Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 384/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del

d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 ottobre 1995

dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sui ricorsi

proposti da Amerio Marica ed altri contro il rettore dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed altra e da Adolfi Ferruccio ed

altri contro l'Università degli studi di Parma, iscritte ai nn. 296

e 297 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna

con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n.

384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di

pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, lamentando

l'ingiustificata disparità di trattamento che è seguita alla

sospensione, per l'anno 1993, degli aumenti periodici corrisposti ai

pubblici dipendenti.

Il fattore tempo - si legge nell'ordinanza - può costituire valida

ragione per differenziare l'applicazione dei benefici contrattuali;

in questo caso, però, non si tratta di stabilire la decorrenza di

una diversa retribuzione economica o di ricollegare quest'ultima

all'anzianità di servizio, ma di una diseguaglianza che discende dal

carattere pari o dispari dell'anno di nomina.

Al Collegio rimettente sembra irrazionale che soltanto una parte

dei dipendenti subisca un trattamento deteriore in relazione all'anno

di nomina. Tale disparità non si ricollega, infatti, a diversità

delle situazioni considerate, ma investe posizioni giuridiche

identiche; né si può dire che il fattore temporale sia, di per sé,

elemento distintivo, in quanto la disparità di trattamento su cui si

appunta la censura ha natura casuale e alterna (un anno sì e uno

no), con lesione del principio di eguaglianza.

2. - È intervenuto in entrambi i giudizi, nel senso della

infondatezza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Il fluire del tempo

costituisce, secondo l'insegnamento di questa Corte, elemento

discretivo (da ultimo, sentenza n. 73 del 1996) e comunque il

trattamento differenziato oggetto di censura è giustificato, ad

avviso dell'Avvocatura, dalla finalità di assicurare l'equilibrio

del bilancio. In ogni caso, tale situazione non avrebbe rilevanza nel

giudizio di legittimità costituzionale condotto sulla base del

principio di eguaglianza, dal momento che integra una disparità di

mero fatto (sentenza n. 16 del 1960), dipendente da circostanze

casuali. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,

con due ordinanze di analogo tenore, che vanno riunite e decise in

unico giudizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della norma che sospende per il 1993 gli incrementi retributivi,

anche periodici, in conseguenza di automatismi stipendiali dei

pubblici dipendenti, disposta dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge

n. 384 del 1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità

e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge n. 438 del 1992. Ciò comporterebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento - questa la conclusione

del giudice a quo - in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Va innanzitutto osservato che non può essere condivisa la

tesi avanzata dall'Avvocatura dello Stato, per la quale si

tratterebbe di una mera disparità di fatto, giusta la figura

delineata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla

sentenza n. 16 del 1960. La disuguaglianza denunciata non è effetto

secondario di una disciplina che in via principale persegue altri

scopi, ma è strettamente conseguenziale a detta normativa. Sì che

è da effettuare il richiesto vaglio di legittimità costituzionale,

alla luce del principio di eguaglianza.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Il decreto-legge n. 384 del 1992, emanato in un momento delicato

della vita nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte

segnate dalla finalità di realizzare, con immediatezza, un

contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli

obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti

dal processo di integrazione europea. Il comma 3 dell'art. 7

introduce una tipica misura "di blocco", impedendo l'applicazione di

qualsiasi automatismo stipendiale.

Visto che detti aumenti hanno periodicità biennale, la sospensione

porterebbe a una diseguaglianza - a seconda dell'anno di nomina del

dipendente - che per il giudice a quo non è giustificabile, perché

casuale e alterna. Ma il rilievo non ha fondamento, perché il

"blocco", di cui è evidente il carattere provvedimentale del tutto

eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato,

limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del

bilancio, riconosciute da questa Corte meritevoli di tutela a

condizione che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie

(sentenze nn. 417 del 1996, 99 del 1995, 6 del 1994), il che in

questo caso è certamente da escludere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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