Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314/4,

314/8, 314/11 e 314/26 del codice civile, promosso con ordinanza emessa

il 7 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento

civile vertente tra Purpi Vincenzo ed altra e Bruno Biagio ed altri,

iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio in grado di appello concernente i decreti dichiarativi

dello stato di adottabilità dei minori Purpi Maurizio, Antonio,

Leonardo, Roberto ed Enzo, decreti impugnati dai genitori dei minori

stessi, la Corte di appello di Palermo, con ordinanza 7 giugno 1973, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314/4,

314/8, 314/11 e 314/26, introdotti nel codice civile con la legge 5

giugno 1967, n. 431, per presunto contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e

31 Cost., in quanto consentirebbero l'adozione speciale dei figli

legittimi, nonostante l'opposizione dei genitori, con l'effetto, anche

in questo caso, di far cessare ogni rapporto fra l'adottato e la

famiglia di origine.

La Corte di appello ha sollevato dette questioni, dopo avere dato

atto che, secondo l'interpretazione delle norme impugnate, adottata dal

giudice di primo grado, l'adozione speciale andrebbe concessa in vista

dell'esclusivo interesse del minore, anche se le cause dell'abbandono

materiale e morale risalgono a motivi non imputabili ai genitori, come

ristrettezze economiche, ragioni di lavoro, temporanei sbandamenti

psicologici, condizioni precarie di salute (nel corso dell'ordinanza,

la Corte d'appello espone, tuttavia, che, nel caso in esame, la madre

dei minori "si è allontanata dalla famiglia" mentre il padre è in

precarie condizioni di salute, notevolmente aggravate). La concessione

dell'adozione speciale in dette circostanze, afferma però il giudice a

quo, contrasterebbe, anzitutto, con il principio sancito dall'art. 29

Cost., secondo cui la Repubblica riconosce la famiglia come "società

naturale". Tale riconoscimento investirebbe la famiglia come nucleo

sociale primordiale i cui diritti inalienabili ed imprescrittibili lo

Stato non potrebbe annullare, come invece avverrebbe per effetto delle

norme impugnate.

Anche l'art. 30 Cost. apparirebbe violato, poiché il diritto

dovere di mantenere, educare ed istruire i figli ivi garantito ai

genitori, salvo i casi di incapacità nei quali la legge deve

"provvedere a che siano assolti i loro compiti", escluderebbe comunque

la facoltà del legislatore ordinario di troncare definitivamente i

rapporti tra famiglia naturale e figli minori, ammettendo solo la

possibilità di emettere provvedimenti sussidiari affinché siano

adempiute le funzioni dei genitori i quali, peraltro, non potrebbero in

nessun caso cessare di essere considerati tali.

La definitiva cessazione del rapporto familiare naturale, inoltre,

contrasterebbe con l'art. 31 Cost. che fisserebbe il compito dello

Stato di agevolare con misure economiche e di previdenza la formazione

della famiglia, e quindi postulerebbe interventi di sussidio e di aiuto

all'opera della famiglia, mentre l'adozione speciale, facendo cessare

definitivamente il rapporto familiare, negherebbe la sostanza stessa

dell'agevolazione che il legislatore potrebbe invece perseguire,

creando istituti in cui i minori vengano accolti, quando appunto i

familiari non siano in grado di provvedervi.

Poiché, infine, in base all'applicazione concreta delle norme

impugnate, sarebbe da rilevare che l'adozione speciale colpisce solo le

classi povere, accentuando la disuguaglianza tra genitori di classi

diverse per motivi economici, la Corte di appello prospetta altresì la

violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura obbietta che, pur dovendosi ammettere che la famiglia

è una società naturale e come tale certamente antecedente ad ogni

legge positiva, la norma costituzionale non potrebbe impedire al

legislatore ordinario di dettare le regole opportune nel caso in cui

tale società si dissolva, per alleviare le conseguenze che ne

derivano. Pertanto, il contrasto con l'art. 29 Cost. potrebbe solo

sussistere nell'ipotesi in cui la legge ordinaria consentisse

l'adozione speciale anche quando non risultasse avvenuta l'effettiva

dissoluzione della società naturale familiare che la Costituzione

tutela. Ma poiché, prosegue l'Avvocatura, secondo la legge in esame,

ai fini della adozione speciale, occorre non soltanto che il minore

versi obbiettivamente in stato di abbandono materiale e morale, ma

anche che tale situazione non dipenda da "forza maggiore", deve

concludersi che la tutela della famiglia di origine voluta dalla

Costituzione è sufficientemente garantita. Il legislatore ordinario,

invero, non ha autorizzato la recisione di rapporti ancora vigenti ma

ha regolato soltanto le conseguenze del loro venir meno per

l'intervenuto dissolvimento della società naturale familiare, almeno

per quanto riguarda l'essenziale aspetto dei rapporti fra genitori e

figli.

Le descritte condizioni per l'adozione speciale escludono poi,

secondo l'Avvocatura, anche la violazione dell'art. 30 Cost., poiché

la decadenza del diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i

figli, ivi sancito, consegue alla violazione di tale obbligo, e

costituisce, appunto, un mezzo per ovviare a tale carenza, sicché in

definitiva, il legislatore, con l'inserimento del minore in una nuova

famiglia, persegue proprio i fini indicati nella norma costituzionale

che si pretende violata.

Fuori luogo sarebbe poi l'invocare l'art. 31 Cost., il quale si

limita ad impegnare il legislatore ad una politica di favore verso la

famiglia, che non può certo impedire la predisposizione di strumenti

come l'adozione speciale, che hanno di mira l'eliminazione degli

inconvenienti derivanti appunto dal fallimento della famiglia.

Anche fuori luogo sarebbe, infine, il riferimento all'art. 3 Cost.

poiché la legge impugnata non opererebbe nessuna discriminazione fra i

cittadini, prevedendo l'adozione speciale nei confronti di tutti, alle

stesse condizioni, e comunque tenderebbe, restituendo una famiglia ai

minori che l'hanno perduta, ad assicurare loro l'eguaglianza con i loro

coetanei. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di

Palermo, sezione per minorenni, assume che siano in contrasto con gli

artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, gli artt. 314/4, 314/8, 314/11

e 314/26 del codice civile nei limiti in cui "consentono che sia

dichiarata l'adozione speciale dei figli legittimi, non ostante

l'opposizione dei genitori, con l'effetto della cessazione di ogni

rapporto tra l'adottato e la famiglia di origine, salvi soltanto i

divieti matrimoniali e le norme penali fondate sui rapporti di

parentela".

2. - I dubbi sulla legittimità costituzionale delle indicate norme

sono stati prospettati in un giudizio, in grado di appello, in cui il

giudice si sarebbe dovuto pronunciare soltanto in ordine alla

dichiarazione dello stato di adottabilità nei confronti di minori, i

cui genitori legittimi, conosciuti ed esistenti, avevano manifestato la

loro opposizione.

Deve, perciò, escludersi che possa avere carattere pregiudiziale

una decisione che riguardi l'art. 314/26 nella parte in cui prevede che

"con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la

famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali

fondate sul rapporto di parentela": che riguardi, cioè, gli effetti

dell'adozione una volta superata la fase preliminare

dell'adottabilità.

Appare, correlativamente, non rilevante la questione di

legittimità costituzionale relativa a codesto articolo.

3. - Le norme, di cui agli artt. 314/4, 314/8 e 314/11, le quali

consentono che sia dato corso alla adozione speciale dei figli

legittimi, nonostante l'opposizione dei genitori, non risultano, ad

avviso della Corte, in contrasto con le disposizioni costituzionali di

raffronto.

Va, invero, precisato che l'asserita violazione degli artt. 29, 30

e 31 della Costituzione è dal giudice a quo riportata alla situazione

effettuale che consegue alla pronuncia dell'adozione speciale, ed è

quindi sostanzialmente prospettata soltanto in relazione all'art.

314/26.

4. - Rimane, di conseguenza, da valutare se le rimanenti norme

denunciate violino l'art. 3 della Costituzione.

Pur dovendosi riconoscere che la situazione di abbandono materiale

e morale di minori di anni otto, più facilmente si verifica

nell'ambito delle famiglie meno abbienti, non si può tuttavia non

tener presente che detta situazione, nella previsione normativa e nella

sua pratica verificazione, non è necessariamente collegata alla

condizione economica familiare e può non sussistere anche se i

genitori non siano in grado di mantenere i figli (arg. ex art. 314/4,

comma secondo).

Non si presta, perciò, ad essere condivisa dalla Corte

l'affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui "la

legge colpisce unicamente le classi povere, accentuando rispetto ai

genitori, le diseguaglianze determinate da situazioni di ordine

economico, anziché contribuire a rimuoverle".

Sul punto, v'è da riaffermare i principi già espressi nelle

sentenze n. 145 del 1969, n. 158 del 1971 e n. 76 del 1974 e,

specificamente, da mettere in rilievo che l'istituto dell'adozione

speciale, in funzione della tutela dell'interesse del minore che si

trovi in situazione di abbandono materiale e morale, appare conforme al

disposto del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto

favorisce lo sviluppo della persona umana, con l'inserimento del minore

in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 314/26 del codice civile,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3,29,30 e 31 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 314/4, 314/8 e 314/11 del codice civile, sollevata con la

stessa ordinanza ed in riferimento ai medesimi articoli della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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