Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1994

Altra decisione · depositata il 10/06/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, c. 2°,

limitatamente all'ultimo periodo, e 3°, 36, c. 2°, limitatamente

all'inciso "per minimo 15 anni", e 3°, limitatamente alla parola

"anticipata", 58, c. 3°, 69 , 80 e 111, c. 1°, limitatamente

all'inciso "assicurando allo stesso la qualifica corrispondente alle

funzioni degli assistenti tecnici" che conclude la lett. b), della

legge regionale appr. il 14 agosto 1993 recante "Interventi

straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,

notificato il 21 agosto 1993, depositato in cancelleria il 31

successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e

gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità del disegno di legge (Interventi

straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993

con riguardo alle seguenti disposizioni:

- art. 18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma (sulla

prosecuzione di progetti di utilità collettiva);

- art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso "per minimo

15 anni") e terzo comma (limitatamente alla parola "anticipata"):

norma che prevede un intervento finanziario per consentire la ripresa

dell'attività industriale dei fratelli Davide e Alice Grassi;

- art. 58, terzo comma (sul riconoscimento e la valutazione di

servizi, a condizione che siano stati comunque versati i relativi

contributi);

- art. 69 (misure per il personale medico e i biologi del

Policlinico universitario di Palermo);

- art. 80 (contributo per la ristrutturazione del pastificio

"Valle del Platani");

- art. 111, primo comma, lett. b), sull'attribuzione di

qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici al

personale utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio

culturale siciliano.

Il ricorrente, dopo aver osservato che il disegno di legge

approvato dall'Assemblea regionale siciliana è un provvedimento

omnibus con norme eterogenee che riguardano i più disparati settori

di intervento regionale, afferma che le singole disposizioni

impugnate ledono gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché l'art.

10 per quanto concerne l'art. 36. L'art. 69 violerebbe altresì

l'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli

artt. 12 e 18 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, gli artt. 6 e 18

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai

limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale della

Regione.

2. - La difesa della Regione siciliana, costituitasi in giudizio,

ha sottolineato che, in seguito al ricorso del Commissario dello

Stato, il Presidente della Regione ha promulgato la legge, omettendo

gli articoli, i commi, gli incisi e i vocaboli che hanno formato

oggetto dell'impugnativa.

Ricorda la Regione che la giurisprudenza di questa Corte ha

riconosciuto il potere del Presidente della Regione di promulgare la

legge in pendenza del giudizio di costituzionalità, ammettendo la

facoltà del Presidente della Regione di procedere alla promulgazione

e pubblicazione parziale, con omissione delle disposizioni impugnate.

La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana - osserva la

difesa - consta di 166 articoli, i quali dispongono interventi per

fronteggiare la crisi dell'economia siciliana, mentre il ricorso del

Commissario dello Stato concerne limitatissime parti del testo

legislativo: sarebbe stato aberrante, perciò, bloccare la manovra

economica complessiva, stante l'impugnazione di parti assai

circoscritte e certamente non essenziali.

Quanto agli effetti della promulgazione parziale sul processo

costituzionale, la difesa della Regione riconosce che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni impugnate, una volta

espunte dal testo vigente, non potrebbero essere successivamente ed

autonomamente promulgate, con la conseguente dichiarazione di cessata

materia del contendere. Ma tali conclusioni potrebbero essere

superate sulla base della considerazione che l'omessa promulgazione

delle disposizioni impugnate non è manifestazione di volontà

implicita di rinuncia al ricorso, che richiederebbe l'accettazione

espressa delle due parti (Stato e Regione). La soluzione favorevole

alla prosecuzione del giudizio, nonostante la promulgazione parziale,

consentirebbe di rispettare le determinazioni dell'organo

legislativo, evitando che il solo Presidente della Regione decida

sulla sorte delle disposizioni impugnate.

Circa il merito delle questioni sollevate, la Regione si pronuncia

per l'inammissibilità e comunque per la loro infondatezza, anche

alla luce di quanto più volte precisato da questa Corte in ordine al

canone di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della

Costituzione: il giudizio su tale principio può infatti incidere

sulla discrezionalità del legislatore soltanto sotto il profilo

dell'arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata

(si richiamano, in proposito, le sentt. nn. 369, 295 e 190 del 1990 e

nn. 56 e 21 del 1989). Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità del disegno di legge (Interventi

straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993

con riguardo all' art. 18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo

comma; all'art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso "per

minimo 15 anni") e terzo comma (limitatamente alla parola

"anticipata"); all'art. 58, terzo comma; agli artt. 69 e 80; all'art.

111, primo comma, lett. b).

2. - In via preliminare, questa Corte deve verificare se non vada

dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento

che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato parzialmente

la legge, dopo la proposizione del ricorso del Commissario dello

Stato, con omissione delle disposizioni impugnate (legge regionale 1°

settembre 1993, n. 25).

L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente

della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già

emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impugnate sono

state espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che

sussista la possibilità della loro successiva, autonoma

promulgazione (sent. n. 54 del 1983). Deve dunque dichiararsi

cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la

materia del contendere, secondo il principio affermato, da ult.,

nella sent. n. 84 del 1994.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana

relativamente agli artt. 18, 36, 58, 69, 80, 111 del disegno di legge

approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14

agosto 1993 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in

Sicilia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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