Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1981

Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma

primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione dell'art. 42 comma terzo (il questore ha

facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il

prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno,

licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni

animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65)

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza) e successive modificazioni (n. 17 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale

per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Mauro Mellini, per il Comitato promotore del

referendum e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio

1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum

popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini

Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Mellini Mauro, sul

seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo

(il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da

fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato

bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o

bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a

centimetri 65), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni?".

Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,

l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta

dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è

stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito

è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei

fogli, che la richiesta di abrogazione della su indicata norma è

stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le

firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni

regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e

considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto

normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono

intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità

costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio

1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della

richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.

In una memoria presentata il 10 gennaio 1981, il Comitato

promotore osserva che il referendum abrogativo dell'art. 42, comma

terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza persegue il

risultato di abolire la possibilità di rilasciare licenza di porto

d'armi ai privati. Eliminata questa norma, il porto d'armi resterà

vietato in forza di altre norme di legge. Nessun serio dubbio, a suo

avviso, dovrebbe sussistere sull'ammissibilità.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, che ha anch'essa, in pari

data, per il Presidente del Consiglio, presentato memoria, il

referendum dovrebbe invece essere dichiarato inammissibile.

Considerato che la concessione della licenza è dalla disposizione in

questione condizionata alla esistenza di un dimostrato bisogno, e

quindi all'accertata necessità di difendere, da violente aggressioni,

la vita umana e la proprietà, la richiesta formulata - si osserva -

viene a coinvolgere, oltre all'art. 42, l'art. 2 della Costituzione,

il quale, col garantire i diritti inviolabili dell'uomo, non può,

secondo l'Avvocatura, non comportare la esigenza di permettere

all'individuo la difesa contro il rischio concreto di attacchi al bene

supremo della vita. Abrogata la norma contestata, il divieto assoluto

di concessione della licenza di porto d'armi, che ne conseguirebbe,

darebbe infatti luogo a contrasto con i due precetti costituzionali.

Di qui la inammissibilità del referendum.

Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto

dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 352 del 1970, nella camera

di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avvocato Mauro

Mellini, per il Comitato promotore, e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno

rispettivamente insistito per l'ammissibilità e per la

inammissibilità del referendum. Considerato in diritto :

Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata

legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art.

32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il

referendum, costituito presso la Corte di cassazione, è l'art. 42,

comma terzo (unico comma rimasto in vigore, dopo che il primo ed il

secondo sono stati abrogati dall'art. 4, comma nono, della legge 18

aprile 1975, n. 110) del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni.

La norma, della quale si propone l'abrogazione, stabilisce che "il

questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco

e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno,

licenza di portare rivoltelle o pistole d; qualunque misura o bastoni

animati, la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri

65". Con essa viene, cioè, prevista la possibilità di essere

autorizzati al porto d'armi fuori della propria abitazione, in deroga

al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale, e dall'art. 4,

comma primo, della legge n. 110 del 1975. Il quesito che si vuol

sottoporre al corpo elettorale è perciò chiaro ed univoco: se debba

permanere o meno siffatta possibilità di sottrarsi legittimamente al

divieto, a nulla rilevando sotto tale profilo il motivo per cui può

in atto esser concessa la licenza (per difesa personale o anche per

uso di caccia). Può, dunque, considerarsi soddisfatta quella

imprescindibile esigenza di "omogeneità" del quesito, che devesi in

primo luogo accertare, secondo quanto affermato dalla Corte nella

sentenza n. 16 del 1978.

Né si riscontra alcuna delle altre ragioni di inammissibilità

enunciate dalla Corte in quella occasione. L'Avvocatura dello Stato ha

in proposito eccepito che, essendo la concessione della licenza di

porto d'armi subordinata all'accertata necessità di difendere da

violente aggressioni la vita umana e la proprietà, il divieto

assoluto, conseguente ad un favorevole risultato del referendum, si

porrebbe in contrasto con due precetti costituzionali: con l'art. 2,

che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e con l'art. 42, che

garantisce la proprietà privata. Ma la prospettata illegittimità

costituzionale di tale divieto assoluto non può esser presa in

considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia

d'inammissibilità del quesito referendario. In questa sede ed a tal

fine, secondo quanto si desume dai principi cui sono ispirate le

sentenze di questa Corte n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978, non viene

di per sé in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum:

tanto più che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo,

se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità

costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti.

Quando la Corte giudica, invece, dell'ammissibilità di una richiesta

di referendum abrogativo, porta il suo esame su taluni profili

(omogeneità ed univocità) inerenti alla struttura del quesito, e

sulla natura delle disposizioni che del quesito medesimo formano

oggetto. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la Corte, secondo

la puntuale precisazione fornita nella menzionata sentenza n. 16 del

1978, deve accertare innanzi tutto che non si tratti di norme

costituzionali, o di altri atti normativi diversi da quegli "atti

legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie", contro

i quali soltanto può rivolgersi il referendum previsto dall'art. 75

della Costituzione. Di questi ultimi, inoltre, sono preclusi alla

consultazione referendaria: a) "gli atti legislativi dotati di una

forza peculiare, e dunque insuscettibili di essere validamente

abrogati da leggi ordinarie successive"; b) le leggi espressamente

indicate dal secondo comma del citato art. 75 della Costituzione e le

altre disposizioni produttive di effetti collegati all'ambito di

operatività delle leggi medesime in modo così stretto, che la

preclusione debba ritenersi sottintesa; c) le disposizioni a contenuto

costituzionalmente vincolato.

Ora l'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, la cui abrogazione viene proposta al corpo elettorale dalla

richiesta referendaria in esame, non rientra certamente in veruna

delle categorie sopra elencate. In particolare, non può essere

compreso fra quelle norme "a contenuto costituzionalmente vincolato",

il cui nucleo, non potendo "venir alterato o privato di efficacia,

senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della

Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)", è sottratto

ad ogni intervento abrogativo, totale o parziale, espresso o tacito,

del legislatore ordinario, e non può in conseguenza essere oggetto

di consultazione referendaria a fini abrogativi. Va infatti escluso

che dagli artt. 2 e 42 della Costituzione - invocati dall'Avvocatura

dello Stato, pur se con riferimento, inaccettabile in questa sede,

anziché alla norma oggetto del referendum richiesto, all'effetto

della sua eventuale abrogazione - possa trarsi, come precetto

immediatamente vincolante, la insostituibilità della licenza di porto

d'armi prevista dall'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza. Ben vero che la legittima difesa è prevista

dall'ordinamento giuridico, nei limiti sanciti dagli artt. 52 e 55

del codice penale, 42 del codice penale militare di pace e 2044 del

codice civile, come possibile e lecito mezzo di tutela tanto

dell'incolumità fisica quanto dei diritti patrimoniali. Ma la licenza

di porto d'armi fuori della propria abitazione non è certo l'unico

mezzo, attraverso il quale si realizza imprescindibilmente la difesa

privata della persona e degli averi, propri od altrui; non è, dunque,

in giuoco la permanenza dello stesso principio della legittima difesa,

ma soltanto uno dei vari possibili mezzi apprestati per la sua

attuazione. La norma in questione, in altri termini, pone in essere

una fra le soluzioni astrattamente possibili per assicurare la privata

tutela dei diritti alla vita ed alla proprietà garantiti dalla

Costituzione: il suo contenuto non può, pertanto, considerarsi

soggetto ad un "vincolo", che direttamente derivi da un corrispondente

specifico disposto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi

di pubblica Sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2

dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari