Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma

quarto, legge 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei

sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza) promosso

con ordinanza emessa l'11 giugno 1979 dalla Corte dei Conti sul ricorso

proposto da Giannelli Pietro, iscritta al n. 401 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208

dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ord. 15 maggio 1974, la Corte dei Conti - Sez. III

Giurisdizionale per le pensioni civili - nel giudizio promosso da

Giannelli Pietro, ex-brigadiere di P.S., sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32 comma quarto, l. 3 aprile 1958

n. 460, in riferimento all'art. 3 Cost.

Nell'ordinanza il giudice a quo osservava che, mentre gli ufficiali

di P.S. dispensati dal servizio d'autorità o rimossi dal grado o

cessati dal servizio per effetto di condanna penale, possono valersi,

al pari degli ufficiali delle altre forze armate, dell'art. 12 r.d. 18

novembre 1920 n. 1626 che consentiva loro di conseguire la pensione con

l'anzianità minima di quindici anni di servizio utile, la norma

impugnata, invece, limitando il beneficio di tale minore anzianità ai

soli sottufficiali che vengano dispensati per inidoneità o per scarso

rendimento, esclude da quella favorevole previsione i sottufficiali che

- come il ricorrente - fossero stati rimossi o dispensati a causa di

condanna penale, e determina, perciò, manifesta e non giustificata

disparità di trattamento.

Nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, entrava in vigore,

il 1 giugno 1974, il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendente civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092, che all'art. 52 pacificava tutte le posizioni

elevando ad anni venti di servizio effettivo il limite minimo per

conseguire comunque la pensione, mentre l'art. 254 abrogava tutte le

norme di quiescenza precedentemente vigenti e l'art. 256 disponeva che

le nuove norme dovessero applicarsi anche ai casi in corso di

trattazione, amministrativa o giurisdizionale, alla predetta data del 1

giugno 1974.

A seguito di ciò, questa Corte, con ordinanza 23 aprile 1976 n.

113, restituiva gli atti al primo giudice per un nuovo esame circa la

rilevanza della sollevata questione.

La Corte dei Conti, richiamando pacifica propria giurisprudenza,

secondo cui eventuali disposizioni più favorevoli preesistenti

sopravvivono alla meno favorevole legge successiva, quando si tratti di

applicarle a situazioni maturate sotto l'impero della legge precedente,

riteneva altresì che siffatto principio dovesse conservare il suo

valore anche a fronte di disposizioni abrogate che, nei cennati limiti

di applicabilità, più favorevoli potrebbero diventare ove su di esse

potesse ancora esercitarsi il sindacato di legittimità costituzionale.

Pertanto, riteneva quella Corte tuttora proponibile questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, l. 3 aprile

1958 n. 460, così come precedentemente sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost., e rimetteva quindi nuovamente gli atti a questa Corte

Costituzionale per la decisione, con ordinanza 11 giugno 1979. Considerato in diritto :

La Corte si è già pronunziata nel senso della sindacabilità

anche di norme abrogate ogniqualvolta si tratti di "efficacia" e di

"applicazione" della legge, "indipendentemente dalla sua avvenuta

abrogazione", e sempre che si tratti di situazioni maturate

anteriormente alla data in cui la norma ha cessato di avere vigore

(sentenze n. 255/82, 77/63 e 4/59).

Passando, quindi, al merito della controversia, va osservato che,

anche in ordine ad esso la Corte si è favorevolmente espressa

dichiarando l'illegittimità di trattamenti differenziati in materia di

pensione, quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze

armate che abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni: e

ciò in quanto la differenza di grado non può avere alcuna rilevanza

rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a

pensione (Sentenze n. 255/82 e 114/71).

Nella specie la disparità di trattamento appare evidente dato che,

all'epoca, quando le forze di P.S. erano inquadrate nelle Forze armate

dello Stato, mentre l'ufficiale, rimosso dal grado a seguito di

condanna penale, poteva conseguire la pensione purché avesse compiuto

comunque quindici anni di servizio, il sottufficiale, invece, non

poteva conseguirla se non fosse stato in servizio almeno vent'anni.

Talché, limitatamente agli effetti di applicazione della norma

denunziata alla fattispecie nella quale rientra l'ipotesi in esame, va

dichiarata l'illegittimità della norma in parte qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma

quarto, della l. 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento

dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), nella

parte in cui non prevedeva che anche i sottuficiali di P.S. potessero

conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se

dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati

comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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