Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 73r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 regio

decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dalla Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nei ricorsi

riuniti proposti da Pampallona Rosa contro il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Pampallona Rosa;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il giudice

relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Eugenio Merlino per Pampallona Rosa;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993, la Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nel corso di due

giudizi pensionistici proposti da Pampallona Rosa, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto legge 3

marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9

gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui esclude - per il dipendente

cessato dal servizio senza aver effettuato il versamento del

contributo di riscatto in unica soluzione, ma senza essere incorso

durante il servizio nella decadenza prevista dal precedente art. 72,

secondo comma - la facoltà di chiedere all'ente previdenziale che il

contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una

quota vitalizia.

2. - Premette, in punto di fatto, il giudice remittente che

Giordano Giovanni, defunto marito della ricorrente, aveva ricevuto,

nel giugno 1980, la delibera determinativa dell'onere del riscatto

richiesto, in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze del

comune di Caltagirone, per periodi di servizio militare a suo tempo

reso. Dopo aver dichiarato di accettare il pagamento del contributo

in unica soluzione, era cessato dal servizio in data 1 agosto 1980, e

cioè prima che fosse trascorso l'anno stabilito dalla legge per il

versamento, mentre, nella successiva data del 26 aprile 1982, aveva

chiesto che il contributo dovuto fosse trasformato in quota vitalizia

passiva. Dopo la morte del Giordano, avvenuta in data 3 settembre

1984, il Ministero del tesoro, Cassa per le pensioni ai dipendenti

degli enti locali, aveva disposto, nei confronti della vedova,

Pampallona Rosa, la sospensione del trattamento di riversibilità

già in godimento, con recupero della somma erogata a titolo di

pensione provvisoria, ed aveva respinto, altresì, la domanda di

pensione diretta a suo tempo prodotta dal Giordano, per mancanza del

periodo minimo di anzianità di servizio. Rilevato che, tra i motivi

del diniego, l'amministrazione adduce la circostanza che il Giordano

sarebbe incorso nella decadenza di cui al secondo comma dell'art. 72

del regio decreto legge n. 680 del 1938, per non aver effettuato,

entro un anno dalla data della comunicazione del riscatto, il

pagamento del contributo in unica soluzione, il Collegio ha

sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73 del regio decreto legge n. 680 del 1938, nella parte in

cui omette di considerare, nella disciplina apprestata, l'ipotesi del

dipendente che, avendo optato per il versamento del contributo di

riscatto in unica soluzione, cessi dal servizio senza averlo

compiuto, ma prima che sia maturata la decadenza prevista dall'art.

72, secondo comma del medesimo regio decreto legge n. 680 del 1938.

3. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo ritiene che la norma impugnata operi, in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, una irrazionale discriminazione tra il

caso sopra menzionato e quello di chi abbia scelto il pagamento

rateale, per il quale l'art. 73 - indipendentemente dal fatto che si

sia dato o meno inizio al pagamento delle rate nel momento della

cessazione del rapporto - consente di chiedere all'ente previdenziale

il recupero del contributo di riscatto mediante riduzione della

pensione di una quota vitalizia. Fatto richiamo della sentenza della

Corte costituzionale n. 454 del 1990, la cui ratio decidendi, secondo

il giudice remittente, tornerebbe applicabile anche nel presente

giudizio, l'ordinanza osserva che il dipendente obbligato al

pagamento dell'intero contributo potrebbe, oltretutto, veder

pregiudicate le sue esigenze di vita, dovendo destinare allo scopo

tutta o parte della pensione, ovvero rinunciare, per effetto della

difficoltà di adempimento in un'unica soluzione, al godimento della

pensione stessa, con violazione dell'art. 36 della Costituzione.

4. - Si è costituita in giudizio Pampallona Rosa, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Cristiano Romano ed Eugenio Merlino, i quali

hanno depositato due memorie con cui si insiste per l'accoglimento

della questione. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione - questione di legittimità dell'art. 73 del regio

decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella

parte in cui non prevede, per il dipendente che abbia optato per il

versamento del contributo di riscatto in unica soluzione e che cessi

dal servizio senza averlo compiuto, la facoltà di chiedere all'ente

previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione

della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla

tabella B annessa allo stesso decreto.

2. - La questione è fondata.

La compiuta valutazione del problema portato all'esame della Corte

impone il richiamo del complesso normativo del quale fa parte il

predetto art. 73, nel testo vigente prima delle modifiche addotte in

materia dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274, norma,

quest'ultima, che qui non rileva, essendo entrata in vigore

successivamente ai fatti di causa. Occorre, perciò, muovere

dall'art. 72, primo comma, dello stesso regio decreto legge n. 680,

secondo il quale l'impiegato, il quale abbia ottenuto il riscatto di

periodi utili a pensione, ha facoltà di versare il relativo

contributo in una sola volta ovvero di optare per il pagamento

rateale, in base alla tabella C unita al medesimo decreto.

A mente del successivo comma dello stesso articolo, il pagamento

del contributo in unica soluzione va effettuato, a pena di decadenza,

entro un anno dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione

della Cassa, ammissiva del riscatto medesimo. Nell'ipotesi

dell'impiegato che abbia optato per il versamento rateale del

contributo di riscatto occorre far capo, invece, all'art. 73, il

quale, al secondo comma, dispone che, qualora l'impiegato cessi dal

servizio senza aver compiuto il riscatto stesso, egli ovvero la sua

vedova o i suoi orfani debbono versare, in unica soluzione o con

ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del

contributo che si sarebbero dovute versare qualora il pagamento

rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla

presentazione della domanda di riscatto, diminuito, per un verso,

dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato, per

l'altro, dell'importo degli interessi eventualmente dovuti. A mente

del terzo comma, per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia

acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una volta

sola il valore capitale, determinato sulla base della tabella C

annessa al regio decreto legge n. 680 del 1938, oppure di chiedere

che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da

calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso testo

normativo, corrispondente al valore capitale predetto. È proprio nei

confronti di quest'ultima previsione che si appuntano le censure del

giudice remittente.

3. - Da quanto sopra riferito risulta che l'art. 73, per il solo

caso di colui che abbia optato per il pagamento rateale del

contributo di riscatto, contempla una disciplina del rapporto

pensionistico e contributivo che si sostituisce - al momento della

cessazione del rapporto d'impiego - a quella collegata alla scelta

precedentemente effettuata dal dipendente, il quale, pertanto, si

giova della nuova diversa regolamentazione, anche se, in ipotesi,

all'atto della cessazione non abbia ancora iniziato il pagamento

delle rate. Ad avviso del Collegio, la disposizione, così operando,

pone in essere un'irrazionale discriminazione nei confronti di chi -

come nel caso che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione - abbia

scelto il pagamento del contributo in unica soluzione, cessando poi

dal servizio senza adempiere la propria obbligazione, ma pur sempre

prima che sia decorso l'anno previsto a pena di decadenza per il

pagamento. In altri termini, la norma denunciata, non consentendo di

chiedere la riduzione della pensione spettante di una quota

vitalizia, determinata con i criteri sopra indicati, fa sì che, a

danno dell'interessato, operi l'effetto pregiudizievole che l'art. 72

riconnette al mancato pagamento dell'intero contributo dovuto entro

l'anno dalla comunicazione dell'ente di previdenza. E questo con

conseguenze che possono giungere, come nella specie, addirittura,

alla perdita della pensione e che, comunque, si risolvono

nell'impossibilità di fruire della più favorevole forma di

adempimento consentita, viceversa, a chi abbia optato per il

pagamento rateale, prescindendosi, oltretutto, dal fatto che esso

abbia avuto effettivo inizio o meno, all'atto della cessazione

dall'impiego.

E, invero, da ritenere, che la ratio dell'art. 73, nella parte che

qui interessa, sia quella di apprestare, per il dipendente che, al

momento della cessazione dal servizio, abbia in corso il riscatto,

una riconsiderazione ed una nuova disciplina del rapporto

obbligatorio in essere che salvaguardi l'interesse della Cassa a

conseguire quanto le sia dovuto, ma consenta, al tempo stesso, al

pensionato, che, in relazione alla sua nuova condizione, vede

fortemente limitata la capacità di produzione del reddito e la

disponibilità di risorse finanziarie, di fruire di forme di

pagamento maggiormente compatibili con la sua mutata situazione

patrimoniale.

In quest'ottica, appare assolutamente arbitraria, da parte del

legislatore, una discriminazione, quale quella che si evince

dall'art. 73, fondata sulle modalità di pagamento scelte durante il

rapporto d'impiego, ove si tenga conto della ratio della norma

denunciata, e in particolare del fine riequilibratore del rapporto

obbligatorio, in relazione alle mutate condizioni di fatto. A ben

vedere, le esigenze di riequilibrio dei termini del rapporto appaiono

ancor più evidenti e significative proprio nel caso del dipendente

obbligato al pagamento dell'intero contributo, in quanto potrebbe

vedere pregiudicate le sue esigenze di vita, in maniera ancora più

radicale dell'altra ipotesi, per la necessità di destinare allo

scopo tutta o parte della pensione ovvero di rinunciare, addirittura,

per effetto delle difficoltà dell'adempimento in unica soluzione, al

godimento della pensione stessa.

La fondatezza della questione, così riconosciuta, assorbe l'altro

profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, terzo comma,

del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non

prevede la facoltà - per il dipendente che sia cessato dall'impiego,

senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica

soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della

cessazione, nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo

comma - di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto

venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota

vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso

regio decreto legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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