Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di

un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i

relativi componenti, oggetto di brevetto), promosso con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1995 dalla Commissione dei ricorsi contro i

provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso

proposto da Kirin-Amgen Inc. contro Ufficio italiano brevetti e

marchi, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della società Kirin-Amgen Inc.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino e Carlo Fiammenghi per la

società Kirin-Amgen Inc. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Una società statunitense aveva depositato, nell'ultimo giorno

utile consentitole dalla normativa, presso l'Ufficio provinciale

industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) di Milano la domanda

volta ad ottenere il "certificato complementare di protezione per i

medicamenti" che la legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per

il rilascio di un certificato complementare di protezione per i

medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) ha previsto

onde consentire al titolare di brevetto farmaceutico di prolungarne

la durata oltre il limite ventennale. Ma l'Ufficio italiano brevetti

e marchi aveva respinto la richiesta, perché pervenutagli oltre il

termine di legge, in quanto, a norma dell'art. 2 della legge

predetta, la domanda può essere presentata esclusivamente presso

l'Ufficio centrale stesso, direttamente o tramite il servizio

postale.

Adita con ricorso avverso tale provvedimento dalla società

richiedente, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con ordinanza emessa il 18

febbraio 1995, ha sollevato - in riferimento all'art. 41 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, della citata legge n. 349 del 1991, nella parte in cui

non prevede che detta domanda possa essere presentata anche per il

tramite dell'Ufficio provinciale territorialmente competente.

L'esclusione di tale possibilità non appare ragionevole alla

rimettente Commissione, in quanto il deposito presso l'Ufficio

provinciale fornirebbe garanzie di certezza circa la data di

presentazione, non meno adeguate di quelle offerte dal servizio

postale. Essa si tradurrebbe quindi in una ingiustificata limitazione

della scelta dei mezzi preordinati all'attuazione dell'iniziativa

economica, costituzionalmente garantita.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, osservando come la norma

impugnata si ispiri alle generali finalità di accertamento proprie

della legislazione brevettuale, riconducibile alla riserva con cui

all'art. 41 della Costituzione consente alla legge di determinare i

programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica sia

indirizzata e coordinata a fini sociali. Le formalità di

presentazione descritte dal censurato art. 2 risulterebbero chiare,

normali e di impegno per nulla gravoso.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata, che ha chiesto la declaratoria d'illegittimità

costituzionale, rilevando anzitutto come il deposito dell'ordinaria

domanda di brevetto presso l'U.P.I.C.A. sia previsto dalla legge

quale alternativa a quello effettuato presso l'Ufficio centrale

brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi). Gli Uffici

provinciali in argomento, che sono i rappresentanti periferici

dell'amministrazione interessata, offrono - osserva la parte - tutte

le necessarie garanzie di regolarità delle operazioni e la certezza

della data. La denunciata esclusione del deposito presso di essi

della domanda relativa al certificato complementare limiterebbe in

modo ingiustificato il diritto del cittadino di scegliere i mezzi per

l'attuazione dell'iniziativa economica, penalizzando oltretutto i

brevettanti non residenti in Roma, ove ha sede l'Ufficio citato, i

quali "devono investire energie per fargli pervenire le domande". Considerato in diritto

1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio

italiano brevetti e marchi dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nella

parte in cui prevede che la domanda volta ad ottenere il rilascio del

certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco

debba essere presentata, direttamente o tramite il servizio postale,

soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano

brevetti e marchi) con sede in Roma, e non possa invece essere anche

depositata presso l'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed

artigianato territorialmente competente. A parere della rimettente

commissione, dall'omessa previsione di tale ultima possibilità

deriverebbe una lesione della libertà d'iniziativa economica privata

garantita dall'art. 41 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 4-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Disposizioni

in materia di brevetti per invenzioni industriali), introdotto

dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, prevede la

possibilità del rilascio di un "certificato complementare di

protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di

brevetto". Tale certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore

periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione

brevettuale: periodo corrispondente a quello intercorso tra la data

di deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui

viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio

del medicamento.

Quest'ultimo lasso di tempo può infatti, nel settore farmaceutico,

protrarsi a lungo, per via del succedersi di sperimentazioni

obbligatorie ed autorizzazioni amministrative, così da non

consentire al titolare un adeguato sfruttamento del brevetto e, con

esso, anche un completo ammortamento degli elevati costi solitamente

connessi alla ricerca ed alla produzione dei farmaci.

Il citato art. 4-bis prevede nel secondo comma che la domanda di

certificato complementare debba essere presentata dal titolare del

brevetto all'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano

brevetti e marchi ex art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, come

modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480). E l'art.

2 della legge n. 349 del 1991, nel secondo comma denunciato dalla

rimettente Commissione, precisa a sua volta che la domanda può

essere presentata "esclusivamente" presso detto Ufficio,

"direttamente o tramite servizio postale".

2.2. - Quest'ultima previsione è evidentemente da porre in

relazione con l'obbligo, sancito dal terzo comma del citato art.

4-bis a carico dell'Ufficio stesso, di rendere noti, mediante

pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali sia

stato richiesto il rilascio del certificato complementare; bollettino

che dev'essere "reso disponibile al pubblico" entro il mese

successivo a quello durante il quale sono state depositate le

domande, alle quali - è da sottolineare - il successivo quinto comma

attribuisce in via provvisoria "gli stessi effetti del certificato

complementare di protezione", ove questo non sia stato ancora

concesso al momento della scadenza del brevetto.

Trattasi dunque di un onere che si ricollega all'esigenza di

garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e

relativo sistema di pubblicità, in vista dei predetti effetti

sostanziali. Come tale esso trova, in definitiva, una razionale

giustificazione nella necessaria tutela delle regole della

concorrenza (secondo la ratio illustrata nella relazione alla

proposta di legge n. 4653 presentata il 9 marzo 1990 alla Camera dei

deputati).

Non si vede allora in qual senso l'adempimento dell'onere stesso

possa risolversi "in una limitazione ingiustificata dei mezzi

preordinati all'attuazione dell'iniziativa economica", secondo quanto

asserito viceversa dalla Commissione rimettente.

La ratio della garanzia ex art. 41 della Costituzione, invero, non

si estende certo alle mere modalità di comunicazione degli atti che

hanno l'esclusiva funzione di portare gli stessi a conoscenza di

terzi, e la cui eventuale onerosità troverebbe comunque un suo più

che congruo bilanciamento nell'utilità sociale, individuabile, con

riguardo alla presente specie, nel corretto funzionamento del mercato

(cfr. sentenze n. 110 del 1995 e n. 389 del 1992).

L'attività produttiva del titolare del brevetto di farmaco impone

una serie di complessi rapporti con il Ministero della sanità,

relativi al metodo di fabbricazione, alle varie fasi di

sperimentazione, fino all'emissione del decreto autorizzativo della

immissione in commercio; cui seguono ulteriori incombenze, implicanti

la necessità di rivolgersi ad autorità centrali, come la fissazione

del prezzo e l'eventuale inclusione del farmaco nella lista dei

prodotti rimborsabili dal Servizio sanitario. Appunto in tale quadro

- ispirato alle evidenti finalità di interesse pubblico che sono

proprie della materia e che danno specificità a questa nell'ambito

della generale disciplina dei brevetti - viene ad inserirsi l'onere

di presentare la domanda all'Ufficio centrale: il cui adempimento,

oltretutto, rimane facilitato dalla prevista possibilità di

avvalersi del servizio postale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349

(Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di

protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di

brevetto), sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione,

dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio

italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1996:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari