Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 6/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis,

del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo

gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in

favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi

portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990,

n. 58, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal pretore

di Savona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Angelo

D'Agostini ed altri e l'INPS, iscritta al n. 910 del registro

ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 nel corso di un

giudizio promosso da Angelo D'Agostini e da altri novantacinque soci

della compagnia portuale "P. Rebagliati" di Savona per ottenere il

riconoscimento, ai fini contributivi e previdenziali, dell'intero

periodo di iscrizione in elenchi di lavoratori occasionali, dai quali

attingere di volta in volta per l'impiego temporaneo, il pretore di

Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

disposizione che, per il prepensionamento, disciplina il riscatto del

periodo di così detto "occasionalato".

Il pretore ritiene che l'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio

1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali

lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei

dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, possa essere in

contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La disposizione denunciata consente ai lavoratori delle compagnie e

dei gruppi portuali, i quali non maturano i requisiti per il

prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario

delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato",

senza onere per lo Stato.

Lo stesso beneficio non è, invece, attribuito ai lavoratori delle

compagnie e dei gruppi portuali che, come i ricorrenti, hanno

maturato i requisiti minimi per essere ammessi al pensionamento

anticipato. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il

giudice rimettente ritiene che la omessa estensione a questi ultimi

del medesimo beneficio possa determinare una ingiustificata

disparità di trattamento tra lavoratori, tanto più che sarebbero

privilegiati quanti hanno un minor numero di anni di servizio

rispetto a quanti hanno maggiore anzianità lavorativa. Possedere o

meno i requisiti per il pensionamento anticipato non potrebbe

costituire ragione di legittima discriminazione rispetto al recupero

ed all'accreditamento di marche contributive relative ad un medesimo

periodo di disponibilità al lavoro.

Il pretore di Savona ritiene, inoltre, che la mancata attribuzione

delle facoltà di riscattare il periodo di "occasionalato" anche a

coloro che hanno già maturato l'anzianità di servizio richiesta per

il pensionamento anticipato, in modo da consentire ad essi di

incrementare il periodo contributivo e la conseguente misura del

trattamento pensionistico, sia in contrasto con il diritto ad avere

assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia

(art. 38 della Costituzione).

2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in subordine,

infondata.

L'Istituto considera che il recupero volontario del periodo di

così detto "occasionalato" è ammesso in via del tutto eccezionale,

solo per agevolare il pensionamento anticipato dei lavoratori del

settore, i quali, senza il riscatto di quel periodo, non potrebbero

beneficiare del prepensionamento; mentre i lavoratori più anziani

non avrebbero bisogno di tale recupero per conseguire il

pensionamento anticipato che, anche senza ulteriori benefici, li

avvantaggia. Tenuto conto della natura particolare del

prepensioinamento, non sarebbe, quindi, violato l'art. 3 della

Costituzione.

L'INPS ritiene, inoltre, che non sia neppure configurabile una

violazione dell'art. 38 della Costituzione, le cui finalità sono

garantite proprio consentendo il pensionamento anticipato, mentre

eventuali differenze che incidono sulla misura della prestazione

sarebbero rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la possibilità di recupero volontario

delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato",

prevista per i lavoratori delle compagnie portuali che non hanno

maturato i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre

1992, e la mancata attribuzione di questo beneficio anche a coloro

che, a quella data, hanno maturato i requisiti per il

prepensionamento, non determinerebbero una illegittima disparità di

trattamento tra le due categorie di lavoratori. La diversità delle

situazioni soggettive sarebbe nei fatti, dipendendo dalla maturazione

o meno di una determinata anzianità entro la data fissata dal

legislatore, il quale, usando del potere discrezionale che gli

compete, si sarebbe limitato ad introdurre un'ulteriore e diversa

facoltà per quanti altrimenti non avrebbero potuto usufruire del

prepensionamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe violato neppure l'art. 38

della Costituzione. Il principio che impone di assicurare al

lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita,

non escluderebbe, difatti, che il legislatore possa prendere in

considerazione esigenze considerete più meritevoli di tutela

rispetto ad altre.

4. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato una

memoria per precisare le proprie argomentazioni.

L'Avvocatura ricorda, anzitutto, che l'art. 3, comma 8-bis, del

decreto-legge n. 6 del 1990 proroga la facoltà di accedere al

beneficio del prepensionamento, già previsto dal decreto-legge 17

dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13

febbraio 1987, n. 26 stabilendo quali requisiti l'età superiore a 52

anni per gli uomini ed a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di

contribuzione, oppure il possesso di almeno 27 anni di contribuzione

effettiva. Si tratta di una misura del tutto speciale e temporanea,

non equiparabile all'ordinario trattamento pensionistico e collegata

all'emergenza sociale connessa alla fuoriuscita dei lavoratori dal

circuito produttivo.

Il pensionamento, inoltre, concretizza una facoltà di scelta del

lavoratore e non lede il principio di eguaglianza, che presuppone

parità di trattamento in condizioni analoghe: mentre, in questo

caso, si è in presenza di una disciplina speciale, di sostegno per

situazioni specifiche di oggettiva e grave difficoltà.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe neppure violato l'art. 38

della Costituzione, in quanto la condizione fondamentale

dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento sarebbe comunque

assicurata dalla sussitenza del requisito minimo per l'ammissione al

beneficio. La concessione di agevolazioni solo a coloro che non hanno

raggiunto il requisisto minimo per il pensionamento anticipato,

sarebbe, infine, coerente con il sistema di garanzie approntate

dall'ordinamento, che tiene anche conto della esiguità delle

disponibilità finanziarie. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la

disciplina dei benefici concessi dall'art.3 del d.-l. 22 gennaio

1990, n. 6 per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle

compagnie e dei gruppi portuali e ne investe il comma 8-bis, aggiunto

dalla legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58, che consente ai

lavoratori, i quali non maturano i requisiti per il prepensionamento

entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche

contributive relative al periodo di "occasionalato".

Il pretore di Savona ritiene che questa disposizione, nella parte

in cui non prevede il recupero contributivo di tale periodo anche per

i lavoratori che alla stessa data hanno già maturato i requisiti per

il pensionamento anticipato, possa essere in contrasto: a) con il

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), attribuendo la

facoltà di riscatto ai lavoratori che vantano un minor numero di

anni di servizio e non riconoscendo la stessa facoltà agli altri

lavoratori collocati in pensione anticipatamente; b) con il diritto

dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze

di vita in caso di vecchiaia (art. 38 della Costituzione), giacché

non sarebbe possibile incrementare il periodo contributivo, e quindi

il trattamento pensionistico, mediante il riscatto del periodo di

"occasionalato".

2. - La questione non è fondata.

Con riferimento al principio di eguaglianza, la comparazione delle

posizioni, indicate per il raffronto dal giudice rimettente, richiede

la ricognizione preliminare del contenuto, delle finalità e delle

modalità del recupero facoltativo di periodi eccezionalmente

considerati come lavorativi, ma altrimenti non assoggettabili al

versamento di contributi previdenziali e quindi non computabli ai

fini della determinazione del trattamento pensionistico.

La disposizione sottoposta a verifica di legittimità

costituzionale si inserisce nell'ambito di misure di risanamento

della gestione dei porti e di adeguamento delle dotazioni organiche

del personale alle effettive necessità dei traffici marittimi.

Questo obiettivo viene perseguito agevolando il pensionamento

anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche per le

quali siano accertate eccedenze rispetto ai progetti di

riorganizzazione.

Il sistema del pensionamento anticipato, prefigurato dal

legislatore, è caratterizzato sia dalla delimitazione della fascia

di lavoratori legittimati ad avvalersene, in relazione all'età ed

all'anzianità contributiva effettiva, sia dalla volontarietà e

dalla non automatica concessione dello stesso. È necessario,

difatti, che i lavoratori interessati ne facciano domanda, e la loro

ammissione al pensionamento anticipato può essere disposta solo nei

limiti del contingente determinato per il raggiungimento delle

finalità previste dalla legge, seguendo una graduatoria che tiene

conto dell'età e dell'anzianità contributiva di chi ha presentato

domanda.

Il prepensionamento è, per più aspetti, incentivato. Ai fini

della liquidazione del trattamento pensionistico è attribuito un

aumento figurativo dell'anzianità contributiva per un periodo che

copre, sino al massimo di otto anni, la differenza tra la data di

risoluzione del rapporto o di cancellazione dai registri dei

lavoratori portuali e quella di raggiungimento del limite di età per

la cessazione dal servizio, ovvero di quaranta anni di contribuzione

previdenziale. Inoltre, unicamente ai fini della maturazione dei

requisiti per il prepensionamento, sono riconosciuti contributi

figurativi per i periodi di servizio militare e di cassa integrazione

guadagni.

In questo contesto l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6

del 1990 attribisce ai lavoratori portuali, che altrimenti, al 31

dicembre 1992, non avrebbero maturato i requisiti di anzianità

contributiva effettiva necessari per chiedere il prepensionamento, la

facoltà di recuperare volontariamente le marche contributive del

periodo di "occasionalato". Si consente così di considerare, ai fini

dell'anzianità contributiva richiesta per il prepensionamento, non

solo i periodi di effettivo impiego, sia pure temporaneo, ma l'intero

periodo di inclusione in elenchi di lavoratori occasionali, non

iscritti nei registri dei lavoratori portuali, elenchi ai quali

tuttavia di volta in volta si poteva attingere quando i lavoratori

iscritti nei registri non erano sufficienti per eseguire le

operazioni portuali (art. 194 del regolamento per l'esecuzione del

codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n.

328, e successive modifiche).

La facoltà di recupero contributivo del periodo di disponibilità

per l'impiego temporaneo nel lavoro portuale costituisce, quindi, una

eccezione alla regola generale della corrispondenza tra contributi e

periodi di effettivo lavoro; eccezione giustificata dalla finalità

di ridurre l'esubero di lavoratori portuali, permettendo

l'inserimento nelle graduatorie previste per il pensionamento

anticipato anche di quelli che altrimenti, in mancanza del requisito

del periodo contributivo minimo, non potrebbero essere collocati in

pensione.

Diversa è la situazione di chi può già contare su di una

anzianità lavorativa e contributiva che consente di accedere al

prepensionamento. In questo caso non è necessaria, per il

raggiungimento delle finalità previste dal legislatore,

l'integrazione contributiva che permette, mediante il riscatto, di

considerare come effettivamente lavorativo il periodo di

"occasionalato".

La diversità di situazioni costituisce un elemento di non

irragionevole differenziazione della disciplina normativa,

considerando che dal riscatto del periodo di "occasionalato", secondo

le finalità previste dalla legge, non discende l'attribuzione di un

vantaggio ulteriore rispetto a quello costituito dal recupero

contributivo nei limiti in cui sia necessario per raggiungere

l'anzianità prevista per il prepensionamento. Difatti l'art. 3,

comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990, pur non enunciando

esplicitamente tale limitazione, la presuppone secondo quanto è dato

ricavare da una interpretazione basata sulla ratio della disposizione

e legata al sistema normativo nel quale la stessa è inserita. Il

collegamento funzionale, che la disposizione enuncia, del recupero di

periodi figurativi al raggiungimento dei requisiti di anzianità

contributiva richiesti, e la finalità di tale recupero, orientano

l'interpretazione nel senso che il periodo di "occasionalato" sia

riscattabile solo nei limiti necessari al raggiungimento dei

requisiti per il prepensionamento. A tale interpretazione non è di

ostacolo, in assenza di una diversa e consolidata interpretazione

giurisprudenziale, una prassi amministrativa volta a consentire il

recupero dell'intero periodo di "occasionalato", anche oltre la

misura necesaria per raggiungere l'anzianità lavorativa richiesta

per il prepensionamento, dovendo essere preferita, tra le varie

possibili, l'interpretazione che esclude il determinarsi di una

disparità di trattamento nel sistema normativo.

3. - Anche con riferimento all'rt. 38 della Costituzione la

questione non è fondata.

Il dovere di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in caso di vecchiaia non eslcude che possano essere

disciplinate diversamente le varie situazioni che si verificano. Il

sistema del prepensionamento agevolato risponda all'esigenza di non

lasciare senza mezzi i lavoratori anziani che perdono il lavoro in

connessione con la ristrutturazione di interi settori produttivi.

Una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, non ne segue la

necessità di integrare ulteriormente, con il riscatto del periodo

figurativo di "occasionalato", la base contributiva per la

liquidazione, secondo le regole generali, del trattamento

pensionistico, la cui sufficienza in sé non è stata posta in

discussione, tanto più che tale trattamento consegue ad una scelta,

volontariamente effettuata dallo stesso lavoratore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6

(Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori

portuali e inteventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle

compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni,

nella legge 24 marzo 1990, n. 58, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Savona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1996:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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