818 Cod. civ.), sono da intendere le "cose destinate in modo durevole a

servizio o ad ornamento di un'altra cosa" (art. 817, primo comma, Cod.

civ.). Sostenere un concetto più ampio delle pertinenze o

addirittura un concetto variabile a seconda dell'entità dei beni

soggetti all'espropriazione, sicché quel che vale nella generalità

dei casi non dovrebbe valere nei confronti del territorio del Fucino,

è una tesi che non trova alcun fondamento nella legge di delegazione,

che ha dimostrato anche qui, in maniera non equivoca, di voler seguire

e applicare le regole generali.

Che al lume di quel concetto possano ritenersi pertinenze dei fondi

espropriati gli impianti necessari per assicurare la difesa dei terreni

dalle acque e tutelare le opere di bonifica compiute in così lungo

spazio di tempo, pare alla Corte, ma pare anche, viceversa, che non

possano ricondursi sotto quel concetto impianti ferroviari, opifici

industriali, un palazzo sede di uffici sito nel cuore di una città.

Certamente nel corso dell'opera di bonifica del lago del Fucino e per

il conseguente sviluppo economico-sociale, sono sorti vincoli e legami

tra città e campagna, tra attività agricola e attività industriale,

reciprocamente integrantisi, ma si tratta di un generale fenomeno

storico che non può essere né spiegato, né ricondotto ai concetti

privatistici di cosa principale e di pertinenza, né regolato alla

stregua di questi.

Né gioverebbe alla tesi della difesa dell'Ente il ricorso dal

concetto di azienda come complesso di beni organizzati

dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. In primo luogo, pare

difficile considerare come appartenenti ad un'unica azienda più che

tredicimila ettari di terra variamente condotti, o direttamente dai

proprietari o mediante mezzadria o mediante affitto a migliaia di

piccoli coltivatori. Ma decisive sono le considerazioni che il nesso il

quale lega gli elementi di una azienda non può essere ricondotto al

vincolo che lega la cosa accessoria a quella principale, e l'altra che

la riforma fondiaria è diretta non già ad aziende, ma a fondi, sia

pure instructi, che non sono, come si sa, assimilabili all'azienda.

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, parla sì di "terreni a cultura

intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti in forme

associative con i lavoratori e provvisti di impianti strumentali

moderni e centralizzati" (art. 10, primo comma), ma per escluderli di

norma dall'espropriazione, sia pure nel concorso di altre condizioni.

Di regola l'espropriazione è di una quota parte dei beni di un

soggetto privato, sicché anche quando codesti beni fossero organizzati

in un complesso aziendale unitario, l'azione espropriatrice

dissolverebbe quel complesso riconducendo i terreni alla loro unità

catastale e predisponendo così le condizioni per la costituzione

della piccola proprietà coltivatrice, punto d'arrivo della riforma

fondiaria.

Spetta al giudice del merito, sulla base degli enunciati criteri,

stabilire la esatta confinazione del territorio del Fucino e

individuare i beni che non sono pertinenza dei fondi espropriati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dei DD.PP.RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e

933, relativa alla identificazione delle persone assoggettate

all'espropriazione;

dichiara l'illegittimità dei sopra indicati decreti in relazione

all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso

nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che

non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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