Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio

1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della

legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della

legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664, e del

decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto

1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute riguardanti

l'ammasso del grano per contingente, promosso con ordinanza emessa il

20 febbraio 1963 dalla Corte di cassazione - Sezione III penale - nel

procedimento penale a carico di Cominelli Angelo ed altri, iscritta al

n. 75 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 107 del 20 aprile 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cominelli Angelo, di

Caprioli Giulio e del Consorzio agrario provinciale di Brescia;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Alfredo Angelucci, per il Cominelli, gli avvocati Enzo

Paroli, Gianfranco Groppali, Pietro Nuvolone e Giuseppe Bettiol, per il

Caprioli, e l'avv. Antonio Putzolu, per il Consorzio agrario.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Cominelli Angelo, Caprioli Giulio ed altri sette dipendenti

del Consorzio agrario provinciale di Brescia venivano condannati con

sentenza 22 dicembre 1960 del Tribunale di quella città, parzialmente

confermata dalla Corte di appello con sentenza 15 febbraio 1962, per i

reati di concorso in peculato, falso ideologico continuato in atto

pubblico e truffa continuata, reati consumati dal 1949 al 1955 ed

originati dalla distrazione e dall'appropriazione di rilevanti

quantitativi di grano dell'ammasso per contingente con alterazione di

libri contabili e dei verbali di sopraluogo e di prepolitura.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati ricorrevano in

Cassazione deducendo in via pregiudiziale l'illegittimità

costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439 (in

particolare dell'art. 17) ratificato e modificato dalla legge 11

febbraio 1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888;

della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454;

della legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664,

e del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21

agosto 1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute

riguardanti l'ammasso del grano per contingente, in riferimento

all'art. 41 della Costituzione, e precisamente per non essere stata

rispettata la riserva di legge attinente al procedimento di

classificazione del prodotto e di determinazione dei prezzi delle

singole quantità conferite, nonché attinente alle fasi di gestione e

di redistribuzione del frumento ammassato.

Con ordinanza 20 febbraio 1963 la Corte di cassazione - Sezione III

penale - in accoglimento della dedotta eccezione ha osservato che

l'obbligo del conferimento del grano all'ammasso è misura di direzione

pubblica dell'economia, rientrante tra quelle consentite dall'art. 41

della Costituzione, che esige limiti, programmi e controlli da

stabilirsi sulla base di una legge.

Questo principio della "riserva di legge" - ad avviso della Corte -

non potrebbe dirsi rispettato nel caso in esame sia perché l'art. 17

del D.L. n. 439 del 1947, per quanto riguarda i criteri per la

classificazione delle singole qualità di frumento e la determinazione

dei relativi prezzi, si rimette alle apposite tabelle approvate dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia perché, per quanto

concerne la distribuzione del prodotto, lo stesso decreto nulla

dispone, mentre i successivi provvedimenti sopra elencati, si rimettono

al Ministero dell'agricoltura, all'Alto Commissariato per

l'alimentazione, ai Comitati provinciali e al Ministero del tesoro.

Ha, pertanto, ritenuto la Corte che in tutti i provvedimenti

legislativi riguardanti l'ammasso del grano, siano da ravvisare

elementi di incostituzionalità che, analogamente a quanto statuito con

la sentenza 14 febbraio 1962, n. 5, con la quale la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni

concernenti l'ammasso del risone, dovrebbero condurre alla

dichiarazione di illegittimità dell'intero sistema dell'ammasso del

frumento.

Sul punto della rilevanza la Corte ha ritenuto che il giudizio non

potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimità in quanto l'eventuale dichiarazione di

illegittimità delle norme in questione potrebbe avere conseguenze

rilevanti nel piano della configurabilità giuridica dei reati

contestati.

L'ordinanza di rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere,

notificata in udienza alle parti e al Presidente del Consiglio dei

Ministri l'8 marzo 1963, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

del 20 aprile 1963, n. 107.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito Cominelli

Angelo depositando in cancelleria il 10 maggio 1963 le proprie

deduzioni con procura conferita agli avvocati Carlo Turlini di Brescia

e Alfredo Angelucci di Roma.

La difesa del Cominelli ha rilevato anzitutto che il complesso

delle disposizioni impugnate concernenti l'ammasso del grano pone in

essere un sistema che grandemente comprime la libertà di produzione,

commercio e contrattazione di tale bene venendo a costituire lo Stato

quale contraente necessario sia verso il produttore che verso il

consumatore. E se è vero che la libertà economica dei privati può

essere per ragioni pubbliche di utilità generale, compressa,

programmata e controllata allo scopo di indirizzare e coordinare le

iniziative verso fini sociali è parimenti indubbio che detti limiti,

per potersi considerare legittimi, debbano essere chiaramente e

specificamente determinati con legge e non lasciati alla

discrezionalità della pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, la difesa ha osservato che le disposizioni impugnate

non sarebbero affatto rispondenti al principio della "riserva di

legge".

Ed invero, per quanto riguarda la fase di acquisizione del grano,

tutti i provvedimenti legislativi relativi all'ammasso nulla dispongono

in ordine ai criteri per la classificazione del prodotto e la

determinazione dei prezzi, rimettendoli alla pura discrezionalità

dell'Amministrazione alla quale è inoltre lasciata per quanto riguarda

l'ammasso per contingente - tanto la determinazione del contingente

nazionale, quanto di quelli locali.

In tutte le leggi impugnate non si rinviene inoltre alcuna norma

che disciplini la fase di gestione e redistribuzione del grano e ciò

consente alla pubblica Amministrazione di comprimere a suo arbitrio la

libertà degli operatori della trasformazione della materia prima

ammassata.

Per tali motivi la difesa, dopo aver posto in rilievo il carattere

unitario del sistema giuridico degli ammassi del grano, ha chiesto che

ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale.

3. - Nel presente giudizio si è anche costituito Caprioli Giulio

con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1963 e procura

conferita agli avvocati Enzo Paroli di Brescia e Filippo Ungaro di

Roma.

4. - Si è infine costituito il Consorzio agrario provinciale di

Brescia, parte civile nel giudizio a quo, depositando in cancelleria il

12 marzo 1963 le proprie deduzioni con procura conferita all'avvocato

Antonio Putzolu del Foro di Roma.

La difesa del Consorzio ha rilevato anzitutto che l'ordinanza di

rinvio si è essenzialmente basata sulla sentenza n. 5 del 1962 con la

quale la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle

norme concernenti l'ammasso totale obbligatorio del risone e non ha

considerato che le norme denunciate di incostituzionalità nel presente

giudizio non si riferiscono a tale tipo di ammasso - cessato con

l'annata agraria 1946-47 - bensì all'ammasso obbligatorio per

contingente disposto dal decreto legislativo n. 888 del 1947 e dalla

legge n. 7 del 1949 e all'ammasso facoltativo disposto dalle leggi n.

454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e n. 452 del 1953.

Le differenze fra detti tipi di ammasso sono sostanziali ed invero:

a) nell'ammasso totale obbligatorio il cereale era completamente

vincolato ed era fatto assoluto divieto al produttore di disporne in

qualsiasi modo; negli ammassi per contingente, obbligatorio o

facoltativo, era, invece, fatto solo obbligo ovvero era attribuita la

facoltà al produttore di conferire una determinata quota del prodotto;

b) nell'ammasso totale si verificava un accentramento del prodotto

nelle mani dello Stato venendosi così a incidere sul diritto di

iniziativa economica privata sia del produttore sia degli operatori

economici dei settori della trasformazione e dello smercio del prodotto

ammassato; negli ammassi per contingente, invece, gli operatori

economici, data la scarsa entità del cereale contingentato, potevano

continuare ad operare liberamente sul mercato acquistando il grano, a

seconda della convenienza, o dalla gestione dell'ammasso dello Stato o

dai produttori che ne conservavano larga disponibilità.

Da tali considerazioni la difesa del Consorzio ha tratto queste

conseguenze:

1) il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949,

riguardanti l'ammasso obbligatorio del grano per contingente, debbono

ritenersi legittimi tanto se posti in raffronto con l'art. 41 della

Costituzione, quanto se posti in raffronto con l'art. 42, terzo comma,

come sarebbe più giusto fare, trattandosi, più che di una

obbligazione di dare, della requisizione di una quota del prodotto;

2) per l'ammasso per contingente facoltativo, istituito con le

leggi n. 454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e col

decreto-legge n. 452 del 1953, la questione di costituzionalità non si

pone affatto non ricorrendo la necessità del rispetto del principio

della "riserva di legge", dato che il conferimento era semplicemente

facoltativo e quindi la libertà economica dei produttori non era

affatto limitata.

La difesa del Consorzio ha, pertanto, concluso perché la Corte,

ritenuto estraneo al giudizio di costituzionalità il decreto

legislativo n. 439 del 1947, voglia dichiarare non fondata la questione

di legittimità sia nei confronti delle disposizioni riguardanti

l'ammasso obbligatorio per contingente che di quelle concernenti

l'ammasso facoltativo.

5. - La difesa di Cominelli Angelo ha depositato in cancelleria in

data 20 novembre 1963 una memoria difensiva nella quale ha riaffermato

che oggetto del presente giudizio è l'intero sistema legislativo

regolante gli ammassi del grano e che deve essere perciò disattesa la

tesi del Consorzio che vorrebbe infrangere l'unità di tale sistema

frazionandolo in vari gruppi di norme, ciascuno regolante un diverso

tipo di ammasso.

In particolare non sarebbe sostenibile l'estraneità al giudizio di

costituzionalità del decreto legislativo n. 439 del 1947, e ciò

perché le norme di tale decreto, sebbene riguardassero un ammasso

totale, continuarono a costituire una non indifferente parte del

sistema anche nel nuovo regime posto che ad esse fanno richiamo i

successivi provvedimenti legislativi.

La difesa inoltre ha contestato la tesi del Consorzio relativa alla

distinzione tra ammasso per contingente obbligatorio e ammasso per

contingente volontario rilevando che parlare di contingente volontario

è una contraddizione in termini, giacché, se l'ammasso per

contingente è uno strumento per fare acquisire allo Stato una parte

della produzione granaria, è evidente che solo l'obbligatorietà del

conferimento potrà dare la certezza che il contingente sara

effettivamente acquisito allo Stato.

La difesa del Cominelli ha rilevato ancora che anche le norme

dell'ammasso per contingente pongono limiti, sia alla libera

disponibilità del cereale da parte del produttore, sia agli operatori

economici della fase di distribuzione del grano ammassato.

6. - La difesa del Consorzio ha depositato in cancelleria in data

21 novembre 1963 una memoria nella quale ha ampiamente sviluppato la

tesi secondo la quale deve essere riconosciuto carattere facoltativo

non solo all'ammasso del grano disposto con la legge n. 454 del 1950,

ma anche a quelli disposti negli anni successivi con le leggi n. 541

del 1951, n. 664 del 1952 e col D.L. n. 452 del 1953.

E ciò sia perché in tali leggi non vi è traccia di un "obbligo"

di conferire che il legislatore avrebbe dovuto formulare espressamente,

così come lo formulò nel D.L. n. 888 del 1947, sia perché il D. M.

4 settembre 1953 (che dettò norme di esecuzione del D.L. n. 452 del

1953, ma che ha valore anche per le altre leggi, avendo queste sempre

integralmente richiamato la disciplina della legge n. 541 del 1951),

parlando di produttori che "possono conferire", dimostra come

l'Amministrazione abbia giustamente considerato facoltativo il

conferimento del grano all'ammasso dal 1950 in poi.

Il carattere facoltativo di tali conferimenti non è, infine, in

contrasto con le sanzioni previste dall'art. 8 della legge n. 541 del

1951 le quali riguardavano altri aspetti della disciplina degli ammassi

e che del resto non furono mai applicate.

7. - Per Caprioli Giulio sono state depositate in cancelleria due

memorie difensive rispettivamente in data 25 ottobre e 19 novembre

1963. Sotto quest'ultima data, inoltre, è stata depositata altra

procura con la quale il Caprioli, in aggiunta all'avvocato Enzo Paroli,

nomina quali suoi difensori gli avvocati Giuseppe Bettiol, Pietro

Nuvolone e Gianfranco Groppali.

Nelle indicate memorie la difesa del Caprioli ha contestato

l'affermazione del Consorzio agrario secondo la quale tutte le leggi

dal 1950 in poi avrebbero posto in essere un ammasso per contingente in

forma facoltativa.

Ha sostenuto al riguardo che anche l'ammasso disposto dalla legge

n. 454 del 1950, nonostante in essa si parli di facoltà di conferire,

dovrebbe essere considerato obbligatorio e ciò sia perché

l'obbligatorietà si desumerebbe da altre espressioni di tale legge,

sia perché nello stesso periodo era già in vigore un ammasso

volontario del grano onde non avrebbe avuto ragione di esistere

contemporaneamente un ammasso facoltativo per contingente.

Ha rilevato poi la difesa che, dato e non concesso che la legge n.

454 del 1950 avesse disposto il conferimento facoltativo, dovrebbe pur

sempre essere dichiarata incostituzionale per inosservanza del

principio della riserva di legge e ciò sia perché, fissando in

16.000.000 di quintali il quantitativo massimo da conferirsi, avrebbe

lasciato arbitro il Ministro di stabilire definitivamente l'effettivo

quantitativo, sia perché avrebbe demandato allo stesso Ministro il

potere di fissare con proprio decreto le caratteristiche del prodotto,

il prezzo, le modalità e i termini di consegna e pagamento, nonché il

potere di dettare norme per la conservazione e la distribuzione del

grano ammassato.

La difesa ha inoltre sostenuto che l'ammasso disposto dalle leggi

n. 541 del 1951 e successive debba considerarsi obbligatorio, dato che

in esse si usano espressioni imperative e si ripristinano le sanzioni

per i contravventori all'obbligo del conferimento.

Ha osservato, alfine, che l'ammasso per contingente non può essere

assimilato alla requisizione poiché anche in questo tipo di ammasso il

trasferimento della proprietà si perfeziona per virtù della legge, e

non in base ad un atto amministrativo autoritativo, e solo quando

l'obbligo del conferimento non viene adempiuto sono previsti

provvedimenti ablativi quali la confisca e la requisizione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione sono state

impugnate, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, tutte le

disposizioni relative all'ammasso del grano per contingente contenute

nei seguenti provvedimenti legislativi: D.L. C. P. S. 30 maggio 1947,

n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69

(in particolare la disposizione di cui all'art. 17 di tale decreto),

D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888, legge 5 gennaio 1949, n. 7,

legge 4 luglio 1950, n. 454, legge 10 luglio 1951, n. 541, legge 26

giugno 1952, n. 664, decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito

nella legge 21 agosto 1953, n. 589.

Il primo degli anzidetti provvedimenti non contiene però - a

differenza di tutti gli altri - disposizioni sull'ammasso del grano per

contingente, ma sull'ammasso totale di detto prodotto. L'impugnativa -

come del resto è dato desumere dalla motivazione dell'ordinanza di

rimessione che fa specifico riferimento alla disposizione dell'art. 17,

applicabile anche all'ammasso per contingente - deve pertanto ritenersi

limitata a quelle disposizioni del decreto legislativo n. 439 del 1947

che, non essendo in contrasto con quelle sull'ammasso per contingente,

debbono intendersi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5

settembre 1947, n. 888, recepite da tale decreto e, per conseguenza,

anche dalla successiva legge 5 gennaio 1949, n. 7, che al decreto n.

888 fa integrale riferimento.

2. - Ciò premesso, occorre tenere nettamente distinti, ai fini

dell'esame della questione di legittimità, i primi due provvedimenti

legislativi con i quali fu disposto l'ammasso obbligatorio del grano

per contingente, e cioè il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la

legge n. 7 del 1949, dalle quattro leggi successive, per effetto delle

quali - come sarà in seguito dimostrato - il conferimento del grano

all'ammasso da obbligatorio si tramutò in facoltativo.

Il primo provvedimento sull'ammasso per contingente, per il quale

è stata proposta la questione di legittimità, è un decreto

legislativo anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, emanato

nel periodo dell'immediato dopoguerra "per la necessità - come leggesi

nel preambolo - di assicurare, con la concessione ai produttori

agricoli della parziale libera disponibilità della produzione

cerealicola dell'annata agraria 1947-1948, un incremento nelle

coltivazioni dei cereali indispensabili all'approvvigionamento della

popolazione tesserata e un aumento della quantità disponibile sul

mercato per l'alimentazione di tutti i cittadini".

Si era nel periodo del razionamento e l'ammasso per contingente del

grano del raccolto 1947-1948 fu disposto per provvedere alle

indilazionabili esigenze dell'alimentazione nazionale, per gli stessi

motivi cioè per i quali erano stati precedentemente disposti gli

ammassi obbligatori per contingente o totali col D.L.L. 5 ottobre

1945, n. 721, col D. M. 27 maggio 1946 e col D.L. 30 maggio 1947, n.

439.

Considerazioni analoghe possono farsi per l'ammasso per contingente

del raccolto 1948-1949 per il quale la legge n. 7 del 1949 si limitò a

dichiarare applicabili tutte le norme del decreto legislativo n. 888.

Quando fu disposto tale ammasso era ancora in vigore il tesseramento

del pane e della pasta, che ebbe termine solo nell'agosto 1949, e

valgono quindi, per le finalità che ebbero a giustificarlo, le

osservazioni svolte a proposito dell'ammasso della precedente annata

agraria.

Il decreto legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949 si

ricollegano immediatamente ai provvedimenti vincolistici emanati nel

periodo della guerra e in quello dell'immediato dopoguerra e

concludono, senza alcun residuo di operatività per il futuro, la serie

dei provvedimenti diretti ad assicurare, in quei periodi così gravi

per la vita della Nazione, e nei quali non si era ancora affermato il

nuovo ordine costituzionale, l'approvvigionamento dei cereali

indispensabili per l'alimentazione dei cittadini.

In tale stato di cose la Corte non ritiene che i due testi

legislativi in questione possano essere posti in raffronto con l'art.

41 della Costituzione.

Nel proporre la questione di legittimità è stato fatto ampio e

testuale richiamo ai motivi per i quali questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo

1947, n. 439, per la parte in cui si riferiscono all'ammasso totale del

risone. Non è stato però tenuto presente che la sentenza 8 febbraio

1962, n. 5, si riferisce a un ammasso obbligatorio che, a differenza di

quelli ora in esame, ebbe vigore non solo nel periodo dell'immediato

dopoguerra, quando sussistevano le eccezionali circostanze sopra

illustrate, ma anche in quello successivo, quando le finalità

giustificatrici dell'ammasso del risone erano diverse da quelle

originarie. E non sarà superfluo ricordare che, nelle stesse ordinanze

con le quali furono promossi i giudizi di costituzionalità definiti

con la sentenza anzidetta, in tanto era stata denunciata

l'illegittimità delle norme sull'ammasso del risone in riferimento

all'art. 41 della Costituzione, in quanto erano venute meno le ragioni

contingenti del tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra che ne

avevano sollecitato e giustificato l'emanazione.

3. - Venendo ora all'esame delle altre leggi impugnate, la Corte

osserva che con la legge 4 luglio 1950, n. 454, si verificò il

passaggio dal regime di ammasso obbligatorio del grano per contingente

a quello facoltativo. La formulazione della legge è tale da non

consentire dubbi al riguardo. Nell'art. 2 si parla infatti dei

contingenti di grano che "possono" essere conferiti in ogni Provincia

della Repubblica e nell'art. 6 delle quantità di grano che ciascun

produttore ha "facoltà" di conferire ai granai del popolo. È

pacifico, quindi, che il conferimento del grano del raccolto 1949-1950

fu facoltativo e non già obbligatorio.

Ma facoltativi debbono considerarsi anche i conferimenti di grano

effettuati in base alle disposizioni delle leggi n. 541 del 1951, n.

664 del 1952 e del D.L. n. 452 del 1953, convertito nella legge n. 589

dello stesso anno. Quest'ultimo provvedimento legislativo, non essendo

stato emanato - a differenza di tutti gli altri - con riferimento ad

una determinata annata agraria, ha regolato gli ammassi del grano per

contingente fino al 1 luglio 1962, data di entrata in vigore delle

disposizioni del regolamento n. 19 approvato dal Consiglio della

Comunità economica europea il 4 aprile dello stesso anno.

Nonostante i dubbi che la lettera delle disposizioni potrebbe far

sorgere è da ritenere che le leggi ora ricordate non abbiano importato

un ritorno al sistema dell'ammasso obbligatorio per contingente. Esse

infatti, hanno sicuramente vissuto, al pari della legge n. 454 del

1950, come leggi istitutive di ammassi facoltativi.

Ed invero nei decreti emanati dal Ministro per l'agricoltura per

l'esecuzione delle leggi anzidette (decreti ministeriali 2 ottobre

1951, 14 luglio 1952 e 4 settembre 1953), si parla sempre di "quantità

di frumento che i produttori possono conferire" all'ammasso;

espressione in tutto identica a quella contenuta nel D. M. 18 luglio

1950, emanato per l'esecuzione della legge n. 454 del 1950, ma

diametralmente opposta a quella usata nel D. M. 3 giugno 1948, relativo

all'ammasso obbligatorio dei cereali di produzione del 1948, nel quale

si parlava invece di "quantità di cereali soggette ad obbligo di

conferimento".

In sostanza, cessato con la campagna agraria 1948-1949 il periodo

vincolistico, il conferimento all'ammasso è stato sempre inteso quale

un diritto anziché un obbligo dei produttori, i quali in tanto

conferivano, in quanto trovavano di loro convenienza il prezzo fissato

dal Comitato interministeriale dei prezzi. All'uopo è opportuno

precisare che, a partire dalla campagna agraria 1949-1950, i prezzi del

grano, che i produttori avevano facoltà di conferire ai granai del

popolo, furono sempre fissati, sia per quanto riguarda i prezzi base,

sia per quanto riguarda le maggiorazioni e detrazioni dovute alle

caratteristiche del prodotto, dal C. I. P., malgrado che, ad esempio,

l'art. 7 del decreto n. 454 del 1950 disponesse che il prezzo del grano

sarebbe stato determinato dal Ministero per l'agricoltura.

È stato eccepito che gli ammassi disciplinati dalle leggi emanate

dopo il periodo vincolistico non possano considerarsi facoltativi in

quanto le leggi in questione prevedevano espressamente un ammasso

volontario che avrebbe potuto coesistere solo con quello obbligatorio.

L'eccezione è però priva di fondamento. L'ammasso facoltativo non era

inconciliabile con quello volontario date le diverse caratteristiche e

finalità dei due tipi di ammasso: il primo era gestito dai consorzi

agrari provinciali per conto dello Stato; il secondo, per il quale

erano previste agevolazioni creditizie e fiscali, era invece gestito

dai consorzi per conto dei produttori, con gestione rigorosamente

distinta da quella per conto dello Stato.

Ugualmente infondata è l'eccezione di inconciliabilità del

carattere facoltativo degli ammassi in esame con le Sanzioni previste

per l'inosservanza delle disposizioni che li regolavano. I produttori

avevano semplice facoltà di conferire il grano, ma se di tale facoltà

intendevano avvalersi dovevano osservare tutte le disposizioni dirette

a regolarne l'esercizio (modalità, termini di consegna del prodotto e

così via) ed erano passibili di sanzioni se contravvenivano alle

disposizioni medesime.

Concludendo, poiché gli ammassi disposti con le quattro leggi in

esame furono tutti facoltativi, non è fondata la questione di

legittimità costituzionale, non potendosi ritenere limitata la

libertà economica dei produttori quando vi è la semplice facoltà e

non già l'obbligo di conferire il prodotto all'ammasso.

Né, del pari, potrebbe parlarsi di limiti alla libertà economica

degli esercenti l'industria molitoria giacché costoro erano

perfettamente liberi di acquistare il grano, secondo la loro

convenienza, o dalla gestione di Stato, che ne deteneva del resto

modesti quantitativi, o direttamente dai produttori;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della

Corte di cassazione del 20 febbraio 1963 sulla legittimità

costituzionale delle disposizioni sull'ammasso del grano per

contingente contenuto nel D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888; nella

legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella

legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664, e nel

decreto-lgge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto

1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari