Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.P.R. 748/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748 "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo" promosso

con ordinanza emesse il 22 mar

zo 1983 dal Consiglio di Stato Sez. IV giurisdizionale sui ricorsi

riuniti proposti da Milani Oscar ed altri contro Ministero delle

Finanze ed altro iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno

1984;

Visto l'atto di costituzione di Sebastiano Rosa ed altri e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Giovanni Puoti per Sebastiano Rosa ed altri e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con vari ricorsi depositati nel 1978-1979 Oscar Milani ed

altri dirigenti dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, chiedevano

al giudice amministrativo che le dieci ore di lavoro settimanale

prestate in conformità all'art. 20, primo comma del d.P.R. 30 giugno

1972, n. 748 - ed eccedenti il normale orario di servizio previsto

per la generalità degli altri dipendenti - fossero riconosciute e

retribuite dall'amministrazione come lavoro straordinario.

Nel corso del giudizio di appello, la IV sezione del Consiglio di

Stato, sollevava, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato

art. 20, sia per l'ipotesi in cui la maggiorazione d'orario in esso

contenuta fosse ritenuta parte integrante del normale orario di

servizio, sia nell'ipotesi in cui venisse invece considerata come

lavoro straordinario. In entrambi i casi, infatti, l'indagine sulla

sua costituzionalità sarebbe stata rilevata ai fini della

definizione del giudizio a quo.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva nell'ordinanza

di rimessione, che se le dieci ore in questione fanno parte del

normale orario di servizio ed il relativo corrispettivo deve quindi

intendersi conglobato nello stipendio, la disposizione in esame

violerebbe gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Al momento della

proposizione dei ricorsi, infatti, la retribuzione complessiva del

dirigente superiore sarebbe stata inferiore a quella dell'ispettore

generale del ruolo ad esaurimento, mentre quella del primo dirigente

sarebbe stata inferiore non solo a quella del direttore aggiunto di

divisione e del direttore di sezione, ma addirittura a quella del

segretario capo e del coadiutore superiore.

Da tale disparità di trattamento il giudice a quo deduce anche la

violazione del diritto del lavoratore "ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro". Nei predetti

termini comparativi, infatti, il criterio della proporzionalità

verrebbe leso dal vigente sistema retributivo che attribuisce ai

dirigenti un trattamento economico inferiore a quello riconosciuto ad

altri dipendenti non attributari delle più impegnative funzioni e

delle connesse responsabilità riservate alle qualifiche dirigenziali

dagli artt. 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del d.P.R. n. 748 del 1972.

Anche nell'ipotesi in cui la maggiorazione fosse configurata come

prestazione obbligatoria di lavoro straordinario, ad avviso del

giudice a quo l'omessa previsione di una retribuzione violerebbe il

precetto contenuto nel citato art. 36, nonché il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. L'esclusione,

soltanto per i dirigenti, del diritto a percepire il compenso per il

lavoro straordinario determinerebbe infatti una disparità di

trattamento anche quando si considerassero qualitativamente identiche

le prestazioni di tutti i dipendenti statali, mentre integrerebbe una

violazione dei principi di logica e congruità legislativa qualora si

tenesse conto delle particolari caratteristiche (di professionalità,

di anzianità di servizio, di responsabilità) che attengono al

lavoro dirigenziale.

Ritiene infine il Consiglio di Stato che entrambe le prospettate

interpretazioni della norma impugnata contrastino con l'art. 97 della

Costituzione (principio del buon andamento della P.A.), in quanto

l'intensificazione degli oneri e dei compiti dei dirigenti senza la

corrispondente previsione di un concreto corrispettivo si

risolverebbe in un "sostanziale svuotamento del meccanismo della

dirigenza", mentre, l'impossibilità di determinare esattamente le

attribuzioni proprie dei funzionari non consentirebbe di evidenziare

i tipi di organizzazione voluti realizzare dal legislatore.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Oscar

Milani e gli altri ricorrenti ed ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Nelle memorie presentate, i dirigenti statali hanno

sostanzialmente approfondito e sviluppato le argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rinvio.

Hanno così ribadito che la comparazione tra i livelli retributivi

loro spettanti e quelli attribuiti alle qualifiche inferiori

evidenzierebbe come il legislatore, nel determinare i primi, abbia

completamente omesso di tener conto dei particolari requisiti di

professionalità, anzianità ed esperienza richiesti ai dirigenti per

l'accesso alle qualifiche, venendo così a ledere il criterio della

retribuzione proporzionata anche alla qualità della prestazione

lavorativa.

Ancora più palese sarebbe invece la violazione del medesimo

criterio in relazione alla quantità del lavoro prestato, e infatti,

alla maggiorazione dell'orario imposta dalla norma impugnata

corrisponderebbe una retribuzione addirittura minore a quella che

compete ad altri dipendenti che svolgono la loro attività in un

orario di servizio inferiore.

In particolare, per quanto concerne le qualifiche ad esaurimento

di ispettore generale e di direttore di divisione aggiunto, le norme

(art. 133 comma 2 l. n. 312 del 1980 e art. 1 comma 3 l. n. 869 del

1982) determinano la retribuzione, in misura pari, rispettivamente al

95% ed all'85% di quella spettante al primo dirigente con pari

anzianità. E poiché, per tali qualifiche, il legislatore non ha

maggiorato l'orario di servizio - quanto meno nella misura del 95% e

dell'85% delle quaranta ore mensili che spettano ai dirigenti in base

all'art. 20 d.P.R. n. 748 del 1972 - è evidente la disparità di

trattamento che si verrebbe a creare nella retribuzione, parametrata

alle ore lavorative, spettante al primo dirigente e quella attribuita

all'ispettore generale e al direttore di divisione. Quest'ultimi,

infatti, lavorando rispetto al primo in una misura inferiore del 30%

riceverebbero uno stipendio annuo lordo inferiore soltanto,

rispettivamente, del 5% e del 15%.

3. - Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura Generale dello Stato

ha rilevato che le dieci ore in questione non possono il alcun modo

considerarsi prestazioni di lavoro straordinario, costituendo invece

una maggiorazione del normale orario di servizio che il legislatore

ha ritenuto opportuno introdurre per meglio garantire il corretto

svolgimento delle nuove e più delicate funzioni attribuite ai

dirigenti. In questo senso la maggiorazione troverebbe poi il suo

corrispettivo in un congruo aumento delle retribuzioni tabellari e

nella corresponsione dell'indennità di funzione.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale

risulterebbero inoltre infondate in quanto il problema della

disparità di trattamento non si pone dal momento che il dirigente, a

parità di anzianità, percepisce un compenso superiore a quello

percepito da tutti i dipendenti a lui sottordinati, mentre il

trattamento economico a lui corrisposto nell'arco della carriera

terrebbe adeguatamente conto dell'impegno crescente che può essergli

richiesto e in tal senso dovrebbe pertanto escludersi qualsiasi

violazione dell'art. 36 della Cost. Infine il nuovo orario di lavoro

imposto ai dirigenti unitamente all'attribuzione di più elevate

funzioni e alla corresponsione di un congruo trattamento economico

mirerebbe proprio a garantire il buon andamento della P.A.. Considerato in diritto

1. - La norma che è stata sottoposta all'esame di questa Corte è

l'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 il quale prescrive che

"l'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli

impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per

i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle

esigenze di servizio". Tale norma viene denunciata per asserito

contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Al riguardo va rilevato che, come risulta dalla narrativa in

fatto, nel giudizio a quo gli interessati, tutti dirigenti

amministrativi dello Stato, avevano chiesto che venisse loro

retribuita a titolo di lavoro straordinario tale maggiorazione

dell'orario di servizio.

2. - Nell'ordinanza di rinvio, pur formulandosi delle perplessità

circa la qualificazione di tale maggiorazione come orario di servizio

ordinario o straordinario, non si pone in discussione che il

legislatore possa prevedere per i dirigenti un orario di servizio, da

svolgersi obbligatoriamente, maggiore rispetto a quello degli altri

dipendenti.

D'altronde non sarebbe sindacabile in questa sede una scelta di

tal genere operata dal legislatore nell'ambito di un ragionevole

apprezzamento connesso alla peculiarità delle funzioni.

In concreto va rilevato che la norma denunciata si esprime in

termini tali da far escludere che la maggiorazione d'orario in parola

possa essere considerata lavoro straordinario, risultando chiaramente

che essa costituisce parte integrante dell'orario di lavoro ordinario

dei dirigenti.

Così qualificato il tipo di prestazione ed essendo la pretesa

dedotta dagli interessati nel giudizio a quo volta a denunciare

l'inadeguatezza del loro trattamento economico rispetto a quello

corrisposto ad altri funzionari della carriera direttiva in posizione

loro subordinata, risulta evidente che l'asserita questione non

concerne l'art. 20 del d.P.R. n. 748 del 1972 oggetto dell'incidente

di costituzionalità, bensì le norme e le tabelle che disciplinano

il trattamento economico dei dirigenti in relazione agli altri

dipendenti.

Il rilievo non è meramente formale perché solo una

prospettazione che investa la ratio di quelle norme e di quelle

tabelle - individuando le componenti che concorrono a determinare la

misura del trattamento delle varie categorie di personale - potrebbe

mettere la Corte in condizioni di valutare la sussistenza o meno

della violazione delle norme costituzionali invocate.

Come già affermato da questa Corte (sent. n. 304 del 1986 e n. 39

del 1986) ogni volta che nella ordinanza di rimessione viene

denunciata una disposizione in luogo di un'altra la questione è

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

(disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello

Stato anche con ordinamento autonomo) sollevata in riferimento agli

artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza

del 22 marzo 1983, n. 204.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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