Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA

1. - Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3,

primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21

febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta

contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 506 del

Registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina,

magistrato di Tribunale con funzione di giudice presso il Tribunale

di Cagliari, avverso due decreti del Ministro di Grazia e Giustizia

con i quali le venivano concessi due periodi di congedo straordinario

per maternità, con diritto a tutti gli assegni ma con esclusione

della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio

1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha

sollevato, con ordinanza del 21 febbraio 1989, in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost., una questione di legittimità costituzionale di

tale disposizione, nella parte in cui appunto prevede che detta

indennità - istituita a favore dei magistrati ordinari "in relazione

agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro

attività" - non spetti, tra l'altro, nei periodi di "assenza

obbligatoria o facoltativa previsti dagli articoli 4 e 7 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204".

Il Tribunale amministrativo regionale richiama, come tertium

comparationis, il disposto dell'art. 41 del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3, che assicura alle dipendenti statali in congedo straordinario

per gravidanza e puerperio il pagamento di tutti gli assegni, escluse

solo "le indennità per servizio e funzioni di carattere speciale"

(oltre a quella per lavoro straordinario); ed osserva che il concetto

di specialità attiene a "qualche tratto che caratterizzi le funzioni

svolte da un singolo dipendente o da un distinto gruppo di

dipendenti" e che dia perciò titolo ad un'indennità aggiuntiva.

L'indennità di cui all'impugnato art. 3 non avrebbe viceversa

tali caratteri, sia perché è corrisposta a tutti i magistrati a

prescindere dalle funzioni svolte, sia perché non è distintiva

della peculiarità delle funzioni giudiziarie rispetto a quelle degli

altri dipendenti statali, dato che il trattamento economico dei

magistrati è soggetto a regolamentazione autonoma.

L'evidenziata disparità di trattamento sarebbe perciò priva di

obiettive giustificazioni e confliggerebbe, oltre che con l'art. 3,

anche con l'art. 37 Cost. per la sua diretta incidenza sulla materia

della tutela della lavoratrice madre.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, eccepisce innanzitutto

l'inammissibilità della questione in quanto riferita ai periodi di

assenza facoltativa, dato che il giudizio a quo concerne solo i

periodi di assenza obbligatoria per gravidanza (di due mesi) e di

maternità (tre mesi dopo il parto).

Nel merito, contesta il dedotto contrasto con l'art. 37 Cost., in

quanto la garanzia di pari retribuzione della donna "a parità di

lavoro" presupporrebbe l'effettività della prestazione lavorativa, a

prescindere dalla volontarietà o meno del suo mancato svolgimento.

In riferimento, poi, all'art. 3 Cost., l'Avvocatura ammette che

l'indennità in questione non ha carattere speciale, essendo essa

corrisposta genericamente "in relazione agli oneri" che magistrati ed

equiparati incontrano "nello svolgimento della loro attività"; ma

osserva che all'assumibilità del citato art. 41 a tertium

comparationis osta l'assoggettamento a regolamentazione autonoma del

trattamento economico dei magistrati e che gli anzidetti oneri

"parrebbero collegarsi all'effettiva prestazione del servizio". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (recante "Provvidenze per il

personale di magistratura"), nella parte in cui esclude la

corresponsione della "speciale" indennità ivi prevista a favore dei

magistrati ordinari nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa

per maternità di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204. Tale esclusione darebbe luogo, a suo avviso, ad una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità

delle dipendenti statali, cui nei detti periodi è garantito il

diritto all'intero trattamento economico, con esclusione solo delle

indennità "per servizi e funzioni di carattere speciale" (oltre che

per lavoro straordinario: art. 41 d.P.R. 1° gennaio 1957, n. 3). Ne

scaturirebbe, inoltre, una violazione dell'art. 37 Cost., dato che la

norma impugnata avrebbe "diretta incidenza nella materia della tutela

della lavoratrice madre".

2. - La questione, benché testualmente riferita, nell'ordinanza,

anche alle ipotesi di assenza facoltativa di cui all'art. 7 della

legge n. 1204 del 1971, concerne in realtà le sole ipotesi di

assenza obbligatoria di cui all'art. 4 della stessa legge. Ciò non

solo perché, come rileva l'Avvocatura, esclusivamente queste ultime

erano oggetto del giudizio a quo, ma soprattutto perché ad esse è

circoscritta la motivazione delle censure proposte. Nell'assumere

come tertium comparationis il citato art. 41 del d.P.R. n. 3 del

1957, infatti, il giudice a quo si è riferito solo a quella parte di

esso (primo comma) che disciplina il trattamento economico delle

dipendenti statali durante i periodi di assenza obbligatoria per

maternità; né un ampliamento della questione può rinvenirsi nella

censura prospettata in relazione all'art. 37 Cost. Ciò premesso, la

questione - considerata rispetto ai parametri invocati - deve

ritenersi non fondata.

È ben vero, infatti - quanto alla censura ex art. 3 Cost. - che

l'indennità in questione non può definirsi "speciale" nel senso in

cui tale locuzione è adottata nel citato art. 41 del d.P.R. n. 3 del

1957, assunto a tertium comparationis.

Qui, invero, l'esclusione dal trattamento economico per maternità

concerne le indennità corrispondenti a particolari prestazioni

dell'impiegato o gruppo di impiegati, mentre l'indennità di cui

all'impugnato art. 3 spetta a tutti i magistrati (ordinari,

amministrativi, militari nonché agli avvocati e procuratori dello

Stato: art. 2 legge n. 425 del 1984) a prescindere dalle funzioni

svolte ed anche ove esse, in concreto, siano lato sensu

amministrative.

Il carattere "speciale" espressamente attribuito a tale indennità

rileva, però, sotto altri profili, che valgano a distinguerla

rispetto agli emolumenti propri della generalità dei dipendenti

statali e sono connessi alle peculiarità delle funzioni dei

magistrati ed allo status, appunto speciale, ad essi assegnato

nell'ordinamento costituzionale.

Innanzitutto, l'indennità in esame è espressamente correlata ai

particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento

della loro attività", la quale tra l'altro comporta un impegno senza

precisi limiti temporali, dal che discende un rigoroso collegamento

con il servizio effettivamente prestato. Peraltro - ed in

collegamento con la pari ordinazione delle funzioni (art. 107, terzo

comma, Cost.) - essa è attribuita in misura uguale a tutti i

magistrati investiti di funzioni giurisdizionali, a prescindere

dall'anzianità e dalla qualifica rivestita.

Specificamente connessa allo status dei magistrati è, poi,

l'ulteriore, essenziale caratteristica dell'indennità in questione,

costituita dall'essere essa assoggettata al medesimo meccanismo di

rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati dal

precedente art. 2 della medesima legge. In attuazione del precetto

costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata

anche sotto il profilo economico (sentenza n. 1 del 1978) evitando

tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei

confronti di altri poteri, il legislatore ha col citato art. 2

predisposto un meccanismo di adeguamento automatico delle

retribuzioni dei magistrati che, in quanto configurato con l'attuale

ampiezza di termini di riferimento, concretizza una guarentigia

idonea a tale scopo. La sua estensione anche all'indennità in

discorso - corrisposta con la stessa cadenza mensile degli stipendi -

ne evidenzia non solo la natura retributiva, di componente del

normale trattamento economico dei magistrati, ma anche la

specificità rispetto alle indennità, variamente denominate,

attribuite al personale amministrativo statale. Tale caratteristica

è così intrinsecamente connessa allo status dei magistrati che il

legislatore, anche quando ha ritenuto di estendere l'indennità al

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed a quello

amministrativo delle magistrature speciali (leggi 22 giugno 1988, n.

221 e 15 febbraio 1989, n. 51), l'ha attribuita in misura fissa,

escludendone l'applicabilità del suddetto meccanismo di adeguamento.

Resta così smentito l'assunto del giudice a quo secondo cui la

specialità dell'indennità in questione non sarebbe correlata al

peculiare status dei magistrati; ed anzi è proprio la circostanza

che il trattamento economico di costoro è soggetto ad una

regolamentazione autonoma che preclude di apprezzare in riferimento

al principio d'uguaglianza la diversa disciplina adottata per i

periodi di assenza per maternità.

Quanto poi all'ulteriore censura riferita all'art. 37 Cost., essa

non è suscettibile di considerazione autonoma in quanto è

prospettata in modo così sommario e generico da non consentire di

apprezzare i termini dell'asserita violazione di tale disposizione,

ed in particolare di chiarire se si lamenti una non "adeguata"

protezione della lavoratrice madre ovvero - come opina l'Avvocatura -

una violazione della garanzia di pari retribuzione rispetto al

lavoratore;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37

della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sardegna con ordinanza del 21 febbraio 1989 (r.o. n. 506/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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