Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo

comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto

per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige,

nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, in

attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), promosso

con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,

notificato il 30 aprile 1973, depositato in cancelleria il 10 maggio

1973 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per la provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 30 aprile 1973 la Provincia autonoma di

Bolzano ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n.

50 (avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per le elezioni

del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei

Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge

costituzionale 11 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "...

qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo

comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo la iscrizione nelle

liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige" e

"... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà", per

violazione degli artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione, e 2,4,25,56 e

63 del nuovo statuto della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31

agosto 1972, n. 670); nonché per violazione del principio di tutela

delle minoranze linguistiche.

Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto del 28 maggio 1973 che a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato ha chiesto che fosse respinto il ricorso della

provincia.

2. - La provincia ricorda che per l'esercizio del diritto

elettorale attivo nelle elezioni del Consiglio regionale del

Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della Provincia di Bolzano

il beneficio della conservazione o della maturazione del periodo

quadriennale in favore dei cittadini emigrati all'estero che rientrino

definitivamente dall'estero, è subordinato al tempestivo esercizio

della facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223

del 1967 e precisamente alla richiesta di iscrizione nelle liste

elettorali per un comune della Regione; ed assume che codesta norma sia

incostituzionale. Ed infatti, mentre il cittadino emigrato

definitivamente all'estero il quale rientri in Italia dopo la scadenza

del termine di sei anni e senza aver fatto la richiesta di reiscrizione

di cui al secondo comma dell'art. 11 del t.u. n. 223, è in grado di

riacquistare immediatamente, al suo rientro in Italia, il diritto

elettorale attivo per il solo fatto di fissare la residenza in uno dei

comuni della Repubblica, il cittadino che, emigrato all'estero dal

territorio della Regione Trentino-Alto Adige, rientri dall'estero

direttamente in tale territorio, viene a trovarsi in una situazione

giuridica differente perché per lui si richiede essenzialmente la

domanda di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione

durante il tempo della permanenza all'estero, pena la perdita del

beneficio della maturazione già avvenuta nel periodo quadriennale di

residenza o di quello connesso alla residenza per minor tempo in un

comune della Regione prima dell'espatrio e addirittura dello stesso

diritto elettorale fino al maturarsi del nuovo quadriennio.

Con la norma denunciata sarebbero anzitutto violati gli artt. 25 e

63 dello Statuto speciale in quanto si subordina il diritto di

elettorato attivo, costituzionalmente garantito in modo assoluto, al

tempestivo esercizio delle dette facoltà.

Sarebbe altresì violato l'art. 2 dello Statuto in relazione agli

artt. 3 e 48 della Costituzione. Si avrebbe, infatti, una disparità di

trattamento tra il cittadino che abbia già acquisito il diritto

all'elettorato nella Regione e che qui vi ritorni dopo l'emigrazione

all'estero e il cittadino, che abbia già risieduto in altro comune

della Repubblica, e che nel rimanente territorio dello Stato si

stabilisca al ritorno dall'emigrazione. Il cittadino, nel primo dei due

casi ora ricordati, viene privato in assoluto del diritto elettorale

per un periodo quadriennale poiché non può ottenere l'iscrizione

nella lista elettorale né in un comune della Regione Trentino-Alto

Adige né in qualsiasi altro comune della Repubblica.

La gravità delle censure risulta altresì dal fatto che

l'iscrizione nelle liste elettorali costituisce, nell'ordinamento

positivo, presupposto unico sia per l'elettorato attivo che per quello

passivo.

3. - Secondo l'Avvocatura generale dello Stato l'art. 25, ultimo

comma, dello Statuto è dettato per impedire che mediante affrettate ed

artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora, possano essere

diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina, ma la disciplina

relativa agli elettori emigrati va inquadrata nella normativa di cui al

t.u. n. 223, non prescrivendo lo Statuto altro che il requisito della

residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio regionale e

dovendosi quindi applicare per i cittadini già residenti in detto

territorio prima dell'espatrio, quanto è prescritto per gli altri

cittadini italiani che si trovino in condizioni analoghe.

Pertanto gli elettori emigrati all'estero dalla Regione conservano

l'elettorato attivo nel comune di ultima residenza per sei anni a

decorrere dalla data della cancellazione anagrafica anche se non hanno

fatto alcuna domanda intesa a conservare tale iscrizione. E conservano

lo stesso diritto anche quando si avvalgono di una qualsiasi delle

facoltà previste al secondo e terzo comma dell'art. 11 del t.u. n.

223: domanda di iscrizione o di reiscrizione o di trasferimento in

altro comune della Regione per titolo diverso da quello della ultima

residenza; ed infine, quando al rientro in Patria, essi elettori

eleggano la residenza in un comune della Regione.

Ai cittadini emigrati dalla Regione Trentino-Alto Adige all'estero,

per conservare i loro diritti elettorali, la citata norma dell'art. 9

del d.P.R. n. 50 non richiede quindi il rispetto di condizioni o

termini diversi da quelli richiesti ai cittadini emigrati da altri

comuni della Repubblica; richiede solo che le facoltà concesse

dall'art. 11 del t.u. n. 223 siano fatte valere nei riguardi di un

comune della Regione.

Conseguentemente, secondo l'Avvocatura dello Stato, non

sussisterebbe la violazione delle denunciate norme costituzionali e

statutarie, e segnatamente del principio di eguaglianza.

Sono tutti i cittadini della Repubblica ad essere esclusi dal

diritto di voto qualora, emigrati, siano stati inerti (non abbiano

cioè richiesto l'iscrizione o la reiscrizione).

Se quelli che ritornano nel Trentino devono attendere altri quattro

anni per poter votare nel Trentino (ma non nel resto d'Italia), ciò è

diretta conseguenza di due precise cause e cioè del fatto che gli

artt. 25 e 63 dello Statuto prevedono il requisito della residenza

quadriennale nella Regione e che l'emigrante è incorso nella detta

inerzia.

Qualora ottemperino all'onere generale sopra detto, gli emigranti

del Trentino possono salvare il quadriennio di residenza

precedentemente acquisito nella Regione o saldare i periodi che

manchino al quadriennio. "Le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul

voto prospettate nel ricorso sono conseguenza non della legge, ma delle

omissioni ascrivibili unicamente agli interessati, e perciò

ininfluenti sulla legittimità costituzionale della norma".

L'Avvocatura dello Stato, infine, osserva che se dovesse essere

dichiarata illegittima la norma negli incisi indicati, si creerebbe,

per gli emigranti trentini, una condizione di privilegio rispetto a

tutti gli altri emigranti.

4. - La Provincia ricorrente, con la memoria, posto che gli incisi,

della cui legittimità costituzionale si discute, "impediscono

l'esercizio dell'elettorato attivo a coloro che siano emigrati dal

territorio regionale e ritornino dopo più di sei anni senza aver

presentato la domanda prevista dall'art. 11 del t.u. n. 223 del 1967"

avanza il dubbio che sia in contrasto con l'art. 48, comma terzo, della

Costituzione, l'art. 11, comma secondo, di detto t.u. "nella parte in

cui subordina la conservazione della iscrizione nelle liste all'onere

di apposita domanda per i cittadini emigrati da oltre un sessennio" e

prospetta la possibilità che la questione, che sarebbe rilevante, sia

sollevata da questa Corte.

Riafferma il proprio convincimento sulla fondatezza del ricorso,

rilevando in particolare:

a) che gli artt. 25 e 63 dello Statuto disciplinano soltanto il

modo di acquisto dell'elettorato attivo nella Regione Trentino-Alto

Adige e nella Provincia di Bolzano;

b) che tale diritto si perde soltanto a seguito del trasferimento

della residenza in altro comune d'Italia che comporta l'iscrizione

nelle liste di quel comune (art. 32 t.u.);

c) che il cittadino che si trasferisce all'estero è fuori da

queste ipotesi: sino a che conserva la cittadinanza italiana e non si

venga a trovare in una delle situazioni tassativamente previste dalla

legge ordinaria (artt. 2 e 3 t.u.), egli conserva e a rigor di logica

(che si aggancia a principi costituzionali) "deve conservare a tempo

indeterminato il diritto all'elettorato attivo", e alla legge ordinaria

è rimesso soltanto di stabilire il luogo in cui egli può esercitare

il diritto di voto; e tale luogo, in assenza di altri specifici

collegamenti con altre parti della madrepatria, dovrebbe essere quello

dell'ultima residenza;

d) che l'art. 11 del t.u. n. 223 del 1967 rispetta l'imperativo

costituzionale della conservazione dell'elettorato per il primo

sessennio dell'emigrazione, e per il periodo successivo, può apparire

conforme a Costituzione solo se inteso nel senso che la domanda occorra

per consentire all'elettore di scegliere il luogo in cui esercitare

l'elettorato e nel senso che l'emigrato da oltre sei anni, cancellato

dalle liste elettorali, possa in qualsiasi momento chiedere la

reiscrizione' nelle liste elettorali ed ottenerla;

e) che l'emigrato della Regione Trentino-Alto Adige, invece, non

avrebbe questa ultima possibilità né durante la sua permanenza

all'estero né al rimpatrio;

f) e che la norma che ciò consente, nega il diritto in contrasto

con l'art. 48 della Costituzione per il quale l'emigrazione non può

essere causa di perdita del diritto elettorale attivo e con lo Statuto

speciale il quale prevede in modo implicito ma sicuro che l'elettorato

attivo nella Regione Trentino-Alto Adige si perde soltanto nell'ipotesi

di trasferimento della residenza in altro comune italiano fuori del

territorio regionale.

La Provincia ricorrente, nella parte finale della memoria, contro

le eccezioni avversarie rileva:

- che non risponde allo spirito della norma privare dell'elettorato

gli emigrati che rimpatriano;

- che, a differenza di tutti gli altri cittadini delle altre

Regioni, i cittadini del Trentino-Alto Adige perdono il diritto di voto

e non solo sono cancellati dalle liste con il diritto di esservi

reiscritti in qualsiasi momento essi vogliano, dallo scadere del

sessennio al rientro in Patria;

- che con l'eliminazione dei due incisi impugnati dell'art. 9,

comma terzo, non si creerebbe una disparità di trattamento a favore

degli emigrati trentini, perché questi, una volta emigrati, se non

presentano entro il sessennio la domanda di conservazione della

iscrizione, vengono cancellati dalle liste come tutti gli altri

cittadini emigrati, in applicazione del primo comma e non del terzo

dell'art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973;

- che non può essere accolta la tesi dell'Avvocatura secondo cui,

se gli emigrati trentini non possono votare per il primo quadriennio

dopo il loro rimpatrio, ciò dipende da un loro fatto, perché la legge

ordinaria non può privare gli emigrati del Trentino-Alto Adige di un

diritto costituzionalmente garantito; perché la legge ordinaria in

realtà concede loro, nel periodo successivo ai sei anni dall'espatrio

e fino al rientro, la possibilità di scegliere il luogo dove

esercitare il diritto di voto; e perché la legge ordinaria non può

subordinare ad alcun onere il godimento dell'elettorato attivo ed in

particolare la conservazione di tale diritto.

In conclusione, secondo la Provincia ricorrente, la eliminazione

degli incisi contestati avrebbe come unico effetto quello di riportare

gli emigrati trentini in condizioni di parità con quelli delle altre

Regioni. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia

autonoma di Bolzano chiede che, in riferimento agli artt. 2, 3, 6 e 48

della Costituzione, agli artt. 2, 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige (t.u. 31 agosto 1972, n. 670) ed al

principio di tutela delle minoranze linguistiche, sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1

febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del

Consiglio regionale del Trentino- Alto Adige, nonché per quelle dei

Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "...

qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo

comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle

liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige..." e

"... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà".

2. - Assume la Provincia ricorrente che "il cittadino cancellato

dal registro della popolazione stabile per emigrazione definitiva

all'estero, che rientri in Italia dopo che siano scaduti i primi sei

anni di emigrazione, anche se non abbia fatto la richiesta di

reiscrizione di cui al comma secondo dell'art. 11, t.u. 20 marzo 1967,

n. 223, è in grado di riacquistare immediatamente, al suo rientro in

Italia, il diritto elettorale attivo, per il solo fatto di fissare la

residenza in uno dei comuni della Repubblica", e che invece il

cittadino, il quale sia emigrato all'estero dopo avere già maturato un

quadriennio di residenza in uno dei comuni del territorio regionale del

Trentino-Alto Adige o dopo avervi già trascorso un periodo di tempo

inferiore, e rientri dall'estero direttamente in tale territorio,

riacquista il diritto elettorale solo subordinatamente all'esercizio

della facoltà di cui al citato art. 11, comma secondo, del testo unico

n. 223 del 1967 e viene privato del beneficio della maturazione già

avvenuta del pericolo quadriennale di residenza nel territorio della

Regione o della utilizzazione del minor periodo che vi abbia trascorso,

ed ancor più dello stesso diritto elettorale fino a quando non siano

trascorsi quattro nuovi anni.

La norma denunciata, pertanto, violerebbe in modo specifico gli

artt. 25 e 63 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché "il diritto di

esercitare l'elettorato attivo dopo che si sia risieduto per quattro

anni nel territorio regionale ha carattere assoluto e non può essere

subordinato, dalla legge o dalla norma di attuazione, ad alcuna

ulteriore condizione", e perché l'art. 9, invece, come si è detto,

subordina tale diritto costituzionale assoluto al tempestivo esercizio

della facoltà di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 223 del 1967.

Si avrebbe inoltre la diretta violazione dell'art. 2 dello Statuto

speciale che riconosce nella Regione "parità di diritti ai cittadini",

in relazione agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e agli artt. 25 e 63

dello Statuto. Mentre il cittadino che abbia acquisito il diritto

all'elettorato nella Regione e che quivi ritorni direttamente dopo

l'emigrazione all'estero, viene costretto ad esercitare tempestivamente

la ripetuta facoltà di cui al citato art. 11, comma secondo, del t.u.

n. 223 sotto pena di perdere diversamente il diritto elettorale per un

quadriennio, e se non esercita quella facoltà viene privato in

assoluto del diritto elettorale per un periodo quadriennale (poiché

non può ottenere l'iscrizione nella lista elettorale né in un comune

della Regione, né in un qualsiasi altro comune della Repubblica); il

cittadino residente in altro comune della Repubblica e che nel

rimanente territorio dello Stato si stabilisca al ritorno

dall'emigrazione, è in grado di esercitare il diritto all'elettorato

non appena rientrato in Italia.

La Provincia ricorrente tende, così, attraverso la richiesta di

declaratoria dell'illegittimità costituzionale dei detti incisi

dell'art. 9, comma terzo, sopra indicati, a che sia affermato che il

cittadino italiano, il quale abbia già maturato il quadriennio di

residenza nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, sia

emigrato all'estero e dopo sei anni faccia direttamente ritorno nel

territorio della Regione, sia in grado di ottenere la immediata

iscrizione nelle liste elettorali, in conformità di quanto dispone

l'art. 25 dello Statuto speciale (t.u. n. 670 del 1972), o possa

riunire al periodo di residenza in passato trascorso il nuovo periodo,

al fine del completamento del quadriennio.

3. - La situazione del cittadino che emigri definitivamente o

meglio stabilmente, ai fini che interessano la tenuta delle liste e

degli schedari elettorali e per le conseguenti posizioni giuridiche in

ordine al diritto elettorale attivo, è considerata nell'art. 11 del

t.u. n. 223 del 1967. A norma del primo comma, il cittadino

(cancellato dal registro di popolazione stabile, e cioè dall'anagrafe

della popolazione residente nel comune) resta iscritto nelle liste

elettorali del comune stesso per sei anni a decorrere dalla data della

eliminazione della predetta anagrafe della popolazione residente,

sempreché conservi i requisiti per essere elettore. A norma del

secondo comma, lo stesso cittadino può durante il sessennio chiedere

la conservazione dell'iscrizione nelle dette liste e se vi procede,

acquista il diritto a mantenere l'iscrizione in tali liste senza alcun

limite di tempo. Se non avanza la richiesta, allo scadere del sessennio

è cancellato dalle liste; in tal caso, però, può chiedere la

reiscrizione sempreché sia in possesso dei prescritti requisiti. Ed

infine se (non è stato mai iscritto nelle liste elettorali o) dalle

liste è stato cancellato, può chiedere l'iscrizione nelle liste

elettorali del comune di nascita o del comune di nascita dei propri

ascendenti o (se donna straniera che abbia acquistato la cittadinanza

italiana a seguito di matrimonio contratto con il cittadino italiano)

del comune nelle cui liste elettorali il marito si trova o del comune

di nascita dello stesso.

Qualora il cittadino, emigrato stabilmente all'estero, rientri

definitivamente dall'estero e si stabilisca in un comune non compreso

nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, può esercitare sin

da quel momento il diritto elettorale attivo se iscritto nelle liste

elettorali di quel comune o potrà esercitarlo a far tempo da quando, a

seguito della iscrizione nel registro di popolazione stabile, sarà

d'ufficio iscritto nelle liste elettorali del ripetuto comune.

Parzialmente diversa è la disciplina che si riferisce al cittadino

che, prima dell'espatrio e sino a quel momento, abbia avuto la

residenza in un comune del territorio della Regione Trentino-Alto Adige

per un periodo ininterrotto di almeno quattro anni o per un periodo

minore. Anche nei suoi confronti, finché risiede all'estero, sono

applicabili le norme sopra indicate relative al mantenimento

dell'iscrizione nelle liste elettorali per un sessennio, e alla

richiesta di conservazione dell'iscrizione, o di reiscrizione; e per

lui, inoltre, è prevista la possibilità (ex art. 9, comma terzo, del

d.P.R. n. 50 del 1973) di chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali

per un comune della Regione Trentino-Alto Adige. Rientrato

definitivamente dall'estero e stabilitosi nel territorio della Regione,

tale cittadino nella prima delle due ipotesi sopra dette è considerato

residente nella Regione da almeno quattro anni qualora abbia esercitato

la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223

chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della

Regione, e dal momento del rientro potrà esercitare il diritto

elettorale attivo nella Regione. Se quella facoltà non abbia

esercitato e non sia comunque iscritto nelle liste elettorali del

Comune ove ha fissato la residenza, ottenuta l'iscrizione nel registro

di popolazione stabile occorrerà il decorso di un nuovo periodo

quadriennale ininterrotto di residenza nel comune perché egli possa

ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali.

Quando il cittadino sia emigrato all'estero dalla Regione nel corso

del quadriennio e sia quindi iscritto nelle liste elettorali aggiunte

di altro comune della Repubblica, permane iscritto in quest'ultimo

comune. Se, per altro, il cittadino rimpatria e si stabilisce nella

Regione, dopo aver chiesto di essere iscritto nelle liste elettorali di

un comune di essa, ai fini del compimento del quadriennio di residenza

nella Regione, gli viene riconosciuto anche il periodo di residenza ivi

trascorso prima del trasferimento all'estero. Se non ha avanzato la

detta richiesta, ai detti fini il periodo di tempo ora indicato non gli

giova.

4. - È titolare del diritto elettorale attivo ogni cittadino che

abbia raggiunto la maggiore età, e non si trovi in alcuna delle

condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del t.u. n. 223 del 1967.

Per l'esercizio del diritto, inoltre, l'elettore deve risultare

iscritto nelle liste elettorali, in quanto l'iscrizione è una

condizione indispensabile salvo che, in mancanza, l'interessato

presenti una sentenza che lo dichiari elettore, a norma dell'art. 47

del t.u. 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 39 del t.u. 16 maggio 1960,

n. 570, e ai sensi delle corrispondenti norme delle leggi elettorali

regionali.

Per il cittadino residente all'estero sono dettate le norme sopra

indicate, per la tenuta delle liste elettorali e per l'iscrizione nelle

stesse. Tra tali norme sono quelle contenute nell'art. 11, primo e

secondo comma, del t.u. n. 223 del 1967. E per esse non dovrebbe

dubitarsi (in contrasto con quanto assume, invece, la Provincia

ricorrente con le considerazioni svolte in memoria) della loro

conformità a Costituzione (articolo 48) per ciò che prevedere l'onere

di chiedere la conservazione dell'iscrizione nelle liste ovvero la

reiscrizione non integra una limitazione del diritto: il comportamento

necessitato, a parte il fatto che, se posto in essere, è dimostrativo

o indicativo di una persistente volontà o persuasione del cittadino

(residente stabilmente all'estero) di essere legato alla madre patria,

non costituisce in sé un rilevante sacrificio della sfera di libertà

e di autonomia del soggetto.

Per i cittadini che rimpatrino definitivamente dall'estero, non vi

è identità di trattamento, circa l'iscrizione nelle liste elettorali

e la concreta possibilità di esercitare il diritto elettorale attivo:

c'è, infatti, il cittadino che, emigrato all'estero dopo aver compiuto

il quadriennio ininterrotto di residenza nella Regione o nel corso di

detto quadriennio, all'atto del rimpatrio si stabilisca nella Regione,

ed il cittadino che non trovandosi in quelle condizioni all'atto

dell'espatrio, rimpatri del pari e si stabilisca in un comune non

compreso nel territorio della Regione.

Ma la normativa che prevede e comporta tale disparità di

trattamento, ed in particolare quella oggetto di denuncia, ha una sua

adeguata e razionale giustificazione.

Giova, anzitutto, tener presente che l'art. 25, ultimo comma, del

t.u. del 1972 (nonché l'art. 63 che all'art. 25 rinvia) detta una

norma in materia di esercizio del diritto elettorale attivo, nel

territorio della Regione Trentino- Alto Adige, nelle elezioni regionali

e comunali (della Provincia di Bolzano), secondo cui "per l'esercizio

del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza

nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni".

La norma, dettata all'evidente scopo di "impedire che, mediante

affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora,

possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina" (come

esattamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato), non incide sulla

titolarità del diritto (per cui - si ripete - sono richiesti i

requisiti positivi e negativi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del t.u. n.

223, in coerenza con il disposto dell'art. 48 della Costituzione), ma

solo sull'esercizio.

Essa è ripresa e svolta dal d.P.R. n. 50 del 1973, secondo cui

sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei

Consigli comunali della Provincia di Bolzano i cittadini che risiedono,

alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno

quattro anni (artt. 1, comma primo, e 5, comma primo).

E detta norma trova esatto riscontro nell'art. 5 della legge

regionale 23 luglio 1973, n. 9, che ha sostituito l'art. 8 della legge

regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni.

Il periodo di tempo a cui ci si riferisce, è di quattro anni,

ininterrotto e cioè continuo, e da accertarsi, iniziando, a ritroso,

dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

elettorali.

Il che significa che il diritto elettorale attivo possa essere

esercitato nel territorio della Regione non da chi vi abbia avuto in

quasiasi tempo la residenza per un quadriennio continuo ma solo da chi

vi abbia risieduto in modo continuativo almeno nel quadriennio

anteriore alla detta data.

Essendo codesta la normativa per l'esercizio nella Regione del

diritto elettorale attivo là ove, nell'art. 9, comma terzo, del d.P.R.

n. 50 del 1973, è detto che si considerano residenti nella Regione da

almeno quattro anni i cittadini che alla data dell'emigrazione

all'estero avevano risieduto ininterrottamente nel territorio della

Regione per almeno quattro anni e che rimpatrino definitivamente

dall'estero e si stabiliscano nel territorio della Regione; o è detto

che coloro che all'atto del rimpatrio risultino ancora essere iscritti

nelle liste elettorali aggiunte, vi permarranno sino a quando non

matureranno il prescritto periodo residenziale nel territorio

regionale, tenuto conto del periodo già compiuto nello stesso

territorio prima del trasferimento all'estero, sono dettate, per i

soggetti trovantisi nelle indicate condizioni, disposizioni di favore.

La residenza per un periodo almeno quadriennale o inferiore al

quadriennio nel territorio regionale è ipotizzata come in realtà

mancante, e la legge ciò nonostante ne presume la esistenza, solo che

l'interessato, prima di trasferirsi in un comune della Regione, abbia

esercitato la più volte detta facoltà e almeno abbia chiesto

l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione.

Ove non fossero state dettate le indicate disposizioni di favore,

il cittadino, ancorché iscritto nelle liste elettorali di un comune

del Trentino-Alto Adige, al suo rientro nella Regione non avrebbe

potuto esercitare il diritto elettorale attivo perché privo del

requisito della durata quadriennale e ininterrotta della residenza e

non lo avrebbe potuto esercitare fino al verificarsi di codesto

requisito.

5. - Tutto ciò premesso, va preliminarmente osservato che sono

inammissibili e non possono quindi essere prese in considerazione le

censure che hanno diretto ed esclusivo riferimento a disposizioni

costituzionali e precisamente agli articoli 2, 3 e 48 della

Costituzione, perché la dedotta violazione non si presenta come

lesione della sfera di competenza della Provincia; e che a diversa

valutazione (in conformità a quanto detto dalla Corte in precedenti

occasioni: sentenza n. 1 del 1961 e n. 192 del 1970) si presta il

riferimento all'art. 6 della Costituzione, perché tale disposizione

può dirsi invocata come principio generale che sta a fondamento

dell'art. 2 dello Statuto speciale, illuminandone il contenuto, di modo

che è e rimane assunta a parametro la diposizione statutaria.

Risulta ammissibile ma non è fondata la questione come sopra

sollevata in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione all'art. 6

della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale nonché al

principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Ed infatti:

a) le norme denunciate non contrastano con gli artt. 25 e 63 del

d.P.R. n. 670 del 1972 perché esse non limitano in alcun modo, nei

confronti dei cittadini che si trovino nelle condizioni cui ai primi

tre commi dell'art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973, il diritto elettorale

attivo, e rispettano anzi il disposto statutario secondo cui "per

l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito

della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di

quattro anni".

b) Tenuto conto del fatto che per i cittadini residenti nel

territorio della Regione l'esercizio del diritto elettorale attivo è

subordinato alla verificazione, alla data di pubblicazione del

manifesto di convocazione dei comizi elettorali, dell'anzidetta

condizione, appare razionale e giustificato che per questi cittadini,

all'atto in cui essi rientrano definitivamente dall'estero nel

territorio della Regione, sia previsto un trattamento giuridico non del

tutto corrispondente a quello previsto per tutti gli altri cittadini

all'atto in cui essi rientrano definitivamente dall'estero nel restante

territorio nazionale.

c) La normativa de qua, ove la si consideri in relazione

all'eventualità che il cittadino, pur avendo i requisiti di cui agli

artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 223 del 1967, possa, per un certo periodo

e addirittura sino ad un quadriennio, non essere legittimato ad

esercitare il diritto elettorale attivo, non appare costituzionalmente

illegittima, poiché quella eventualità è strettamente connessa al

particolare requisito voluto dall'art. 25, ultimo comma, dello Statuto

speciale.

d) Non può vedersi nella normativa denunciata alcuna violazione

dell'art. 2 dello Statuto speciale e del principio di tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina perché nella Regione è con

quella normativa riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque

sia il gruppo linguistico al quale appartengono; e correlativamente non

ricorre neppure la pretesa violazione dell'art. 6 della Costituzione.

e) Infine, non risulta esistente e non è neppure specificato

l'asserito contrasto delle norme denunciate con l'art. 4 dello Statuto

speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio

del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del

Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della

Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10

novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "... qualora abbiano

esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato

testo unico n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per

un Comune della Regione Trentino-Alto Adige..." e "... sempreché

abbiano esercitato la predetta facoltà", questione sollevata con il

ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 48 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

ora detta, sollevata con il medesimo ricorso dalla stessa Provincia

autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione

all'art. 6 della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31 agosto 1972, n. 670)

ed al principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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