Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 379/1987

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dei commi 1 e 6- bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987,

n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici

al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei

dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi

collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge

14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 1 del 1991, promosso con ordinanza emessa il 26

maggio 1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione Sicilia, sui ricorsi riuniti proposti da Vella Calogero ed

altri contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 783 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Vella Calogero ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Vella Calogero ed altri dirigenti dell'Ente di Sviluppo

Agricolo di Palermo (poi denominato E.S.A. dalla legge della Regione

Sicilia n. 21 del 1965), collocati a riposo con decorrenza successiva

al 1° gennaio 1979 e con qualifica di ispettori generali, proponevano

ricorso alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Sicilia, per ottenere il riconoscimento, nei confronti della

C.P.D.E.L., del loro diritto alla riliquidazione della pensione nella

stessa misura già accordata ai dirigenti delle amministrazioni

statali dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, come

convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468.

Il giudice adito, con ordinanza del 26 maggio 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei

commi 1 e 6- bis della citata norma.

Ha osservato che la domanda dei ricorrenti non poteva trovare

accoglimento in base alle dette disposizioni, in quanto la

riliquidazione delle pensioni era stata concessa solo ai dirigenti

dello Stato e ai segretari generali comunali e provinciali, e che la

esclusione dei dirigenti dell'Ente Sviluppo importava violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

All'uopo ha rilevato che la disciplina giuridica ed economica del

personale salariato ed impiegato dell'ente suddetto, con la sola

eccezione del direttore generale, è stata costantemente modellata su

quelle vigenti per le corrispondenti categorie dei dipendenti statali

(art. 15 del regolamento organico dell'Ente approvato con d.P.R.S. 24

luglio 1971, n. 3279/R.A. attuativo dell'art. 28 della legge

Regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21); che il detto collegamento

si interrompeva al momento della cessazione dal servizio,

richiedendosi (art. 71 del citato Regolamento) per la misura e la

modalità della liquidazione una apposita legge; che la limitazione

della riliquidazione della pensione a favore di un solo gruppo di

iscritti al C.P.D.E.L. era irrazionale ed ingiustificata.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - La difesa delle parti private ha in primo luogo insistito

sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate nel

senso della loro idoneità a riconoscere anche ai dirigenti

dell'E.S.A. il trattamento previsto per i dirigenti dello Stato.

In subordine, ha sollecitato la declaratoria di illegittimità

costituzionale delle medesime disposizioni con argomenti

sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo.

2.2. - La difesa erariale ha, invece, sollecitato la declaratoria

di infondatezza della questione osservando che:

non sussiste identità di situazioni giuridiche, nei rapporti di

lavoro e previdenziali, tra il personale dell'E.S.A. e i dirigenti

dello Stato o il personale a questi espressamente collegato ed

equiparato anche in base alla giurisprudenza della Corte (sent. 374

del 1992);

in effetti, nel regime pensionistico della C.P.D.E.L., mancando

una espressa statuizione di legge che consenta un'automatica

estensione ai pensionati dei miglioramenti retributivi concessi al

personale in attività di servizio, il legislatore, di volta in

volta, è intervenuto ai fini di un adeguamento delle pensioni alla

dinamica salariale con la emanazione di apposite norme perequative

del trattamento di quiescenza (leggi n. 177/76, n. 141/85 e n.

544/88);

in mancanza di esplicita previsione legislativa, non possono

porsi a carico della C.P.D.E.L. i maggiori oneri derivanti

dall'estensione del beneficio richiesto a categorie di personale non

contemplate dalla legge: ciò anche in applicazione dell'art. 81

ultimo comma della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se il combinato disposto dei commi 1

e 6- bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468,

come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del

1991, nella parte in cui non dispone a favore del personale dell'Ente

di Sviluppo Agricolo di Palermo, collegato ed equiparato ai dirigenti

civili dello Stato, la riliquidazione della pensione sulla base degli

stipendi derivanti dall'applicazione delle varie leggi intervenute in

materia (decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con

modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 17 aprile

1984, n. 79; decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con

modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; decreto-legge 10 maggio

1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986,

n. 341), violi l'art. 3 della Costituzione, essendo l'esclusione

irragionevole e ingiustificata.

2. - La questione non è fondata.

La disciplina giuridica ed economica del personale salariato ed

impiegato dell'Ente di sviluppo agricolo di Palermo, in forza

dell'art. 35 del regolamento organico dell'Ente approvato con il

dprs. 24 luglio 1971, n. 3279/R.A., attuativo dell'art. 28 della

legge della Regione Sicilia 10 agosto 1965, n. 81, è stata

costantemente modellata sulle norme vigenti per le corrispondenti

categorie dei dipendenti statali.

Ma al momento della cessazione del rapporto, detto collegamento si

interrompe per effetto dell'art. 71 del detto regolamento, il quale

prevede che il trattamento di quiescenza a carico della Cassa

Pensione Dipendenti Enti Locali sia determinata nelle misure e con le

modalità proprie stabilite con apposita legge, giusta deliberazione

dell'E.S.A. n. 2333 del 29 novembre 1965.

La legge impugnata, però, ha rivalutato le pensioni solo a favore

dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei segretari generali

dei comuni e delle province i quali hanno con l'Ente un rapporto di

diritto pubblico analogo a quello dei dipendenti dello Stato, per

quanto, poi, siano assoggettati al regime previdenziale dei

dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

3. - In tale situazione non sussiste la lamentata discriminazione

in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la

determinazione dei trattamenti pensionistici a favore di determinate

categorie di dipendenti, pur essendo in atto una tendenza alla

omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti degli enti locali e

dei dirigenti civili dello Stato, specie in relazione alle funzioni e

alla responsabilità (sent. n. 491 del 1991). Tuttavia, la

omogeneizzazione, a parte che si è verificata negli ultimi tempi e

non sussisteva negli anni decorsi, non è sufficiente da sola per far

ritenere sussistente la violazione dell'invocato precetto

costituzionale.

La discrezionalità del legislatore, siccome giustificata e non

irragionevole, si sottrae a censura in sede di giudizio di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto dei commi 1 e 6- bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di

miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione

delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del

personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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