Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7

della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della

convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni

in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento

dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,

e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione

internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre

1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della

convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a

L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio

dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), promosso

con ordinanza emessa il 31 agosto 2000 dal tribunale per i minorenni

di Catanzaro sull'istanza proposta da M. P., iscritta al n. 746 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 31 agosto 2000, il tribunale per i

minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

11 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e

di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il

20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della

sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il

25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni,

nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta

alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia

di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio

1970), nella parte in cui non prevedono che l'art. 13, secondo comma,

della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 "possa essere

applicato dal tribunale per i minorenni anche d'ufficio, e pure in un

momento successivo all'emanazione dell'ordine di restituzione del

minore".

Il rimettente - premesso di avere ordinato, con decreto emesso in

data 9-12 maggio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge

n. 64 del 1994, l'immediato ritorno in Svizzera di una minore

(dell'età di sei anni), ivi residente, illecitamente trasferita in

Italia dal padre, e di avere poi respinto due istanze di revoca del

provvedimento avanzate dallo stesso genitore - espone, quanto alla

rilevanza della questione, di doversi ora pronunciare su una istanza

"di sospensione" del provvedimento, nel frattempo gravato anche del

ricorso per cassazione.

Afferma il giudice a quo che in tale istanza il padre della

minore riferisce una circostanza del tutto nuova, rappresentata

dall'opposizione della stessa minore al ritorno in Svizzera, e che

è, inoltre, nelle more, intervenuto, nel procedimento per

separazione personale dei coniugi pendente dinanzi al tribunale di

Catanzaro, un provvedimento presidenziale di temporaneo affidamento

della minore al padre "per tutto il tempo necessario all'espletamento

della consulenza sociale e psicologica fino ai provvedimenti

presidenziali definitivi".

Entrambi i fatti sopravvenuti appaiono al rimettente meritevoli

di considerazione, in quanto del provvedimento presidenziale dovrebbe

a suo avviso tenersi conto, ai sensi dell'art. 14 della citata

convenzione dell'Aja, nella valutazione relativa all'illiceità del

trasferimento o del mancato ritorno, mentre l'opposizione della

minore, la cui genuinità si dice accertata anche mediante una

consulenza tecnica d'ufficio disposta dallo stesso tribunale per i

minorenni, costituisce una circostanza che, secondo l'art. 13 della

convenzione, avrebbe giustificato - qualora fosse emersa prima

dell'adozione del provvedimento - il rifiuto dell'ordine di

restituzione.

Le norme impugnate, nel recepire lo stesso art. 13 della

convenzione, susciterebbero tuttavia - ad avviso del giudice a quo -

precisi dubbi di legittimità costituzionale, proprio nella parte in

cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista

dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione

dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento,

anche dopo l'emissione del provvedimento stesso ed anche,

eventualmente, d'ufficio.

Tale mancata previsione violerebbe innanzitutto l'art. 2 Cost.,

che tutela i diritti inviolabili dell'uomo e quindi, a maggior

ragione, del soggetto in età evolutiva. Si porrebbe, inoltre, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento tra i minori cui si applica la convenzione ed i minori

italiani, cheiceverebbero, nel processo minorile, "ben altra tutela

ed altra considerazione", nonché con l'art. 11 della Costituzione in

relazione alle convenzioni internazionali generalmente riconosciute,

con particolare riferimento alla convenzione di New York sui diritti

del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in

Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Violerebbe, infine,

l'art. 31 Cost., che prevede la protezione dell'infanzia e della

gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo. Considerato in diritto

1. - Il tribunale per i minorenni di Catanzaro dubita, in

riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, della

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge

15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione

europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,

aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della

convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di

minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di

attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in

materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il

5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei

minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), nella parte in

cui non consentono al giudice che ha emesso l'ordine, previsto

dall'art. 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, di

ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto,

di revocare - anche, eventualmente, d'ufficio - il suddetto

provvedimento qualora successivamente risulti la sussistenza della

opposizione del minore al ritorno che, ai sensi dell'art. 13, secondo

comma, della convenzione, avrebbe potuto giustificare il rifiuto di

emissione dell'ordine stesso.

2. - La questione è infondata.

2.1. - La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti

civili della sottrazione internazionale di minori persegue - come

risulta dallo stesso preambolo - la finalità di "proteggere il

minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti

da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire

procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel

proprio Stato di residenza abituale".

A tale scopo, secondo quanto previsto dall'art. 11 della

Convenzione, le competenti Autorità giudiziarie o amministrative di

ciascuno Stato contraente, in presenza di una domanda diretta ad

ottenere assistenza per assicurare il ritorno di un minore

illecitamente trasferito o trattenuto, "devono procedere d'urgenza" e

qualora non abbiano deliberato "entro un termine di sei settimane

dalla data d'inizio del procedimento" possono essere chiamate a

rendere una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Il successivo art. 12 dispone che sulla suddetta domanda, che sia

presentata entro il termine di un anno dalla data dell'illecito

trasferimento o mancato rientro del minore, l'Autorità giudiziaria o

amministrativa dello Stato ove si trova il minore "ordina il suo

ritorno immediato", mentre, quando la domanda sia presentata dopo la

scadenza dell'anno, "deve ordinare il ritorno del minore, a meno che

non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo

ambiente". Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge di ratifica, il

decreto mediante il quale è emanato l'ordine di ritorno è

immediatamente esecutivo e contro di esso può essere proposto solo

ricorso per cassazione, la cui presentazione non ha tuttavia

efficacia sospensiva.

L'art. 13 della convenzione indica poi, in modo tassativo, le

circostanze che possono giustificare il rifiuto di emissione

dell'ordine di ritorno immediato del minore, mentre il successivo

art. 16 fa divieto alle Autorità dello Stato nel quale il minore è

stato illecitamente trasferito o è trattenuto, di "deliberare per

quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando

non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione,

relativa al ritorno del minore sono soddisfatte".

L'art. 20, infine, prevede che il ritorno del minore possa essere

rifiutato quando non sia "consentito dai principî fondamentali dello

Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali".

2.2. - Alla stregua di tale, pur sintetica, esposizione della

disciplina essenziale dettata dalla convenzione dell'Aja del

25 ottobre 1980 appare evidente che l'art. 12 della suddetta

Convenzione configura l'ordine di ritorno come provvedimento urgente,

da adottarsi in tempi brevissimi, fondato sulla ragionevole

presunzione che, in caso di illecita sottrazione internazionale di

minore, l'interesse del minore stesso vada innanzitutto tutelato

mediante il ripristino immediato della situazione quo ante, salvo che

nell'immediatezza emerga taluna delle circostanze ostative

all'emissione dell'ordine indicate all'art. 13 ovvero la richiesta di

rientro sia in contrasto con i principî relativi alla protezione dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Risulta, pertanto, del tutto coerente con la ratio dell'istituto

l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento,

d'ufficio o su istanza di parte, in capo al medesimo giudice che lo

ha emesso, riesame che sarebbe del resto difficilmente compatibile

con la stessa previsione di immediata esecutività del decreto, non

oggetto di specifica censura da parte del rimettente.

La disciplina dettata dalla convenzione d'altro canto non

pregiudica in alcun modo i provvedimenti di merito in materia di

affidamento, ma semplicemente postula che tali provvedimenti vengano

adottati - qualora la giurisdizione appartenga alle Autorità dello

Stato nel quale il minore è stato illecitamente trasferito o

trattenuto - dopo la cessazione della condotta illecita, anche,

evidentemente, al fine di impedire che l'autore dell'illecito possa

trarre vantaggio dal suo comportamento nel giudizio di merito grazie

al consolidarsi della situazione di fatto in tal modo creata.

Qualsiasi circostanza sopravvenuta, o comunque non conosciuta al

momento dell'emissione dell'ordine, potrà pertanto essere valutata

non già in una fase di (inammissibile) riesame del provvedimento di

carattere urgente bensì nella sede di un eventuale giudizio

sull'affidamento del minore.

La normativa denunciata risulta in definitiva finalizzata alla

più efficace tutela dei minori, mediante la previsione di una

procedura d'urgenza, aggiuntiva agli ordinari mezzi di tutela

previsti dagli ordinamenti degli Stati contraenti, e non contrasta

perciò né con l'art. 2 Cost., posto a presidio dei diritti

fondamentali dell'uomo, né con l'art. 31 Cost., che impone la

protezione dell'infanzia e della gioventù, né con l'art. 11 Cost.,

evocato dal rimettente in riferimento alla convenzione di New York

sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa

esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Deve d'altra

parte escludersi la denunciata violazione del principîo di

eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., attesa l'inesistenza di

qualsiasi discriminazione tra minori italiani e stranieri, dal

momento che la Convenzione si applica, ricorrendone i presupposti,

agli uni ed agli altri con identiche modalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e

di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo

il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della

sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il

25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni,

nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta

alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia

di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio

1970), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della

Costituzione, dal tribunale per iminorenni di Catanzaro con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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