Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 17d.l. 283/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo

comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria

dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli

accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito con modifiche in

legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 15

gennaio 1987 dal TAR della Toscana sul ricorso proposto da Esposito

Domenico ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n.

625 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Esposito Domenico ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Carlo Lessona per Esposito Domenico e l'Avvocato

dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio per il riconoscimento di maggiori pretese

retributive nel pubblico impiego, il TAR della Toscana, con ordinanza

del 15 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19

ottobre 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - dell'art.

17, terzo comma, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con

modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui

non considera, ai fini della valutazione dell'anzianità pregressa,

quale livello iniziale il settimo anche per gli ufficiali provenienti

da carriere militari inferiori.

Il giudice a quo rileva che il decreto legge suddetto, nel

ridisciplinare l'assetto retributivo del personale militare, ha

previsto (primo comma dell'art. 17) che l'inquadramento nei livelli

stipendiali (di cui al precedente art. 16) abbia luogo, a decorrere

da una certa data, sulla base degli anni di effettivo servizio

militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad

ufficiale (o a sottufficiale o a carabiniere) e ha fissato (secondo

comma dello stesso art. 17) i criteri per la determinazione dello

stipendio nei nuovi livelli retributivi, a seconda che il personale

si trovi, alla data di riferimento, nel livello retributivo iniziale

tra quelli della carriera di appartenenza (lett. a) ovvero nel

secondo livello (o in quelli successivi) della stessa carriera (lett.

b). In particolare per coloro che si trovino nel secondo livello

retributivo, la norma introduce un meccanismo di calcolo in base al

quale, determinato lo stipendio relativo al periodo prestato nel

livello inferiore, si riporta detto stipendio nel livello di

inquadramento, e si attribuisce al dipendente la classe o scatto

immediatamente superiore; tale criterio si applica anche per la

valutazione delle anzianità conseguite in carriere diverse da quella

di appartenenza (lett. c).

Il terzo comma del medesimo art. 17, poi, dispone che, per gli

ufficiali non provenienti da carriere militari inferiori, che si

trovino nel secondo livello retributivo o in quelli successivi, la

determinazione dello stipendio abbia luogo considerando come livello

iniziale il settimo.

Il giudice rimettente ritiene che tale ultima disposizione

contrasti con il criterio della ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione) perché la sua applicazione comporta una diversa

valutazione delle anzianità per gli ufficiali provenienti o non

provenienti da carriere militari inferiori, ma tutti svolgenti le

medesime mansioni ed inquadrati nella stessa carriera di ufficiali,

per alcuni soltanto dei quali il periodo pregresso, fino alla nomina

a tenente, viene valutato come svolto nel sesto livello secondo il

meccanismo di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 17, con

ciò operandosi per la prima volta una differenziazione tra le due

categorie di ufficiali che pur si trovano nella medesima posizione

giuridica e sono state sempre unitariamente considerate dal

legislatore.

Tanto più irrazionale appare, ad avviso del giudice a quo, il

sistema discriminatorio introdotto dalla norma denunciata, ove si

consideri che esso si applica ai militari soltanto fino al grado di

tenente colonnello, restando i colonnelli esclusi dalla relativa

disciplina.

Si sostiene, inoltre, che la norma denunciata, contrasterebbe con

gli artt. 36 e 97 della Costituzione, perché l'attribuzione di

stipendi minori ad una categoria di ufficiali (quelli provenienti da

carriere inferiori) violerebbe il principio della retribuzione

proporzionale alla quantità del lavoro nonché quello della

imparzialità dell'Amministrazione, per i quali a parità di

anzianità di servizio e di grado deve corrispondere eguale

retribuzione.

Si sono costituiti nel presente giudizio gli originari ricorrenti

nel giudizio a quo, per sostenere la fondatezza della questione

formulando considerazioni sostanzialmente conformi a quelle

dell'ordinanza di rimessione.

In difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la

questione venga respinta in quanto infondata.

La difesa dello Stato ha chiarito che la provenienza o meno da

carriera militare inferiore è presa in considerazione dalla norma

denunciata al fine di determinare la classe o l'aumento biennale

dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito

da ciascun dipendente e non invece per attribuire un livello

inferiore o superiore.

In particolare ha rilevato che il legislatore non ha inteso

disconoscere la parità delle attuali funzioni e responsabilità

delle due categorie di ufficiali, ma, considerate meno qualificate le

funzioni svolte nelle carriere inferiori a quella di appartenenza, ha

nell'ambito del suo potere discrezionale riservato a quelle una

minore ricostruzione economica nella attuale carriera, privilegiando

invece la valutazione del servizio pregresso svolto dagli ufficiali

sempre nella carriera di appartenenza.

Infine ha precisato la inconferenza del richiamo alla disciplina

vigente per i colonnelli, appartenendo essi alla c.d. "dirigenza

militare", regolata da specifiche disposizioni rispondenti a diversi

criteri informatori generali.

In prossimità dell'udienza di discussione gli originari

ricorrenti del giudizio a quo hanno presentato memoria, nella quale

ribadiscono le ragioni già evidenziate a sostegno della fondatezza

della proposta questione. Considerato in diritto

1. - Con ordinanza in data 15 gennaio 1987, pervenuta a questa

Corte il 19 ottobre 1988, il tribunale amministrativo regionale della

Toscana sottopone all'esame della Corte questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,

convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella

parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle

carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del

trattamento economico, il settimo livello retributivo come base

iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Ad avviso del giudice a quo viene in questo modo a determinarsi

una ingiustificata disparità di trattamento tra ufficiali che, pur

trovandosi nella medesima qualifica, non provengono da carriere

inferiori ed ufficiali che invece vi provengono, perché solo per i

primi è previsto, come base iniziale per la valutazione

dell'anzianità, il settimo livello, mentre per i secondi è

considerato come base della valutazione il sesto livello.

Altra questione di costituzionalità della stessa norma impugnata

è sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione,

nell'assunto che il trattamento più sfavorevole per la seconda

categoria di ufficiali determinerebbe la lesione del diritto

costituzionalmente garantito "ad una retribuzione proporzionata alla

quantità del lavoro svolto", risultandone anche violato il principio

di imparzialità, secondo cui, a parità di anzianità di servizio e

di grado, dovrebbe corrispondere eguaglianza di retribuzione.

2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione è fondata.

L'art. 17, primo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,

convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel

ridisciplinare al titolo V l'assetto retributivo del personale

militare, prevede che "l'inquadramento nei livelli stipendiali di cui

al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base

degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche

anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale".

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i criteri con i

quali determinare lo stipendio nei nuovi livelli retributivi, sia per

il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel

livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di

appartenenza, sia per il personale militare che alla data del 1°

febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli

relativi alla carriera di appartenenza.

Con il terzo comma dello stesso art. 17, che è la norma

impugnata, si stabilisce poi che, ai fini della determinazione dello

stipendio di cui al precedente comma, per il personale non

proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31

gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a

questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza,

debba considerarsi livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il

7° per gli ufficiali.

Orbene quest'ultima previsione determina certamente una

ingiustificata discriminazione a danno degli ufficiali provenienti da

carriere inferiori. Difatti prima della entrata in vigore della norma

di cui si tratta, il trattamento economico degli ufficiali non era

differenziato, per cui appare irragionevole che le due categorie di

ufficiali siano state discriminate fra loro, essendo stato riservato

ad una di esse un trattamento economico deteriore rispetto a quello

dell'altra senza che ciò sia conseguente, come è stato rilevato dal

giudice a quo, al superamento delle premesse che avevano determinato

il precedente giudizio di valore (sentenza n. 219 del 1975).

Né al riguardo potrebbe valere il richiamo, contenuto nella

memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, alla

circostanza che le due categorie "presentino diversa precedente

preparazione e diversa esperienza e professionalità", in

considerazione delle quali il legislatore ha ritenuto, nel suo

discrezionale apprezzamento, di dover consentire una maggiore e

migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da

carriere inferiori rispetto a quelli che, invece, provengano da

queste ultime.

Al riguardo va osservato che se la diversità di esperienza e

professionalità, che potrebbe emergere dalla diversità di

provenienza, può assumere valore ai fini dell'avanzamento degli

ufficiali, come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 224 del

1987) in quanto, a questi ultimi fini, appare ragionevole attribuire

una considerazione maggiore al servizio prestato nella medesima

carriera di ufficiale, essendo plausibile che tale servizio sia

idoneo ad ingenerare una più specifica e qualificante esperienza in

relazione alle qualifiche superiori da conferire, la medesima

diversità di provenienza non può invece giustificare, a parità di

qualifica e di funzioni, un trattamento economico differenziato,

salvo che ciò non sia determinato da altra ragionevole

giustificazione (sentenza n. 1089 del 1988) non ravvisabile della

specie.

La norma denunciata, consentendo dunque che, ai fini della

determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio

previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga

attribuito agli ufficiali provenienti dalla carriera dei

sottufficiali una o più classi di stipendio inferiori, è

costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

3. - L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

della norma denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

è assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento

agli artt. 36 e 97 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma,

del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei

decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi

contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché

concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare

escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella

legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche

per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai

fini della determinazione del trattamento economico, il settimo

livello retributivo come base iniziale per la valutazione

dell'anzianità pregressa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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