Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, penultimo

comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (Modifiche agli

ordinamenti del personale della pubblica sicurezza), promosso con

ordinanza emessa il 10 febbraio 1972 dal Consiglio di Stato - sezione

IV - sul ricorso di Russi Paolo ed altri contro il Ministero

dell'interno, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23

agosto 1972.

Visti gli atti di costituzione di Russi Paolo ed altri e del

Ministero dell'interno;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 Il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Filippo Lubrano, per Russi Paolo ed altri, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Ministero dell'interno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso al Consiglio di Stato Paolo Russi ed altri, tutti

segretari dell'Amministrazione dell'interno, impugnavano i decreti in

data 10 novembre 1969, con cui erano stati banditi un concorso per

merito distinto a quattro posti di primo segretario civile dell'Interno

e l'esame di idoneità per la promozione alla stessa qualifica, nonché

i provvedimenti 18 giugno e 1 luglio 1970 di approvazione delle

relative graduatorie: deducendo violazione del combinato disposto

dell'art. 176 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (a termini del quale

l'ammissione al concorso ed all'esame indicati risultava condizionata

al possesso di un servizio effettivo rispettivamente di 9 ed 11 anni

nella carriera di concetto, con possibilità di valutazione soltanto

parziale del servizio prestato con qualifica inferiore), e dell'art.

207 dello stesso t.u. (per cui "ai fini della partecipazione ai

concorsi od agli esami suddetti è richiesta una permanenza minima di

quattro anni di servizio nel ruolo").

Si dolevano i ricorrenti che - nei confronti dei soggetti

transitati nella carriera di concetto in base alla norma dell'art. 12

della' legge 1966, n. 1116 (secondo cui, appunto, i posti che si

rendevano disponibili, nei primi 5 anni di applicazione della legge,

nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della

istituita "carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione

civile dell'interno, potevano essere conferiti, nella qualifica di vice

segretario, agli impiegati appartenenti a determinati ruoli della

carriera esecutiva dell'Amministrazione dell'interno ovvero al

soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva

dell'Amministrazione della p.s.) - fosse stata, nei provvedimenti

impugnati, valutata per intero, ai fini della progressione di carriera

(della promozione, cioè, a primo segretario), l'anzianità fittizia

rappresentata dal servizio prestato nella carriera esecutiva di

provenienza: in violazione, appunto, dei limiti prescritti dagli artt.

176 e 207 t.u. 1957, n. 3, innanzi citati.

2. - L'adita sezione IV del Consiglio di Stato con ordinanza 1

febbraio 1972 ha escluso che sussistesse il prospettato vizio di a

violazione di legge": quanto all'art. 207, poiché tale norma aveva

tratto esclusivamente alla diversa otesi, concernente i limiti di

valutabilità del servizio militare; quanto all'art. 176, poiché

quest'ultimo - nella parte in cui dispone che "per gli impiegati

provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato... è

valutato per 2/3 e per non più di quattro anni - si trovava nella

specie ad essere espressamente derogato dalla norma speciale dell'art.

12 della legge 1966, n. 1116.

Ha avanzato, però, il dubbio che l'art. 12 menzionato sia in

contrasto con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione.

Dal complesso delle disposizioni regolanti il rapporto di pubblico

impiego andrebbe, infatti, tratto - secondo il Consiglio di Stato - il

principio generale della valutazione soltanto parziale del servizio

prestato in carriere inferiori.

Detto principio sarebbe, in particolare, desumibile, oltreché

dall'art. 176 del t.u. citato, dall'art. 165, quinto comma, stesso

t.u., dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, numero 203

(relativo al personale docente della scuola), dagli artt. 1 e 3 della

legge 15 febbraio 1963, n. 151 (relativi al rapporto di impiego dei

sanitari condotti); e risulterebbe, infine, ribadito dall'art. 41 del

d.P.R. 28 dicembre 1970, numero 1077, sopravvenuto all'emanazione dei

decreti impugnati.

Ora, l'art. 12, sesto comma, della legge n. 116 del 1966 -

consentendo, invece, la valutazione integrale, ai fini di carriera, del

servizio prestato dal personale interessato nella carriera inferiore -

si discosterebbe dal principio menzionato, senza che né dal testo

della legge né dai relativi lavori preparatori possano desumersi

ragioni di qualsivoglia natura idonea a spiegarne la portata

derogatoria.

Ciò, appunto, autorizzerebbe il sospetto che risulti, nella

specie, vulnerato il principio costituzionale di uguaglianza.

3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte, si sono costituite le

parti private che, con argomentazioni adesive a quelle svolte

nell'ordinanza di rinvio, hanno concluso nel senso della illegittimità

costituzionale della norma denunziata.

4. - Contrarie conclusioni ha rassegnato, invece, l'Avvocatura di

Stato per l'intervenuta Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sussisterebbero, infatti, nella specie - secondo l'Avvocatura -

ragioni peculiari, inerenti alla situazione degli impiegati di cui

all'art. 12 legge 1966 citato, che darebbero giustificazione del

trattamento differenziato a questi riservato.

Tali ragioni sarebbero, in particolare, da individuarsi:

a) nell'essere, nella specie, prevista non la generica

valutabilità di servizi prestati in carriere inferiori, prescindendo

da ogni riferimento all'Amministrazione presso la quale il servizio

stesso sia stato prestato (come in tutte le otesi indicate dal

Consiglio di Stato), sibbene, in particolare la valutabilità di

"servizi prestati presso la medesima Amministrazione";

b) nell'essere, inoltre, regolata un'ipotesi di "passaggio in ruolo

prima inesistente" (istituito con la stessa legge 1116 del 1966): ruolo

caratterizzato dall'esercizio di mansioni che, in pratica, erano quelle

stesse in precedenza esercitate dagli appartenenti alle inferiori

carriere esecutive.

D'altra parte - sempre secondo l'Avvocatura - andrebbe ancora

tenuto conto del fatto che l'attuale "carriera di concetto

dell'Amministrazione civile dell'interno" deriva dal "ruolo dei

segretari di polizia dell'Amministrazione della p.s.", istituito con

legge 1958 n. 98 e che anche tale ultima indicata legge aveva, agli

artt. 9 e 10, previsto la copertura del ruolo con personale delle

inferiori carriere esecutive e la valutazione, in favore di questo, di

tutta l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.

La norma impugnata non altro, pertanto, avrebbe fatto che estendere

(per ragioni di equità e di "concreta esigenza" dell'Amministrazione)

agli impiegati esecutivi dell'Interno il beneficio già concesso, con

la richiamata legge n. 98 del 1958, ai loro colleghi

dell'Amministrazione di p.s.

Per tutte le suesposte ragioni ha precisato, quindi, l'Avvocatura

le proprie conclusioni nel senso di una declaratoria di infondatezza

della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Le parti private hanno presentato "osservazioni aggiuntive" con cui

contestano la fondatezza delle ragioni addotte dall'Avvocatura dello

Stato. Considerato in diritto :

1. - La legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (modifiche agli ordinamenti

del personale della pubblica sicurezza) - dopo avere, tra l'altro,

disposto: nell'art. 5, il trasferimento del ruolo dei segretari di

polizia della Amministrazione della pubblica sicurezza alla

Amministrazione civile dell'interno, con la denominazione di ruolo

della carriera di concetto amministrativa e con le qualifiche e

attribuzioni rispettivamente previste dagli artt. 171 e 172 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3; e, nell'art. 6, la soppressione del ruolo

organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e

del ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, e

l'inquadramento nei ruoli del personale degli uffici copia o di

archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile

dell'interno - prevede nell'art. 12 la possibilità, per i primi

cinque anni di applicazione della legge, di conferire, in seguito ad

esame colloquio, i posti disponibili nella qualifica iniziale di vice

segretario della carriera di concetto amministrativa, di cui al

predetto art. 5, agli impiegati, con determinate qualifiche (non

inferiori all'ex coefficiente 202) dei ruoli della carriera esecutiva

del personale di archivio e degli uffici copia dell'Amministrazione

civile dell'interno, ovvero del soppresso ruolo del personale

d'archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il sesto comma di questo art. 12 stabilisce poi che l'anzianità

acquisita nel ruolo di provenienza degli impiegati nominati ai sensi

dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi compreso quello

della progressione di carriera di cui agli artt. 175 e 176 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3.

L'ordinanza del Consiglio di Stato indicata in epigrafe ha

sollevato la questione se tale valutabilità integrale del servizio

prestato nelle inferiori carriere esecutive ai fini della progressione

nella carriera di concetto sia costituzionalmente illegittima - per

contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione - posto che costituirebbe, invece, principio generale

dell'ordinamento del pubblico impiego quello della valutazione soltanto

parziale del servizio prestato in una carriera inferiore.

2. - La questione non è fondata. Il principio di uguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione presuppone situazioni

sostanzialmente identiche o analoghe e non può dirsi violato allorché

un trattamento giuridico differenziato appaia razionalmente

giustificato dalla particolarità della situazione, oggettivamente

considerata.

Ciò appunto si riscontra nella specie. Come esattamente rileva

l'Avvocatura dello Stato, la disposizione di legge denunciata deve

essere vista e considerata nel quadro della particolare situazione che

veniva a crearsi, nei rapporti con il personale delle carriere

esecutive, in dipendenza del trasferimento (disposto dalla medesima

legge del 1966) del ruolo dei segretari di polizia, istituito con la

precedente legge 20 febbraio 1958, n. 98, dall'Amministrazione della

pubblica sicurezza a quella civile dell'interno. Anche la predetta

legge del 1958 aveva previsto che i posti della carriera di concetto,

allora istituita, venissero coperti in via transitoria (il termine fu

poi fissato dalla legge 29 giugno 1960, n. 659, in cinque anni

dall'entrata in vigore della medesima), oltre che dagli aiutanti di

polizia che venissero giudicati idonei dal consiglio di Amministrazione

(art. 9), dagli appartenenti, con le qualifiche di archivisti, primi

archivisti e archivisti capi, al personale della carriera esecutiva

della pubblica sicurezza che superassero un concorso-colloquio (art.

10), con la conservazione, anche agli effetti della progressione di

carriera, di tutta l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, La

valutabilità integrale dell'anzianità maturata nel servizio prestato

nella carriera inferiore trovava evidentemente una razionale

giustificazione nella circostanza che in passato, non essendovi

nell'Amministrazione della pubblica sicurezza una carriera di concetto,

le relative mansioni erano state in pratica esplicate dagli

appartenenti al ruolo degli aiutanti di polizia e dagli impiegati con

le più alte qualifiche appartenenti al ruolo di archivio.

Analoga situazione veniva a verificarsi in seno all'Amministrazione

civile dell'interno per effetto del trasferimento ad essa, con la legge

20 dicembre 1966, n. 1116, del ruolo della carriera di concetto dei

segretari di polizia. Poiché prima non esisteva nell'Amministrazione

civile dell'interno una carriera di concetto amministrativa, le

mansioni che sono proprie di questa erano ovviamente svolte dagli

impiegati con le più alte qualifiche dei ruoli del personale esecutivo

di archivio e degli uffici copia. Si giustifica perciò sotto il

profilo della ragionevolezza che a coloro di essi che superassero

l'esame-colloquio previsto nell'art. 12 della legge n. 1116 fosse, nel

sesto comma, riconosciuta valida, anche per la progressione nella

carriera di concetto, tutta l'anzianità acquisita nel ruolo di

provenienza.

Dal difensore delle parti private è stato posto in rilievo, a

sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della norma

denunciata, che quando nel 1958 fu istituita la carriera di concetto

nell'Amministrazione della pubblica sicurezza non vi erano in questa

impiegati di concetto le cui aspettative di progressione in carriera

potessero essere pregiudicate dalla prevista possibilità di accesso

alla nuova carriera dei migliori dipendenti di quella esecutiva, mentre

nel 1966 esisteva già il ruolo della carriera di concetto dei

segretari di polizia, che con l'art. 5 della stessa legge n. 1116

veniva trasferito all'Amministrazione civile dell'interno, cosicché

gli interessi di coloro che ne facevano parte potevano essere lesi (e

ciò appunto si sarebbe verificato nel caso concreto venuto all'esame

del Consiglio di Stato) dall'inserimento nel ruolo della medesima

carriera di dipendenti della carriera esecutiva con la conservazione, a

tutti gli effetti, dell'anzianità maturata.

Siffatto rilievo esorbita tuttavia dai limiti della questione di

legittimità costituzionale, quale specificatamente prospettata dalla

ordinanza di rimessione. Nella motivazione di questa, il Consiglio di

Stato ha preso in considerazione le aspettative di progressione in

carriera dei ricorrenti unicamente ai fini di accertare il loro

interesse al ricorso, mentre il contrasto con il principio

costituzionale di uguaglianza è stato prospettato in quanto non

sarebbe identificabile la specifica ragione giustificatrice della norma

denunciata "sotto il profilo della parità di trattamento con gli altri

impiegati della carriera di concetto, provenienti da quella esecutiva":

la questione è stata cioè prospettata, come si è detto, soltanto con

riguardo ad una ingiustificata disparità di trattamento introdotta dal

sesto comma dell'art. 12 della legge n. 1116 del 1966, col consentire

la valutabilità integrale del servizio prestato nelle inferiori

carriere esecutive, anche ai fini della progressione di carriera di cui

agli artt. 175 e 176 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in deroga a un

principio generale di valutazione soltanto parziale del servizio

prestato in una carriera inferiore.

E, sotto questo profilo, la questione risulta infondata in base

alle considerazioni sopra esposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, penultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116

(Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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