Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

23 dicembre 1949, n. 952 (Concessione di un assegno speciale ai

lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) promosso con

ordinanza emessa il 15 luglio 1976 dal Tribunale di Reggio Emilia nel

procedimento civile vertente tra Gazzotti Carmen ed altro e l'INPS,

iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 1977;

visti l'atto di costituzione di Gazzotti Carmen ed altro e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso delle due cause civili riunite - promosse da Gazzotti

Carmen e Geti Alfio al fine di ottenere dall'Istituto Nazionale della

Previdenza sociale l'assegno natalizio oltre alla indennità di

disoccupazione - il Tribunale di Reggio Emilia, in grado di appello,

con ordinanza 15 luglio 1976, sollevò la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1949, n. 952

(concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella

ricorrenza natalizia) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2

febbraio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

Generale dello Stato, con atto depositato il 22 febbraio 1977,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si sono costituite le parti private Gazzotti Carmen e Geti Alfio

con deduzioni depositate il 3 marzo 1977, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata fondata. Considerato in diritto :

1. - Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile per

tardività la costituzione in giudizio delle parti private Gazzotti

Carmen e Geti Alfio perché hanno depositato le deduzioni il 3 marzo

1977, oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data di

pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella Gazzetta Ufficiale,

effettuata il 2 febbraio 1977, termine stabilito dagli artt. 25, comma

secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

2. - L'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 prevede la concessione

di un assegno speciale natalizio ai lavoratori disoccupati che abbiano

usufruito della indennità di disoccupazione anche per una sola

giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre. Tale norma,

secondo il Tribunale di Reggio Emilia, sarebbe in contrasto con l'art.

3 della Costituzione perché non consentirebbe di corrispondere il

suddetto assegno natalizio ai lavoratori agricoli disoccupati e,

quindi, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata

tra gli stessi ed i lavoratori di altri settori. Questa privazione

dell'assegno natalizio sarebbe conseguenza del particolare sistema di

erogazione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli,

corrisposta in rapporto ad un periodo di disoccupazione già

completamente decorso, costituito dalla differenza tra un numero di

giorni fissato per legge ed il numero delle giornate di prestazione,

nell'anno, di effettiva attività lavorativa. Per i lavoratori

agricoli, quindi, non sarebbe possibile accertare la sussistenza della

condizione della effettiva percezione della indennità di

disoccupazione per almeno una giornata del periodo 18-24 dicembre,

condizione stabilita dall'art. 1 legge n. 952 del 1949.

3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza perché

non deriva dalla norma impugnata l'impossibilità di corrispondere ai

lavoratori agricoli disoccupati l'assegno speciale natalizio.

Invero l'art. 1 legge n. 952 del 1949 non pone alcuna

discriminazione tra i lavoratori: prevede, quali condizioni per la

concessione dell'assegno natalizio ai lavoratori disoccupati, lo stato

di disoccupazione per almeno una sola giornata nel periodo 18-24

dicembre e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per

questa sola giornata.

Se mai, è invece, il particolare sistema previdenziale per i

lavoratori agricoli che consente di accertare solo lo stato di

disoccupazione e non anche di individuare le specifiche giornate per le

quali è corrisposta la indennità di disoccupazione; e, quindi, in

ipotesi, impedisce di stabilire la sussistenza della condizione, sopra

precisata, del pagamento della indennità di disoccupazione anche per

una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre.

L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

fu esteso ai lavoratori agricoli, prima esclusi da tale assicurazione,

dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le disposizioni regolamentari di esecuzione delle norme della

suddetta legge, concernenti i lavoratori agricoli, furono emanate con

il d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323.

L'art. 32, comma primo, della citata legge n. 264 del 1949 fu

sostituito dall'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in

materia di disoccupazione dei lavoratori agricoli), il quale prescrive

che la durata della corresponsione della indennità di disoccupazione

è pari, per i lavoratori agricoli, alla differenza tra il numero di

270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate

nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte

da indennità di malattia, infortunio, maternità, sino ad un massimo

di 180 giornate annue.

L'erogazione delle giornate indennizzate è, quindi, del tutto

autonoma rispetto agli effettivi periodi di disoccupazione. La

suddetta norma tiene conto del lavoro prestato e dell'inattività

soltanto annualmente senza seguire cronologicamente i periodi di

mancanza di lavoro.

Ne consegue che - non derivando dall'impugnato art. 1 legge n. 952

del 1949 l'ostacolo alla concessione dell'assegno natalizio - la

questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno

speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) proposta

dal Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 15 luglio 1976, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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