Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1959 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1958

dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Galigani

Roberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

22 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 148 del 21 giugno 1958.

Udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1959 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

uditi gli avv. Giorgio Balladore Pallieri e Luciano Stanghellini

per il Galigani, e l'avv. Guido Nardone per l'Istituto nazionale della

previdenza sociale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Galigani Roberto era un invalido del lavoro e godeva della relativa

pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In

forza del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (assunzione obbligatoria

dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra e per servizio), fu

assunto in qualità di operaio presso il cotonificio Villa Cortese di

Pistoia, continuando a percepire la pensione.

In data 26 aprile 1957, venne emanato il D.P.R. n. 818 il quale

all'art. 26 disponeva la sospensione del pagamento della pensione di

invalidità "quando l'avente diritto presti la sua opera alle

dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla

assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra

e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno

normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidità, se

si tratta di operaio, della metà, se si tratta di impiegato".

Il Galigani, il quale si trovava nelle condizioni di essere colpito

dal provvedimento di sospensione della pensione, con atto notificato il

31 ottobre 1957 citava avanti il Tribunale di Pistoia l'Istituto della

previdenza sociale esponendo che l'Istituto col primo novembre gli

avrebbe sospeso il pagamento della pensione di invalidità, in base al

predetto art. 26, del quale l'Istituto aveva reso nota l'applicazione

anche con appositi comunicati stampa.

Ciò premesso, il Galigani testualmente concludeva: "previa

sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, in accoglimento della istanza formulata dall'attore

perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 26

del D.P.R. n. 818 del 1957 per violazione degli art. 76 e 77 p.p. della

Costituzione, condannare l'Istituto della previdenza sociale a

ripristinare il pagamento della pensione di invalidità finora goduta

da Galigani Roberto a far tempo dal giorno successivo a quello della

pubblicazione della decisione della Corte costituzionale; con

condanna, ove del caso, alla corresponsione degli arretrati e cogli

interessi dalle scadenze successive alla pubblicazione in questione".

Si costituiva in giudizio l'Istituto della previdenza sociale, il

quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità dell'azione, in

quanto il Galigani, in base alla norma generale contenuta nell'art. 460

Cod. proc. civ., avrebbe dovuto, prima di promuovere l'azione

giudiziaria, esperire la via amministrativa e, precisamente, adire il

Comitato esecutivo dell'Istituto come previsto dell'art. 97 del R.D.L.

4 ottobre 1935, n. 1827. Per quanto poi riguardava l'eccezione di

illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957,

n. 818, l'Istituto sosteneva che l'eccezione era manifestamente

infondata.

Il Tribunale, con sentenza parziale 24 aprile 1958, respingeva

l'eccezione di improponibilità dell'azione e nella stessa data,

ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale, pronunciava ordinanza con

la quale disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958, n. 148.

Circa la questione di legittimità costituzionale l'ordinanza del

Tribunale sostanzialmente osserva quanto segue. L'art. 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218 (legge delegante), aveva disposto: "Entro cinque

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro

e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,

potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri cui

si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione,

nonché norme intese a:

1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con

quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento

dei servizi;

2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la

materia".

Il Tribunale, ritenuto che relativamente al citato art. 26 non

poteva trattarsi - come è pacifico inter partes - né di norma

transitoria né di redazione di un testo unico, osservò che non era

manifestamente infondata l'eccezione che il D.P.R. n. 818 del 1957

avesse ecceduto i limiti della delega contenuti nel citato art. 37

della legge delegante e fosse quindi costituzionalmente illegittimo. Al

riguardo il Tribunale osservò che l'art. 26 del decreto presidenziale

non poteva costituire norma di attuazione della legge delegante né

effetto di coordinamento fra tale legge e le vigenti norme in materia

di assicurazioni sociali.

Avanti questa Corte si costituiva l'attore Galigani Roberto,

rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Granelli e Luciano

Stanghellini, i quali, in data 11 luglio 1958, depositavano nella

cancelleria le proprie deduzioni, nelle quali concludevano chiedendo

che la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art.. 26

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Si costituiva pure l'Istituto della previdenza sociale,

rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli, Mario

Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, i quali nelle loro

deduzioni, depositate il 10 luglio 1958, chiedevano che la Corte

dichiarasse infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Il patrocinio dell'attore Galigani fonda la propria tesi sulle

seguenti argomentazioni, che riecheggiano quelle dell'ordinanza del

Tribunale. La questione consiste nel vedere se il più volte citato

articolo 26 possa rientrare nella categoria delle norme di attuazione o

in quella del coordinamento. Il patrocinio dell'attore lo nega e al

riguardo osserva che non può trattarsi di norma di attuazione, perché

tale norma non può per definizione creare ipotesi nuove, sconosciute

alla legge attuata, ma solo dettare con crete particolari disposizioni

necessarie per l'applicazione delle norme già impartite in via di

massima. In altri termini, la norma di attuazione può solo stabilire

le specifiche modalità con cui in concreto dovranno attuarsi nelle

particolari ipotesi quelle norme che, per la loro ampia portata

generale, presenterebbero delle difficoltà di pratica applicazione.

Nella specie - continua il patrocinio del Galigani - l'art. 26,

lungi dal costituire una attuazione particolare e concreta di norme

generali contenute nella legge delegante, rappresenta una vera e

propria innovazione. Infatti, mentre l'art. 12 di tale legge sancisce

che ai titolari di pensione che prestino la propria opera retribuita

alle dipendenze di terzi la pensione viene ridotta di un quarto e

comunque non oltre il 25% della retribuzione, l'art. 26 prescrive che

la pensione viene completamente sospesa quando la retribuzione di

titolare risulta superiore al terzo del guadagno normale che aveva

anteriormente al riconoscimento dell'invalidità, se si tratta di

operaio, o della metà, se si tratta di impiegato.

Da quanto sopra il patricinio del Galigani deduce che fra la

riduzione automatica della pensione prevista dall'art. 12 della legge

delegante e la sospensione disposta dall'art. 26 del decreto delegato

esiste un contrasto formale e sostanziale, per cui il secondo articolo

non può venir considerato come norma di attuazione della legge

delegante.

Il carattere innovativo dell'art. 26 esclude anche ad evidenza,

secondo il Galigani, che si possa trattare di coordinamento fra le

vigenti norme sulle assicurazioni sociali e quelle della legge

delegante.

Il patrocinio dell'Istituto nelle sue deduzioni risolleva

l'eccezione già proposta avanti al Tribunale, fondata come si è visto

sulla violazione dell'art. 460 Cod. proc. civile. Solleva poi anche una

eccezione che non figura proposta in sede di merito, sostenendo che

l'attore difettava di interesse ad agire, perché nel momento nel quale

iniziò l'azione giudiziaria (31 ottobre 1957) nessun provvedimento di

sospensione della pensione era stato preso a di lui carico. (Al

riguardo, in linea di fatto, risulta che il provvedimento di

sospensione fu preso il 4 dicembre 1957). Dalle surriferite eccezioni

di improponibilità o improcedibilità dell'azione di merito,

l'Istituto deduce poi la conseguenza della improponibilità del

giudizio di legittimità costituzionale, in quanto, mentre, in base

all'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tale giudizio non può avere se

non carattere incidentale, cioè sorgere nel corso di un giudizio

principale di merito, nella specie tale giudizio non avrebbe potuto

essere proposto e, quindi, non aveva giuridica esistenza.

Quanto al merito della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, l'Istituto osserva che

esso ben può costituire norma di attuazione della legge 4 aprile 1952,

n. 218. Al riguardo l'Istituto sostiene che le norme di attuazione non

possono venire equiparate "a quelle di mera esecuzione di una legge",

giacché per emanare norme del genere non sarebbe certo occorsa delega

al Governo da parte del potere legislativo. La concessione di delega,

espressamente comprensiva della facoltà di emanare norme di

attuazione, implica non soltanto la distinzione fra queste norme e

quelle regolamentari e di esecuzione, bensì anche la possibilità che

le norme del genere non siano in immediato, diretto rapporto con le

disposizioni testuali della legge di delega e possano anche attingere

il loro contenuto a principi insiti nella legge medesima. L'Istituto

rileva che tali principi si possono sintetizzare nel concetto che

l'ordinamento previdenziale si propone "in modo particolare di

assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso di invalidità e di vecchiaia, in conformità dell'art. 38 della

Costituzione".

Alla stregua delle surriferite osservazioni, l'Istituto conclude

che nella specie non sussiste il vizio costituzionale di eccesso di

delega. Che se, prosegue l'Istituto, l'art. 26 non dovesse ritenersi

norma di attuazione, esso sarebbe pur sempre costituzionalmente

legittimo in quanto costituirebbe un atto di coordinamento fra le

vigenti norme sulle assicurazioni sociali e quelle della legge

delegante, coordinamento di cui la legge aveva dato espresso mandato al

potere esecutivo.

L'art. 26 infatti costituirebbe coordinamento fra diverse

disposizioni nascenti da principi generali, principalmente quello

"secondo il quale la previdenza sociale adempie, in aderenza alle

finalità di carattere pubblico che le sono proprie, alla funzione di

"'sollievo dal bisogno", garantendo ai lavoratori, in ogni evento che

il bisogno suscita, quei "mezzi adeguati alle loro esigenze vitali " di

cui parla l'art. 38 della Costituzione".

Ambedue le parti hanno presentato memorie. In quella del Galigani,

a firma dell'avvocato Giorgio Balladore Pallieri e avvocato Luciano

Stanghellini, si sostiene anzitutto che, data l'indipendenza del

giudizio di merito a quo da quello di legittimità costituzionale, la

eccezione di improponibilità dell'azione, decisa e respinta dalla

sentenza del Tribunale, non deve formare oggetto di giudizio da parte

della Corte.

Sul punto della costituzionalità dell'art. 26 del D.P.R. n. 818

del 1957, il Galigani sviluppa gli argomenti da lui già esposti a

sostegno della illegittimità.

L'Istituto della previdenza sociale si rimette alle sue precedenti

deduzioni per quanto riguarda le questioni di improponibilità o

improcedibilità, sia dell'azione di merito che del giudizio di

legittimità costituzionale; questioni che poi ha sviluppato ampiamente

nella discussione orale.

Sul punto della costituzionalità dell'art. 26, l'Istituto ne

sostiene la legittimità, osservando che esso ben può venir

considerato norma di attuazione o effetto di coordinamento,

specialmente perché discenderebbe come conseguenza e applicazione di

principi generali ai quali si informano e la legge di delega e le varie

altre in materia di assicurazioni sociali. Considerato in diritto :

1. - L'Istituto della previdenza sociale nelle sue deduzioni avanti

la Corte ha insistito nelle eccezioni di improponibilità e di

improcedibilità dell'azione di merito, che già aveva sollevato avanti

al Tribunale. Si sosteneva che in base al disposto dell'art. 460 Cod.

proc. civ. il Galigani, prima di iniziare l'azione avanti l'autorità

giudiziaria avrebbe dovuto esperire la via amministrativa, e

precisamente adire il Comitato esecutivo dell'Istituto, come previsto

dall'art. 97 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827. Nella sua memoria e

nella discussione orale il patrocinio dell'Istituto sollevò un'altra

eccezione. Sostenne cioè che il Galigani, al quale nel momento in cui

spiccò la citazione (31 ottobre 1957) non era ancora stata sospesa la

pensione, mancava di interesse ad agire, non potendosi chiedere il

ripristino del pagamento di una pensione che non era stato ancora

sospeso. (Nella narrativa del fatto già si è rilevato che il

pagamento era stato poi sospeso il 4 dicembre 1957. La sentenza

parziale che dichiarò proponibile l'azione del Galigani è del 24

aprile 1958).

2. - Circa le due surriferite eccezioni di improponibilità o di

improcedibilità dell'azione di merito la Corte osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda la seconda (mancanza di interesse ad agire) è

evidente che non può venir presa in considerazione, giacché è

attinente al giudizio di merito, sul quale la Corte, investita del

giudizio di costituzionalità, non può interferire, salvo che per la

verifica del presupposto della rilevanza della questione di

costituzionalità per la decisione di merito; presupposto che nella

specie risulta dall'ordinanza di rinvio. Lo stesso è a dirsi per la

prima eccezione (violazione dell'art. 460 Cod. proc. civ.) che il

Tribunale ha respinto con la motivata sentenza parziale 24 aprile 1958.

Il patrocinio dell'Istituto ha criticato la sentenza del Tribunale,

contro la quale ha dichiarato di aver interposto appello; ma è chiaro

che trattasi anche qui di una questione attinente al giudizio di

merito, sulla quale la Corte, che è investita soltanto delle questioni

di legittimità costituzionale, non può interferire.

3. - Dalle surriferite eccezioni l'Istituto deduce poi che

improponibile sarebbe l'attuale giudizio di legittimità

costituzionale, in quanto tale giudizio non può avere se non carattere

incidentale, sorgere cioè nel corso di un giudizio principale,

giudizio che, nel caso, non avrebbe potuto essere proposto e, quindi,

non aveva giuridica esistenza. Al riguardo la Corte osserva che se è

vero che nei casi previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87, il giudizio di legittimità costituzionale non può avere se non

carattere incidentale, altrettanto è vero che all'uopo è sufficiente

che un giudizio di merito sia stato di fatto instaurato, il che nella

specie non è dubbio. La Corte, data l'indipendenza del giudizio di

merito da quello di legittimità costituzionale, non può scendere ad

esaminare se il primo sia stato iniziato in modo proceduralmente

regolare. Quanto infine al rilievo che la sentenza del Tribunale di

Pistoia sarebbe stata appellata, è ovvio rilevare che nessuna norma di

legge impone che per dare ingresso all'azione di legittimità

costituzionale le questioni di proponibilità o di altre pregiudiziali

del giudizio di merito debbano essere definite con sentenza non più

impugnabile. La definitiva decisione di tali questioni potrà avere

riflessi sulla singola causa, ma non può toccare il giudizio di

legittimità costituzionale, il quale è assolutamente autonomo nel

proprio svolgimento, e indipendente dalle sorti del giudizio

principale.

Pertanto le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Istituto devono

essere respinte.

4. - Il vizio denunciato è di eccesso di delega.

La legge di delega è quella del 4 aprile 1952, n. 218,

sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la

invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Essa contiene numerose

disposizioni. Il titolo I dice: "Modificazioni e integrazioni al regio

decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio

1939, n. 1272, e successive modificazioni". Il titolo II: "Adeguamenti

delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". Il

titolo III: "Disposizioni transitorie e finali", diviso in ben 12

lunghi articoli con numerose tabelle. Si comprende pertanto come sia

apparsa opportuna la concessione di delega al Governo, tanto più che

numerose disposizioni legislative in materia esistevano anche prima

della legge 4 aprile 1952, n. 218. La delegazione è contenuta

nell'art. 37 così formulato: "Entro cinque anni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere

emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si

informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione

nonché norme intese a:

1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con

quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento

degli organi e dei servizi;

2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la

materia".

In base alla citata legge di delega fu emanato il D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, contenente fra gli altri l'art. 26 del seguente tenore:

"Il pagamento della pensione di invalidità è sospeso quando l'avente

diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della

legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o

invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione

superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al

riconoscimento dell'invalidità se si tratta di operaio, o alla metà,

se si tratta di impiegato".

Oggetto della censura di legittimità costituzionale è appunto

l'art. 26 dinanzi citato, sostenendosi dall'attore Galigani, e

contestandosi dall'Istituto, che esso eccede i limiti della

delegazione.

Nella controversia erano in discussione tre norme di legge: la

prima, contenuta nel citato art. 26; la seconda, nell'art. 12 della

legge di delegazione, dispone: "Ai titolari di pensione che prestano la

propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento

complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una

quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto è

disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al

proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati. La trattenuta

di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della

retribuzione". La terza norma infine è contenuta nell'art. 10 del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella

legge 6 luglio 1939, n. 1272, articolo che è del seguente tenore: "Si

considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in

occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo

permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un

terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà,

per gli impiegati. La pensione di invalidità è soppressa quando la

capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai

limiti indicati al primo comma".

5. - La controversia, quale si ricava dalle deduzioni delle parti,

si può sintetizzare nel modo seguente. L'attore osserva che la legge

di delega aveva dato mandato al Governo di emanare norme di attuazione

e di coordinamento in conformità dei principi e dei criteri cui essa

legge si informa; mentre l'art. 26 non potrebbe essere ritenuto norma

di attuazione né di coordinamento, donde il vizio di illegittimità

costituzionale per eccesso di delega. L'Istituto della previdenza

sociale per contro nega che sussista tale eccesso.

6. - La Corte ritiene che la norma dell'art. 26 non possa essere

considerata norma di attuazione o norma di coordinamento, rientrante

nei limiti della delegazione.

Superfluo sarebbe qui discutere in generale circa la estensione

delle potestà conferibili al Governo con le leggi di delegazione o

circa la nozione di norma di attuazione e il contenuto che è proprio

delle norme di coordinamento.

Certo è che, per quanto ampie siano le facoltà delegate al

Governo nei singoli casi, con la legge delegata non possono essere

dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa legge di

delegazione; né si potrebbero mai qualificare norme di attuazione

quelle che contrastassero con le norme della legge alla quale dovrebbe

essere data attuazione.

Se si raffronta l'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con

l'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, evidente

appare il contrasto, in quanto che in luogo della riduzione di una

quota del trattamento di pensione che la legge di delega dispone quando

il pensionato presta opera alle dipendenze di altri, la legge delegata

dispone che il pagamento sia sospeso. È chiaro che la sospensione del

pagamento è cosa ben diversa dalla riduzione. L'art. 26 della legge

delegata non è quindi norma di attuazione, onde non può essere

negato l'eccesso di delega che importa la illegittimità della norma

contenuta nell'art. 26.

7. - Né sarebbe possibile considerare la norma dettata nel l'art.

26 come norma di coordinamento, ricollegata all'art. 10 del R.D.L. 14

aprile 1939, n. 636, in quanto alla revoca della pensione ivi

disposta sostituirebbe la semplice sospensione del pagamento, riuscendo

così più favorevole ai pensionati, come l'INPS sostiene ma il

Galigani nega.

Ai fini della causa è sufficiente rilevare che la funzione del

coordinamento è di armonizzare secondo criteri di logica e di tecnica

giuridica una serie di norme contenute in uno o più testi di legge,

non già quello di introdurre norme nuove, quale è quella

dell'impugnato art. 26 che nessun riferimento ha con il menzionato art.

10 della legge del 1939. Basterà qui considerare che la ipotesi per

la quale il detto art. 10 disponeva la revoca della pensione è diversa

da quella per la quale l'art. 26 della legge delegata dispone la

sospensione. La revocazione poteva avvenire, secondo la legge del 1939,

solo quando fosse accertata la cessazione della invalidità con il

ricupero della capacità di guadagno del pensionato. Secondo l'art. 26

della legge delegata, la sospensione del pagamento della pensione

deriverebbe invece dal semplice fatto che il pensionato presti opera

alle dipendenze altrui in forza della legislazione speciale che impone

l'assunzione degli invalidi. Poiché nessuna indagine viene qui fatta

sul ricupero o meno della normale capacità di guadagno, si è fuori

delle ipotesi dell'art. 10 della legge del 1939, e si rientra in quella

dell'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, che, come si è

detto, consentiva soltanto una riduzione del trattamento di pensione,

mentre l'art. 26 dispone la sospensione totale del pagamento,

introducendo così nel sistema una norma del tutto nuova che non può

qualificarsi né di attuazione né di coordinamento.

8. - Che poi, come afferma l'Istituto, l'art. 26 abbia colmata una

lacuna della legge e corrisponda allo spirito informatore e ai principi

e criteri direttivi della medesima, è questione che potrebbe essere

sostenibile; senonché il punto da decidere è se la lacuna potesse

venire colmata con una norma di attuazione o di coordinamento, dato che

la legge di delegazione non aveva attribuito al Governo,

genericamente, il potere di emanare nuove norme con il solo limite

della conformità ai principi e ai criteri direttivi di essa; bensì

attribuiva solo il potere di emanare norme di attuazione e di

coordinamento.

A proposito di principi, l'Istituto insistette sulla tesi che il

principio informatore della legislazione sulle assicurazioni sociali è

il sollievo dal bisogno, con la conseguente alternativa fra

retribuzione e prestazione assistenziale; e all'uopo l'Istituto citò

l'articolo 38 della Costituzione. Ora, a parte che sulla natura e sugli

scopi di tale legislazione esistono molte divergenze d'opinione, dato -

fra l'altro - che le prestazioni assistenziali prescindono dalla

situazione economica degli assistiti, resta il fatto che il potere

conferito al Governo con la legge di delegazione è unicamente quello

di emanare norme di attuazione e di coordinamento, tra le quali non è,

come si è detto, compresa la disposizione dettata con l'art. 26.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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