Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 103/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo

1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale),

promossi con n. 5 ordinanze di diversi Pretori iscritte

rispettivamente ai nn. 534, 710, 738 e 739 del registro ordinanze

1991 ed al n. 32 del registro ordinanze 1992 e pubblicate

rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali nn. 34 e 49, prima serie

speciale, dell'anno 1991, nn. 4 e 32, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di costituzione di Aprosio Maddalena, Bersan

Giuseppina, Pescarolo Alvisina e dell'Inps nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Aprosio Maddalena e

Bersan Giuseppina; Franco Agostini per Pescarolo Alvisina; Fabrizio

Ausenda e Giancarlo Perone per l'Inps e l'Avvocato dello Stato

Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Fermo, con ordinanza 4 ottobre 1991, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 6, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv.

nella legge 1 giugno 1991, n. 166 a norma del quale "i termini

previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile

1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del

diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina

l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni

previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini

decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" (primo

comma). "Le disposizioni di cui al comma primo hanno efficacia

retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto" (comma secondo).

La questione è stata sollevata nel corso di più giudizi riuniti,

promossi da pensionati che già usufruivano di una pensione, per

ottenere l'integrazione al minimo (con i relativi arretrati) di una

seconda pensione erogata dall'Inps, in conseguenza della declaratoria

d'illegittimità costituzionale di norme che la escludevano.

Tale seconda pensione era stata liquidata da oltre dieci anni, ed

i ricorrenti non avevano proposto l'azione giudiziaria prima

dell'emanazione del decreto legge n. 103 del 1991, cosicché ad essi

era applicabile il primo comma dell'art. 6 sopra menzionato.

Il giudice a quo ha dedotto che, prima dell'entrata in vigore

della norma impugnata, non era prevista né la prescrizione del

diritto a pensione, né alcuna decadenza, mentre il diritto alla

percezione dei singoli ratei scaduti e non pagati si prescriveva dopo

dieci anni. La norma impugnata, con una disposizione di carattere

innovativo, avrebbe estinto ope legis, retroattivamente, il diritto a

percepire l'integrazione al minimo del secondo trattamento

pensionistico.

A parere del giudice a quo, ciò contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,

avendo la norma posto in essere una discriminazione irrazionale tra

chi avesse, al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, già

proposto la domanda giudiziaria e chi, invece, non l'avesse ancora

proposta.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto d'intervento si riconosce che la norma impugnata

attribuisce, con effetto retroattivo, carattere di termine di

decadenza sostanziale al termine previsto dall'art. 47, comma secondo

del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (con ciò innovando rispetto al

diritto vigente, tenuto conto che le sezioni unite dalla Corte di

cassazione, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali al riguardo,

gli avevano attribuito valore di termine di decadenza

procedimentale).

L'Avvocatura generale dello Stato, osserva, tuttavia, che la ratio

dell'art. 6 del decreto-legge n. 103 del 1991 va ricercata "nella

necessità di porre un limite alla possibilità di reiterazione,

praticamente illimitata, di istanze vòlte a promuovere successivi

procedimenti amministrativi, tenendo aperto indefinitivamente il

termine per l'esercizio del diritto". In relazione a tale ratio, la

differenziazione introdotta dal secondo comma, delle posizioni di

coloro i quali avessero già esperito l'azione giudiziale vòlta al

riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, sarebbe

giustificata.

Tale trattamento diversificato, infatti, non travalicherebbe il

limite del corretto esercizio della discrezionalità legislativa,

poiché l'art. 47, comma secondo, del d.P.R. n. 639 del 1970 già

poneva un termine decennale per la proposizione dell'azione

giudiziaria e, nel succedersi delle varie interpretazioni

giurisprudenziali, sulla natura di tale termine, la posizione di chi

non aveva proposto l'azione non può ritenersi meritevole della

stessa tutela di quella di chi l'aveva proposta. Né, del resto, può

ritenersi arbitraria in assoluto una disposizione che, tra le diverse

interpretazioni giurisprudenziali sulla natura di un termine, ne

abbia affermata legislativamente la natura di termine decadenziale, a

carattere sostanziale.

2. - Con due ordinanze, entrambe in data 22 ottobre 1991, il pretore di Verona ha sollevato a sua volta alcune questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

dell'art. 6, primo e secondo comma, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,

conv. nella l. 1 giugno 1991, n. 166.

Nelle ordinanze si premette - in tema di rilevanza - che i giudizi

a quibus erano stati promossi da ricorrenti titolari di due pensioni,

i quali avevano chiesto in via amministrativa all'Inps l'integrazione

al minimo della seconda pensione dopo il decorso del termine

decennale previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del

1970 ed avevano proposto domanda giudiziale dopo l'entrata in vigore

del decreto-legge n. 103 del 1991.

I giudizi a quibus, pertanto, dovevano essere definiti applicando

il disposto dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 il quale - innovando

rispetto all'interpretazione data dalle sezioni unite della Corte di

cassazione all'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 -

ha stabilito il carattere sostanziale della decadenza ivi prevista in

materia di prestazioni previdenziali erogate dall'Inps, statuendo

inoltre (con disposizione completamente nuova), che in caso di

mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine debba

decorrere dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 6, secondo le

ordinanze di rimessione, si porrebbe innanzitutto in contrasto con

l'art. 38 Cost., che vieta di sottoporre il diritto alle prestazioni

previdenziali a termini di decadenza.

Il giudice a quo ritiene, infatti, che la disposizione impugnata

vada interpretata nel senso che sottopone a decadenza decennale non

solo i singoli ratei delle prestazioni previdenziali, ma lo stesso

diritto alla prestazione: nel caso di specie il diritto a pensione.

In secondo luogo, il giudice a quo deduce che la retroattività

del disposto dell'art. 6, primo comma, sancito dal secondo comma,

contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto avrebbe estinto -

senza che gl'interessati potessero in alcun modo impedirlo - tanto il

diritto ai ratei di pensione già maturati, quanto lo stesso diritto

alla pensione, mutando la natura e la decorrenza del termine previsto

dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970.

Infine, il giudice a quo deduce l'irragionevolezza - e sotto tale

profilo il contrasto con l'art. 3 Cost. - del secondo comma dell'art.

6 del d.l. n. 103 del 1991, nella parte in cui limita l'efficacia

retroattiva delle disposizioni del primo comma, escludendola per i

processi in corso alla data della sua entrata in vigore. La

proposizione della domanda giudiziale prima di tale data, infatti,

non sarebbe elemento idoneo a giustificare la differenza di

trattamento previsto dalla norma.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.

Dopo aver ribadito quanto esposto nell'atto d'intervento relativo

al giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Fermo,

l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che l'art. 6 impugnato non

concerne la titolarità del diritto a pensione (indisponibile ed

imprescrittibile), come si evince dalla sua ratio e dalla stessa

lettura della legge in esame che menziona unicamente "l'estinzione

del diritto ai ratei pregressi". Così interpretata, la norma non

lederebbe né l'art. 3, né l'art. 38 Cost., ma sarebbe razionale

espressione di una scelta del legislatore diretta ad evitare che il

sistema previdenziale sia esposto sine die ad un onere imprevedibile.

Quanto, in particolare, alla esclusione dall'applicazione

retroattiva del primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 a

coloro che avevano già proposto domanda giudiziale al momento

dell'entrata in vigore del decreto-legge, l'Avvocatura dello Stato

osserva che essa è disposta da una norma derogatoria e quindi, ove

si ritenga che tale trattamento violi l'art. 3 Cost., è la norma

derogatoria che dovrebbe essere dichiarata illegittima e non la norma

generale derogata.

Davanti a questa Corte si sono costituite anche alcune delle parti

ricorrenti nei giudizi a quibus, chiedendo che l'articolo impugnato

sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per le ragioni indicate

nell'ordinanza di rimessione, sottolineando che, secondo il costante

insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la retroattività

delle leggi è legittima solo ove non travalichi il limite della

ragionevolezza. Limite superato dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991,

il quale, mutando la natura del termine previsto dall'art. 47,

secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, avrebbe dato luogo

all'automatica estinzione del diritto ai ratei di pensione pregressi

e all'inammissibilità delle domande giudiziarie proposte dopo la sua

emanazione, dirette ad ottenere l'integrazione al minimo di pensioni

Inps.

Si è costituito pure l'Inps, chiedendo che le questioni siano

dichiarate non fondate.

In proposito ha premesso che l'art. 6 del decreto-legge n. 103 del

1991 ha stabilito una decadenza sostanziale unicamente per i ratei di

pensione pregressi, lasciando impregiudicato il diritto a pensione,

come si evince dal tenore complessivo del primo comma. Ne

conseguirebbe che l'azione giudiziaria, in via di principio, è

sempre proponibile, anche dopo il decorso del termine di dieci anni

dalle decisioni adottate dall'Inps, qualora abbia ad oggetto il

diritto al trattamento futuro. Tuttavia, nei casi che formano oggetto

dei giudizi a quibus, l'estinzione del diritto ai ratei arretrati si

tradurrebbe in pratica nell'estinzione del diritto all'integrazione

al minimo della pensione. Ciò in quanto alla data della domanda

amministrativa e giudiziale era già vigente la normativa di cui alla

legge 11 novembre 1983, n. 638, la quale all'art. 6, comma terzo,

prevede che, nel caso di concorso tra due o più pensioni,

l'integrazione spetta una sola volta ed, in caso di titolarità di

pensione diretta e di pensione di reversibilità, sulla prima. In

base a tale disposizione, non competendo più dall'1 ottobre 1983 la

doppia integrazione nel caso di titolarità di due trattamenti

pensionistici, deriverebbe ai ricorrenti la perdita del diritto

all'integrazione del trattamento pensionistico dal 30 settembre 1983.

Quanto al diritto ai ratei arretrati, i ricorrenti lo avrebbero perso

per essersi maturata la decadenza decennale, decorrente, non avendo

essi proposto ricorso amministrativo - ai sensi dell'ultima parte del

primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 - dall'insorgenza

del diritto ai singoli ratei, da intendersi coincidente con la data

del provvedimento di concessione della pensione.

Ciò premesso, la difesa dell'Inps ha affermato la razionalità

della disciplina impugnata e la sua conformità agli artt. 3 e 38

Cost.

3. - Il pretore di Sanremo, con ordinanza 14 giugno 1991 -

anch'essa emessa nel corso di più giudizi riuniti aventi ad oggetto

il diritto dei ricorrenti, titolari di due pensioni, all'integrazione

al minimo di una di esse, con i relativi arretrati - ha sollevato a

sua volta questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 6, secondo comma, del d.l. n. 103 del

1991, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva del

disposto del primo comma ai giudizi in corso all'entrata in vigore

del decreto-legge. Precisato in tema di rilevanza che i giudizi erano

stati proposti con ricorsi depositati prima di tale data, il giudice

a quo ha dedotto che l'applicabilità retroattiva del primo comma

dell'art. 6 - disposta in via generale - rientra nella

discrezionalità legislativa. Irrazionale, peraltro, sarebbe

l'esclusione di tale retroattività relativamente ai giudizi in

corso, poiché nessuna valida ragione sarebbe rinvenibile a

fondamento della trasformazione retroattiva, operata dal primo comma,

di un termine di decadenza procedimentale in termine di decadenza

sostanziale per tutti gl'interessati, tranne che per coloro che

abbiano già proposto domanda giudiziale.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto in proposito che la

differenziazione introdotta dall'art. 6, comma secondo, del d.l. n.

103 del 1991, tra le posizioni di coloro che, al momento della sua

entrata in vigore, avessero già esperito azione giudiziale volta al

riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali appare

giustificata, "trovando il suo fondamento nella differente situazione

giuridica e di fatto nella quale essi vengono a trovarsi, rispetto ai

quei soggetti che versino in condizione di inerzia nell'esercizio del

diritto".

Si è costituita una delle parti ricorrenti nel giudizio a quo,

chiedendo che la Corte costituzionale non limiti il suo esame al

profilo d'illegittimità costituzionale prospettato dal giudice a

quo, ma lo estenda all'intero comma secondo dell'art. 6 del d.l. n.

103 del 1991, dichiarando illegittima la retroattività del primo

comma, da esso sancita in via generale.

Si è costituito pure l'Inps, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata, poiché la norma è frutto di una

discrezionalità legislativa non irragionevole e perciò

insindacabile, in quanto vòlta a tutelare posizioni processuali

instaurate in relazione ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte

di cassazione, sul quale la nuova normativa dettata con l'art. 6 del

d.l. n. 103 del 1991 è venuta ad incidere.

4. Con altra ordinanza 30 ottobre 1991 anche il Pretore di Voghera

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. nella l. 1 giugno 1991, n. 166, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, anche il

Pretore di Voghera deduce l'irragionevolezza della retroattività

della normativa impugnata - che ha trasformato i termini previsti

dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, in termini di decadenza

sostanziale - ed il suo contrasto con la tutela dei diritti

previdenziali disposta dall'art. 38 Cost.

In particolare deduce il suo contrasto con l'art. 3 Cost., in

quanto avrebbe ingiustificatamente privilegiato (escludendoli da tale

decadenza) coloro che avessero già proposto l'azione giudiziaria,

rispetto a coloro che si erano limitati ad attendere la decisione del

ricorso amministrativo.

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata per le stesse ragioni esposte nei precedenti atti

d'intervento. Considerato in diritto

1. - I giudizi hanno tutti per oggetto la stessa norma e questioni

analoghe o connesse; essi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - È impugnato l'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv.

nella l. 1 giugno 1991, n. 166, secondo il quale: "I termini previsti

dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente

della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di

decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.

La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi

delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa

domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso

amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai

singoli ratei" (comma primo).

"Le disposizioni di cui al comma primo hanno efficacia

retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto" (comma secondo).

In relazione a tale articolo, questa Corte è chiamata a decidere:

a) se esso violi l'art. 3 Cost., in quanto avrebbe estinto

retroattivamente il diritto a percepire l'integrazione al minimo del

secondo trattamento pensionistico, per coloro che non avevano

proposto domanda giudiziale al momento dell'entrata in vigore del

decreto, realizzando così una discriminazione irrazionale tra chi

avesse, prima di tale momento, proposto la domanda giudiziale e chi

non l'avesse proposta (ordinanza 4 ottobre 1991 del Pretore di Fermo,

R.O. n. 710 del 1991);

b) se violi gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto sottoporrebbe a

decadenza decennale non solo i singoli ratei di pensione, ma lo

stesso diritto a percepirli; avrebbe estinto retroattivamente, senza

che gl'interessati potessero in alcun modo impedirlo, tanto il

diritto ai ratei di pensione già maturati, quanto lo stesso diritto

alla pensione, mutando la natura e la decorrenza del termine previsto

dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970; avrebbe

irrazionalmente limitato l'efficacia retroattiva delle disposizioni

del primo comma, escludendola per i processi in corso alla data della

sua entrata in vigore, poiché la proposizione della domanda

giudiziale non sarebbe elemento idoneo a giustificare la differenza

di trattamento così prevista (ordinanza 22 ottobre 1991 del Pretore

di Verona, R.O. n. 738 e n. 739 del 1991);

c) se violi l'art. 3 Cost. in quanto esclude l'applicazione

retroattiva del disposto del primo comma, ai giudizi in corso alla

data della sua entrata in vigore, essendo irrazionale l'esclusione di

tale retroattività per i giudizi in corso, in deroga alla regola

generale della retroattività, ivi stabilita (ordinanza 14 giugno

1991 del Pretore di Sanremo, R.O. n. 534 del 1991);

d) se violi gli artt. 3 e 38 Cost., avendo leso la garanzia

costituzionale relativa ai trattamenti previdenziali, nonché per la

sua intrinseca irragionevolezza e per avere ingiustificatamente

privilegiato (escludendoli dalla decadenza) coloro che avessero già

proposto l'azione giudiziaria rispetto a coloro che erano restati in

attesa della decisione del ricorso amministrativo (ordinanza 30

ottobre 1991 del Pretore di Voghera, R.O. n. 32 del 1992).

3. - Le questioni sono infondate.

Va premesso che il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, con gli artt. 44

e segg. aveva disciplinato i ricorsi e le controversie in materia di

prestazioni dell'Inps, ivi comprese quelle in materia di pensioni.

Tale disciplina è stata in parte innovata dalla successiva legge 9

marzo 1989, n. 88 che, peraltro, non ha modificato la disposizione

dell'art. 47, secondo la quale l'azione giudiziaria può essere

proposta dopo l'esperimento dei ricorsi amministrativi "entro il

termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione

definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi

dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la

pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in

materia di trattamenti pensionistici".

Questa disposizione ha avuto interpretazioni divergenti in

giurisprudenza, anche con riferimento al tema della tutela del

diritto a pensione. Sotto tale aspetto si è definito un indirizzo

costante che considera indisponibile il diritto e, in quanto tale,

imprescrittibile e non assoggettabile, quanto al suo esercizio, a

termini di decadenza.

Al riguardo, mentre si era affermato in modo univoco che l'art. 47

si riferisse ai ratei di pensione non ancora liquidati, a divergenti

risultati avevano dato luogo le questioni se il termine decennale ivi

previsto fosse un termine di prescrizione o di decadenza, e -

nell'ambito di quest'ultimo orientamento - se detta decadenza dovesse

ritenersi sostanziale o procedimentale.

Dopo vari contrasti, la giurisprudenza della Corte di cassazione -

che in precedenza sembrava essersi orientata nel senso che il termine

fosse di prescrizione - da ultimo aveva affermato che esso non

producesse effetti sostanziali, delimitando unicamente "l'efficacia

temporale della condizione di procedibilità della domanda

giudiziale", prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. La

scadenza del termine, pertanto, avrebbe comportato esclusivamente il

difetto di detta procedibilità, rendendosi necessaria la ripetizione

della procedura amministrativa per esperire nuovamente l'azione

giudiziaria.

Ne derivava, ai fini dell'agibilità della pretesa diretta a

conseguire l'integrazione al minimo, che questa dovesse essere

proposta entro dieci anni dalla data di comunicazione del ricorso

amministrativo o dalla scadenza del termine previsto per la

formazione del silenzio-rigetto; se detto termine fosse trascorso

senza l'instaurazione del giudizio, la domanda in via amministrativa

doveva essere riproposta, per poi adire il giudice. Sul piano

sostanziale, invece, dovevano ritenersi prescritti i ratei anteriori

ai dieci anni precedenti la presentazione del ricorso o della domanda

in sede amministrativa.

Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge, infatti,

automaticamente, con la maturazione dei requisiti richiesti, ma non

coincide con la decorrenza delle prestazioni. Il trattamento

pensionistico originariamente aveva inizio dal primo giorno del mese

successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o

dell'acquisizione, se posteriore, dei requisiti assicurativi e

contributivi (art. 7 d.lgt. 21 aprile 1919, n. 603, art. 7 r.d. 30

dicembre 1923, n. 3184, art. 79 del regolamento di cui al r.d. 28

agosto 1924, n. 1422, art. 62 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 9

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636). In seguito - dopo che con la legge

delega 18 marzo 1968, n. 238 (art. 6, lett. d) e il d.P.R. 27 aprile

1968, n. 488 (art. 18) la decorrenza della pensione era stata fissata

al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della

domanda - con l'art. 6 della l. 23 aprile 1981, n. 155 detta

decorrenza (salva la facoltà dell'assicurato di optare per il

riferimento alla data della domanda), è stata riportata al primo

giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile,

fermo l'eventuale spostamento, alla data di acquisizione dei

requisiti assicurativi e contributivi. Con la conseguenza che la

prescrizione dei ratei decorre dal momento in cui sorge il diritto a

ciascun rateo ed è interrotta dalla presentazione della domanda o

del ricorso.

4. - In relazione al prevalere, sul precedente orientamento

giurisprudenziale, di quello da ultimo ricordato circa la natura e

gli effetti del termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del

1970, il legislatore è intervenuto con l'impugnato art. 6 del d.l.

n. 103 del 1991, avente carattere di norma d'interpretazione

autentica.

Secondo quanto più volte affermato da questa Corte detto

carattere ricorre ove la legge, senza modificare il tenore testuale

della norma interpretata, ne precisi il significato precettivo,

scegliendo una fra le interpretazioni possibili, di guisa che il

contenuto sia espresso dalla coesistenza delle due norme, le quali

permangono entrambe in vigore, incidendo la legge interpretativa

sulla norma interpretata senza abrogarla (cfr., da ultimo, le

sentenze nn. 380 e 155 del 1990; n. 6 del 1988; nonché l'ordinanza

n. 205 del 1991).

Tali elementi ricorrono puntualmente nell'art. 6 impugnato, la cui

ratio sta nella voluntas di procedere ad un'interpretazione dell'art.

47 del d.P.R. n. 639 del 1970 diversa da quella cui era pervenuta

più recentemente la giurisprudenza, esplicandone in tal senso il

contenuto. A questo fine, il legislatore ha statuito (art. 6, primo

comma) che il termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del

1970 - così come quello quinquennale indicato dal terzo comma

dell'art. 47, estraneo all'attuale thema decidendum - deve intendersi

posto a pena di decadenza, nel senso che il suo decorso "determina

l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni

previdenziali". Ne consegue che il termine ha valore sostanziale e

non procedimentale, come invece aveva affermato la giurisprudenza

delle Sezioni unite della Cassazione.

Va precisato che in questa visione interpretativa l'art. 6, primo

comma, del d.l. n. 103 del 1991 - così come l'art. 47 del d.P.R. n.

639 del 1970 al quale si riferisce - non può riguardare la

disciplina del diritto a pensione, ma solo quella del diritto ai

ratei di essa.

Il diritto a pensione, infatti, come si è accennato, è

imprescrittibile (né sottoponibile a decadenza) secondo una

giurisprudenza non controversa, in conformità di un principio

costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'ossequio a tale principio si rinviene puntualmente nell'art.

6, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, avendo esso -

nell'interpretare autenticamente l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970

- espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina

l'estinzione del diritto "ai ratei pregressi".

5. - Le considerazioni che precedono, in ordine

all'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del d.l. n. 103 del

1991, implicano la non fondatezza di tutte le questioni, proposte dai

giudici remittenti sulla base dell'erroneo convincimento che la norma

preveda l'estinzione - a seguito della decorrenza del termine

decennale - non soltanto dei singoli ratei, ma dello stesso diritto a

pensione.

Debbono parimenti dichiararsi non fondate le questioni che

coinvolgono la retroattività dell'art. 6, primo comma cit., definita

di per sé irrazionale e contrastante con l'esigenza di tutela dei

diritti previdenziali stabilita dall'art. 38 Cost.

La retroattività è, infatti, elemento connaturale alle leggi interpretative (sentenza n. 123 del 1988) e la conformità a

Costituzione di tali leggi si riflette anche su questo elemento (cfr.

sent. n. 118 del 1957).

6. - Nel quadro della determinazione dei limiti della

retroattività si inseriscono le questioni sollevate circa il secondo

comma dell'art. 6: questa norma ha precisato gli effetti in

praeteritum dell'interpretazione autentica data dal primo comma,

escludendola con riguardo alle domande giudiziali per il

conseguimento dei ratei, già proposte alla data dell'entrata in

vigore della norma stessa.

I giudici remittenti hanno dedotto il contrasto di siffatta

diversificazione con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto sarebbe

irrazionale la disciplina del trattamento, fondata sull'elemento

della proposizione della domanda.

Al riguardo alcune ordinanze chiedono l'estensione del trattamento

più favorevole anche a chi non aveva ancora esperito il giudizio

(così le ordinanze del Pretore di Verona e del Pretore di Voghera),

mentre un'ordinanza (del Pretore di Sanremo) chiede l'estensione

decadenziale anche alle domande giudiziali già proposte.

La questione deve essere dichiarata non fondata, in relazione ad

entrambi i profili su riferiti.

Il carattere retroattivo, del quale si è detto, è da connettere

alla circostanza che la legge interpretata costituisce il nucleo

centrale della fattispecie che essa realizza insieme con la legge

interpretativa, ponendosi come elemento costitutivo della struttura,

cui si collegano gli effetti del processo interpretativo, con

decorrenza, quindi, dal momento del suo venire in essere. Nella

disciplina di tale retroattività il legislatore - salvo che si

tratti di norme penali incriminatrici o introduttive di nuove pene

ovvero incrementive delle pene stesse - ha un'ampia discrezionalità,

purché non violi il principio di ragionevolezza o altri principi

costituzionalmente garantiti (cfr. da ultimo le sentenze n. 155 del

1990 e n. 822 del 1988). Appartiene quindi al potere del legislatore,

sia emanare norme retroattive, sia limitare tale retroattività anche

rispetto a norme che, per essere interpretative, hanno connaturale

efficacia retroattiva.

A questa stregua va valutato il secondo comma dell'art. 6 del d.l.

n. 103 del 1991, con riferimento alla ragionevolezza del limite alla

retroattività della interpretazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639

del 1970. Tale retroattività non appare irragionevole, trovando la

sua ratio nell'esigenza di garantire le posizioni di coloro che

avevano proposto domanda in giudizio, fondandola sull'interpretazione

data alla norma dalle Sezioni unite della Cassazione. Tale elemento

concretatosi nell'atto formale di promozione del giudizio, poteva ben

essere apprezzato dal legislatore come base del diverso trattamento

riservato dalla norma alla pretesa per il conseguimento dei ratei

pregressi delle prestazioni previdenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e secondo, del

decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo

1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale),

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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