Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7

luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso

con ordinanza emessa l'11 giugno 1992 dal Pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra Beltrame Gina ed altri e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Gina Beltrame ed altri 42 ex dipendenti di enti locali,

collocati a riposo in date diverse, ma tutte comprese tra il 1°

giugno 1982 ed il 31 maggio 1983, hanno adito il Pretore di Verona,

quale giudice del lavoro, lamentando che l'I.N.A.D.E.L. avesse

liquidato l'indennità premio di servizio ad essi spettante

computandovi solo parzialmente l'indennità integrativa speciale.

Più precisamente, l'istituto, dovendo calcolare detta indennità, a

norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sulla base della

retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi del rapporto (un

periodo che, per i ricorrenti, si poneva a cavallo della data del 1°

giugno 1982), aveva computato l'intero importo dell'indennità

integrativa speciale soltanto per determinare la retribuzione

contributiva relativa ai mesi successivi al 1° giugno 1982, mentre

per i mesi precedenti a tale data l'indennità integrativa speciale

era stata computata nella misura "congelata" prevista dagli articoli

1 e 1- bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, articoli

abrogati - con effetto, appunto, dal 1° giugno 1982 - dall'art. 4,

comma nono, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il Pretore adito ha ritenuto che l'operato dell'I.N.A.D.E.L. fosse

conforme alle norme di legge che regolavano la questione, secondo

l'interpretazione che di esse avevano dato le Sezioni Unite della

Cassazione con la sentenza n. 12024 dell'11 novembre 1991. È pur

vero - aveva osservato la Corte - che il diritto all'indennità

premio di servizio sorge al momento della cessazione del rapporto ed

è quindi regolato dalla legge vigente a tale data (e cioè, nelle

ipotesi in questione, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva

abrogato il "congelamento" dell'indennità integrativa speciale al

1977, ai fini del calcolo dei trattamenti di fine rapporto). Ma, per

il calcolo di questo particolare trattamento di fine rapporto,

occorreva far riferimento, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del

1968, alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. Per la

determinazione di tale parametro occorreva, quindi, aver riguardo a

quale fosse la retribuzione assoggettata a contribuzione secondo la

disciplina vigente nel periodo cui ciascuna mensilità di

retribuzione si riferiva. Prima del 1° giugno 1982, l'art. 3 della

legge 7 luglio 1980, n. 299, aveva assoggettato l'indennità

integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali alla

contribuzione previdenziale limitatamente alla misura massima

prevista dalla legge n. 91 del 1977 e cioè con esclusione degli

aumenti scattati dopo il 31 gennaio 1977, mentre solo dopo il 1°

giugno 1982 e quindi solo per le retribuzioni dei mesi successivi a

tale data, la limitazione suddetta era venuta meno per effetto della

legge n. 297 del 1982. Tale interpretazione, aveva aggiunto la

medesima Corte, era confermata dall'art. 30 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 1989, n. 144, che aveva espressamente individuato nel 1°

giugno 1982 la data di decorrenza dell'assoggettamento a

contribuzione previdenziale dell'intero importo dell'indennità

integrativa speciale.

Tanto premesso, il giudice a quo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, sottopone al vaglio di questa Corte la legittimità

costituzionale del medesimo articolo 3, con riferimento agli articoli

3, 36 e 38 della Costituzione.

La violazione del principio di uguaglianza, osserva il Pretore di

Verona, appare prospettabile per un duplice profilo: per

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti

privati, in contrasto con l'intento perequativo perseguito dalla

stessa legge n. 299 del 1980; e "per ingiustificata disparità di

trattamento all'interno del pubblico impiego tra categorie di

lavoratori che cessano dal rapporto in tempi diversi in quanto

l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91 del 1977 ha fatto venir

meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli

aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio

1977 per quei dipendenti pubblici in relazione ai quali l'esclusione

dal computo dipendeva solo dallo stesso art. 1 legge 91/1977".

Secondo il giudice a quo, la non computabilità di una componente

del trattamento economico agli effetti del calcolo di un trattamento

di natura previdenziale, quale è l'indennità premio di servizio,

concretizza anche una

violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, tanto più

perché si tratta di una componente che ha la specifica funzione di

adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della

capacità di acquisto della moneta e, quindi, di mantenere un

rapporto di proporzionalità tra il valore reale del lavoro ed il

valore reale della moneta.

Il giudice remittente ricorda, infine, che la questione di

costituzionalità qui sollevata è stata già sottoposta al vaglio

della Corte costituzionale e che quest'ultima, con la sentenza n. 236

del 1986, l'aveva dichiarata non fondata sulla base di

un'interpretazione che aveva ritenuto il carattere formale e non

materiale del rinvio operato dalla norma impugnata all'art. 1 della

legge n. 91 del 1977. Tale interpretazione - secondo il giudice a quo

- era stata invece disattesa dalla predetta pronunzia delle Sezioni

Unite, sicché era oggi da considerarsi diritto vivente proprio

quello che aveva indotto allora i giudici ad investire la Corte e che

anche quest'ultima, nella motivazione della suddetta pronunzia, aveva

mostrato di ritenere non conforme al dettato costituzionale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura ha ribadito le osservazioni già formulate nella citata

pronunzia della Corte di cassazione, secondo le quali era da

escludersi il contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della

Costituzione, vertendosi in tema di scelte discrezionali del

legislatore circa la strutturazione dell'indennità di fine rapporto,

che non toccano il criterio della sua proporzionalità alla quantità

e qualità di lavoro, né incidono sulla idoneità del trattamento a

soddisfare le esigenze di vita del lavoratore.

L'Avvocatura ha osservato, infine, che la Corte era già stata

investita della più generale questione relativa all'inclusione

dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di

fine rapporto del pubblico impiego, sicché dalla relativa decisione

sarebbero venuti elementi utili per la soluzione del problema qui in

esame.

3. - Le parti private non si sono costituite. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Pretore di Verona in ordine all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980

n. 299, riguarda l'indennità premio di servizio liquidata ai

dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L. cessati dal servizio

nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983. Nel trattamento di

fine rapporto ad essi liquidato è stata computata soltanto una quota

degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati nel

periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982: più precisamente la quota

corrispondente a tanti dodicesimi quanti erano i mesi intercorsi tra

il 1° giugno 1982 e la data del loro collocamento a riposo.

Per meglio illustrare i termini della questione, appare opportuno

premettere un quadro sintetico delle norme che si sono succedute

nella disciplina della materia.

Con l'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 venne stabilito

che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa

speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti

all'I.N.A.D.E.L. era soggetta a contribuzione previdenziale ed era

quindi computabile ai fini del calcolo dell'indennità premio di

servizio, ma soltanto "nella misura massima prevista dall'articolo 1

della legge 31 marzo 1977 n. 91" (rectius: dall'articolo 1 del

decreto-legge 1° febbraio 1977 n. 12, convertito in legge con la

legge 31 marzo 1977 n. 91), e cioè con esclusione degli aumenti

scattati posteriormente al 31 gennaio 1977. L'articolo 4, comma nono,

della legge 29 maggio 1982 n. 297 abrogò il suddetto articolo 1 del

decreto-legge n. 12 del 1977 e questa Corte, con sentenza n. 236 del

1986, affermò che il rinvio a detta norma contenuto nell'articolo 3

della legge n. 299 del 1980 era di carattere formale, sicché, a

seguito e per effetto dell'abrogazione suddetta, doveva ritenersi non

più operante l'esclusione dall'assoggettamento a contribuzione e dal

computo dell'indennità premio di servizio degli aumenti

dell'indennità integrativa speciale successivi al 1° febbraio 1977.

Sorse quindi il problema dei criteri di calcolo dell'indennità

premio di servizio per i dipendenti che erano stati collocati a

riposo entro i dodici mesi successivi al 1° giugno 1982, data di

entrata in vigore della legge n. 297 del 1982. Il problema si poneva

in ragione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, secondo

cui l'indennità premio di servizio è pari all'ottanta per cento di

un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici

mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto. Per coloro che erano

stati collocati a riposo nel periodo suddetto, alcuni dei dodici mesi

che costituivano il periodo di riferimento per la determinazione

della retribuzione contributiva erano precedenti al 1° giugno 1982 e,

quindi, la retribuzione contributiva ad essi afferente non

comprendeva le quote "congelate" dell'indennità integrativa

speciale: in questo senso si espressero le Sezioni Unite della

Cassazione con sentenza dell'11 novembre 1991 n. 12024.

Il Pretore di Verona ritiene che tale assetto normativo si ponga

in contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La violazione del principio di uguaglianza viene prospettata, in

primo luogo, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di

trattamento rispetto ai dipendenti privati.

La censura non è motivata e comunque la denunziata disparità non

sussiste, perché anche per i lavoratori privati l'articolo 5 della

legge n. 297 del 1982 prevedeva che l'inserimento delle quote

"congelate" dell'indennità di contingenza nel computo del

trattamento di fine rapporto avvenisse in modo graduale.

Il giudice a quo denunzia altresì una ingiustificata disparità

di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti per i quali

l'esclusione dell'indennità integrativa speciale 1977-1982 dal

computo del trattamento di fine rapporto dipendeva esclusivamente dal

citato articolo 1 del decreto-legge del 1977.

Non è precisato a quale categoria di pubblici dipendenti il

giudice a quo faccia riferimento. È comunque sufficiente osservare

che per la generalità dei pubblici dipendenti, fino alla legge 29

gennaio 1994 n. 87, l'indennità integrativa speciale era esclusa dal

computo del trattamento di fine rapporto, e che tale legge l'ha resa

computabile solo a partire dal 1984.

Il giudice a quo sembra prospettare, infine, una ingiustificata

disparità di trattamento tra lavoratori che cessano dal servizio in

tempi diversi. È da ritenere che la questione faccia riferimento

alle diversità di calcolo dell'indennità premio di servizio che si

verificano, per effetto del meccanismo normativo sopra descritto, a

seconda di quale sia la data del collocamento a riposo, nell'arco di

tempo che va dal giugno 1982 al giugno 1983.

Anche sotto tale profilo, peraltro, la censura deve essere

disattesa. La denunziata disparità di trattamento ratione temporis

è un effetto naturale - e come tale giustificato - della successione

di leggi nel tempo. Questa Corte ha più volte ribadito - da ultimo

anche con la sentenza n. 243 del 1993 - che "non può contrastare con

il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato

alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,

perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento

diversificatore". Va ricordato, del resto, che la sentenza n. 182 del

1988 ha negato che vi fosse ingiustificata disparità di trattamento

tra i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. che erano andati a riposo

prima del 1° giugno 1982 (per i quali era totalmente esclusa la

computabilità ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio

delle quote "congelate" dell'indennità integrativa speciale) e

quelli il cui servizio era cessato successivamente a tale data.

3. - Secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe

con gli articoli 36 e 38 della Costituzione in quanto esclude dal

calcolo di un trattamento di natura previdenziale una componente del

trattamento economico, quale l'indennità integrativa speciale, che

ha la specifica funzione di adeguare il valore nominale della

retribuzione alle variazioni della capacità di acquisto della moneta

e, quindi, di mantenere un rapporto di proporzionalità tra il valore

reale del lavoro ed il valore reale della moneta.

La questione, nei termini generali in cui è prospettata - tali da

trascendere la situazione di coloro che sono stati collocati a riposo

nei dodici mesi successivi al 1° giugno 1982 - è manifestamente

infondata. Con sentenza n. 142 del 1980, questa Corte ha già

statuito che una esclusione limitata nel tempo dell'indennità di

contingenza dal computo del trattamento di fine rapporto non arreca

offesa in misura censurabile ai suddetti parametri costituzionali ed

ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977, al

quale la norma qui impugnata fa rinvio.

4. - Il giudice a quo richiama infine la sentenza n. 236 del 1988

per rilevare che la già ricordata interpretazione adottata dalle

Sezioni Unite della Cassazione non sarebbe compatibile con la

qualificazione come formale o mobile del rinvio che la norma

impugnata fa all'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977, mentre

tale qualificazione era stata assunta a base della decisione

pronunziata da questa Corte con la sentenza n. 236 del 1986.

L'argomento non è conferente in questa sede, poiché non

prospetta profili direttamente riguardanti la legittimità

costituzionale della norma. Deve comunque essere osservato che

l'inferenza prospettata dal giudice a quo appare non conforme a

logica: l'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977 è venuto meno

a partire dal 1° giugno 1982 per effetto di un'abrogazione non

retroattiva; proprio perché il rinvio al suddetto articolo 1 era

mobile, anche la non computabilità delle quote "congelate"

dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione contributiva

degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. è venuta meno solo a partire dalle

retribuzioni successive al giugno 1982.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299

(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.

153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli

enti locali per l'anno 1980) per contrasto con l'articolo 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con ordinanza dell'11

giugno 1992 (r.o. n. 691 del 1992);

2) dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale del medesimo articolo 3 della legge 7

luglio 1980, n. 299 per contrasto con gli articoli 36 e 38 della

Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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