Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo

comma, del codice di procedura penale e dell'art. 3, primo, secondo,

terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche

all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio

direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 13

aprile 1985 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento penale a

carico di Bocca Pasquale ed altro, iscritta al n. 596 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, 1 serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 28 marzo 1985, in Termini Imerese, la polizia giudiziaria

procedeva al fermo, ex art. 238 del codice di procedura penale, di

Bocca Pasquale e Blaskovic Silvio per il reato di furto aggravato. Il

fermo veniva convalidato il 30 marzo 1985 dal locale Procuratore della

Repubblica, il quale trasmetteva immediatamente gli atti al Pretore per

competenza, a norma dell'art. 31 del codice ali procedura penale, come

modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400.

Nei confronti del Bocca e del Blaskovic il Pretore di Termini

Imerese spediva, lo stesso 30 marzo 1985, ordine di cattura; e pochi

giorni dopo concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della

libertà provvisoria.

Con ordinanza del 13 aprile 1985 il Pretore ha denunciato, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

238, primo comma, del codice di procedura penale e, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, primo,

secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397.

Secondo il giudice a quo, l'art. 238, primo comma, del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 31 dello stesso codice, come

modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400, attributivo

al pretore della cognizione di alcuni reati in ordine ai quali è

consentito il fermo di polizia giudiziaria, violerebbe il principio del

giudice naturale precostituito per legge, mantenendo in capo al solo

procuratore della Repubblica, anche per i reati di competenza del

pretore, il potere di disporre la convalida del fermo. Apparirebbe,

invece, "indispensabile, sia sotto il profilo pratico che sotto quello

spiccatamente costituzionale, che tale attività venga ugualmente

attribuita al Pretore operante in sede in cui è ubicato il Tribunale

per i reati di sua competenza": da un lato, "per garantire uniformità

di valutazioni circa la sussistenza di quei presupposti tali da

giustificare il fermo e la sua convalida da parte di un identico

giudice"; dall'altro, per garantire che il fermato non venga, anche se

per brevi - "ma incisivi" - momenti processuali, sottratto al pretore,

suo giudice naturale che dovrà giudicarlo in primo grado. Tale

sottrazione deriverebbe dal fatto che il legislatore non ha"

verosimilmente" provveduto a coordinare la norma del codice di

procedura penale con l'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397,

negando al pretore il potere di procedere alla convalida del fermo di

polizia giudiziaria in ordine a reati di sua competenza, quando il

fermo sia stato eseguito in un comune sede anche di tribunale.

A sua volta, l'art. 3 della legge n. 397 del 1984 violerebbe il

principio di eguaglianza, "ponendo in una differente e più sfavorevole

posizione il fermato rispetto all'arrestato": solo a quest'ultimo è,

infatti, garantita la celebrazione in tempi estremamente brevi del

processo a suo carico, un'identica possibilità risultando, invece,

preclusa per il fermato "quanto meno tutte le volte in cui la convalida

del fermo sia stata tramutata in arresto"; la predetta disparità

verrebbe addirittura "esasperata" allorché, "a fronte dei soggetti

imputati in stato di arresto per un reato di competenza del Pretore e

giudicati (o giudicabili) con le speciali forme di cui all'art. 3

della legge 27 luglio 1984, n. 397, ve ne siano altri coimputati per il

medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e

tramutato in arresto", non assoggettabili, quindi, allo speciale rito

previsto dalla legge n. 397 del 1984, con la conseguente possibilità

"di un'ulteriore protrazione dei tempi processuali solo nei loro

confronti".

La norma denunciata lederebbe, altresì, l'art. 25, primo comma,

della Costituzione: gli imputati denunciati in stato di arresto al

pretore vengono direttamente e solo da questo giudicati; i coimputati

per il medesimo titolo che siano, invece, denunciati in stato di fermo

devono prima essere sottoposti al giudizio per la convalida del fermo

e, solo una volta che sia stato pronunciato tale provvedimento,

sottoposti ad un ulteriore e più ampio giudizio del pretore, giudice

naturale precostituito per legge.

In punto di rilevanza il giudice a quo osserva, da un canto, che,

essendo intervenuta la convalida del fermo ad opera di un organo

giudiziario incompetente, "il successivo procedimento instauratosi

sarebbe inficiato da invalidità con specifico riferimento al titolo di

detenzione"; dall'altro canto, che l'ordine di cattura spedito dal

pretore dopo la convalida del fermo ad opera del procuratore della

Repubblica "solo apparentemente sanerebbe l'inevitabile nullità

derivante da incompetenza dell'organo che ha effettuato la menzionata

convalida, sotto il profilo - appunto - che consisterebbe in un

espediente necessario cui ricorrere per evitare di far caducare la

convalida".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6,1ª serie speciale, del 12

febbraio 1986.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata " inammissibile e comunque infondata".

L'inammissibilità deriverebbe dall'assoluto difetto di rilevanza della

questione, in quanto sollevata quando il giudice a quo aveva già

deciso circa la legittimità del provvedimento contestato, sia con

l'emissione dell'ordine di cattura per gli stessi fatti e avverso le

stesse persone sia con la concessione del beneficio della libertà

provvisoria.

L'infondatezza della questione deriverebbe, per quel che si

riferisce alla denuncia dell'art. 238 del codice di procedura penale,

dalla natura della convalida del fermo, "palesemente funzionale,

rispetto ai prevalenti interessi di speditezza nell'azione di polizia

giudiziaria e di tempestività nel controllo di essa da parte del

giudice"; e, per quel che si riferisce alla denuncia dell'art. 3 della

legge 27 luglio 1984, n. 397, sotto il profilo del principio di

eguaglianza, dalle profonde differenze esistenti tra la posizione

dell'arrestato e la posizione del fermato e, sotto il profilo del

principio del giudice naturale, dal fatto che la speciale competenza

funzionale fissata dall'art. 238 trova "la sua ratio nell'esigenza di

garantire un rapido controllo sull'operato della polizia giudiziaria,

da parte degli organi da cui essa dipende". Considerato in diritto :

1. - Nel corso di un procedimento penale per furto aggravato contro

due persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria debitamente

convalidato dal procuratore della Repubblica, in quanto eseguito nel

territorio di un comune sede anche di tribunale prima che l'art. 238,

secondo comma, del codice di procedura penale venisse novellato

dall'art. 1 del decreto - legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito

con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, il Pretore di

Termini Imerese sollecita l'intervento di questa Corte per più ordini

di ragioni.

La denuncia di illegittimità costituzionale coinvolge, innanzi

tutto, il suddetto testo dell'art. 238, primo (rectius, secondo) comma,

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 25 della

Costituzione, "non potendosi consentire che il prevenuto venga, sia pur

per brevi ma incisivi momenti processuali, giudicato da un giudice

incompetente e sottratto per l'identico periodo temporale alla

valutazione da parte del giudice naturale (il Pretore) che viceversa lo

dovrà giudicare in primo grado". E si estende, poi, all'art. 3, primo,

secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397

(Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.

Giudizio direttissimo davanti al pretore): da un lato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, perché colloca "in una differente e

più sfavorevole posizione il fermato, rispetto all'arrestato, essendo

garantita solo a quest'ultimo la celebrazione in tempi estremamente

brevi del processo"; dall'altro, in relazione all'art. 25 della

Costituzione, "perché gli imputati denunziati in stato di arresto al

Pretore vengono direttamente e solo da questi giudicati, mentre

soggetti coimputati per il medesimo titolo, denunziati in stato di

fermo, vengono prima sottoposti al giudizio da parte del Procuratore

della Repubblica per la eventuale convalida della misura cautelare e,

solo in costanza di detta ipotesi, sottoposti ad un ulteriore e più

ampio giudizio da parte del Pretore, giudice precostituito per legge".

2. - La Corte viene così a trovarsi in presenza di tre questioni,

certo strettamente collegate, ma comunque ben distinte o per la

diversità della normativa ordinaria chiamata in causa o per la

diversità del parametro costituzionale invocato. Ne dà conferma la

stessa ordinanza di rimessione, allorché, sintetizzando, precisa

accuratamente i termini delle norme denunciate: l'art. 238 del codice

di procedura penale viene censurato in relazione all'art. 25 della

Costituzione "nella parte in cui non prevede per il Pretore operante in

sede in cui è ubicato il Tribunale e per i reati di sua competenza

analoga possibilità - al pari del Procuratore della Repubblica - di

procedere autonomamente alla convalida del fermo di P.G."; l art. 3

della legge 27 luglio 1984, n. 397, viene censurato in relazione

all'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non prevede per

l'imputato in stato di fermo, successivamente convalidato e tramutato

in arresto, la possibilità di essere giudicato dal Pretore con il rito

speciale di cui al terzo comma della legge 397/84 così come previsto

per l'imputato denunziato in stato di arresto dagli organi di P.G. al

pretore "e in relazione all'art. 25 della Costituzione "nella parte in

cui esclude che il Pretore possa procedere in modo autonomo alla

convalida del fermo e al conseguente, successivo ed eventuale arresto".

3. - Per quanto riguarda la prima questione, la sopraggiunta

novellazione dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura

penale impone di prendere in esame l'eventualità di una restituzione

degli atti al giudice remittente, tanto più che il testo introdotto

dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con

modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, corrisponde

puntualmente al risultato cui dovrebbe condurre la sollecitata

declaratoria di illegittimità parziale del previgente testo dell'art.

238, secondo comma, del codice di procedura penale.

Mentre tale testo imponeva "all'ufficiale di polizia giudiziaria

che ha eseguito il fermo" di rivolgersi "al procuratore della

Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale,

al pretore del luogo dove esso è stato eseguito", il testo

recentemente subentratogli impone "all'ufficiale di polizia giudiziaria

che ha eseguito il fermo" di rivolgersi "al procuratore della

Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo,

secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del

mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale

ha sede il tribunale".

L'ipotesi di una restituzione degli atti va, peraltro, disattesa,

data l'indubbia applicabilità dei nuovi criteri ai soli fermi ancora

da convalidare, con esclusione, quindi, di ogni incidenza sulle

situazioni restrittive della libertà personale susseguenti a fermi

convalidati in precedenza. Un limite che risulta vieppiù insuperabile

in un caso, come quello di specie, dove il giudice a quo è

dichiaratamente mosso dalla preoccupazione di pervenire

all'invalidazione del fermo convalidato dal procuratore della

Repubblica, attraverso il riconoscimento dell'illegittimità

costituzionale della norma che gli attribuiva la relativa competenza.

4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento

per la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccepisce

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza: il

giudizio di questa Corte "interverrebbe inutilmente", essendosi il

Pretore di Termini Imerese determinato a sollevare l'incidente di

legittimità costituzionale soltanto dopo aver "spiccato un ordine di

cattura" e "concesso la libertà provvisoria", così da far apparire

ormai" deciso "lo status libertatis degli imputati.

Tali argomentazioni non sembrano, però, sufficienti a superare la

coerente motivazione che il giudice a quo dedica al requisito della

rilevanza. Infatti, né l'emissione di un ordine di cattura né, tanto

meno, la concessione della libertà provvisoria varrebbero di per se

stesse a sanare l'invalidità da cui, in caso di accoglimento della

questione, risulterebbe colpita la convalida del fermo: una qualunque

soluzione di continuità tra il titolo originario rivelatosi invalido

ed il nuovo titolo di detenzione subentratogli inficerebbe, per un

periodo più o meno lungo, lo stato di custodia cautelare così venuto

a determinarsi.

La questione è, tuttavia, ugualmente priva di rilevanza, dato che

l'ordine di cattura del giudice a quo - in quanto emanato nello stesso

giorno della convalida da parte del Procuratore della Repubblica e,

quel che più conta, entro il termine prescritto per la legittimazione

del fermo di polizia giudiziaria - deve essere considerato non solo

come un nuovo titolo di custodia cautelare sovrappostosi alla convalida

del fermo operata dal Procuratore della Repubblica, ma anche come una

sostanziale convalida dello stesso fermo da parte del pretore. In un

ordine di cattura, infatti, sono a maggior ragione presenti gli

elementi richiesti per convalidare il fermo di polizia giudiziaria.

Del resto, è la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere,

contraddicendosi, che l'ordine di cattura non sarebbe stato altro che

"un espediente necessario... per evitare di far caducare la convalida",

così smentendo che esso "solo apparentemente sanerebbe l'inevitabile

nullità derivante dall'incompetenza dell'Organo che ha effettuato la

menzionata convalida".

Proprio questo concorrere di effetti giuridici renderebbe nel caso

di specie superflua, perché privata in partenza di riflessi pratici,

un'eventuale pronuncia di fondatezza da parte di questa Corte.

La questione è, quindi, inammissibile.

5. - La stessa conclusione in termini di inammissibilità si impone

con riguardo alla questione prospettata nei confronti dei primi quattro

commi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (rectius, dei

primi quattro commi dell'art. 505 del codice di procedura penale, quale

sostituito ad opera del suddetto art. 3), in relazione all'art. 25

della Costituzione. Anche attraverso tale questione viene contestata

la legittimità costituzionale di una previsione normativa che avrebbe

impedito al pretore di procedere alla convalida del fermo di polizia

giudiziaria, quando, invece, ad un'autonoma valutazione dei presupposti

del fermo lo stesso giudice a quo era già virtualmente pervenuto

mediante la tempestiva adozione di un congegno destinato sì ad altri

fini, ma non incompatibile con la convalida del fermo.

6. - Resta da esaminare la censura concernente l'art. 3, primo,

secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397

(rectius, anche qui, l'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma,

del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera del suddetto

articolo), in relazione all'art. 3 della Costituzione, là dove per la

persona sottoposta a fermo, per giunta convalidato e tramutato in

arresto come nel procedimento a quo, non viene prevista la possibilità

di essere giudicata con lo speciale rito direttissimo introdotto dalla

legge n. 397 del 1984 per la persona arrestata in flagranza: un rito

suscettibile di essere instaurato immediatamente, "quando il pretore

tiene udienza", oppure, "quando il pretore non tiene udienza",

all'udienza che "il pretore fissa entro le quarantotto ore

dall'arresto".

La questione non è fondata.

7. - La differenza di regolamentazione tra fermato ed arrestato in

flagranza, che consegue ad una previsione così chiaramente

circoscritta a quest'ultimo, è innegabile, ma tutt'altro che

irragionevole.

Come puntualmente osserva l'Avvocatura dello Stato, non solo i

presupposti di fatto a fondamento dell'arresto in flagranza sono così

diversi rispetto alle condizioni che legittimano il fermo da dare vita

a due situazioni non omogenee, ma proprio essi, e solamente essi,

possono giustificare l'instaurazione di un rito direttissimo di

particolare immediatezza, quale quello contemplato dai primi quattro

commi del "nuovo" art. 505 del codice di procedura penale.

Trattandosi di un soggetto sorpreso nella flagranza o quasi flagranza

del reato, e non, come per il fermato, di persona nei cui confronti

"ricorrono sufficienti indizi", la responsabilità penale può sovente

risultare di più facile accertamento, senza che sia necessario far

luogo ad apposita istruttoria o a particolari indagini preliminari per

acquisire le prove a carico dell'imputato. Il che vale anche a rendere

non inaccettabile la prospettata eventualità di una separazione dei

procedimenti nell'ipotesi che "a fronte dei soggetti imputati in stato

di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo

titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in

arresto".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura

penale, quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art.

1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con

modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, questione sollevata,

in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del

codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della

legge 27 luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento

all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di

procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27

luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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