Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1965 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 ottobre 1963 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Bevilacqua Pietro e Ottolenghi

Eugenio, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1964 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Vianello Antonio e la Sacra

Congregazione "De propaganda fide", iscritta al n. 61 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 108 del 2 maggio 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio della Congregazione "De

propaganda fide";

udita nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Francesco Silvestri, per la Congregazione, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il dott. Eugenio Ottolenghi, locatore di un immobile destinato

ad abitazione, con atto 3 novembre 1961, citava davanti al Pretore di

Venezia il conduttore sig. Pietro Bevilacqua, per far dichiarare la

cessazione del regime vincolistico, a norma dell'art. 2, lett. a, della

legge 21 dicembre 1960, n. 1521, in quanto l'immobile aveva una

superficie coperta superiore ai mq. 200.

Resisteva il Bevilacqua. Accertato con consulenza tecnica che la

superficie coperta complessiva dell'immobile era di mq. 210, il Pretore

accoglieva la domanda, con sentenza 18 aprile 1962. Il Bevilacqua

proponeva appello, sostenendo che una razionale interpretazione della

norma indicata porta ad escludere dal computo della "superficie

coperta" le superfici su cui insistono i muri e quelle di elementi

estranei all'abitazione, come il vano della scala.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 31 ottobre 1963, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato

art. 2, lett. a, limitatamente alla parte in cui è prevista la

cessazione del regime vincolistico delle locazioni aventi ad oggetto

"immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del

decreto ministeriale 7 gennaio 1950, n. 2, e aventi una superficie

coperta superiore ai metri quadrati 200", in riferimento all'art. 3

della Costituzione. L'ordinanza osserva che, per effetto del richiamo

al n. 2 del D. M. 7 gennaio 1950, vengono ad essere comprese fra le

ipotesi di cessazione del regime vincolistico, quella delle case di

lusso circondate da giardino o parco, per le quali si richiede una

superficie "utile" superiore a mq. 200, esclusi dal computo terrazze,

cantine, soffitte e scale, e quella genericamente indicata con la

formula immobili "aventi una superficie coperta superiore ai mq. 200".

Se, prosegue l'ordinanza, per superficie coperta si deve intendere la

superficie dell'immobile, compresi i muri, le scale, le cantine ecc.,

si ha che i conduttori di case circondate da parco o giardino hanno

diritto a un computo della superficie dell'abitazione più favorevole

rispetto ai conduttori di case senza parco o giardino circostante,

dovendosi nel loro caso escludere quegli elementi dal computo della

superficie utile. In questo trattamento disuguale di situazioni

sostanzialmente uguali, in quanto caratterizzate dal comune elemento

dell'estensione orizzontale dell'immobile superiore a 200 metri

quadrati, si ravvisa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto 13 gennaio 1964, nel quale si rileva che l'ipotesi

dell'immobile con superficie coperta superiore a mq. 200, introdotta

durante la discussione della legge 21 dicembre 1960 con un emendamento

all'originario disegno di legge, assorbe l'ipotesi della casa

circondata da parco o giardino con superficie utile di mq. 200:

ipotesi, quest'ultima, che era prevista nel D. M. 7 gennaio 1950, al n.

2, al quale fu, nella legge del 1960, erroneamente mantenuto il

richiamo dopo che era stato approvato l'emendamento.

Comunque, soggiunge l'atto di intervento, l'asserito contrasto con

l'art. 3 della Costituzione nella specie non sussiste.

3. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dallo stesso Tribunale di Venezia, con ordinanza 30 gennaio

1964, nel giudizio di appello promosso dal sig. Antonio Vianello

conduttore nei confronti della locatrice Congregazione "De propaganda

fide", avverso una sentenza del Pretore che aveva dichiarato cessata la

proroga della locazione di un immobile, avente una superficie coperta

superiore ai 200 mq. Nell'ordinanza si osserva come, posto che la

superficie coperta di una casa di abitazione, nella sua estensione

comprensiva dello spessore dei muri, è sempre superiore a quella

utile, che la legge stessa considera netta dai vani accessori

espressamente indicati, a parità di superficie coperta talune case

continuano ad essere sottoposte al regime vincolistico, essendo

circondate da giardino o parco, mentre altre vengono sottratte a tale

regime, pur essendo sprovviste di simile vantaggio, in contrasto con le

finalità della stessa legge e con l'art. 3 della Costituzione.

Si è costituita in giudizio la Congregazione "De propaganda fide",

rappresentata dall'avv. Francesco Silvestri, con atto 18 aprile 1964.

Con esso si chiede che la questione sia dichiarata infondata, perché

non esiste una differenziazione di trattamento, in quanto la norma in

esame ha carattere alternativo, dipendendo la cessazione del regime

vincolistico dalla ricorrenza dell'una o dell'altra ragione.

Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

10 marzo 1964, nel quale, rilevata la completa analogia della questione

con quella sollevata nel giudizio Bevilacqua-Ottolenghi, si chiede, in

via pregiudiziale, la riunione delle due cause, e nel merito la

dichiarazione di infondatezza della sollevata questione, per le ragioni

innanzi esposte.

La difesa della Congregazione "De propaganda fide" ha presentato

una nota illustrativa, in data 4 novembre 1964, in cui si rileva che la

norma dell'art. 2 della legge n. 1521 del 1960 ha assorbito le

caratteristiche del n. 2 del D. M. 7 gennaio 1950, in quanto il

riferimento alla superficie coperta costituisce un minus rispetto alla

norma di cui a tale decreto. Tuttavia si soggiunge che la valutazione

specifica dei singoli casi indicati nella legge 21 dicembre 1960, n.

1521, è dovuta alla opportunità di una disciplina differenziata dei

casi stessi, ed è priva di vizio logico, cosicché non potrebbe essere

censurata sotto il profilo del principio di eguaglianza.

L'Avvocatura dello Stato ha presentato memoria in entrambe le

cause, nelle quali si recano altri elementi a dimostrare il mancato

coordinamento degli emendamenti col disegno di legge, durante i lavori

preparatori della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e si insiste per la

dichiarazione di infondatezza.

4. - Nella discussione orale i difensori hanno ribadito le

rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - Le due cause possono essere riunite e decise con unica

sentenza, vertendo su una medesima questione di legittimità

costituzionale.

2. - Il Tribunale, nel porre la questione, parte dal presupposto

che le due ipotesi enunciate nell'art. 2, lett. a, della legge 21

dicembre 1960, n. 1521 (immobili considerati di lusso ai sensi del n. 2

del D. M. 7 gennaio 1950 ed immobili aventi una superficie coperta

superiore ai metri quadrati 200) siano disgiunte, nel senso che le case

circondate da giardino indicate nel n. 2 del citato decreto

ministeriale e le case aventi una superficie coperta superiore ai metri

quadrati 200 costituiscano due categorie di abitazioni alle quali la

legge avrebbe attribuito, agli effetti della cessazione del regime

vincolistico, una disciplina distinta e separata con l'effetto che

sarebbero sottratte al regime vincolistico le abitazioni circondate da

giardino aventi una superficie utile superiore ai metri quadrati 200,

mentre resterebbero sottoposte al vincolo le abitazioni dello stesso

tipo che abbiano una superficie coperta superiore ai 200 metri

quadrati. Situazione assurda, di fronte alla quale il dubbio di

legittimità sollevato dal Tribunale avrebbe una ragione d'essere.

Senonché, a giudizio della Corte, il significato della norma

denunziata è diverso da quello che gli attribuiscono i giudici del

merito. La Corte ritiene, infatti, che le due ipotesi previste nella

norma in esame siano state enunciate congiuntamente, nel senso che una

non esclude l'altra, nel senso, cioè, che un alloggio, che non rientri

in una delle due categorie, possa, ove ne abbia i requisiti, rientrare

nell'altra. In termini più concreti, se un'abitazione avente gli altri

requisiti previsti dal n. 2 del D. M. 7 gennaio 1950 abbia una

superficie coperta superiore a metri quadrati 200, è da ritenere che

essa corrisponda alla previsione della legge, al pari dell'abitazione

che presenti tutti i requisiti previsti dallo stesso n. 2 del predetto

decreto (abbia, cioè, una superficie utile superiore ai 200 metri

quadrati).

In sostanza, secondo l'interpretazione che alla Corte appare più

esatta, il requisito della "superficie coperta" nel senso che a questa

espressione è stato attribuito dalla giurisprudenza prevalente in

contrapposto a quello di "superficie utile" (nel senso cioè che la

superficie coperta comprenda anche i muri perimetrali e interni con

esclusione soltanto delle terrazze, balconi, pianerottoli, cantine e

soffitte), vale anche nei confronti delle case indicate nel n. 2 del

ripetuto decreto ministeriale. Cosicché tali immobili rientrano nella

previsione della legge tanto se hanno una superficie utile, quanto se

hanno una superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati.

Così intesa, la norma ha un suo chiaro significato: essa prevede,

tra l'altro, due distinte ipotesi, di cui la seconda (superficie

coperta superiore ai 200 metri quadrati) assorbe in parte la prima

(case circondate da giardino), ma non in tutto, giacché resta operante

l'ipotesi relativa alle case con giardino che abbiano una superficie

utile superiore ai 200 metri quadrati.

Che questa sia la esatta interpretazione della norma risulta dal

significato delle parole della legge e dall'intenzione del legislatore,

quale emerge anche dai lavori preparatori.

È da considerare, anzitutto, che la previsione è contenuta

cumulativamente nella lettera a dell'art. 2 della legge, nel quale la

"o" appare adoperata in senso congiuntivo.

Si tenga anche presente che il testo definitivamente approvato dal

Parlamento risulta da un emendamento accolto dalla Camera dei Deputati

rispetto al disegno di legge che faceva un puro e semplice rinvio al

decreto ministeriale del gennaio 1950. Con l'emendamento proposto dal

relatore e accettato dal Governo si volle tener conto delle critiche e

delle proposte avanzate da alcuni deputati, per cui, eliminato il

rinvio al n. 3 di quel decreto, si ritenne di dovere aggiungere la

previsione delle abitazioni di qualunque tipo aventi una superficie

coperta superiore ai metri quadrati 200.

Questa aggiunta, come si può evincere dalle discussioni

parlamentari, fu fatta per eliminare incongruenze, non per crearne.

Appare pertanto evidente come, così interpretata, la norma

denunziata non contrasti con l'art. 3 della Costituzione, dato che le

due ipotesi sopra esaminate non pongono in essere alcuna irrazionale

disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla

disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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