Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Dau Pompeo e

Giosia Luana, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Dau Pompeo e Giosia Luana,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Giorgio della Valle per Dau Pompeo e Mario

Guttieres per Giosia Luana e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale

a Giosia Luana era stata attribuita una somma pari al quaranta per

cento dell'indennità di fine rapporto percepita da Dau Pompeo,

commisurata agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con

il matrimonio tra costoro e fino alla cessazione degli effetti civili

di esso, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.

12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto con l'art.

16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Tale disposizione - premette il Tribunale - è applicabile nella

specie pur se la sentenza di divorzio sia stata pronunciata

anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, sia perché il

diritto alla quota è sorto solo con la percezione dell'indennità,

avvenuta in epoca successiva, sia perché nel caso si tratterebbe non

di far retroagire la legge, ma di regolare in base ad essa gli

effetti non esauriti del rapporto matrimoniale.

La ratio dell'attribuzione all' ex-coniuge del diritto ad una

quota dell'indennità di fine rapporto - osserva il Tribunale,

richiamando i lavori parlamentari - risiede nel contributo dato da

ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio e dei redditi

personali e comuni e quindi nel principio di solidarietà economica

che si instaura tra essi durante la convivenza.

A questa stregua, però, la determinazione in misura fissa della

quota - per di più riferita anche al periodo successivo alla

cessazione della convivenza - sarebbe irrazionale, in quanto

verrebbero così parificate situazioni molto diverse tra loro in

ragione della varia durata della convivenza e dei giudizi di

separazione e divorzio, ovvero dell'addebitabilità della separazione

medesima. In particolare, la quota fissa risulterebbe sproporzionata

all'effettivo contributo dato dal beneficiario alla conduzione

familiare ove il divorzio intervenga molto tempo dopo la separazione

(nel caso di specie, dopo quindici anni).

Occorrerebbe, quindi, come per l'assegno divorzile, rimettere al

giudice la determinazione della percentuale, onde contemperare

equitativamente la componente assistenziale con quella compensativa

di tale attribuzione patrimoniale ed evitare di parificare situazioni

valutate diversamente in sede di fissazione della misura di detto

assegno.

A ciò non potrebbe opporsi né la pretesa natura esclusivamente

assistenziale della quota, né l'obiettivo di accelerarne

l'attribuzione. Detta natura è - secondo il giudice a quo - smentita

dalla Relazione della Commissione Giustizia del Senato e dalla stessa

limitazione agli anni di matrimonio della base di calcolo; e

l'obiettivo di accelerazione non contrasta con l'attribuzione al

giudice di siffatto potere, tant'è che questo è stato riconosciuto

dallo stesso legislatore - pur se in riferimento alla sola durata del

rapporto - nell'ipotesi di attribuzione ripartita della pensione di

riversibilità (art. 9).

La disposizione impugnata violerebbe altresì l'art. 38 Cost., in

quanto comporterebbe una sottrazione al lavoratore di parte del

trattamento previdenziale, ingiustificata perché non commisurata al

reale sviluppo avuto nel caso concreto del rapporto di solidarietà

economica durante il matrimonio.

2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce la parte privata Dau

Pompeo, costituitasi a mezzo dell'avv. Giorgio della Valle. A suo

avviso, per evitare che lunghi divari di tempo tra separazione e

divorzio valgano a costituire "rendite di posizione" - inammissibili

perché svincolate dall'effettivo stato di bisogno e di non

indipendenza socio-economica del coniuge più debole - occorrerebbe

rapportare la quota dell'indennità di fine rapporto all'effettivo

periodo di convivenza, dato che in tal modo essa sarebbe

commisurabile all'effettivo contributo dato dall' ex-coniuge alla

condizione familiare.

Peraltro - osserva la difesa in una memoria aggiunta - la

questione sollevata non concerne tanto il punto della determinazione

legale o giudiziale del quantum dell'indennità, quanto piuttosto

l'ingiustificata parificazione di situazioni diverse che consegue

alla mancata considerazione del solo periodo di effettiva convivenza;

ciò che a suo avviso contraddice la ratio della norma, ispirata al

criterio compensativo e quindi al concreto contributo del coniuge

beneficiario alla formazione delle risorse familiari, che cessa non

col divorzio ma con la separazione.

La durata del matrimonio, del resto, rileva, ai fini della

determinazione dell'assegno di divorzio, come mero criterio

residuale, che va tenuto in conto solo dopo aver valutato tutti gli

altri elementi indicati nell'art. 5, comma sesto, della legge n. 898

del 1970 (nel testo modificato con l'art. 10 della legge n. 74 del

1987): onde l'irrazionalità del rilievo esclusivo che la durata del

matrimonio ha ai fini della commisurazione della quota di indennità

di fine rapporto.

La violazione dell'art. 38 Cost. sarebbe poi evidenziata dalla

ritenuta applicabilità della norma a rapporti di lavoro e di

coniugio già definiti - come nella specie - anteriormente alla

legge, nei quali la sottrazione della quota darebbe luogo ad uno

stato di bisogno imprevisto ed imprevedibile. La disposizione,

inoltre, incentiverebbe liti strumentali volte a procrastinare la

pronuncia di divorzio, in tal modo vulnerando l'aspettativa degli

ex-coniugi, tutelata dall'ordinamento, a ricostituire una propria

famiglia legittima. Essa, inoltre, pregiudicherebbe la funzione

previdenziale di tale indennità, in quanto sarebbe pretermessa la

considerazione delle esigenze primarie del coniuge obbligato.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sostiene innanzitutto

che la questione sarebbe inammissibile, dato che rientra nei poteri

discrezionali del legislatore la scelta dei criteri di determinazione

della quota di indennità di fine rapporto da attribuire all'

ex-coniuge in ragione della collaborazione prestata in costanza di

matrimonio. Né sarebbe illogico che la quota sia rapportata anche al

periodo in cui la convivenza è già cessata, posto che della "durata

del matrimonio" deve tenersi, tra l'altro, conto anche ai fini della

determinazione dell'assegno di divorzio; che risponde ad una scelta

dei coniugi se prolungare la separazione o accelerare il più

possibile la procedura di divorzio; e che la frequente difficoltà di

stabilire con certezza la data di interruzione della convivenza

potrebbe aprire la via a innumerevoli contestazioni giudiziarie. La

scelta del legislatore di stabilire direttamente l'entità del

diritto anziché fissare criteri di massima da applicarsi in giudizio

non è, secondo l'Avvocatura, censurabile, dato che detti criteri

sarebbero risultati nel caso in esame eccessivamente vaghi perché

relativi a fatti e circostanze a volte remoti e comunque non

quantificabili con precisione. Né rileverebbe l'eventuale

difformità tra la percentuale dell'indennità e la misura

dell'assegno divorzile giudiziariamente stabilita in rapporto al

reddito dell'obbligato, dato che l'assegno è soggetto a revisione

con il mutare della situazione di fatto mentre l'indennità va

necessariamente ripartita una volta per tutte tra gli aventi diritto.

4. - La parte privata Giosia Luana, costituitasi a mezzo dell'avv.

Mario Guttieres, insiste anch'essa sulla discrezionalità - e dunque

sull'insindacabilità - della scelta legislativa in questione, ed

osserva che il rimettere ai giudici la determinazione della quota

comporterebbe maggiori differenze di trattamento tra casi analoghi ed

andrebbe a scapito della certezza del diritto, dato che il

riferimento alla cessazione della convivenza darebbe luogo ad

incertezze ed a conseguenti contestazioni giudiziarie.

D'altra parte, la durata del matrimonio rileva anche ai fini

dell'assegno di divorzio, ed il riferimento ad essa sarebbe

giustificato dal permanere dei reciproci diritti dei coniugi fino al

divorzio.

Ad avviso della difesa, inoltre, l'attribuzione di una quota

dell'indennità di fine rapporto al coniuge divorziato non solo non

contrasta con l'art. 38 Cost., ma si armonizza con i principi di

solidarietà familiare emergenti dal dettato costituzionale e dalla

normativa vigente ed è pienamente giustificata in base ad un

"criterio compensativo-familiare", dato che l'indennità corrisponde

a redditi maturati in costanza di rapporto di lavoro che, se

percepiti al momento della loro produzione, sarebbero stati goduti in

parte qua anche dal coniuge più debole. Considerato in diritto

1. - L'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto

dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativa di tale

disciplina, attribuisce al coniuge nei cui confronti sia stata

pronunziata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto sia

titolare di assegno divorzile ( ex art. 5 della citata legge n. 898

del 1970, nel testo modificato), il diritto ad una percentuale

dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge

all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se

l'indennità viene a maturare dopo la sentenza (primo comma). Tale

percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale

riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso col matrimonio

(secondo comma).

Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale di

tale disposizione in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo

che l'attribuzione di detta percentuale, in quanto stabilita in

misura fissa e rapportata anche al periodo successivo alla cessazione

della convivenza, comporterebbe un'ingiustificata parificazione di

situazioni tra loro molto diverse quanto a durata della convivenza e

del periodo di separazione, attribuendo all' ex-coniuge - ove

l'intervallo tra separazione e divorzio sia lungo - una percentuale

dell'indennità sproporzionata al suo effettivo contributo alla

conduzione della famiglia; e che essa implicherebbe sottrazione al

lavoratore di parte del trattamento previdenziale, non giustificata

perché non commisurata alla reale solidarietà economica intercorsa

tra i coniugi.

2. - Va innanzitutto chiarito che non spetta a questa Corte

valutare se sia o meno esatto il presupposto in base al quale il

Tribunale rimettente ha ritenuto l'applicabilità della predetta

disposizione nel giudizio principale, se cioè sia a tal fine

sufficiente che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo la

sua entrata in vigore, pur se la sentenza di divorzio sia passata in

giudicato in epoca anteriore.

Poiché tale estensione dell'ambito della norma non è oggetto di

censura, si tratta di questione interpretativa, come tale riservata a

giudici comuni.

L'Avvocatura dello Stato e la parte attrice nel giudizio

principale sostengono che la questione sarebbe inammissibile, in

quanto incentrata sulla pretesa di sostituire, alla predeterminazione

legislativa della percentuale dell'indennità, la determinazione

della sua misura in base alla valutazione discrezionale del giudice,

ritenuta più idonea a cogliere le particolarità dei singoli casi

concreti.

Se l'oggetto del giudizio si esaurisse in ciò, la questione

sarebbe effettivamente inammissibile, dato che non può certo dirsi

irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza

e rapidità nella definizione del contenuto del diritto

all'indennità e ad evitare il contenzioso che presumibilmente

deriverebbe da diversità di indirizzi giurisprudenziali.

Un'attenta lettura dell'ordinanza convince, però, che le censure

prospettate vertono essenzialmente sul fatto che la percentuale in

misura fissa venga applicata alla parte della indennità di fine

rapporto che coincide con l'intera durata del periodo matrimoniale

"comprendendosi cioè, in ogni caso, anche il periodo successivo alla

cessazione della convivenza, sino al momento dello scioglimento del

vincolo coniugale". Ciò che il Tribunale lamenta è, in realtà, che

la percentuale dell'indennità non sia rapportata alla sola durata

della convivenza.

3. - Intesa in questi limiti, la questione è certamente

ammissibile, ma non può dirsi fondata.

Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, il

legislatore del 1987 ha mirato "a rimuovere effetti di segno negativo

e a ripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del

rapporto matrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la

dissoluzione del vincolo coniugale" (cfr. la Relazione al disegno di

legge presentata al Senato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi

quello di dare una più ampia e sistematica tutela al soggetto

economicamente più debole con l'approntamento di incisivi strumenti

giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli

effetti della cessazione del matrimonio. Di qui l'apprestamento di

una serie di misure, che vanno dalla fissazione di criteri più

articolati e precisi per la determinazione dell'assegno divorzile, al

suo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno

esecutivo e su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza;

dalla nuova disciplina del trattamento pensionistico di

reversibilità alla attribuzione di una quota percentuale

dell'indennità di liquidazione spettante al divorziato.

Nella concreta disciplina di tali istituti, la durata del

matrimonio è un parametro cui è attribuito rilievo centrale. Così

è, non solo per la quota di indennità di fine rapporto, ma anche

per l'assegno divorzile, rispetto al quale è prescritto che gli

indici e criteri che concorrono alla sua determinazione vadano

valutati "anche in rapporto alla durata del matrimonio" (art. 5); ed,

ancora, per la pensione di riversibilità, che va ripartita tra

coniuge divorziato e coniuge superstite in base all'unico criterio

della durata di ciascun matrimonio (art. 9, terzo comma).

Il parametro in questione corrisponde quindi ad un indirizzo

generale inteso non solo ad assicurare la certezza dei rapporti ma

anche, e soprattutto, a valorizzare la solidarietà economica che

lega i coniugi durante il matrimonio.

4. - Nel nuovo istituto dell'attribuzione all' ex- coniuge di una

quota dell'indennità di fine rapporto convergono, secondo l'opinione

prevalente, sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che

essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e

soprattutto - come la citata Relazione sottolinea - criteri di

carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed

economico dato dall' ex-coniuge alla formazione del patrimonio di

ciascuno e di quello comune. Ed a motivo della valorizzazione di tale

criterio - qui, più che ai fini dell'assegno divorzile - sta,

indubbiamente, la considerazione della particolare condizione della

donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine

all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in

sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del

pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia

economica e di affermazione professionale. Si coglie, in ciò, il

riflesso delle crescenti difficoltà di organizzazione della vita

quotidiana e familiare, dei problemi connessi agli oneri del doppio

lavoro e della discriminazione di fatto della donna sul terreno

professionale: onde una più appropriata considerazione dei vantaggi

e delle utilità economiche che l'altro coniuge trae dall'impegno e

dalle energie profuse dalla donna nella famiglia.

5. - Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la

prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12

ottobre 1990, n. 11489) ritiene che il contributo dato dall'

ex-coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del

patrimonio di ciascuno e di quello comune vada valutato in

riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non

cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato

di separazione, di fatto o legale.

Analogo principio deve presiedere alla commisurazione della quota

d'indennità di fine rapporto. E ciò, non solo per la ragione

generale secondo cui - nel modello di divorzio concepito nella legge

del 1970 e mantenuto in quella del 1987 - la cessazione della

convivenza non comporta immediatamente ed automaticamente il totale

venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la

separazione legale introduce una fase di sospensione della convivenza

- con la permanenza di diritti ed obblighi - e di riflessione sulla

possibilità di ripristinarla. Ma, soprattutto, perché qui si tratta

della ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del

rapporto di lavoro e del matrimonio, sicché il contributo dato

dall'altro coniuge non può non avere rilievo determinante.

È evidente che, in via generale, tale contributo non cessa con la

separazione, legale o di fatto: e ciò specie nel caso in cui il

coniuge più debole sia quello cui sono affidati i figli: anzi, esso

aumenta con l'accrescersi della sua responsabilità nell'opera di

educazione e di assistenza e col venir meno di quel tanto di

materiale collaborazione che, in relazione ad un compito così

importante e spesso assorbente, poteva pervenirgli dall'altro

coniuge.

È del tutto ragionevole che il legislatore, una volta fatta la

scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale

predeterminata, abbia tenuto in particolare considerazione situazioni

di tal genere, che sono notoriamente assai frequenti; così come è

ragionevole che abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente

certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che

ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza: non

solo perché questa è di non facile accertamento in caso di

separazione di fatto, ma perché anche in quella legale essa è

soggetta a fasi di riversibilità.

È ben vero che in tal modo può darsi parità di trattamento di

coppie con uguale durata di matrimonio e diversa durata di

convivenza. Ma, anche rispetto a situazioni - diverse da quelle

suaccennate - in cui ciò potrebbe apparire di un qualche rilievo, è

decisivo considerare che si tratta essenzialmente di differenze di

mero fatto, perché in certa misura legate a determinazioni degli

stessi coniugi.

Se poi si tratta di convivenza breve (o brevissima) seguita da un

lungo periodo di separazione, è da ricordare che la giurisprudenza

esclude che l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di

carattere puramente parassitario (cfr. la sentenza dianzi citata):

sicché è verosimile che in tali situazioni verrebbe a mancare il

presupposto per l'attribuzione della percentuale di indennità in

discorso.

Né rileva che tale percentuale possa risultare in concreto

difforme da quella dell'assegno divorzile considerato in rapporto

alla retribuzione goduta dal coniuge obbligato: sia perché i due

istituti sono congegnati sulla base di criteri parzialmente diversi,

sia perché l'assegno è suscettibile di revisioni successive, mentre

la quota di indennità è percepita una tantum in base ad una

ripartizione che non può che essere definitiva.

In conclusione, quindi, il proposto criterio della cessazione

della convivenza sarebbe, non solo incoerente con l'indirizzo seguito

dal legislatore in tema di misure patrimoniali e con le esigenze di

certezza da esso perseguite, ma, soprattutto, inidoneo a cogliere il

modo in cui prevalentemente si articolano, in concreto, il contributo

personale e le esigenze di solidarietà.

6. - Quanto già detto vale anche a confutare la censura di

violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. Se, invero,

l'indennità di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del

trattamento economico maturata in costanza di questo, è logico che

il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla

formazione di tale trattamento, sia, per questa parte, legittimato a

fruirne. L'indennità di fine rapporto invero assolve anche nei

confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i

rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente

previdenziale che le è propria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto con l'art. 16

della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei

casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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