Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 26/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 30

gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv. in legge 3 aprile

1979, n. 95 promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1982 dal Tribunale

di Torino sul ricorso proposto da Drago Bianca ed altri contro il

fallimento della s.a.s. SICMU, iscritta al n. 339 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 269 del 29 settembre 1982.

Visti l'atto di costituzione di Drago Bianca e del fallimento Sicmu

e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Antonio Sansone per Drago Bianca, l'avv. Alberto

Jorio per il fallimento SICMU e l'avvocato dello Stato Dante Corti per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza, pronunciata a seguito delle istanze presentate

da diciannove creditori (Micromeccanica Irpinia s.n.c., Pinato Bruno,

F.I.S. s.p.a., R.D.N. Lodiflex s.r.l., Chiara Giuseppe, Cernotto

s.n.c., Rasfer s.r.l., Empis s.r.l.. FIM Legno s.n.c., Leoni Luigi,

C.L.N. Coils Lamiere e Nastri s.p.a., Maxnovo Italia s.p.a., TAV

s.r.l., La Bello e Feira Costruzioni Edili s.n.c., Torre dei Corsari

s.r.l., Banco di S. Spirito, Friulgraf s.n.c., ICO s.p.a. di Pujardi

Prata, Eurovini s.r.l.) nonché a seguito di rapporto 2 novembre 1981

del Pretore di Torino, e depositata il 10 dicembre 1981 (sentenza di

cui non è agli atti copia), il Tribunale di Torino dichiarò i

fallimenti della SICMU s.a.s. di Gianfranco Maiocco e C. e di

Gianfranco Maiocco socio illimitatamente responsabile della s.a.s.

2.1. - Con ricorso 10 novembre 1981, cui la Drago si riferiva nel

successivo ricorso depositato il 6 febbraio 1982, era stato chiesto, ai

fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

delle grandi imprese, che il Tribunale di Torino dichiarasse

l'insolvenza della Centrofin s.p.a. e della SICMU deducendo, con

specifico riferimento a quest'ultima, che la SICMU possedeva in proprio

tutti i requisiti richiesti dall'art. 1 l. 3 aprile 1979, n. 95 e che

tra le due società sussistevano i criteri di collegamento previsti

dall'art. 3 a), b), c) della menzionata legge a motivo del rapporto di

controllo corrente tra le due società e per la sussistenza di un

rapporto di direzione unitaria.

2.2. - Il decreto 10 dicembre 1981, con cui il Tribunale ebbe a

respingere il ricorso 10 novembre 1981, per quanto concerneva le

domande di ammissione alla procedura di a.s. delle due società e a

dichiararlo inammissibile per quanto concerne l'ammissione della SICMU

ai sensi dell'art. 3 l. 95/1979 sul riflesso che tale ammissione

potesse avvenire solo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale del decreto ministeriale che disponeva l'a.s. di società

collegate a sensi dell'art. 1 l. 95/1979, su reclamo della s.p.a.

Centrofin, veniva parzialmente riformato dalla locale Corte d'appello

con decreto 10 gennaio 1982 con cui restituì gli atti al Tribunale per

la dichiarazione d'insolvenza della s.p.a. Centrofin.

3. - Il Tribunale di Torino, con sentenza pronunciata il 13 gennaio

1982 a seguito di rimessione degli atti disposta dalla Corte d'appello

di Torino con il decreto 12 gennaio 1982 (supra 2.2.), dichiarò lo

stato di insolvenza ai fini dell'ammissione alla procedura di

amministrazione straordinaria della s.p.a. Centrofin; sentenza cui

seguì il decreto 4 febbraio 1982 (G. U. n. 37 dell'8 febbraio 1982),

con il quale il Ministro dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, visti il d.l.

26/1979 conv. in l. 95/1979 e la l. 13 agosto 1980 n. 445 concernente

l'interpretazione autentica del d.l. e ritenuta la sussistenza dei

requisiti e dei motivi di pubblico interesse, pose in amministrazione

straordinaria la s.p.a. Centrofin e dispose la continuazione

dell'esercizio dell'impresa per due anni nominando commissario il dott.

Roberto Elefante.

4. - Con atti, notificati il 24 dicembre 1981 al curatore dei

fallimenti SICMU s.a.s. e Maiocco Gianfranco in proprio e ai 19

creditori istanti, i due falliti spiegarono opposizione alla sentenza

19 dicembre 1981 (supra 1.) e chiesero revocarsi le dichiarazioni di

fallimento assumendo che la SICMU, per essere impresa ad un tempo

industriale e commerciale, doveva essere assoggettata alla procedura di

amministrazione straordinaria alla quale erano comunque soggette anche

le imprese commerciali, e che di tale procedura sussistevano i

presupposti obiettivi. Si costituirono la curatela e le creditrici

Maxnovo Italia s.p.a. e FIM Legno s.n.c. instando per il rigetto della

opposizione, mentre la Micromeccanica Irpinia s.n.c. dichiarò non

opporsi allo stato degli atti alla richiesta di assoggettamento alla

procedura di amministrazione straordinaria avanzata dalla debitrice

società. Alla prima udienza tenutasi il 10 marzo 1982, si costituirono

i creditori Empis s.r.l. e Basfer s.r.l., venne dichiarata la

contumacia dei non comparsi e rinviata la causa alla udienza del 21

aprile 1982 per la precisazione delle conclusioni.

5.1. - Con ricorso depositato il 6 febbraio 1982, Bianca Drago in

Maiocco, socia accomodante della s.a.s. SICMU, chiese che, previa

convocazione in camera di consiglio del legale rappresentante, fosse

disposta la conversione del fallimento della società in procedura di

amministrazione straordinaria. Richiesta cui si associò spiegando

intervento Gianfranco Maiocco soggiungendo che fosse di conseguenza

dichiarato il venir meno dei presupposti del suo fallimento in proprio.

5.2. - Il Tribunale provvide a convocare per l'audizione in camera

di consiglio la Drago, Gianfranco Maiocco che, per essere detenuto,

dichiarava nelle forme di legge di non voler presenziare, il curatore

del fallimento della SICMU e il commissario della s.p.a. Centrofin in

amministrazione straordinaria; intervenne il Pubblico Ministero.

5.3. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1982, notificata il

successivo 29 e comunicata il 22 aprile 1982, pubblicata nella G. U. n.

269 del 29 settembre 1982 e iscritta al n. 339 R.O. 1982, ha giudicato

rilevante e, in riferimento all'art. 24, non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio

1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non

prevede che nel giudizio per la conversione del fallimento in

amministrazione straordinaria vengano sentiti dal tribunale in camera

di consiglio i creditori già istanti per la dichiarazione di

fallimento. Ha il Tribunale argomentato che a) mentre il fallimento è

procedura liquidatoria preordinata alla soddisfazione dei creditori in

cui l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa

rappresenta una mera eventualità, la procedura di amministrazione

straordinaria persegue finalità essenzialmente conservative, b) mentre

nel fallimento l'interesse dei creditori è salvaguardato dalla

spettanza, al comitato dei creditori, del parere vincolante se

contrario all'esercizio provvisorio, e, per il periodo anteriore alla

esecutività dello stato passivo, dalla limitazione della continuazione

ai soli casi in cui "dall'interruzione improvvisa può derivare un

danno grave e irreparabile" (art. 90 l. fall.), nella procedura di

amministrazione straordinaria il comitato di sorveglianza (peraltro sol

in parte necessariamente composto da creditori) è abilitato unicamente

a proporre la revoca della continuazione, che spetta al solo ministro

competente disporre, c) il comma secondo dell'art. 2 d.l. 26/1979,

così come sostituito nella l. 95/1979 di conversione, con prevedere

che la continuazione è disposta "tenendo anche conto dell'interesse

dei creditori", mostra chiaramente che interessi diversi (come quello

occupazionale o quelli più generali dell'economia nazionale) possono

essere in linea priore considerati anche a costo che la continuazione

dell'impresa, con i debiti per essa contratti, si risolva

nell'assorbimento anche totale dell'attivo e nella conseguente

frustrazione delle aspettative dei creditori concorrenti, d) mentre

l'art. 110 l. fall. fa obbligo al curatore di presentare ogni due anni,

a far tempo dall'approvazione dello stato passivo, un prospetto delle

somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle spese, per

l'amministrazione straordinaria il richiamo all'art. 212 l. fall.,

operato dal quarto comma del menzionato art. 2, riguarda la

distribuzione di acconti come una facoltà, e) anche ad interpretare

l'art. 2 comma quarto nel senso che contempli una deroga soltanto

temporale all'ordine dei crediti stabilito dall'art. 111 l. fall.,

lavoratori dipendenti e imprese artigiane e industriali con non più di

cento dipendenti finiscono con ricevere un trattamento differenziato

rispetto ai lavoratori autonomi e alle imprese commerciali e

industriali con più di cento dipendenti, f) mentre nel fallimento

l'accertamento del passivo, pur nella prima fase di natura sommaria, è

affidato ad un organo giurisdizionale quale il giudice delegato, l'art.

109 l. fall., richiamato dall'art. 1 d.l. 26/1979, demanda al

commissario l'accertamento del passivo senza fissazione di un termine

perentorio e, dunque, con possibilità di sospensione a tempo

indeterminato (donde la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Bologna con

ordinanza 24 maggio 1980).

Ciò premesso, il Tribunale ha considerato che il creditore istante

per la dichiarazione di fallimento è titolare di una posizione

giuridica subiettiva, che - quale che ne sia la definizione teorica -

è oggetto di tutela nella procedura fallimentare e che, pertanto, la

mancata audizione dei creditori in sede di procedura di conversione del

fallimento, su loro istanza dichiarato, si risolve in lesione del loro

diritto di difesa, che l'art. 24 Cost. garantisce "in ogni stato e

grado del procedimento" (posizione dei creditori che - sempre a

giudizio del Tribunale - non sarebbe tutelata mediante l'audizione del

curatore in camera di consiglio perché da un lato tale audizione non

parrebbe implicare l'assunzione della qualità di parte, dall'altro

lato l'art. 18 l. fall., riconoscendo al creditore istante la qualità

di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla sentenza

dichiarativa di fallimento, indurrebbe a spogliare il curatore della

veste di rappresentante generale dei creditori), a nulla infine

rilevando che l'art. 4, richiamando l'art. 195 l. fall., attribuisca ai

creditori istanti la legittimazione ad opporsi alla pronuncia di

conversione, dappodiché il diritto di difesa vuole dall'art. 24 essere

garantito in ogni stato e grado del giudizio e tale ampiezza tanto più

va assicurata a causa della esecutività della pronuncia pur opposta

che riduce l'effettività dei risultati conseguibili.

In tal guisa motivata la non manifesta infondatezza della proposta

questione, il Tribunale ne ha desunto la rilevanza da ciò che, ove

fosse dichiarato illegittimo l'art. 4 nella parte in cui non prevede

l'audizione dei creditori, non potrebbe pronunciarsi sull'istanza di

conversione senza aver previamente sentito i soggetti che avevano

richiesto la dichiarazione di fallimento della SICMU il cui interesse a

contraddire, lungi dall'essere posto in dubbio dal loro mancato

intervento nella procedura di conversione della quale, allo stato della

legislazione, non viene ai medesimi data notizia non essendo prevista

la loro partecipazione, è invece rivelato dall'atteggiamento da alcuni

di essi assunto e dalle conclusioni prese nel giudizio di opposizione

promosso dalla SICMU e dal Maiocco contro la sentenza dichiarativa di

fallimento.

6.1. - Avanti la Corte si sono costituiti 1) nell'interesse di

Bianca Drago gli avv.ti Angelo Bonsignori, Vincenzo Fanelli, Enzo

Gaito, Gilberto Lozzi, Mario Mustilli e Augusto Treves giusta procura

in calce alla memoria depositata il 12 maggio 1982 nella quale hanno

concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione di

costituzionalità argomentando da ciò che a) la conversione è una

fase interna al sistema dei procedimenti concorsuali e, di conseguenza,

i creditori vi sono unitariamente rappresentati dal curatore, b) il

fallimento ha una struttura variabile soltanto nella fase iniziale e

nell'accertamento del passivo, c) la conversione del fallimento in

amministrazione straordinaria, lungi dal recare pregiudizio ai

creditori concorsuali, "serve per effettuare un pagamento,

tendenzialmente al 100%, a seguito del risanamento dell'impresa

insolvente, mentre i nuovi indebitamenti non incidono affatto sui

vecchi creditori, perché per questi v'è la garanzia dello Stato", e

Il) nell'interesse della curatela del fallimento della s.a.s. SICMU gli

avv.ti Alberto Jorio e Gustavo Romanelli giusta delega in margine alla

memoria depositata il 19 ottobre 1982, nella quale han concluso per

l'accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale

facendo proprie le argomentazioni del Tribunale di Torino.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

mediante atto depositato il 19 ottobre 1982, nel quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta

questione ravvisando incongruenza della ordinanza di rimessione in ciò

che del pregiudizio, provocato dalla conversione a tutti i creditori,

finirebbe con tenersi conto nei confronti dei soli creditori istanti e,

pertanto, o si ritiene che l'amministrazione straordinaria incida sugli

interessi del ceto creditorio, genericamente considerato, ed allora non

si comprenderebbe - sempre ad avviso della difesa erariale - perché

l'audizione si limiterebbe ai soli creditori che videro accolte le

istanze di dichiarazione di fallimento, o, per conferire specificità

all'interesse (e quindi giustificare la legittimazione) dei creditori

istanti, occorrerebbe configurare un vero e proprio rapporto oppositivo

(di contraddizione-incompatibilità) fra il dichiarato fallimento e

l'ipotizzata sussistenza degli estremi dell'amministrazione

straordinaria, ma ciò - sempre ad avviso dell'Avvocatura generale - è

contrario a realtà perché l'esigenza di convertire nasce da fatti

sopravvenuti (assoggettamento di altra impresa all'amministrazione

straordinaria e rilevazione di un collegamento fra tale impresa e

quella fallita), che si innestano su precedenti senza contraddirli ma

al contrario assumendoli come presupposto.

6.2. - Nella memoria depositata il 18 novembre 1982 la difesa di

Bianca Drago ha, in linea preliminare, eccepito il difetto di rilevanza

della questione in quanto il sospetto d'incostituzionalità,

evidenziato dal giudice a quo, non atterrebbe all'oggetto

dell'accertamento demandato al tribunale stesso con il ricorso per

conversione, nel merito ha osservato che la rapidità del procedimento

camerale giustificherebbe il temporaneo affievolimento del diritto di

difesa dei creditori, che peraltro si riespanderebbe in sede di

conversione, e che la possibilità di emanazione di provvedimenti

adottati inaudita altera parte, con successiva possibilità di

opposizione, è ben nota all'ordinamento processuale civile (artt. 633

ss. c.p.c.) e penale (artt. 506 ss. c.p.p.).

Dal suo canto, la difesa della curatela del fallimento s.a.s. SICMU

ha ribadito l'incidenza negativa sui creditori concorsuali della

procedura straordinaria e l'inidoneità della legittimazione

all'opposizione a ripianare il difetto di contraddittorio nella fase

camerale a motivo della esecutorietà della sentenza di conversione; ha

obiettato all'argomentazione del Presidente del Consiglio, intesa a

negare rilevante contrasto giuridico fra l'accertamento finalizzato

alla conversione e quello già effettuato ai fini della dichiarazione

di fallimento, che nello svolgerla non si terrebbe conto del fatto che

la conversione non è una "vicenda neutra" per i creditori anteriori e

che, d'altra parte, i creditori hanno interesse a far sentire la loro

voce su circostanze "nuove e diverse", che non vi è alcuna

contraddizione tra la rilevanza dell'interesse dei creditori in quanto

tali e la ipotizzata partecipazione dei soli creditori istanti alla

preventiva audizione perché in tanto ai creditori è riconosciuto un

diritto alla difesa in quanto siansi essi attivati per la dichiarazione

di fallimento; ha replicato alla difesa di Bianca Drago che non sarebbe

corretto riguardare la conversione come una vicenda interna alla

procedura fallimentare perché trattasi non già di gestire interessi

nell'ambito della procedura per la quale la nomina del curatore è

avvenuta, bensì di decidere se sussistano le premesse per il passaggio

ad un'altra procedura impostata su di un diverso assetto d'interessi e

che la conversione non è provvedimento automatico implicando nella

specie l'accertamento del requisito della c.d. direzione unitaria tra

la s.a.s. SICMU e la s.p.a. Centrofin, che è ipotesi da verificare e

sulla quale i creditori potranno apportare un non indifferente

contributo.

7. - Alla pubblica udienza del 1 dicembre 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Alberto Jorio per

la curatela del fallimento della s.a.s. SICMU e Antonino Sansone,

costituitosi mediante procura con firma autenticata il 18 novembre 1982

per not. Vicario di Torino (rep. n. 131747), per la Drago e l'avv.to

dello Stato Dante Corti per l'interveniente Presidente del Consiglio

dei ministri hanno ampiamente illustrato le argomentazioni svolte negli

scritti. Considerato in diritto :

8. - La questione, pur essendo - nei limiti in cui il Tribunale se

l'è prospettata - rilevante, è da giudicare infondata.

Che l'amministrazione straordinaria dell'impresa produca rispetto

ai creditori concorrenti dell'imprenditore già dichiarato fallito

effetti diversi da quelli consecutivi alla dichiarazione di fallimento,

non può disconoscersi, sebbene non poco discors sia la concordia degli

scrittori sugli effetti dell'ammissione alla procedura di

amministrazione straordinaria, e sebbene sulla posizione sistematica di

questa l'ufficio giudiziario, cui è riservato il compito della

nomofilachia, sia stato chiamato soltanto una volta a statuire sulla

relazione corrente tra l'autorità giudiziaria e il ministro competente

a disporre la collocazione in amministrazione straordinaria della

grande impresa in crisi.

Senonché - è stato avvertito dalla accomandante della s.a.s.

SICMU e dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri -

diversi sono gli obietti, da un lato, degli accertamenti, che il

tribunale, chiamato a constatare i presupposti della dichiarazione di

fallimento (qualità d'imprenditore commerciale non piccolo,

inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il

debitore più non è in grado di adempiere regolarmente le proprie

obbligazioni) è tenuto ad effettuare, e, dall'altro lato, degli

accertamenti, che il tribunale chiamato a provvedere sulla conversione

del fallimento in amministrazione straordinaria è tenuto ad effettuare

(situazioni descritte nell'art. 3 d.l. 26/1979 alcune attinenti alla

individualità della società od impresa ed altre alla entità e

qualità delle obbligazioni assunte). Inoltre, diversi sono per un

verso i presupposti dell'acquisizione della legittimazione a provocare

la dichiarazione di fallimento e la conversione del fallimento

dichiarato e a resistere a siffatte iniziative nei successivi giudizi

di opposizione all'una e all'altra sentenza dichiarativa e per altro

verso i presupposti della acquisizione della qualità di creditore

concorrente sia nella procedura fallimentare sia nella procedura di

amministrazione straordinaria, ché la veste di creditore concorsuale

non può identificarsi con la qualità di creditore concorrente.

Mentre la diversa oggettività degli accertamenti che il tribunale,

a seconda che sia chiamato ad applicare l'art. 5 l. fall. ovvero l'art.

4 d.l. 26/1979, è chiamato ad effettuare, non ha bisogno di commento

per risultare dalla lettera delle due disposizioni, la diversa

soggettività per un verso di coloro che possono assumere la qualità

di parte nelle due procedure camerali e nei due consecutivi processi di

opposizione e per altro verso dei creditori destinatari degli effetti

delle due sentenze dichiarative una volta rese in camera di consiglio,

emerge dagli artt. 6 l. fall. e 4 d.l. 26/1979 e dalle normative che

nell'una e nell'altra procedura (fallimento e amministrazione

straordinaria) attribuiscono la qualità di creditori concorrenti.

Invero, gli artt. 6 e 4 hanno in comune la iniziativa ufficiosa,

ma, mentre l'art. 6 le affianca la richiesta del debitore, il ricorso

di uno o più creditori e l'istanza del pubblico ministero, l'art. 4 fa

verbo di "qualunque interessato"; correlativamente, mentre l'art. 18 l.

fall. attribuisce al debitore e a qualsiasi interessato la

legittimazione attiva all'opposizione alla sentenza di fallimento e la

legittimazione passiva a resistere alla proposta opposizione al

curatore e al creditore richiedente, l'art. 195 comma quarto l. fall.,

richiamato dall'art. 4, riserva la legittimazione attiva a qualunque

interessato e la legittimazione passiva al solo commissario liquidatore

o straordinario. Orbene la ragione della specifica considerazione dei

creditori nel quadro della iniziativa intesa alla dichiarazione di

fallimento e non anche dell'iniziativa diretta alla conversione del

già dichiarato fallimento in procedura di amministrazione

straordinaria e del creditore che presentò istanza dichiarativa di

fallimento poi accolta, quale passivamente legittimato a resistere alla

opposizione alla sentenza di fallimento, e non anche di quel creditore,

che, emergendo dalla anonima folla degli interessati, presentò la

istanza di conversione, è da ricercare in ciò che né l'art. 4 d.l.

26/1979 né l'art. 195 l. fall. richiamano l'art. 21 comma terzo l.

fall. che pone le spese della procedura e il compenso del curatore,

nell'ipotesi di revoca della sentenza di fallimento, a carico del

creditore istante condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione

di fallimento con colpa.

9. - V'è di più: se è da reputare, come in effetti è,

elementare la distinzione tra creditore concorsuale e creditore

concorrente, è sin troppo palese che la maggiore pericolosità della

procedura di amministrazione straordinaria rispetto al fallimento per

la soddisfazione delle ragioni dei creditori, studiosamente evidenziata

nella ordinanza di rimessione - dato e non concesso che rivesta

carattere di assoluta generalità - coinvolge i creditori concorrenti

(e cioè ammessi al passivo) e non quei creditori concorsuali che, per

assumere l'iniziativa della dichiarazione di fallimento del debitore

ovvero della conversione del fallimento già dichiarato, non sono

illico et immediate ammessi al passivo né quindi indossano le vesti di

creditori concorrenti.

Né a contraria conclusione conduce la rubrica dell'art. 4 perché

il vocabolo "conversione" non vi è utilizzato nel senso, che gli è

proprio negli artt. 607, 1424 e 2701 c.c. e nella dottrina

amministrativistica, di operazione intesa ad utilizzare, in virtù del

principio di conservazione, requisiti che, sufficienti a dar vita ad un

atto, sono inidonei a conferire validità ad altro atto di cui

difettano in concreto gli altri requisiti (il testamento olografo

rispetto al testamento segreto, la scrittura privata rispetto all'atto

pubblico, ecc.); difettano invero, nella relazione tra fallimento e

amministrazione straordinaria, la parziale identità di elementi e,

soprattutto, il minor numero di requisiti nella procedura di

amministrazione straordinaria rispetto al fallimento che consentano di

ravvisare nella prima il contenuto e nel secondo il contenente.

10. - In sintesi, le diverse obiettività e subiettività degli

elementi propri del fallimento e della conversione non consentono di

fonderli in un unico giudizio e di ravvisarvi stati e, in ancor minore

misura, gradi di questo, e pertanto manca la base di razionale

applicabilità dell'art. 24 comma secondo Cost., per il quale "la

difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".

La veste di creditori istanti nella procedura dichiarativa di

fallimento non giustifica una sorta di perpetuatio legitimationis nella

fase consiliare della procedura di conversione del già dichiarato

fallimento in amministrazione straordinaria e, pertanto, non

costituisce utile precedente la sent. 141/1970 della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n.

95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi), sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost.,

nella parte in cui non prevede che nel giudizio per la conversione del

fallimento in amministrazione straordinaria vengano sentiti dal

tribunale in camera di consiglio i creditori già istanti per la

dichiarazione di fallimento, dal Tribunale di Torino con ordinanza 8

marzo 1982 (n. 339 R.O. 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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