Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie

dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di

reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e

grado, compresi gli istituti educativi), promossi con tre ordinanze

emesse il 31 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 710, 711 e 712 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di altrettanti giudizi promossi da tre insegnanti,

le quali chiedevano l'annullamento dei provvedimenti che le avevano

escluse, per non avere prestato servizio di ruolo da almeno cinque

anni nella scuola elementare, dal concorso a posti di direttore

didattico, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione

12 aprile 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

separate ordinanze emesse il 31 ottobre 1994 e pervenute alla Corte

il 27 settembre 1995 (reg. ord. nn. 710, 711 e 712 del 1995), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei

concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di

reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e

grado, compresi gli istituti educativi). L'art. 3 di questa legge

prevede, al primo comma, che possono partecipare ai concorsi per il

reclutamento del personale direttivo della scuola elementare anche

gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti

prescrittidalle norme vigenti; al secondo comma, sottoposto a

verifica di legittimità costituzionale, stabilisce che la stessa

disciplina si applica anche ai candidati ammessi con riserva al

concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione

23 marzo 1992, ma non estende l'applicazione di tale disciplina

all'analogo e precedente concorso indetto con decreto ministeriale 12

aprile 1990.

Il Tribunale amministrativo ritiene che questa omissione,

considerata frutto di un errore e non di una deliberata scelta del

legislatore, sia irragionevole ed in contrasto con i principi di

eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione (artt.

3 e 97 della Costituzione). Gli insegnanti della scuola materna,

difatti, hanno potuto partecipare al concorso che immediatamente

precede e sono ammessi a quelli che seguono il concorso considerato

(in base all'art. 9, primo comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,

prima, ed alla disposizione denunciata, poi), mentre resterebbero

illogicamente esclusi, senza alcuna giustificazione, solo dal

concorso intermedio.

Il giudice rimettente ha presente che le norme di sanatoria sono

speciali e per esse rientra nella discrezionalità del legislatore

fissare i requisiti di applicazione e diversificare le posizioni dei

soggetti nel tempo. Ma ritiene che, una volta presa in considerazione

la situazione di chi, ammesso con riserva in precedenti concorsi, ha

superato le relative prove, non trovi alcuna giustificazione

l'esclusione dalla sanatoria dei soli candidati di un altro concorso,

anch'esso precedente, che si trovano nella stessa situazione.

2. - L'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, del 25

ottobre 1995; le parti private dei giudizi principali si sono

congiuntamente costituite, depositando presso la cancelleria della

Corte le loro deduzioni il 7 giugno 1996. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 3

della legge 5 gennaio 1994, n. 24, che, stabilendo al primo comma che

gli insegnanti della scuola materna, in possesso degli altri

requisiti prescritti dalle norme vigenti, possono partecipare ai

concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola

elementare, al secondo comma prevede che questa disposizione si

applichi anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto

con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992. Il

Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che la mancata

applicazione della medesima disposizione anche ai candidati

egualmente ammessi con riserva al precedente concorso, indetto con

decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, possa

violare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza ed essere in

contrasto con l'imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3

e 97 della Costituzione).

2. - Le questioni, identiche per oggetto e per profili proposti,

vanno riunite per essere decise con unica sentenza.

3. - Le parti private del giudizio principale hanno congiuntamente

depositato atto di costituzione e deduzioni, ma oltre il termine di

venti giorni previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale 16 marzo 1956. La loro costituzione in giudizio è,

dunque, tardiva e deve essere pertanto dichiarata irricevibile.

4. - Nel merito la questione è fondata.

L'art. 3 della legge n. 24 del 1994, nello stabilire che gli

insegnanti della scuola materna possono partecipare ai concorsi per

il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare, si

inserisce in un contesto normativo del tutto particolare, nell'ambito

della disciplina del reclutamento del personale direttivo della

scuola.

Il principio comune dell'ordinamento scolastico, basato sulla

distinzione tra tipi e gradi di scuole, prefigura un collegamento,

secondo tale distinzione, tra funzione docente e funzione direttiva.

Tale principio consente, difatti, al personale docente di concorrere

per le funzioni direttive in corrispondenza, nel tipo o nel grado di

scuola, tra ruolo di appartenenza e funzione direttiva da ricoprire

(art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; artt. 407 e 408 del testo

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297).

Anche per la scuola materna la legge 18 marzo 1968, n. 444, nel

dettarne l'ordinamento, prevedeva che la direzione didattica di

ciascun circolo fosse affidata a direttrici, assunte mediante

concorso riservato alle insegnanti di ruolo delle scuole materne

(art. 13). In via transitoria, fino alla costituzione dei ruoli delle

direttrici, la direzione delle scuole materne è stata affidata,

nell'ambito di ciascun circolo, al direttore didattico della scuola

elementare (art. 26). Tale unificazione, prefigurata come temporanea,

ma che tuttora permane (art. 103 del decreto legislativo n. 297 del

1994), non si estendeva tuttavia alla legittimazione a partecipare ai

concorsi per direttore didattico, ai quali erano ammessi solo gli

insegnanti delle scuole elementari, mentre rimanevano esclusi quelli

delle scuole materne, comprese nella stessa direzione didattica, i

quali pure appartengono al medesimo collegio dei docenti e possono

essere chiamati ad esercitare funzioni vicarie del direttore

didattico.

Il d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, nell'ambito di una più ampia

disciplina dell'accesso ai ruoli direttivi, ha consentito ai docenti

ammessi con riserva ai concorsi, i quali avevano superato le prove,

di ottenere la nomina anche se appartenenti ai ruoli di altro tipo o

grado di scuola, purché in possesso degli altri requisiti prescritti

e del titolo per il passaggio nei ruoli della scuola cui si riferiva

il concorso (art. 9). In tal modo anche gli insegnanti della scuola

materna, ammessi con riserva al concorso per direttore didattico ed

aventi titolo al passaggio di ruolo nella scuola elementare, erano

stati immessi nel ruolo per il quale avevano concorso.

Questa opportunità, attribuita in un contesto normativo più ampio

agli insegnanti della scuola materna, dapprima eccezionale, si è poi

affermata per essi come regola, con il riconoscimento della loro

legittimazione a partecipare ai concorsi per i ruoli direttivi della

scuola elementare, purché in possesso degli altri requisiti

prescritti (diploma di laurea ed anzianità di servizio).

Ha trovato così attuazione il principio del collegamento, nel

grado di scuola, tra funzione docente e funzione direttiva, giacché

persiste l'attribuzione ai direttori didattici della scuola

elementare della funzione direttiva estesa anche alle scuole materne.

Riconosciuta ai docenti di queste ultime scuole la legittimazione a

partecipare ai concorsi per direttore didattico, il legislatore ha

espressamente attribuito efficacia a tale riconoscimento anche per le

situazioni non ancora definite, disponendo che la stessa disciplina

si applichi ai candidati ammessi con riserva al concorso bandito con

decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, che non

era ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della legge n.

24 del 1994.

Tra le situazioni non ancora definite è da comprendere quella

presa in esame dal giudice rimettente, che riguarda candidati ammessi

con riserva al concorso bandito con decreto ministeriale 12 aprile

1990, dalla cui graduatoria, valida per un triennio (art. 1 della

legge n. 24 del 1994), era ancora possibile attingere per la nomina

in ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del

1994.

La riconduzione della disciplina di settore ai principi comuni

della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione ai

rapporti pendenti, non può essere ragionevolmente limitata solo ad

alcuni di essi, differenziando la posizione di candidati egualmente

ammessi, ai due concorsi, con riserva e dotati dei medesimi titoli;

candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e possono

essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina

in ruolo. Ciò tanto più che l'esclusione non opera né secondo la

disciplina successiva, né secondo la disciplina che immediatamente

precede quella considerata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24

(Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e

disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle

scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi),

nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di

cui al primo comma dello stesso articolo anche ai candidati ammessi

con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della

pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17

luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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