Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 80/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della

direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati

in caso di insolvenza del datore di lavoro), promosso con ordinanze

emesse:

1) il 5 maggio 1995 dal pretore di Verona nel procedimento civile

vertente tra Legnago Fabio ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n.

466 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 7 novembre 1995 dal pretore di La Spezia nel procedimento

civile vertente tra Bucchioni Sabrina ed altre e l'INPS, iscritta al

n. 946 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visti gli atti di costituzione di Legnago Fabio, di Bucchioni

Sabrina ed altre e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Massimo D'Antona per Legnago Fabio, Antonio

Todaro per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso del procedimento instaurato da Fabio Legnago ed

altri ex dipendenti del Calzaturificio Garnieri s.r.l., dichiarato

fallito con sentenza 14 ottobre 1988, contro la Presidenza del

Consiglio dei ministri e l'INPS per ottenere il risarcimento del

danno previsto dall'art.2, settimo comma, del d.lgs. 27 gennaio 1992,

n. 80, il pretore di Verona, con ordinanza del 5 maggio 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma (richiamato

dal settimo comma), del citato decreto legislativo n. 80 del 1992,

nella parte in cui (lettera c) fissa il periodo di riferimento della

garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti agli ultimi tre

mesi del rapporto in dodici mesi dalla cessazione del rapporto,

anziché in diciotto mesi come prescritto dall'art. 4, paragrafo 2,

terzo trattino, della direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 80/987,

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza

del datore di lavoro.

Il contrasto con la norma comunitaria è denunciato dal giudice

rimettente in termini di contrarietà a un principio direttivo della

delega legislativa prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1990,

n. 428, secondo cui il legislatore delegato dovrà assicurare in ogni

caso la piena conformità dei decreti legislativi alle prescrizioni

delle direttive comunitarie da attuare (art. 2, lett. f).

1.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti i ricorrenti chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile. Non v'è alcun contrasto tra norma delegata e legge

di delega, posto che la prima riproduce esattamente il criterio

specificamente dettato dall'art. 48, lett. a), n. 2, della legge n.

428 del 1990. Perciò, secondo l'interpretazione dei ricorrenti, il

giudice avrebbe dovuto disapplicare la norma di diritto interno, e

applicare direttamente la norma comunitaria.

In subordine si chiede a questa Corte di investire della questione

interpretativa degli artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 la Corte

di giustizia dell'Unione europea.

1.3. - Si è costituito pure l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Inammissibile sia perché non motivata sul punto dell'opzione

effettuata dal legislatore italiano fra le tre alternative previste

dall'art. 3 della direttiva comunitaria, sia per erronea

identificazione della norma impugnata, applicabile nel giudizio a quo

essendo il settimo comma, non il primo comma dell'art. 2 del decreto

legislativo n. 80 del 1992.

Infondata perché, come si argomenta tra l'altro dall'estensione

della garanzia del Fondo alla retribuzione degli ultimi tre mesi,

l'opzione del legislatore italiano è caduta sulla prima delle dette

alternative relative al dies a quo del periodo di riferimento della

garanzia, sicché la fissazione di tale periodo in dodici mesi è

perfettamente consona con l'art. 4 della direttiva.

A queste deduzioni dell'istituto hanno replicato i ricorrenti con

note aggiunte, depositate in prossimità dell'udienza di discussione.

1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione

con argomenti analoghi a quelli prospettati dall'INPS.

2.1. - Nel corso di un analogo giudizio promosso da Sabrina

Bucchioni ed altre dipendenti della Top Fashion s.n.c., dichiarata

fallita con sentenza in data 21 gennaio 1993, il pretore di La

Spezia, con ordinanza del 7 novembre 1995, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

Il giudice rimettente, diversamente dal pretore di Verona, ritiene

che la scelta del legislatore italiano sia imperniata sul primo dei

criteri indicati nell'art. 3 della direttiva comunitaria citata, e

quindi non ravvisa alcun contrasto della normativa interna di

attuazione della direttiva col diritto comunitario.

Tuttavia egli impugna tale normativa per violazione degli artt. 2,

3 e 97 della Costituzione, motivando però solo in relazione all'art.

3. A suo avviso la soluzione legislativa, pur conforme alla

direttiva, in quanto individua il dies a quo nella data della

sentenza dichiarativa di fallimento, "nell'ordinamento italiano

comporta sperequazioni nell'individuazione dei destinatari

dell'intervento pubblico non razionalmente giustificabili, ma

determinate esclusivamente dalla maggiore o minore celerità con la

quale il tribunale svolge la fase preliminare alla sentenza

dichiarativa di fallimento".

2.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le ricorrenti concludendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata, pur insistendo

nella tesi interpretativa, respinta dal giudice rimettemte, che

individua il dies a quo del computo (a ritroso) dei dodici mesi nella

data dell'iscrizione a ruolo dell'istanza di fallimento e del

conseguente provvedimento di nomina del giudice delegato

all'audizione del debitore.

2.3. - Si è costituito pure l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata.

L'istituto osserva che il termine di decorrenza del periodo di

riferimento della garanzia del Fondo non può essere che la data di

un provvedimento dell'autorità preposta all'accertamento

dell'insolvenza, non un atto di parte, quale l'istanza di fallimento,

che oltre a tutto può mancare, atteso che il tribunale può

provvedere anche d'ufficio. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini

dell'art. 3 Cost., dell'argomento tratto dal dato di fatto della

varia durata della fase preliminare all'apertura del provvedimento di

liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

2.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o comunque infondata.

L'irrilevanza è dedotta sul riflesso che dalla cessazione dei

rapporti di lavoro delle ricorrenti sarebbe trascorso un anno già

alla data dell'iscrizione a ruolo della prima istanza di fallimento;

l'infondatezza è sostenuta con argomenti sostanzialmente analoghi a

quelli dell'INPS. Considerato in diritto

1. - I pretori di Verona e La Spezia hanno sollevato questioni di

legittimità costituzionale, rispettivamente:

a) in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 2,

primo comma (richiamato dal settimo comma), del d.lgs. 27 gennaio

1992, n. 80, nella parte in cui (lettera c) fissa il periodo di

riferimento della garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti

agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in dodici mesi dalla

cessazione del rapporto, anziché in diciotto mesi come prescritto

dall'art. 4, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva CEE 20

ottobre 1980, n. 80/987, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori

subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;

b) in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 2, primo comma, lettera a), del medesimo decreto

legislativo, in quanto individua il dies a quo per il computo del

detto periodo di riferimento nella data della sentenza dichiarativa

di fallimento, anziché in un momento più congruo ad evitare

sperequazioni nella determinazione dell'ambito soggettivo della

tutela.

2. - La prima questione non è fondata.

Il giudice rimettente interpreta l'art. 2, primo comma, del decreto

legislativo n. 80 del 1992 nel senso che, fra le tre alternative

proposte dall'art. 3 della direttiva CEE n. 80/987 in ordine al dies

a quo di computo (a ritroso) del periodo di riferimento della

garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore, la

norma impugnata avrebbe scelto la terza tenendo ferma tuttavia la

durata del periodo in dodici mesi, mentre l'art. 4, paragrafo 2,

terzo trattino, della direttiva comunitaria prevede in questo caso un

periodo di riferimento di diciotto mesi.

Sarebbe violato così l'art. 76 Cost., in relazione alla direttiva

dell'art. 2, lett. f), della legge di delega legislativa 29 dicembre

1990, n. 428, secondo cui il Governo deve assicurare in ogni caso che

nelle materie trattate dalle direttive comunitarie da attuare (tra

cui la direttiva n. 80/987 citata), la disciplina disposta sia

pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime.

In realtà l'art. 2, primo comma, lett. c) del decreto legislativo

n. 80 del 1992 è conforme al criterio specifico stabilito dall'art.

48, primo comma, della legge delega, il quale prevede che il periodo

di riferimento di dodici mesi sia computato o dal provvedimento che

determina l'apertura di una delle procedure previste in caso di

insolvenza del datore di lavoro oppure dalla data del provvedimento

di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio

provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare

attività lavorativa.

Poiché è stata prospettata esclusivamente in riferimento al

parametro dell'art. 76 Cost., la questione va dichiarata non fondata.

3. - La seconda questione è infondata in riferimento all'art. 3

Cost., inammissibile, per difetto di motivazione, in riferimento agli

artt. 2 e 97 Cost.

Il giudice rimettente ritiene che il computo del periodo di

riferimento della garanzia dalla data della sentenza di fallimento

determini disparità di trattamento tra i lavoratori, lesive

dell'art. 3 Cost., in ragione della maggiore o minore durata della

fase preliminare all'apertura della procedura concorsuale. Ma si

tratta di disparità dipendenti da circostanze meramente di fatto,

irrilevanti ai fini del principio di eguaglianza, mentre non può

dirsi irrazionale la scelta del legislatore di legare il dies a quo

del computo alla data del provvedimento dichiarativo dell'insolvenza,

anziché (come parrebbe preferire il giudice a quo) all'atto (di

parte o d'ufficio) introduttivo della fase preliminare diretta

all'accertamento del presupposto per l'apertura della procedura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva

80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di

insolvenza del datore di lavoro), sollevata in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 76 e 3 della Costituzione, dai pretori di

Verona e La Spezia con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 80 del

1992, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 della Costituzione,

dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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