Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1988

Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto 2 febbraio 1978, riapprovata il 21 marzo 1978, avente per

oggetto: "Trattamento economico del personale assunto per concorso o

in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 6

aprile 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto

al n. 12 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'Avv. Guido Viola per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante

"Trattamento economico del personale assunto per concorso o in

applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482" (assunzioni

obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonché per

contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge

10 febbraio 1953 n. 62;

La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso

titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il

personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un

parametro più alto dopo un anno di servizio e di una progressione

articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici

biennali;

Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i

principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreché con il divieto di

corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a

quello del personale statale (art. 117 Cost.);

Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe

inammissibile e infondato;

Inammissibile perché, a fronte di una riapprovazione della legge

in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo

aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a

questa Corte. Infondato, perché l'estensione ad altro personale dei

benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad

esigenze di perequazione; Considerato in diritto Poiché con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto

1979 n. 62: "Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo

relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a

statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978)

sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1°

ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione

economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente

richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Tale richiesta va accolta poiché la materia disciplinata dalla

legge impugnata è stata diversamente disciplinata dalla successiva

legge regionale n. 62 del 1979;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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