Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi

primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni

del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei

capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita), promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritte ai nn. 25,

26, 27 e 28 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma - nel corso

di alcuni giudizi aventi ad oggetto la richiesta di rimborso

d'imposte, pagate in relazione ad indennità di buonuscita liquidate

dall'Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS) tra

il gennaio 1974 e l'agosto 1985 - con quattro ordinanze in data 6

febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre

1985, n. 482 "nella parte in cui non escludono che dall'imponibile

dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad imposta vada

detratta una somma pari al quattro per cento dell'ottanta per cento

dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso

per ex combattente".

Ha dedotto che tali norme - in conformità dei principi affermati

nella sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte - contrasterebbero con

l'art. 53 Cost., nella parte in cui assoggettano ad imposta ai fini

dell'IRPEF, l'ammontare dell'indennità di buonuscita afferente alla

contribuzione degl'iscritti all'OPAFS, quale è prevista dalla legge

14 dicembre 1973, n. 829.

2. - Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti private, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 9, primo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto

1. - Le cause vanno riunite per essere decise con un'unica

sentenza, avendo tutte per oggetto la stessa questione.

2. - Il giudice a quo - sulla base dei principi affermati da questa

Corte nella sentenza n. 178 del 1986 - ha chiesto che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della

Costituzione, degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26

settembre 1985, n. 482, "nella parte in cui non escludono che

dall'imponibile dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di

previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, da

assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari al quattro per

cento dell'ottanta per cento dello stipendio, dell'assegno personale

pensionabile e del compenso per ex combattente".

3. - Va premesso che la questione è stata sollevata, in tutti i

giudizi ora riuniti, in relazione a trattamenti erogati prima

dell'entrata in vigore del T.U. delle imposte sui redditi approvato

con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 17 reca una nuova

disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto.

Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in relazione ai

giudizi a quibus.

4. - Nel merito la questione anzidetta è fondata.

Con la sentenza n. 178 del 1986, questa Corte ha affermato, in

linea di principio, la tassabilità - ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche - delle indennità di buonuscita

erogate dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti statali. Ha dichiarato,

tuttavia, la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4

della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo

stesso trattamento tributario dette indennità e quelle di fine

rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza

tener conto che, alla formazione delle indennità erogate

dall'E.n.p.a.s. - e non delle altre - concorrono i contributi degli

aventi diritto, cosicché, per la parte a questi afferente, tali

indennità non potevano essere considerate reddito.

Gli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985 sono stati, per tale

ragione, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano

che dall'imponibile da assoggettare ad I.R.P.E.F. andasse detratta

una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita

corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a

riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e

l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio

versato all'E.n.p.a.s..

Successivamente, con la sentenza n. 400 del 1987, questa Corte ha

parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni,

l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,

ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto

assoggettavano ad imposta di ricchezza mobile e complementare le

indennità di buonuscita erogate dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti

statali, senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile. Con

la sentenza n. 877 del 1988 questa Corte ha poi pronunciato

declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo

comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, riguardo alle

indennità di fine rapporto erogate dall'I.n.a.d.e.l., dichiarandoli

illegittimi nella parte in cui non prevedevano una consimile

detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta. Con la

sentenza n. 513 del 1990, infine, è stata pronunciata la

illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,

ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, anche nella parte

in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta

andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di

buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del

collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico

dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale

obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del

personale telefonico statale.

5. - Ai fini del decidere, deve rilevarsi che le indennità di

buonuscita erogate, a norma degli artt. 14 e segg. della legge 14

dicembre 1973, n. 829, dall'Opera di previdenza a favore del

personale delle Ferrovie dello Stato istituita con legge 19 giugno

1913, n. 641, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle

corrispondenti indennità erogate dall'E.n.p.a.s., dall'I.n.a.d.e.l.

e dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico

statale. Specificamente, hanno in comune, accanto alla similarità

del meccanismo contributivo, la esigenza di concorrere a far fronte

ai bisogni del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, tutte tali indennità, sia pure in base a requisiti

differenziati, sono erogate da enti diversi dal datore di lavoro; a

tali enti sia il lavoratore che il datore di lavoro versano apposite

contribuzioni.

Va inoltre osservato che, a norma dell'art. 36 della legge n. 829

del 1973, le entrate ordinarie dell'OPAFS aventi natura contributiva,

sono costituite (art. 36, n. 1) da ritenute a carico degl'iscritti

pari al "quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio in

godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex

combattente". Ai sensi della l. 20 marzo 1980, n. 75, con effetto dal

1° giugno 1979, tale base contributiva comprende anche la tredicesima

mensilità, computata per l'ottanta per cento. L'Azienda autonoma

delle Ferrovie dello Stato (ora Ente Ferrovie dello Stato), a sua

volta, versa (art. 36, n. 2 della l. n. 829 del 1973) un contributo

pari al nove per cento della suddetta base contributiva.

6. - Questa Corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986 e n. 400

del 1987, ha affermato che, per la parte afferente alla contribuzione

dei dipendenti, le indennità di buonuscita non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate né

all'Irpef né all'imposta di ricchezza mobile o complementare. Ha

affermato, inoltre, che l'art. 53 della Costituzione impone che a

situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e,

correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari

differenziati. Il legislatore, pertanto, nel disciplinare il regime

tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare

il principio, secondo il quale, per le indennità che siano

costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve

provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.

Ne consegue che, in base al suddetto principio, poiché anche le

indennità di buonuscita erogate dall'OPAFS sono formate, in parte,

dai contributi degli aventi diritto, va dichiarata l'illegittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 53 Cost., degli artt. 2 e 4,

primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482, nella parte

in cui riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'OPAFS, non

prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada

detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità

corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a

riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto (ai sensi

dell'art. 36, n. 1 della legge n. 829 del 1973, così come integrato

dalla l. n. 75 del 1980) e l'aliquota complessiva del contributo

previdenziale obbligatorio versato all'Opera previdenza e assistenza

a favore del personale delle ferrovie dello Stato (ai sensi dell'art.

36, numeri 1 e 2 della legge n. 829 del 1973, così come integrato

dalla l. n. 75 del 1980).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli

artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482

(Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine

rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le

indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a

favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile

da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla

percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto

esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo

posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo

previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e

2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge

20 marzo 1980, n. 75.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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