Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio

1976 dal TAR per la Campania sul ricorso di Guizzi Sacco Concetta

contro il Provveditorato agli Studi di Napoli, iscritta al n. 11 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.

Visti gli atti di costituzione di Guizzi Sacco Concetta, del

Ministro della pubblica istruzione, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Ferdinando Cioffi per Guizzi Sacco, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Mario Cevaro per il Ministro della

pubblica istruzione e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso proposto il 13 novembre 1974 al Tribunale

amministrativo regionale per la Campania la prof. Guizzi Sacco Concetta

si doleva della sua mancata inclusione nell'elenco definitivo,

predisposto dal Provveditorato agli Studi di Napoli, degli insegnanti

aventi titolo ad essere immessi in ruolo ai sensi dell'art. 17 legge 30

luglio 1973, n. 477, il quale dispone che gli insegnanti incaricati a

tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano

già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per

il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973/1974 occupino una

cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1

ottobre 1974.

La ricorrente esponeva di essere abilitata per l'insegnamento delle

materie giuridiche ed economiche e di aver prestato servizio, nell'anno

1973/1974, presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e

l'artigianato "G. L. Bernini" di Napoli, nelle classi 4ª e 5ª

sperimentali per complessive 16 ore settimanali, in qualità di docente

incaricato a tempo indeterminato per l'insegnamento delle discipline

giuridiche ed economiche, e per altre 3 ore settimanali, quale

incaricata per l'insegnamento delle materie di "cultura generale ed

educazione civica", e quindi, in totale, per 19 ore settimanali.

Ciò premesso, la professoressa Guizzi-Sacco assumeva che il

servizio prestato presso il predetto istituto presentava i requisiti di

una "cattedra" o, quanto meno, di un "posto orario", sia perché

"l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche per complessive 16

ore settimanali... costituiva cattedra, non essendo il relativo orario

inferiore a quello previsto per l'istituzione di una cattedra delle

stesse discipline in altri tipi di istituti (istituti tecnici per

geometri dove detta cattedra è di 15 ore settimanali)... e non essendo

la cattedra legata ad un orario determinato - 18 ore - ma alle esigenze

dell'insegnamento", sia perché, comunque "è da considerare posto

orario" anche quello relativo al servizio prestato negli istituti

professionali per complessive 19 ore settimanali, delle quali 16 per

l'insegnamento di materie giuridiche e 3 di cultura generale ed

educazione civica.

La ricorrente chiedeva pertanto che, previo annullamento del

provvedimento con il quale il Provveditorato agli Studi di Napoli aveva

approvato l'elenco degli insegnanti aventi titolo ad essere immessi in

ruolo ai sensi dell'art. 17 della legge 1973, n. 477, fosse dichiarato

il suo diritto ad essere inclusa nell'elenco suddetto.

2. - Tali doglianze non erano pur condivise dall'adito Tribunale il

quale riteneva, al contrario, che il servizio prestato dalla ricorrente

non presentava i requisiti né di una cattedra né di un posto orario e

che, quindi, la stessa non aveva titolo per giovarsi dell'applicazione

del già citato art. 17.

Infatti, secondo il tribunale, poiché sono necessarie diciotto ore

settimanali per la istituzione di una cattedra negli istituti

professionali, l'insegnamento per sole 16 ore settimanali di materie

giuridiche ed economiche nei predetti istituti non può essere

considerato "cattedra" (ancorché superiore, per durata, a quello

richiesto per la istituzione di una cattedra in scuole di tipo diverso)

e, d'altro canto, poiché i posti orario debbono essere costituiti con

ore della medesima materia o, quanto meno, relative ad insegnamenti

compresi nella stessa classe di concorso, non può essere considerato

"posto orario", l'insegnamento prestato negli istituti professionali

per complessive 19 ore ma con riferimento a materie attinenti, come nel

caso di specie, a due distinte classi di concorso.

Il giudice a quo ha tuttavia prospettato il dubbio, con l'ordinanza

in epigrafe, che l'art. 17, comma primo, legge n. 477 del 1973,

prevedendo la nomina in ruolo dei soli insegnanti (abilitati e

incaricati a tempo indeterminato) che nell'anno scolastico 1973/1974

hanno occupato una cattedra o un posto orario, abbia operato una

arbitraria discriminazione lesiva del principio di uguaglianza, in

danno degli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno

prestato servizio per un numero di ore non costituente "cattedra" o

"posto orario" per istituti o scuole secondarie di altro tipo.

Si osserva, a tale proposito, nell'ordinanza che il numero di ore

necessario per la costituzione di una cattedra o di un posto orario per

la stessa materia o lo stesso gruppo di materie non è sempre uguale ma

varia a seconda del tipo di istituto. E da ciò si deduce che "l'art.

17 L. 477/1973, nel richiedere fra i requisiti necessari all'immissione

in ruolo la prestazione di servizio in una cattedra o in un posto

orario, senza aver riguardo in ogni caso, e non solo nei casi

specificati dalla circolare ministeriale n. 146 del 1974, alla

prestazione di servizio per il numero di ore minimo previsto per la

costituzione di una cattedra della stessa materia, si palesa al di

fuori del principio fondamentale dettato dall'art. 3 della Costituzione

che sancisce, nell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza

distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, il diritto

alla parità di trattamento nell'egualità delle situazioni. E di

chiara evidenza, infatti, che la cennata norma determina

pregiudizievoli condizioni di diseguaglianza verso gli insegnanti che,

in servizio per un numero di ore superiore o uguale a quello delle

cattedre della medesima materia in altri istituti (pur senza fruire,

per tali ore di servizio, del trattamento di cattedra), sono esclusi

dal beneficio di cui al citato art. 17, rispetto a quelli che sono

immessi in ruolo in virtù della sola assegnazione, in sede di

conferimento di incarico, ad istituti con cattedre costituite con un

numero di ore minore o pari". La risoluzione della prospettata

questione di legittimità costituzionale assume, secondo il giudice a

quo, carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del

giudizio di merito.

3. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 23 febbraio 1977. Nel

giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si

sono costituiti la prof. Guizzi-Sacco Concetta e il Ministro della

Pubblica Istruzione.

La difesa della prof. Guizzi-Sacco pone in dubbio, preliminarmente,

la rilevanza della questione prospettata assumendo che, quando le

materie sono incluse nella stessa classe di concorso, il numero minimo

di ore richiesto per l'istituzione di una "cattedra" o di un "posto

orario" è sempre lo stesso.

Se peraltro si ritenesse, accogliendo la tesi del giudice a quo,

che invece il numero di ore necessario per la costituzione di una

"cattedra" o di un "posto orario", rispetto alle stesse materie, non è

sempre uguale ma varia a seconda del tipo di istituto, la questione non

potrebbe non essere ritenuta, oltre che rilevante, fondata: in tal

caso, infatti, la differente considerazione dell'insegnamento di una

stessa materia (o di uno stesso gruppo di materie) nei diversi tipi di

istituti operata dalla norma denunziata ai fini dell'immissione in

ruolo si risolverebbe in una grave discriminazione in danno di alcune

categorie di insegnanti, del tutto arbitraria, e quindi, lesiva del

principio di uguaglianza.

Tali considerazioni sono state successivamente ribadite nella

memoria depositata il 5 gennaio 1978.

4. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende il

Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente del Consiglio dei

Ministri, la questione andrebbe dichiarata non fondata poiché la

prospettata disparità di trattamento è razionalmente giustificata.

Invero, le esigenze giuridiche e pratiche dell'Amministrazione

statale impongono che, in via generale, non si dia luogo ad

inquadramenti in ruolo se non per posti previsti nei relativi organici:

l'art. 17 della legge n. 477 ha previsto l'inquadramento in ruolo di

personale docente non di ruolo, in stretta connessione con la

disponibilità di cattedre o posti orario, appunto per evitare

soprannumeri.

In effetti - prosegue l'Avvocatura - la norma denunziata non

intende rispondere soltanto alle aspettative di personale in posizione

precaria, bensì anche all'interesse della Amministrazione di

soddisfare l'esigenza di coprire sollecitamente i posti vacanti con

personale di ruolo, interesse finalizzato al miglior funzionamento

della scuola attraverso la normalizzazione dei rapporti di servizio.

E tale esigenza, sarebbe stata contraddetta se fosse stato adottato

un assetto normativo degli inquadramenti che avesse consentito

un'immissione in ruolo al di là del limite del numero di cattedre o

posti orario esistenti, e avesse comportato una conseguente creazione

di personale di ruolo in sovrannumero, con sottoutilizzazione del

medesimo.

D'altronde - si aggiunge - la differente determinazione dell'orario

di cattedra nei diversi tipi di istituto non è il risultato di scelte

casuali, ma risponde alla diversa impostazione dei piani di studio

propria di ogni tipo di scuola e alle particolari esigenze

organizzative e didattiche che ciascuno di essi presenta. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 17, comma primo,

della legge 30 luglio 1973, n. 477 (per il quale gli insegnanti

incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche,

che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per

l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico

1973/1974 occupino una "cattedra" o un "posto orario" sono nominati in

ruolo, con decorrenza dal 1 ottobre 1974) contrasti con l'art. 3, primo

comma, Cost. nella parte in cui non prevede l'immissione degli

insegnanti incaricati a tempo indeterminato, forniti di titolo di

abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati,

che abbiano prestato servizio per un numero di ore non sufficiente a

costituire una cattedra o un posto orario in quel tipo di istituto ma

superiore o uguale a quello richiesto per la istituzione di cattedre o

posti-orario in istituti di altro genere.

2. - Nell'ordinanza si osserva che il numero di ore necessario per

la istituzione di una "cattedra" o di un "posto orario", rispetto alle

stesse materie, non è sempre uguale ma varia a seconda del tipo di

istituto nel quale il servizio è prestato. Di qui il dubbio che la

differente considerazione dell'insegnamento di una medesima disciplina

nei diversi istituti, operata dalla norma denunziata ai fini

dell'immissione in ruolo, determini una grave ed arbitraria

discriminazione in danno dei docenti che insegnino nelle scuole nelle

quali sia richiesto per l'istituzione di una cattedra o di un posto

orario un numero di ore maggiore. L'assunto non è condiviso dalla

parte privata, la quale sostiene anche in questa sede che al fine di

identificare la cattedra o il posto orario, deve farsi riferimento al

numero di ore sufficiente per la stessa disciplina in altri istituti

anche di tipo diverso e deduce quindi la irrilevanza della questione

d'illegittimità costituzionale.

La tesi non può essere condivisa; la interpretazione data alla

norma denunziata dalla ordinanza di rimessione riflette l'orientamento

ormai pacifico degli organi giurisdizionali istituzionalmente chiamati

ad applicarla. Pertanto questa Corte non può non prenderne atto ed

esaminare, muovendo da tale presupposto, il dubbio di legittimità

costituzionale sollevato con l'ordinanza in epigrafe.

3. - La questione non appare fondata.

La disposizione denunziata, infatti, non risponde soltanto alle

aspettative del personale in posizione precaria ma anche all'interesse

dell'amministrazione di coprire con personale di ruolo i posti vacanti.

Appunto per questo si è previsto l'inquadramento in ruolo del

personale docente in stretta connessione con la disponibilità di

cattedre o posti orario nei singoli tipi di istituto, disponendosi

espressamente che i docenti immessi in ruolo conservano la cattedra o

il posto ricoperti.

Se tale collegamento fosse mancato si sarebbe creato del personale

di ruolo in sovrannumero in contrasto con i principi che debbono

presiedere al retto funzionamento della pubblica amministrazione, i

quali impongono che, in via generale, non si dia luogo ad inquadramenti

in ruolo se non per posti previsti nei relativi organici.

D'altro canto, la differente determinazione dell'orario di cattedra

nei diversi tipi di istituto non è il risultato di scelte casuali ma

risponde, nell'intenzione del legislatore, alla diversa impostazione

dei piani di studio propria di ogni tipo di scuola e alle particolari

esigenze organizzative e didattiche che ciascuno di essi presenta.

Da ciò deriva la necessità del riferimento, nell'applicazione

della norma denunziata, alla regolamentazione propria dell'istituto ove

il docente presti la sua opera, con la conseguente irrilevanza di

quanto si è disposto per istituti di altro tipo, stante la diversità

delle rispettive situazioni, che legittima il trattamento

differenziato.

La questione va pertanto dichiarata non fondata, è peraltro

auspicabile una più precisa disciplina della materia che dia adeguate

garanzie anche nella concreta applicazione di essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al

Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale

direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,

elementare, secondaria ed artistica) sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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