Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo

comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema

sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso con

ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dalla Corte d'appello di Genova

nel procedimento vertente tra Bellotto Piero e Ministero delle

finanze, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile di appello - promosso da

Bellotto Piero contro il Ministero delle finanze, al fine di sentir

dichiarare la nullità delle notificazioni di alcuni avvisi di

pagamento ed ingiunzioni dell'Ufficio del registro di Massa Carrara,

relative alla tassa automobilistica per gli anni 1983-1990 di

un'autovettura originariamente di proprietà dell'attore, e la

prescrizione della relativa azione dell'amministrazione convenuta -

la Corte d'appello di Genova, con ordinanza emessa il 13 luglio 1995,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al

sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). Secondo

la Corte d'appello rimettente, la norma censurata si pone in

contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, "nella parte in

cui non prevede, in materia di tasse automobilistiche,

l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del

preventivo ricorso amministrativo avverso l'ingiunzione di pagamento

dell'ufficio del registro".

Il giudice a quo - premesso che il Tribunale di Genova,

relativamente a parte della domanda, ne aveva dichiarato

l'improponibilità, in ragione, per un anno, della proposizione

dell'azione oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla

notificazione della decisione dell'Intendenza di finanza in merito al

ricorso dell'appellante e, per altri due anni, della mancata

presentazione del previo ricorso in sede amministrativa - deduce che

il contrasto della norma censurata con gli indicati parametri

costituzionali discende dalla stabilita subordinazione

all'esperimento dei ricorsi amministrativi della tutela

giurisdizionale, altrimenti preclusa decorsi i termini di decadenza

ivi specificamente previsti.

Affermata, dunque, la rilevanza della questione, il cui

accoglimento consentirebbe di passare alla delibazione delle

eccezioni di merito sollevate dall'appellante, la Corte d'appello di

Genova osserva che, nella specie, il "condizionamento" dell'azione

giudiziaria non sembra giustificato da esigenze di carattere generale

o da superiori finalità di giustizia, mentre esso ha certamente

l'effetto di rendere eccessivamente difficoltosa la tutela dei

diritti.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che - alla luce

della giurisprudenza di questa Corte in analoghe questioni - non ha

contestato la fondatezza della sollevata eccezione di

incostituzionalità. L'accoglimento della quale, tuttavia, non deve

comportare - secondo la tesi svolta dall'Avvocatura dello Stato anche

in una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio -

l'eliminazione del previsto termine di decadenza (peraltro non

espressamente censurato dal giudice a quo), che non è affatto

incompatibile (essendo anzi quasi connaturale) con l'azionabilità

della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Genova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio

1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse

automobilistiche). Secondo il collegio rimettente, la norma censurata

- "nella parte in cui non prevede... l'esperibilità dell'azione

giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo

avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro" - si

pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in

quanto il condizionamento dell'azione giudiziaria, altrimenti

preclusa dal decorso dei previsti termini di decadenza, non risulta

giustificato da esigenze di carattere generale o da superiori

finalità di giustizia e produce l'effetto di rendere eccessivamente

difficoltosa la tutela dei diritti.

2. - La questione è fondata.

2.1. Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 27 del 1978 dispone

che contro l'ingiunzione di pagamento, emessa dal competente ufficio

del registro (ex art. 2, settimo comma) in caso di mancato o

insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche da parte del

proprietario del veicolo, può essere proposto ricorso all'Intendente

di finanza, la cui decisione in merito diventa definitiva ai sensi

del quarto comma dello stesso art. 3. Questo, poi, nel comma oggetto

dell'odierno scrutinio di costituzionalità, sancisce che l'azione

giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi

dalla notifica di detta decisione definitiva, con facoltà comunque,

per il ricorrente, di adire l'autorità giudiziaria quando siano

trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia

stata notificata la relativa decisione.

In tal modo - secondo la premessa interpretativa da cui muove il

giudice a quo che trova riscontro nella scarsa ma pacifica

giurisprudenza in materia - la tutela giurisdizionale del soggetto

ingiunto viene subordinata al previo esperimento del ricorso

amministrativo.

2.2. Ebbene, questa Corte, investita del vaglio di

costituzionalità di altre normative strutturate in maniera

sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative;

art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relativo all'imposta

sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,

concernente l'imposta di bollo), ha sempre ritenuto che

l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo

esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento

della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla

data di presentazione del ricorso, è legittimo soltanto se

giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità

di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali

circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno

gravosa possibile. E in relazione a ciò, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni

(rispettivamente con sentenze n. 56 del 1995, n. 360 del 1994 e n.

406 del 1993), perché contrastanti con gli artt. 24 e 113 Cost.

La sostanziale simmetria di dette previsioni legislative con la

disciplina del contenzioso in materia di tasse automobilistiche fa

sì che la ratio decidendi sottesa a quelle decisioni non possa non

essere operativa anche nel presente giudizio. L'ampiezza della

copertura offerta dai princi'pi posti dai richiamati parametri

costituzionali è infatti tale da colpire, non solo l'esclusione

della tutela giurisdizionale, soggettiva od oggettiva, ma anche

qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile

l'esercizio. E ciò, segnatamente allorquando si tratti di

controversie - come quella oggetto del giudizio a quo attinente solo

all'an della pretesa creditoria della pubblica amministrazione,

essendo l'entità della soprattassa normativamente predeterminata -

che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia

necessario, o quantomeno opportuno, che la fase giurisdizionale sia

preceduta da un esame in sede amministrativa.

Si impone, quindi, la dichiarazione dell'illegittimità

costituzionale della denunciata norma, nella parte in cui non prevede

l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del

preventivo ricorso amministrativo.

2.3. Giova precisare che la declaratoria d'incostituzionalità

rimane circoscritta in tali limiti - corrispondenti del resto a

quelli segnati dalla stessa prospettazione della questione, quale

risulta dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione nonché dalle

argomentazioni che lo sorreggono, e conformemente al modello già

altre volte adottato da questa Corte (v. in particolare le sentenze

n. 40 del 1993 e n. 15 del 1991) - perché nell'ipotesi in cui il

soggetto si sia avvalso del procedimento amministrativo previsto dai

precedenti commi dell'art. 3 in esame, il rispetto dei termini di

decadenza stabiliti nel denunciato comma si configura come

ragionevole, in quanto congruo, onere collegato alla libertà di

scelta della specifica forma di tutela legislativamente riconosciuta

al soggetto interessato.

È appena il caso di aggiungere che spetterà poi al giudice di

fronte al quale l'azione è proposta, di verificare - alla stregua

del diritto vigente - il quomodo ed il quando della sua concreta

esperibilità (v. ordinanza n. 315 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma,

della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema

sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in

cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del

registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza

del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1996:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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