Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), promossi con le seguenti ordinanze:

1) tre ordinanze emesse il 30 marzo e 9 aprile 1985 dal Pretore di

Roma nei procedimenti civili vertenti tra Caprari Alvio, Petroni

Alvaro, Pellegrini Cesare e l'INADEL, iscritte ai nn. 362, 363 e 364

del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 196 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1985 dal Pretore di Genova nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Frixione Giuseppina ed altri e

l'INADEL, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985;

3) cinque ordinanze emesse il 10 aprile, 22 aprile, 14 maggio e 30

maggio 1985 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra

Gatto Maria ed altra, Plini Vittoria ed altri, Carloni Anna ed altri,

Materazzi Silvano, Piloni Amleto e l'INADEL, iscritte ai nn. 524, 525,

550, 557 e 558 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 279 bis dell'anno 1985 e n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Pellegrini Cesare, Balice

Alfonsina ed altra, Giannaccini Anna Maria nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

uditi gli avv.ti Luciano Ventura e Franco Agostini per Pellegrini

Cesare e Giannaccini Anna Maria, Franco Batistoni Ferrara per Balice

Alfonsina ed altra e l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1 - Con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 2 febbraio

1985, 12 gennaio 1985, 27 luglio 1984, 14 e 11 febbraio 1985, 23

ottobre 1984, 15 gennaio 1985, 6 dicembre 1984, 24 ottobre 1984, 15

settembre 1984, i sigg.ri Caprari Alvio, Petroni Alvaro, Pellegrini

Cesare, Mignacca Fernanda e altre, Carloni Anna ed altri, Materazzi

Silvano e Piloni Amleto, hanno chiesto al Pretore di Roma di voler

condannare l'INADEL al pagamento, agli stessi ricorrenti, delle

maggiori somme che, a titolo di indennità premio di servizio sarebbero

loro spettate in ragione degli aumenti dell'indennità integrativa

speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, non calcolati,

invece, dall'Istituto resistente in sede di liquidazione delle suddette

indennità.

L'Istituto negava qualunque fondamento alle suesposte domande,

opponendo che il divieto di computo, nell'indennità premio di

servizio, degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati

posteriormente al 31 gennaio 1977, sarebbe stato imposto dall'art. 3

della l. 7 luglio 1980 n. 299, che rinvia in proposito alla disciplina,

di detto computo appunto preclusiva, di cui all'art. 1 della l. 31

marzo 1977 n. 91. Su tale divieto, a parere del resistente, non avrebbe

avuto alcuna influenza l'art. 4 della l. 29 maggio 1982 n. 297, che -

in quanto abrogativo del cit. art. 1 della l. n. 91 del 1977 - era

stato invece invocato dai vari ricorrenti a fondamento delle rispettive

domande, assumendo che dallo stesso sarebbe derivata la rimozione del

contestato divieto. Sosteneva infatti il resistente che il rinvio

operato dalla l. n. 297 del 1982 doveva considerarsi non già formale,

ma materiale, di tal che l'abrogazione della norma oggetto del rinvio

non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sul contenuto della norma

rinviante.

1.1. - L'adito Pretore, con ordinanze di identico tenore, iscritte

ai nn. 362, 363, 364, 524, 550, 557 e 558 r.o. 1985, rilevava

anzitutto che il rinvio operato dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980

all'art. 1 della l. n. 91 del 1977" corrispondeva all'esigenza di

armonizzare la disciplina dell'indennità premio di servizio - per

quanto riguardava la computabilità degli aumenti retributivi

dipendenti dall'aumento del costo della vita - al "congelamento"

introdotto al riguardo, con riferimento all'indennità di anzianità,

dalla l. n. 91".

Osservava, peraltro, che tale ratio non poteva automaticamente far

concludere nel senso dell'influenza, sul contenuto normativo dell'art.

3 della l. n. 299 del 1980, dell'avvenuta abrogazione dell'art. 1

della legge n. 91 del 1977 ad opera dell'art. 4 della l. n. 297 del

1982.

Sosteneva, invero, che a tanto avrebbe potuto giungersi, solo

qualora si fosse dimostrata la natura formale e non recettizia del

rinvio effettuato dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980.

A giudizio dell'adito Pretore, nel caso di specie il rinvio avrebbe

tuttavia dovuto considerarsi materiale, poiché l'intento del

legislatore era stato esclusivamente quello di utilizzare il rinvio per

ricavare un frammento del precetto contenuto nella nuova norma, non

già per recepire in questa, di volta in volta, le modificazioni

eventualmente subite dalla norma oggetto del rinvio. L'uso della

tecnica del rinvio in luogo della diretta indicazione del limite alla

calcolabilità dell'indennità integrativa speciale nell'indennità

premio di servizio, poi, sarebbe stato giustificato dalla volontà di

evidenziare l'intenzione di raggiungere la parità di trattamento fra

indennità di anzianità e indennità premio di servizio in ordine

appunto all'an ed al quantum della ricomprensione, nella stessa, degli

aumenti retributivi conseguenti all'incremento del costo della vita.

Rilevava, infine, il Pretore, che la natura materiale del rinvio in

contestazione poteva evincersi anche dalla eterogeneità delle materie

oggetto delle due norme: la contribuzione, nel caso di quella rinviante

(che invero si occupa, in prima battuta, del solo calcolo della

contribuzione necessaria per costituire le somme da corrispondere, in

seguito, a titolo di indennità premio di servizio); l'indennità di

anzianità nel caso di quella oggetto del rinvio.

1.2. - Tanto premesso, e così interpretato l'art. 3 della l. n.

299 del 1980, il Pretore di Roma ne assumeva il contrasto con gli artt.

3, 36 e 38 Cost., sollevando pertanto d'ufficio questione incidentale

di legittimità costituzionale.

Premette il giudice a quo che l'indennità premio di servizio deve

essere considerata prestazione previdenziale, perché corrisposta da un

istituto previdenziale e commisurata alle contribuzioni imposte a

carico degli iscritti.

In quanto prestazione previdenziale, l'indennità in parola

ricadrebbe nell'ambito considerato dall'art. 38 Cost., che nella specie

dovrebbe ritenersi violato in quanto una componente del trattamento

economico dei dipendenti pubblici iscritti all'INADEL - l'indennità

integrativa speciale - non sarebbe considerata utile ai fini del

trattamento previdenziale, in violazione dei principi - osserva il

giudice a quo - fissati da questa Corte con la sent. n. 126 del 1981.

Per vero, osserva ancora il giudice rimettente, in quella pronuncia la

Corte aveva dichiarato illegittimo il divieto di considerare utile ai

fini previdenziali una indennità corrisposta ai medici universitari,

anche in ragione del fatto che la stessa era soggetta (al contrario

della parte di indennità integrativa speciale esclusa dal computo

dell'indennità premio di servizio) a contribuzione previdenziale. Tale

argomento, tuttavia, sarebbe stato dalla Corte invocato come mero

rafforzativo della ratio decidendi, non già come elemento costitutivo

di questa.

Violato dalla norma impugnata, risulterebbe altresì anche il

combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost., perché verrebbe

compromesso il principio, enunciato da questa Corte con sent. n. 26 del

1980, della necessaria proporzionalità fra qualità e quantità del

lavoro prestato, e trattamento retributivo e di quiescenza, che

andrebbe garantita anche nei confronti dei mutamenti del potere di

acquisto del denaro. Tale garanzia verrebbe, a giudizio dell'autorità

giurisdizionale rimettente, meno, in forza dell'impugnata normativa.

Violato, infine, sarebbe anche l'art. 3 Cost.. Da un lato, perché

la parità di trattamento fra lavoratori privati e dipendenti pubblici

assicurata, in origine, proprio dalla l. n. 299 del 1980, sarebbe a

posteriori venuta meno, in seguito alla entrata in vigore della l. n.

297 del 1982. Dall'altro, perché si verificherebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, atteso che

l'abrogazione dell'art. 1 della l. n. 91 del 1977 avrebbe fatto venir

meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli

aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio

1977 per tutti quei dipendenti pubblici in relazione ai quali

l'esclusione dal computo dipendeva solamente dallo stesso art. 1 della

l. n. 91 del 1977.

1.3. - Nei giudizi sopradescritti è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato che chiede la declaratoria di non fondatezza della questione de

qua.

A giudizio dell'Avvocatura, nessun raffronto potrebbe essere

instaurato tra l'indennità di anzianità e l'indennità premio di

servizio, poiché la prima avrebbe natura retributiva, e la seconda

previdenziale (si richiama in proposito la sent. di questa Corte n. 46

del 1983).

D'altro canto, la stessa indennità di anzianità non avrebbe una

struttura intangibile, ma potrebbe essere modificata, anche in senso

riduttivo, dal legislatore (sent. n. 142 del 1980). Inoltre, la stessa

legge istitutiva dell'indennità integrativa speciale (l. 27 maggio

1959 n. 324, art. 1, terzo comma, lett. d) aveva sin dall'inizio

disposto la non computabilità della stessa al fine della

determinazione del trattamento di quiescenza, mentre l'esclusione al

fine della determinazione dell'indennità di buonuscita del personale

civile dello Stato sarebbe stata confermata con la sent. di questa

Corte n. 185 del 1981.

Infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (si ricorda la

sent. n. 5312 del 1979) avrebbe escluso l'esistenza di una nozione

onnicomprensiva di retribuzione, ed il particolare carattere

dell'indennità integrativa speciale dovrebbe indurre a negare la sua

natura di componente della retribuzione stessa, di tal che la sua

mancata computabilità al fine della determinazione del trattamento di

fine rapporto non sarebbe violativa degli artt. 3,36 e 38 Cost.

1.4. - Nei giudizi iscritti ai nn. 364 e 550 r.o. 1985, si sono

costituiti, con atti di costituzione distinti ma d'identico tenore, i

sigg. Pellegrini Cesare e Giannaccini Anna Maria, rappresentati e

difesi dall'Avv. Luciano Ventura.

Osservano le parti private che erroneo sarebbe il presupposto

interpretativo dal quale muove il Pretore di Roma, dovendosi ritenere

che il rinvio all'art. 1 della l. n. 91 del 1977 operato dall'art. 3

della l. n. 299 del 1980 sia non già materiale ma formale, non

foss'altro perché la norma oggetto del rinvio fa riferimento ad una

misura "massima" di contribuzione, che ben poteva essere,

successivamente, modificata o rimossa. Né potrebbe opporsi

l'ininfluenza sul pubblico impiego della l. n. 297 del 1982, perché,

se è vero che l'art. 4, sesto comma, fa salva la "disciplina

legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici",

il nono comma, abroga senza alcuna esclusione gli artt. 1 e 1 bis del

d.l. n. 12 del 1977, convertito nella l. n. 91 del 1977 il che

equivarrebbe a tener ferma la "struttura" del trattamento di fine

rapporto dei dipendenti pubblici, rimuovendo però contemporaneamente

in via generale e senza eccezioni un limite che a quella struttura è

solo esterno.

Concludono le parti private sostenendo che, qualora si respingesse

tale linea interpretativa, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della l. n. 299 del 1980 dovrebbe ritenersi fondata, per i

motivi evidenziati dal giudice rimettente.

2. - Nel corso di tre giudizi riuniti, azionati con ricorsi

notificati in data 19 novembre 1984, 10 dicembre 1984, 14 gennaio 1985

dai sigg.ri Plini Vittoria ed altri, analoghi a quelli descritti sub

1.1., lo stesso Pretore di Roma sollevava, con ordinanza iscritta al n.

525 r.o. 1985, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della l. n. 299 del 1980, con motivazioni, per quanto non

letteralmente identiche, non dissimili da quelle descritte sub nn. 1.1.

e l.2..

Parametro invocato è peraltro il solo art. 38 Cost.. Premessa la

natura materiale del rinvio operato all'art. 1 della l. n. 91 del 1977

dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980, il Pretore rimettente afferma che

la violazione dell'art. 38 Cost. risulterebbe dalla insufficienza

dell'indennità premio di servizio per come decurtata a seguito del

congelamento degli aumenti dell'indennità integrativa speciale da

computare nell'indennità premio di servizio stessa, ad attuare la

funzione previdenziale di essa propria (si invocano in proposito le

sentt. di questa Corte nn. 26 e 142 del 1980).

Il vizio sarebbe poi accentuato sia dall'essere destinato ad

aggravarsi, con il trascorrere del tempo, il pregiudizio prodotto dalla

normativa impugnata - sempre più remoto divenendo il limite temporale

di cui al 31 gennaio 1977 -, sia dall'intervenuta rimozione ex lege n.

297 del 1982 del limite di cui all'art. 1 della l. n. 91 del 1977 per i

dipendenti privati, nonché per gli stessi dipendenti pubblici,

considerato che risulterebbe prevalente l'indirizzo giurisprudenziale

favorevole a ricomprendere nell'indennità di buonuscita l'indennità

integrativa speciale senza alcun congelamento, e ciò sempre in forza

della riforma di cui alla l. n. 297 del 1982.

Nel giudizio sopra descritto è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, che chiede la declaratoria di non fondatezza della questione de

qua per gli stessi motivi riportati sub n. 1.3.

3. - Nel corso di un giudizio, azionato con ricorso depositato in

data 4 dicembre 1984 dai sigg.ri Frixione Giuseppina ed altri, analogo

a quelli descritti sub n. 1., il Pretore di Genova, con ordinanza

iscritta al n. 486 r.o. 1985, sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 299 del 1980, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Anche il Pretore di Genova ritiene che il rinvio operato dall'art.

3 della l. n. 299 del 1980 all'art. 1 della l. n. 91 del 1977 abbia

natura non formale ma materiale. La sopravvenuta l. n. 297 del 1982,

pertanto, non spiegherebbe alcun effetto sul contenuto dell'art. 3

della l. n. 299 del 1980, specialmente in ragione del fatto che l'art.

4, sesto comma, della nuova normativa, fa salva la materia del pubblico

impiego, alla quale pertanto non apporterebbe alcuna innovazione.

La reciproca estraneità della l. n. 299 del 1980 e della 1. n.

297 del 1982, del resto, sarebbe dimostrata anche da ciò che, a

diversamente ragionare, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di

ricomprendere nell'indennità premio di servizio dei dipendenti

assistiti dall'INADEL collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della

l. n. 297 del 1982, tutta l'indennità integrativa speciale, compresa

quella maturata nel periodo 1 febbraio 1977 - 31 maggio 1982, che

l'art. 5 della l. n. 297 attribuiva invece ai dipendenti ivi

menzionati con opportuna gradualità.

Così interpretato, l'art. 3 della l. n. 299 del 1980 sarebbe

peraltro, a giudizio del Pretore rimettente, in contrasto con gli artt.

3 e 38 Cost.

Anzitutto, perché - come previsto dalla sentenza di questa Corte

n. 142 del 1980 - il decorso del tempo avrebbe aggravato gli effetti

del "congelamento" degli aumenti dell'indennità integrativa speciale

al fine della determinazione del trattamento di fine rapporto. Né

varrebbe opporre la diversa natura dell'indennità di anzianità

(considerata nella citata pronuncia) e dell'indennità premio di

servizio: la norma impugnata fa infatti venir meno il rapporto di

proporzionalità - o perlomeno di congruità - che deve sussistere fra

retribuzioni percepite in costanza di lavoro e trattamento di

quiescenza (si invoca in proposito la sentenza di questa Corte n. 155

del 1969 e si ritiene che nulla in contrario possa argomentarsi dalla

sent. n. 46 del 1983).

In secondo luogo, per quanto diversa possa essere la natura

giuridica dell'indennità di anzianità rispetto a quella

dell'indennità premio di servizio, non pare che ciò sia sufficiente a

giustificare una così sensibile disparità di trattamento fra diverse

categorie di lavoratori tutti subordinati.

Infine, per come attualmente decurtata, l'indennità premio di

servizio sarebbe incapace di assolvere pienamente alla funzione

previdenziale di essa propria.

3.1. - Nel giudizio sopradescritto è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, che chiede la declaratoria di non fondatezza della questione de

qua per gli stessi motivi riportati sub n. 1.3..

3.2. - Si sono altresì costituite le sigg.re Balice Alfonsina e

Corsini Albertina, rappresentate e difese dagli avv.ti M. Contaldi e

F. Batistoni Ferrara.

Premettono le parti private che il computo della indennità

integrativa speciale nell'indennità premio di servizio dovrebbe

ritenersi ripristinato in forza dell'art. 4 della l. n. 297 del 1982.

Ove si andasse in contrario avviso, dovrebbe peraltro concludersi nel

senso dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 299

del 1980, per l'offesa che, a seguito del decorso del tempo, sempre

più consistentemente verrebbe arrecata dal regime di congelamento agli

artt. 3, 36 e 38 Cost. Anche in tal caso si invoca la sentenza di

questa Corte n. 142 del 1980, ed anche qui si nega rilievo alla

diversità di natura dell'indennità di anzianità e dell'indennità

premio di servizio sulla quale la Corte stessa, in quella pronuncia,

avrebbe evitato di soffermarsi. In ogni modo, si ritiene che la

sostituzione di una tutela previdenziale all'indennità di anzianità

possa aversi solo se viene assicurata l'equivalenza fra i due

trattamenti, leso restando, in caso contrario, il principio di

eguaglianza.

4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, hanno presentato

memorie i patroni dei sigg.ri Pellegrini Cesare e Giannaccini Anna

Maria (Avv. L. Ventura), e Balice Alfonsina (Avv. F. Batistoni

Ferrara), che ripropongono le tesi già avanzate in atti di

costituzione.

4.1. - Osserva, in particolare, la difesa dei sigg.ri Pellegrini

Cesare e Giannaccini Anna Maria, che la decurtazione dell'indennità

premio di servizio dei dipendenti pubblici iscritti all'INADEL

apportata dalla normativa impugnata (per come interpretata nelle

ordinanze di rimessione) si sarebbe fatta, con il passare del tempo,

sempre più consistente e gravosa. E consistente e gravosa sarebbe

soprattutto per i dipendenti dei gradi inferiori, che percepiscono

retribuzioni più basse: per essi, infatti, l'indennità integrativa

speciale rappresenta una notevolissima percentuale della retribuzione.

In tal modo non si terrebbe conto, da un lato, dell'esigenza di

riordino e di perequazione dei trattamenti di quiescenza evidenziata

dalla sentenza di questa Corte n. 26 del 1980; dall'altro,

dell'avvertimento sui possibili effetti distorsivi che con il

trascorrere del tempo il meccanismo del congelamento avrebbe potuto

produrre, formulato dalla sent. n. 142 del 1980 in riferimento

all'indennità di anzianità, ma estensibile anche all'indennità

premio di servizio. Da quanto precede non potrebbe che derivare

l'illegittimità dell'impugnata disposizione. Alla declaratoria di

illegittimità potrebbe sfuggirsi soltanto interpretando l'art. 3 della

l. n. 299 del 1980 in modo diverso da quello prospettato nelle

ordinanze di rimessione, ed affermando - come sembrerebbe, a giudizio

delle parti private corretto - la natura formale del rinvio alla l. n.

91 del 1977, ivi operato.

4.2. - Osserva, a sua volta, la difesa della sig.ra Balice

Alfonsina, che la natura formale del rinvio contenuto nell'impugnata

disposizione sarebbe dimostrata dall'intera vicenda normativa che ha

condotto all'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella

base di calcolo dell'indennità premio di servizio. Interesserebbe,

comunque, soprattutto rilevare che il legislatore del 1980 ha inteso

equiparare i dipendenti degli enti locali ai dipendenti privati,

confermando anche per i primi il "blocco" operato nel 1977. Con ciò

però sottintendendo che qualunque variazione del trattamento dei

dipendenti privati, non avrebbe potuto non ripercuotersi anche su

quello dei dipendenti degli enti locali. Aderisce pertanto la parte

privata alla interpretazione prospettata da Pret. Bari, 17 luglio

(rectius: 4 novembre) 1985 e Trib. Bari, 7 febbraio 1986, che hanno

ritenuto formale e non materiale il rinvio di cui all'impugnata

disposizione.

A diversamente opinare, non potrebbe non concludersi nel senso

della sussistenza di una disparità di trattamento fra dipendenti degli

enti locali e dipendenti privati, non giustificabile in ragione della

diversa natura dell'indennità di fine rapporto goduta dagli stessi. Da

un lato, perché proprio lo stesso legislatore del 1977, dettando per

tutti una normativa uniforme, l'avrebbe ritenuta irrilevante;

dall'altro, perché sul piano pratico, quanto al trattamento

retributivo del lavoratore, detta diversa natura sarebbe priva

d'importanza (anche ai fini fiscali: art. 48 d.P.R. n. 597 del 1973).

Quanto, infine, agli effetti distorsivi del "blocco", la parte

privata formula rilievi non dissimili da quelli riportati sub n.4.1. Considerato in diritto :

1. - Come esposto in narrativa, tutte le questioni incidentali di

legittimità costituzionale sollevate dalle menzionate ordinanze di

rimessione hanno ad oggetto l'art. 3 della l. 7 luglio 1980 n. 299.

Tutte, altresì, lamentano la mancata ricomprensione nella base

retributiva utile per il computo dell'indennità premio di servizio

degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati

successivamente al 31 gennaio 1977. Pertanto, benché i parametri

invocati - gli artt. 3,36 e 38 Cost. per la più parte delle ordinanze

di rimessione; gli artt. 3 e 38 per l'ord. n. 486 del 1985; il solo

art. 38 per l'ord. n. 525 del 1985 - siano solo parzialmente

coincidenti, le questioni in epigrafe possono essere riunite e decise

con unica pronuncia.

2. - Tutti i giudici a quibus partono dal presupposto che la

disposizione impugnata non consentirebbe il calcolo, ai fini della

determinazione dell'indennità premio di servizio, degli incrementi

dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31

gennaio 1977. Tanto, invero, sarebbe precluso, da un lato, da ciò che

tale disposizione prevede l'assoggettamento a contribuzione (e

parallelamente il calcolo nell'indennità premio di servizio) della

indennità integrativa speciale, soltanto "nella misura massima

prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977 n. 91". Dall'altro, da

ciò che detto articolo, a sua volta, dispone che per "tutte le forme

di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque

denominate e da qualsiasi fonte disciplinate" debbano essere esclusi

gli "ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti

aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977".

Tutti i giudici, ancora, ritengono che su tale situazione normativa

non abbia esplicato alcun utile effetto - per quanto qui interessa -

l'art. 4, nono comma, della l. 29 maggio 1982 n. 297, che ha abrogato

il cit. art. 1 della l. n. 91 del 1977. Il rinvio operato dal precetto

impugnato a tale ultima disposizione, infatti, dovrebbe considerarsi

non già formale ma materiale, e tale quindi da lasciare la norma

rinviante insensibile alle vicende di quella oggetto del rinvio.

In conseguenza di ciò, le autorità rimettenti lamentano ora la

disparità di trattamento fra dipendenti pubblici iscritti all'INADEL e

dipendenti privati (che, al contrario dei primi, potrebbero percepire

una indennità di fine rapporto comprensiva di tutta l'indennità di

contingenza sinora maturata); ora la disparità di trattamento fra

dipendenti pubblici iscritti o non iscritti all'INADEL (i quali ultimi,

per taluno dei giudicanti, godrebbero integralmente del beneficio pro

parte negato ai primi); ora la inidoneità del trattamento di fine

rapporto dei dipendenti iscritti all'INADEL - per come limitato dalla

disposizione impugnata - ad assolvere adeguata funzione previdenziale;

ora, infine, la violazione del principio di proporzionalità fra

retribuzione in costanza del rapporto di servizio che sarebbe da

ritenere commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e

trattamenti erogati alla fine dello stesso, che dalla stessa quantità

e qualità del lavoro prestato finirebbero invece per essere sganciati.

3. - All'esame dei dubbi di legittimità costituzionale così

prospettati, questa Corte potrebbe utilmente volgersi soltanto qualora

il presupposto interpretativo nel quale si radicano si dimostrasse

esatto. Erronea, invece, va ritenuta la lettura che del (pur non

perspicuo, invero) dettato normativo viene offerta dai giudici

rimettenti.

Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza appare divisa e

perplessa sulla interpretazione della disposizione impugnata. Ciò - ed

è quanto qui soprattutto interessa - particolarmente in riferimento

alla natura del rinvio operato dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980

all'art. 1 della l. n. 91 del 1977, ritenuto talora formale, tal altra

- come vorrebbero appunto le ordinanze di rimessione - materiale.

Decisivo, a tal proposito, appare l'esame dell'intenzione del

legislatore. Perché questa possa ricostruirsi, non è necessario

soffermarsi sulla questione, pur assai discussa in giurisprudenza,

degli effetti della disposizione impugnata, che per taluni si

ridurrebbero alla mera ricognizione dell'esistente, confermando un

diritto all'inclusione dell'indennità integrativa speciale

nell'indennità premio di servizio che sarebbe già spettato sulla

scorta della normativa pregressa, e per altri consisterebbero invece

nella attribuzione per la prima volta del beneficio. Infatti, vuoi che

il diritto di che trattasi sia stato meramente confermato, vuoi che sia

stato invece attribuito ex novo, ciò che conta è che l'intervento del

legislatore non si è limitato al solo profilo della inclusione

dell'indennità integrativa speciale nella indennità premio di

servizio, ma ha toccato anche il diverso aspetto dei confini entro i

quali detta inclusione poteva essere operata. Confini, questi, che

certo non casualmente sono quelli già identificati dalla l. n. 91 del

1977: l'intento del legislatore, infatti, è stato palesemente quello

di omogeneizzare, quanto al limite temporale fissato all'inclusione

della indennità integrativa speciale nell'indennità di fine rapporto,

il trattamento dei dipendenti iscritti all'INADEL e quello degli altri

lavoratori, interessati dalla normativa del 1977, entro una logica

sostanzialmente perequatrice delle diverse situazioni in giuoco.

Proprio il ricorso allo strumento del rinvio, che pur non varrebbe da

solo a sostenerla, vale allora, assieme a quanto ora precisato, a

confermare tale logica. Il legislatore, infatti, si è servito del

rinvio, proprio perché voleva evidenziare l'intento perequativo,

agganciando la disciplina di una categoria di lavoratori a quella

prevista per altre. Certo, va precisato che la logica perequatrice

così ricostruita non si estende a tutto il trattamento di fine

rapporto dei dipendenti iscritti all'INADEL da un lato e degli altri

lavoratori interessati dalla normativa del 1977 dall'altro, ma si

restringe al solo profilo del limite temporale alla computabilità

dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto.

Entro questi limiti, tuttavia, l'intento del legislatore reclama

d'essere portato a compiuto effetto, senza che inadeguate

interpretazioni delle disposizioni dettate per realizzarlo possano

comprometterlo.

Orbene, posta la questione in tali termini, non può non ritenersi

che la definizione come materiale del rinvio contenuto nella

disposizione impugnata possa giungere appunto ad impedire l'effettivo

inveramento della intentio legis. Una lettura statica e non dinamica di

quel rinvio, infatti, impedisce alla disciplina della indennità premio

di servizio di adattarsi agli eventuali mutamenti della disciplina dei

rapporti nei confronti dei quali il legislatore aveva inteso

raggiungere (sia pure, va ribadito, nei limiti indicati) una reale

perequazione. D'altro canto, l'interpretazione qui rigettata pare

essere la meno idonea ad assicurare una reale ed integrale

corrispondenza della normativa impugnata ai principi fissati dai

parametri costituzionali che reggono la materia in oggetto, ed in

particolare a quello della capacità dei trattamenti economici di fine

rapporto che abbiano funzione previdenziale, di assolvere adeguatamente

alle finalità che sono loro proprie. Né va dimenticato che il limite

temporale recepito dalla disposizione impugnata in virtù del

meccanismo del rinvio, era contenuto in una normativa segnata ab

origine da un carattere tipicamente emergenziale e contingente (v.

sent. n. 142 del 1980), che lascia senza giustificazione quindi la

sopravvivenza di quella stessa normativa una volta che si siano

esaurite le specifiche ragioni della sua adozione.

4. - La raggiunta conclusione sulla natura formale del rinvio del

quale è discorso, conduce evidentemente a rigettare il corollario

dell'opposta tesi: l'ininfluenza, sulla indennità premio di servizio,

della entrata in vigore della l. n. 297 del 1982. Tutt'al contrario,

l'abrogazione espressa della normativa del 1977 non può non

riflettersi anche sugli effettivi contenuti normativi della

disposizione impugnata. Non più operante va perciò ritenuto, in

seguito a detta abrogazione, il limite temporale di cui all'art. 1

della l. n. 91 del 1977, recepito originariamente dall'art. 3 della l.

n. 299 del 1980.

La piena applicabilità, per la parte che qui interessa, della

riforma del 1982 alle indennità premio di servizio erogate

dall'INADEL, del resto, non è certo preclusa - come invece vorrebbe il

Pretore di Genova - dall'art. 4, sesto comma, della stessa l. n. 297

del 1982, a tenor del quale "resta... ferma la disciplina legislativa

del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici". Tale

disposizione, invero, se impedisce l'integrale omogeneizzazione del

trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e di quelli

privati, non può tuttavia impedire che gli effetti della riforma del

1982 si estendano anche ai dipendenti pubblici qualora un collegamento

con la normativa riguardante i dipendenti privati sia già stato in

precedenza voluto e disposto dal legislatore: ed è quanto precisamente

accade, limitatamente al profilo indicato, nel caso di specie.

Né, come invece ancora osserva il Pretore di Genova, potrebbe

farsi leva sull'art. 5 della l. n. 297 del 1982, che ha disposto il

recupero dei punti di contingenza congelati dalla l. n. 91 del 1977,

ma solo a scadenze prefissate e con una ben precisa gradualità. Non

vale infatti obiettare, come fa il Pretore, che la definizione come

formale del rinvio operato dalla norma impugnata indurrebbe ulteriori

disparità di trattamento, stavolta in danno dei dipendenti privati,

che si produrrebbero in forza dell'assenza di qualunque graduazione nel

recupero dei punti di indennità integrativa speciale spettanti ai

dipendenti pubblici iscritti all'INADEL. La disparità che deriverebbe

dall'eventuale riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale del

diritto al recupero dei punti "congelati", quand'anche si producesse,

deriverebbe non già da un vizio proprio della normativa impugnata per

come qui interpretata, ma da un semplice elemento di fatto, privo di

rilievo in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi:

l'ormai avvenuto decorso dei termini utili per il gradato recupero dei

punti "congelati", per come disposto dall'art. 5, secondo comma, 1. n.

297 del 1982. Fatto, questo, che non può evidentemente esplicare

alcuna influenza nei confronti del solo problema che qui interessa,

quello cioè della persistenza o meno, anche successivamente alla

riforma del 1982, del limite temporale di cui alla l. n. 91 del 1977.

L'affermata recezione, in forza del rinvio formale operato dalla

norma impugnata, degli effetti abrogativi prodotti, nei sensi prima

precisati, dalla l. n. 297 del 1982, rende pertanto inutile l'esame,

da parte di questa Corte, dei singoli dubbi di legittimità

costituzionale sollevati dalle autorità giurisdizionali rimettenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n.

299, sollevata dal Pretore di Roma in riferimento agli artt. 3,36 e 38

Cost., ancora dal Pretore di Roma in riferimento all'art. 38 Cost. e

dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con

ordinanze, rispettivamente, 9 aprile 1985 (nn. 362 e 363 r.o. 1985), 30

marzo 1985 (n. 364 r.o. 1985), 14 maggio 1985 (n. 524 r.o. 1985), 22

aprile 1985 (n. 550 r.o. 1985),30 maggio 1985 (nn. 557 e 558 r.o.

1985); 10 aprile 1985 (n. 525 r.o. 1985); 18 marzo 1985 (n. 486 r.o.

1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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