Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13

luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni

chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici,

periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a

richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia

penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione

promosso da Pellicciari Enrichetta nel procedimento penale contro

Mebus Karl, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2. - Ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione

promosso da Casadio Romano nel procedimento penale relativo al

decesso di Lombardi Elena, iscritta al n. 618 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

3. - Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione

promosso dalla Nuova Centercar s.r.l. nel procedimento penale contro

Pellati Elena, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bologna, con tre ordinanze analoghe nel

contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 recante: Aumento delle

indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia

civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria ed ai custodi in materia penale (in riferimento all'art.

103 della Tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre

1865, n. 2701), in quanto la previsione ivi contenuta del compenso

per le incombenze di custodia ha contenuti quantitativi irrisori, e

pertanto la disposizione risulterebbe in contrasto con gli artt. 3,

36 e 42 della Costituzione.

Il giudice a quo premette che, proprio per ovviare alla palese

insufficienza dei compensi previsti nelle disposizioni impugnate, è

invalsa la prassi di autorizzare de plano le spese di conservazione

previste dall'art. 104 della tariffa penale, che fa richiamo agli usi

locali, onde tentare di compensare adeguatamente il custode.

Ciò posto, viene ritenuto ravvisabile un contrasto con l'art. 3

Cost. per essere la stessa prestazione diversamente regolata a

seconda che si tratti di sequestro amministrativo, eseguito ai sensi

dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e disciplinato

dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, che

prevede la liquidazione in base alle tariffe vigenti e agli usi

locali, o di sequestro penale nel quale trova applicazione la norma

impugnata.

Il contrasto con l'art. 36 Cost. si avrebbe poi in quanto l'opera

del custode, che si sostanzia in una vera e propria attività

lavorativa, non verrebbe remunerata in proporzione alla sua qualità

e quantità.

Circa il preteso contrasto con l'art. 42 Cost. (profilo sollevato

solo in una delle tre ordinanze), il giudice a quo osserva che il

provvedimento della Polizia giudiziaria con cui è stata disposta la

custodia in autorimessa di un'autovettura in sequestro penale e la

contestuale nomina del gestore a custode, ha determinato un

sacrificio parziale della utilizzazione del bene; poiché quindi la

legge prevede un compenso palesemente irrisorio rispetto al valore

effettivo che l'utilizzazione completa del bene avrebbe prodotto,

verrebbe meno il requisito del "serio ristoro", posto a base di più

sentenze della Corte costituzionale ed in particolare della sentenza

n. 5 del 1980.

2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

sostenendo l'inammissibilità della questione poiché, nella specie,

troverebbe applicazione proprio quell'art. 104 della Tariffa Penale

che il giudice a quo considera invece applicato a torto.

In ogni modo, prosegue l'Avvocatura, sarebbe inconferente il

richiamo all'art. 36 Cost. in quanto il compenso spettante al custode

attiene ad un incarico di natura pubblicistica che non può essere

assimilato ad un'attività lavorativa in senso proprio.

Né sarebbe fondato il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto la

misura delle spese previste dal citato art. 104 renderebbe

equivalenti i compensi previsti per il caso di sequestro

amministrativo e per quello di sequestro penale.

Il riferimento all'art. 42 Cost., infine, che postula

un'inammissibile ricostruzione dell'incarico di custode come

requisizione in uso dei locali in cui le cose sequestrate sono

depositate, presuppone la proprietà in capo al custode dei locali

medesimi e sarebbe comunque da superarsi in ragione della dedotta

applicabilità dell'art. 104 della tariffa penale. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in esame sollevano questione di legittimità

costituzionale della medesima norma; i relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. - Il Tribunale di Bologna, in tre distinti procedimenti

camerali sorti a seguito di incidente di esecuzione promosso da

custodi di beni in sequestro penale avverso la liquidazione del

compenso loro spettante per l'attività svolta, ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.

3, 36 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965 n. 836, che

determina in lire 300 l'indennità giornaliera spettante ai custodi

indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale approvata con

regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701.

In ordine al primo dei profili indicati, il giudice remittente,

dopo aver dato atto che il custode lamenta, oltre alla mancata

liquidazione delle spese di recupero e di conservazione dei beni,

anche la irrisorietà del compenso liquidato per la propria

attività, osserva che il sequestro penale è, sul punto,

disciplinato in maniera differente rispetto al cosiddetto sequestro

amministrativo eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del

24 novembre 1981, in relazione al quale l'art. 12, terzo comma, del

d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 stabilisce che la liquidazione delle

somme dovute al custode: "è effettuata dalle autorità... tenuto

conto delle tariffe vigenti e degli usi locali...".

Se quindi, prosegue il giudice a quo, una differenza di

trattamento fra chi esercita l'attività di custodia in virtù di un

contratto privato ed il custode di un bene sottoposto a sequestro

penale potrebbe giustificarsi considerando che quest'ultimo svolge un

servizio di interesse preminentemente pubblico, analoga ragione non

può addursi in ordine a disparità di trattamento fra custodi di

beni sottoposti a sequestro penale e custodi di beni sottoposti a

sequestro amministrativo, entrambi svolgendo un servizio che

interessa la comunità intera.

3. - Sotto questo profilo la questione è fondata.

Occorre rammentare che nella richiamata tariffa penale i custodi

sono menzionati agli artt. 102 e 103, con riguardo rispettivamente al

"custode ai sigilli" ed al "custode agli oggetti" indicati nell'art.

605 del codice di procedura penale allora vigente (ora art. 344 del

codice di procedura penale del 1930; v. pure l'art. 259 del nuovo

codice di procedura penale del 1988), e con previsione in favore

degli stessi di un'indennità giornaliera decrescente in funzione

della durata dell'incarico, oltre che del rimborso delle spese di

conservazione, da liquidarsi in conformità alle tariffe vigenti ed

agli usi locali, ai sensi dell'art. 104 della citata tariffa penale.

Le predette voci della tariffa hanno quindi evidentemente riguardo

ad entrambe le funzioni in cui si sostanzia la custodia in senso

stretto e cioè un'attività di vigilanza, da un lato, e di

conservazione in senso materiale, dall'altro, di stati di fatto o di

cose mobili in sequestro per le esigenze proprie del procedimento

penale.

Ciò del resto in conformità all'art. 626 del codice di procedura

penale (ed all'art. 48 delle relative disposizioni di attuazione) che

testualmente si riferisce a spese "per la conservazione e per la

custodia" con espressione che vale ad esplicitare i diversi titoli

degli oneri relativi.

In altri termini, come esattamente rileva l'Avvocatura dello

Stato, il compenso spettante al custode ex artt. 102 e 103 della

tariffa penale va distinto dalle spese di conservazione della cosa

sequestrata, anch'esse da rimborsare ai sensi dell'art. 104 della

tariffa medesima.

Non per questo però viene meno la rilevanza della questione nei

giudizi a quibus, in quanto, una volta che il legislatore abbia

stabilito il riconoscimento di un'indennità di custodia distinta dal

rimborso delle spese di conservazione, e quindi finalizzata a

compensare l'attività propria del custode quale incaricato

dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di

responsabilità, sia civile che penale, verso le parti private e

sopratutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato, rimane

comunque ferma l'esigenza, sotto il profilo della ragionevolezza

della norma e quindi della sua legittimità costituzionale, di non

assegnare alla stessa un contenuto del tutto irrisorio e puramente

simbolico, oltreché ingiustificatamente diverso da altre situazioni

sostanzialmente analoghe.

In particolare, tra l'attività del custode di un bene sottoposto

a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a

sequestro amministrativo non è dato riscontrare alcun ragionevole

motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente,

essendo l'attività, in sé e per sé considerata, ontologicamente

identica in entrambe le ipotesi.

Può semmai ulteriormente notarsi che l'incarico in questione non

solo dà luogo a responsabilità civile e penale, come prima

ricordato, ma può anche essere imposto, e l'eventuale rifiuto di

assumerne le funzioni dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 366

c.p.; il che rende maggiormente irragionevole la rilevata disparità

di trattamento.

4. - Riconosciuta fondata la questione con riferimento all'art. 3

della Costituzione diviene superfluo l'esame degli altri parametri

invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai

testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai

consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in

materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione

dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt.

102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23

dicembre 1865 n. 2701, in lire 300, e successive variazioni, anziché

con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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