Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo

24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980,

n. 576, concernente la riforma della previdenza forense),

modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza

emessa il 22 settembre 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Torricelli Raffaello ed altri e la Cassa di

Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 664

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione del Sig. Raffaello Torricelli ed

altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Fulvio Ferlito e Paolo Soldani Benzi per

Torricelli Raffaello ed altri e l'Avvocato dello Stato Luigi

Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 22 settembre 1989 il Pretore di Firenze,

nel procedimento civile vertente tra Raffaello Torricelli ed altri e

la Cassa di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 2

maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e

integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.

576, concernente la riforma della previdenza forense), modificativo

dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del

sistema previdenziale forense), nella parte in cui non fa decorrere

la ridotta aliquota del 3% del contributo soggettivo obbligatorio

dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 576 del 1980.

Secondo il giudice a quo, stante il carattere "unitario ed

organico" della riforma previdenziale forense dell'80, non sarebbe

razionalmente giustificato il fatto che la legge n. 175 del 1983

stabilisca termini di decorrenza diversi da quelli (anteriori) della

riforma.

La maggiore aliquota del 10% (per gli anni 1980-82) verrebbe ad

assumere nei loro confronti, d'altronde, una funzione meramente

solidaristica. Con memoria depositata il 27 gennaio 1990 si sono

costituiti i ricorrenti, sollecitando una declaratoria di

illegittimità nei sensi di cui all'ordinanza di rimessione.

Con atto depositato il 25 gennaio 1990 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità della questione, per errata individuazione - si

assume - dell'oggetto della censura, che resterebbe circoscritto

all'art. 10 della legge n. 576 del 1980 e non relativo all'art. 2

della successiva legge n. 175 del 1983; ed inoltre, la

discrezionalità legislativa non avrebbe comportato violazione degli

invocati parametri costituzionali. In subordine, l'Avvocatura ravvisa

infondata, comunque, la questione.

In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato

ulteriore memoria di conferma di quanto in precedenza osservato. Considerato in diritto

1.1. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense) stabilì all'art. 10 che il contributo

soggettivo a carico di ciascun professionista iscritto fosse

commisurato, secondo le risultanze delle rispettive dichiarazioni

dell'IRPEF, al 10% del reddito prodotto nell'anno per i cespiti di

più modeste entità (fino a quaranta milioni) e al 3% per la parte

eccedente.

La contribuzione, dovuta anche dai pensionati che proseguono

nell'esercizio della professione, era oggetto per costoro di una

successiva modifica (art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175),

determinandosi, al compimento di cinque anni dalla continuazione

dell'attività, la relativa aliquota nella misura unitaria del 3%.

1.2. - Il giudice a quo ritiene che tale ultima disposizione, più

favorevole, dovrebbe aver decorrenza sin dall'entrata in vigore della

legge di riforma (n. 576 del 1980). In difetto, essa sarebbe

irrazionale, ex art. 3 Cost., rispetto alle organiche finalità della

riforma medesima, con riflessi negativi anche sulle garanzie di

adeguatezza previdenziale di cui al successivo art. 38.

2.1. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che la censura andava

rivolta all'art. 10 della legge di riforma (n.576/1980) e non già

alle modifiche intervenute con l'art. 2 della successiva legge n.

175/1983: da qui l'inammissibilità dell'incidente.

L'assunto non ha pregio: la doglianza, oggetto della fattispecie,

concerne proprio la norma modificativa del 1983, nel senso che essa

non è stata resa operante retroattivamente, con una saldatura assume

il remittente - indispensabile, invece, per i contenuti organici

della riforma.

2.2. - La questione non è fondata.

La Corte ha più volte sottolineato, anche di recente (da ultimo,

ordinanze nn. 441 del 1989, 120 del 1989), come nella

regolamentazione dei trattamenti pensionistici vada riconosciuto al

legislatore il potere di determinare nel tempo i benefici e le

relative condizioni di accesso: situazione questa tanto più

manifesta nel caso odierno, limitato, nel riferimento generale alla

attuazione della riforma in discorso, ad un assai breve periodo.

Più concretamente si è voluto evitare, nel rispetto delle regole

concernenti l'irretroattività della legge e proprio per la

compiutezza organica che alla riforma stessa si riconosce, la

fissazione di differenti momenti temporali di decorrenza a seconda di

questo o quello degli interessi particolaristici in gioco (in tali

sensi, sent. n. 171 del 1987).

Non risulta violato, conclusivamente, alcun principio di

proporzionalità, meramente incentrata com'è la questione sui limiti

temporali d'una norma della cui validità, nell'ambito dei parametri

costituzionali proposti, non è, pertanto, a dubitarsi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione

autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge

20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza

forense), modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n.

576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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